Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:26
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 4 febbraio 2010 – Portogallo / Transnáutica e Commissione
(causa T‑385/05 TO R)
«Procedimento sommario – Unione doganale – Opposizione di terzo – Sentenza del Tribunale – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità»
1.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che
giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti (Art. 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale,
art. 104, nn. 2 e 3) (v. punti 11, 13)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni
iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura
del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 11-15, 17-21)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un procedimento di opposizione di terzo, della sentenza del Tribunale
23 settembre 2009, causa T‑385/05, Transnáutica/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.