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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 20005/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27782-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 471 - 475 , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2889/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 2889/2021 della Corte d’appello di Napoli, depositata in data 22 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori di via Appia 471-475, Maddaloni, e gli altri condomini intimati non hanno svolto attività difensive.

I condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con citazione del 26 novembre 2012, convennero davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Marcianise, il [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori ed i singoli condomini indicati, impugnando la delibera assembleare approvata in data 20 gennaio 2012 per la mancata ricezione dell’avviso di convocazione e perché l’assemblea non avrebbe potuto nominare amministratore il signor [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’argomento non era all’ordine del giorno.

Gli attori assumevano che l’assemblea nella riunione del 20 gennaio 2012 non avrebbe potuto ratificare e/o confermare la nomina di [OSCURATO:PERSONA] già compiuta con delibera assembleare del 25 novembre 2011, in quanto la stessa era stata sospesa dal giudice solo in data 29 giugno 2012.

Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere “in ragione della delibera assembleare del 28 maggio del 2013 che ratificava le delibere in precedenza adottate tra le quali quella del 20\01\2012”, condannando gli attori alle spese di lite.

Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è stato respinto dalla Corte d’appello di Napoli.

La sentenza impugnata ha affermato che “[c]orrettamente il Giudice di primo grado ha evidenziato che, alla data della delibera impugnata del 20.1.2012, [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la qualità di amministratore in forza della precedente delibera del 25.11.2011, poiché tale ultima delibera è stata sospesa successivamente, come risulta dalla documentazione in atti. (…) La delibera del 25.11.2011, certamente prodromica a quella oggetto del presente giudizio, è stata sospesa con provvedimento del 29 giugno 2012, pertanto quanto statuito da quest’ultima delibera del 20.1.2012 risulta pienamente legittimo (almeno sino al 29 giugno 2012).

La condanna alle spese di lite, poste a carico della parte appellante con la sentenza impugnata, deriva dalla corretta interpretazione dei principi relativi alla soccombenza virtuale a seguito statuizione di cessazione della materia del contendere”.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art.91 c.p.c. c.c. e del criterio di soccombenza virtuale espressione del principio di causalità.

Questo l’assunto dei ricorrenti: “la cessazione della materia del contendere del presente giudizio avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del 20.01.2012 (ma lo stesso discorso vale anche per le delibere del 13.07.2012 e del 31.01.2013) è dovuta unicamente al fatto che la domanda proposta dagli attori – odierni ricorrenti – volta ad ottenere l’annullamento della delibera impugnata perché emessa in una riunione convocata dal condomino [OSCURATO:PERSONA], ovvero da persona non legittimata a rappresentare il Condominio per essere in carica l’amministratore pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], non aveva più ragione d’essere proprio a seguito delle dimissioni rassegnate da quest’ultimo ed accettate dall’assemblea nella seduta del 28.05.2013 con la nomina del nuovo amministratore nella persona del condomino [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, della ratifica di tutte le precedenti delibere emessa nelle riunioni convocate da quest’ultimo.

La Corte di Appello di Napoli ha completamente omesso di considerare le vere ragioni che deponevano per la cessazione della materia del contendere dovute, si ripete ancora, unicamente al sopravvenire della delibera condominiale del 28.05.2013 che ratificava tutte le precedenti delibere (tra le quali quella oggetto di causa del 20.01.2012) emesse nelle riunioni convocate dal condomino [OSCURATO:PERSONA] allorquando egli non rivestiva la carica di amministratore pro tempore del [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori per essere in carica il dott. [OSCURATO:PERSONA] le cui irrevocabili dimissioni venivano, difatti, accettate dallo stesso Condominio solo nella seduta assembleare del 28.05.2013”.

Il secondo motivo di ricorso allega un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che “il sig. [OSCURATO:PERSONA] all’atto della convocazione della riunione assembleare del 20.01.2012 (e lo stesso dicasi per le altre riunioni del 13.07.2012 e del 31.01.2013) non era amministratore del [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori per essere in carica l’amministratore pro tempore di nomina giudiziaria dott. [OSCURATO:PERSONA] che, difatti, veniva ritualmente evocato in giudizio con l’atto di citazione introduttivo del primo grado notificato il 26.11.2012 e che avrebbe poi rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni, accettate dalla maggioranza dei condomini, solo nella seduta assembleare del 28.05.2013”.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. c.c. avuto riguardo alla condanna degli appellanti nei confronti dell’appellato [OSCURATO:PERSONA].

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

I primi due motivi di ricorso non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., atteso che la Corte di Napoli ha deciso la questione di diritto inerente alla regolamentazione delle spese processuali in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame delle censure non offre elementi per mutare tale orientamento.

Per il secondo motivo opera altresì la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2 , 08/06/2020, n. 10847 ; Cass. Sez. 6 - 2 , 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale.

La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Marcianise, con statuizione non impugnata in appello, ha accertato, nell’ambito di apprezzamento di fatto spettante ai giudici del merito, che era cessata la materia del contendere in ordine alla impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera assembleare approvata in data 20 gennaio 2012 dal [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori “in ragione della delibera assemblare del 28 maggio del 2013 che ratificava le delibere in precedenza adottate tra le quali quella del 20\01\2012”.

Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069 ) .

Se, invece, l’assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta.

Ove, dunque, il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. (il quale espressamente dispone, peraltro, nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.

Tale valutazione di fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, posta a fondamento della condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali, è stata compiuta dalla Corte d’appello di Napoli, delibando l’inconsistenza dei vizi denunciati dagli attori nella impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera assembleare approvata in data 20 gennaio 2012 dal [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori in ordine all’avviso di convocazione ed alla nomina quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che alla data della delibera 20 gennaio 2012, l’Esentato rivestiva la qualità di amministratore in forza della precedente delibera del 25 novembre 2011, la cui efficacia era poi stata sospesa soltanto con provvedimento del 29 giugno 2012.

Il ragionamento della Corte d’appello di Napoli è fondato sul consolidato principio di diritto secondo cui l’obbligatorietà della delibera dell'assemblea per tutti i condomini, espressamente prevista dal primo comma dell'art. 1137 c.c., comporta l'automatica operatività della stessa fino all'eventuale sospensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del terzo comma del citato articolo.

I ricorrenti avrebbero altrimenti dovuto dolersi nel merito contestando l'esistenza del presupposto per emettere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio(Cass. Sez.

U, 09/07/1997, n. 6226, Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 10478; Cass. Sez. 1, 28/05/2012, n. 8448; Cass. Sez. 6 - L, 13/07/2016, n. 14341).

Essendo invece sottratta all'ambito del devoluto in sede di appello, e conseguentemente vieppiù del devoluto in sede di legittimità, la statuizione di cessazione della materia del contendere, la quale perciò è coperta da giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., va ulteriormente evidenziato come spetti al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare, appunto, il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, decidere, cioè, se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei.

In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova, invero, ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contenderee sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023).

Ancora nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., i ricorrenti sostengono la “illogicità ed erroneità” della decisione della Corte d’appello di Napoli, perché “risulta ex actis che alla data della delibera impugnata (20.01.2012) il sig. [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva affatto la qualità di amministratore del [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori per essere in carica il dott. [OSCURATO:PERSONA] (nominato con decreto del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA])”.

Queste argomentazioni si contrappongono inammissibilmente alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello di Napoli (la quale ha supposto che alla data della delibera 20 gennaio 2012 l’Esentato rivestiva la qualità di amministratore in forza della precedente delibera del 25 novembre 2011”) sulla base del diverso convincimento soggettivo delle parti e neppure considerano che la nomina di un nuovo amministratore da parte dell’assemblea comporta revoca tacita dell'amministratore in carica, applicandosi l'art. 1724 c.c.

È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. c.c. avuto riguardo alla condanna degli appellanti a rimborsare le spese di lite all’appellato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato convenuto in giudizio, insieme ad altri condomini, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimase contumace in primo grado, mentre si costituì nel giudizio d’appello e, come afferma anche la sentenza impugnata, dedusse di essere “estraneo alla materia del contendere”, chiedendo di “essereestromesso dal giudizio non avendo alcun interesse a sostenere la posizione di alcuna delle parti in causa”.

Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. promosso da un condomino la legittimazione processuale passiva spetta dell'amministratore, ex artt. 1130 n. 1 e 1131 c.c.

I restanti singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo, ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, ovvero mediante intervento adesivo dipendente (cfr. Cass. Sez. 2, 04/02/2021, n. 2636 ).

Il condomino che, come nella specie, impugni una deliberazione dell’assemblea nei confronti non soltanto dell’amministratore ma anche di un singolo condomino - il quale, nel costituirsi in giudizio, non fa propria la causa di alcuno dei contendenti né assume attiva posizione di contrasto verso altre parti, ma chiede la estromissione - è perciò tenuto a rimborsare a quest’ultimo le spese processuali in forza del principio della causalità, del quale il criterio della soccombenza - posto dall'art 91 c.p.c. - costituisce elemento rivelatore, dovendosi considerare soccombente la parte che, azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non dovendosi provvedere al riguardo per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte d ei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in favore in complessivi € 1.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27782-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 471 - 475 , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2889/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 2889/2021 della Corte d’appello di Napoli, depositata in data 22 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori di via Appia 471-475, Maddaloni, e gli altri condomini intimati non hanno svolto attività difensive. I condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con citazione del 26 novembre 2012, convennero davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Marcianise, il [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori ed i singoli condomini indicati, impugnando la delibera assembleare approvata in data 20 gennaio 2012 per la mancata ricezione dell’avviso di convocazione e perché l’assemblea non avrebbe potuto nominare amministratore il signor [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’argomento non era all’ordine del giorno. Gli attori assumevano che l’assemblea nella riunione del 20 gennaio 2012 non avrebbe potuto ratificare e/o confermare la nomina di [OSCURATO:PERSONA] già compiuta con delibera assembleare del 25 novembre 2011, in quanto la stessa era stata sospesa dal giudice solo in data 29 giugno 2012. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere “in ragione della delibera assembleare del 28 maggio del 2013 che ratificava le delibere in precedenza adottate tra le quali quella del 20\01\2012”, condannando gli attori alle spese di lite. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è stato respinto dalla Corte d’appello di Napoli. La sentenza impugnata ha affermato che “[c]orrettamente il Giudice di primo grado ha evidenziato che, alla data della delibera impugnata del 20.1.2012, [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la qualità di amministratore in forza della precedente delibera del 25.11.2011, poiché tale ultima delibera è stata sospesa successivamente, come risulta dalla documentazione in atti. (…) La delibera del 25.11.2011, certamente prodromica a quella oggetto del presente giudizio, è stata sospesa con provvedimento del 29 giugno 2012, pertanto quanto statuito da quest’ultima delibera del 20.1.2012 risulta pienamente legittimo (almeno sino al 29 giugno 2012). La condanna alle spese di lite, poste a carico della parte appellante con la sentenza impugnata, deriva dalla corretta interpretazione dei principi relativi alla soccombenza virtuale a seguito statuizione di cessazione della materia del contendere”. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art.91 c.p.c. c.c. e del criterio di soccombenza virtuale espressione del principio di causalità. Questo l’assunto dei ricorrenti: “la cessazione della materia del contendere del presente giudizio avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del 20.01.2012 (ma lo stesso discorso vale anche per le delibere del 13.07.2012 e del 31.01.2013) è dovuta unicamente al fatto che la domanda proposta dagli attori – odierni ricorrenti – volta ad ottenere l’annullamento della delibera impugnata perché emessa in una riunione convocata dal condomino [OSCURATO:PERSONA], ovvero da persona non legittimata a rappresentare il Condominio per essere in carica l’amministratore pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], non aveva più ragione d’essere proprio a seguito delle dimissioni rassegnate da quest’ultimo ed accettate dall’assemblea nella seduta del 28.05.2013 con la nomina del nuovo amministratore nella persona del condomino [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, della ratifica di tutte le precedenti delibere emessa nelle riunioni convocate da quest’ultimo. La Corte di Appello di Napoli ha completamente omesso di considerare le vere ragioni che deponevano per la cessazione della materia del contendere dovute, si ripete ancora, unicamente al sopravvenire della delibera condominiale del 28.05.2013 che ratificava tutte le precedenti delibere (tra le quali quella oggetto di causa del 20.01.2012) emesse nelle riunioni convocate dal condomino [OSCURATO:PERSONA] allorquando egli non rivestiva la carica di amministratore pro tempore del [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori per essere in carica il dott. [OSCURATO:PERSONA] le cui irrevocabili dimissioni venivano, difatti, accettate dallo stesso Condominio solo nella seduta assembleare del 28.05.2013”. Il secondo motivo di ricorso allega un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che “il sig. [OSCURATO:PERSONA] all’atto della convocazione della riunione assembleare del 20.01.2012 (e lo stesso dicasi per le altre riunioni del 13.07.2012 e del 31.01.2013) non era amministratore del [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori per essere in carica l’amministratore pro tempore di nomina giudiziaria dott. [OSCURATO:PERSONA] che, difatti, veniva ritualmente evocato in giudizio con l’atto di citazione introduttivo del primo grado notificato il 26.11.2012 e che avrebbe poi rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni, accettate dalla maggioranza dei condomini, solo nella seduta assembleare del 28.05.2013”. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. c.c. avuto riguardo alla condanna degli appellanti nei confronti dell’appellato [OSCURATO:PERSONA]. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi. I primi due motivi di ricorso non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., atteso che la Corte di Napoli ha deciso la questione di diritto inerente alla regolamentazione delle spese processuali in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame delle censure non offre elementi per mutare tale orientamento. Per il secondo motivo opera altresì la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. Sez. 6 - 2 , 08/06/2020, n. 10847 ; Cass. Sez. 6 - 2 , 11/08/2017, n. 20071; Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Marcianise, con statuizione non impugnata in appello, ha accertato, nell’ambito di apprezzamento di fatto spettante ai giudici del merito, che era cessata la materia del contendere in ordine alla impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera assembleare approvata in data 20 gennaio 2012 dal [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori “in ragione della delibera assemblare del 28 maggio del 2013 che ratificava le delibere in precedenza adottate tra le quali quella del 20\01\2012”. Perché possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità (Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n. 12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2, 19/04/1988, n. 3069 ) . Se, invece, l’assemblea decida di revocare la precedente deliberazione e di adottarne altra avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta. Ove, dunque, il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. (il quale espressamente dispone, peraltro, nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003, che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società…”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese. Tale valutazione di fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, posta a fondamento della condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali, è stata compiuta dalla Corte d’appello di Napoli, delibando l’inconsistenza dei vizi denunciati dagli attori nella impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera assembleare approvata in data 20 gennaio 2012 dal [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori in ordine all’avviso di convocazione ed alla nomina quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che alla data della delibera 20 gennaio 2012, l’Esentato rivestiva la qualità di amministratore in forza della precedente delibera del 25 novembre 2011, la cui efficacia era poi stata sospesa soltanto con provvedimento del 29 giugno 2012. Il ragionamento della Corte d’appello di Napoli è fondato sul consolidato principio di diritto secondo cui l’obbligatorietà della delibera dell'assemblea per tutti i condomini, espressamente prevista dal primo comma dell'art. 1137 c.c., comporta l'automatica operatività della stessa fino all'eventuale sospensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del terzo comma del citato articolo. I ricorrenti avrebbero altrimenti dovuto dolersi nel merito contestando l'esistenza del presupposto per emettere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio(Cass. Sez. U, 09/07/1997, n. 6226, Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 10478; Cass. Sez. 1, 28/05/2012, n. 8448; Cass. Sez. 6 - L, 13/07/2016, n. 14341). Essendo invece sottratta all'ambito del devoluto in sede di appello, e conseguentemente vieppiù del devoluto in sede di legittimità, la statuizione di cessazione della materia del contendere, la quale perciò è coperta da giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c., va ulteriormente evidenziato come spetti al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare, appunto, il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, decidere, cioè, se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei. In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova, invero, ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contenderee sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023). Ancora nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., i ricorrenti sostengono la “illogicità ed erroneità” della decisione della Corte d’appello di Napoli, perché “risulta ex actis che alla data della delibera impugnata (20.01.2012) il sig. [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva affatto la qualità di amministratore del [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori per essere in carica il dott. [OSCURATO:PERSONA] (nominato con decreto del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA])”. Queste argomentazioni si contrappongono inammissibilmente alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello di Napoli (la quale ha supposto che alla data della delibera 20 gennaio 2012 l’Esentato rivestiva la qualità di amministratore in forza della precedente delibera del 25 novembre 2011”) sulla base del diverso convincimento soggettivo delle parti e neppure considerano che la nomina di un nuovo amministratore da parte dell’assemblea comporta revoca tacita dell'amministratore in carica, applicandosi l'art. 1724 c.c. È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. c.c. avuto riguardo alla condanna degli appellanti a rimborsare le spese di lite all’appellato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato convenuto in giudizio, insieme ad altri condomini, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimase contumace in primo grado, mentre si costituì nel giudizio d’appello e, come afferma anche la sentenza impugnata, dedusse di essere “estraneo alla materia del contendere”, chiedendo di “essereestromesso dal giudizio non avendo alcun interesse a sostenere la posizione di alcuna delle parti in causa”. Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. promosso da un condomino la legittimazione processuale passiva spetta dell'amministratore, ex artt. 1130 n. 1 e 1131 c.c. I restanti singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo, ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, ovvero mediante intervento adesivo dipendente (cfr. Cass. Sez. 2, 04/02/2021, n. 2636 ). Il condomino che, come nella specie, impugni una deliberazione dell’assemblea nei confronti non soltanto dell’amministratore ma anche di un singolo condomino - il quale, nel costituirsi in giudizio, non fa propria la causa di alcuno dei contendenti né assume attiva posizione di contrasto verso altre parti, ma chiede la estromissione - è perciò tenuto a rimborsare a quest’ultimo le spese processuali in forza del principio della causalità, del quale il criterio della soccombenza - posto dall'art 91 c.p.c. - costituisce elemento rivelatore, dovendosi considerare soccombente la parte che, azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non dovendosi provvedere al riguardo per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte d ei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in favore in complessivi € 1.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore imp
Sentenza Cassazione n. 20005/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris