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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 19261/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30713-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso il decreto n.

R.G. 9529/2017 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato il requisito sanitario in capo a [OSCURATO:PERSONA] relativo all'assegno di invabilità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, aveva rigettato la domanda rispetto alla pensione ed aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio, in considerazione del riconoscimento di una sola prestazione Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l'assistito proponeva ricorso affidato ad un solo motivo.

Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1) Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 e 92, 113,116, comma 2 c.p.c, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

Il ricorrente rilevava l'errata statuizione sulla compensazione delle spese trattandosi di unica domanda proposta, accolta.

Deve premettersi che, al fine di valutare il contenuto della domanda azionata, è stato visionato il fascicolo d'ufficio ed in particolare l'originario ricorso introduttivo della causa dal quale è risultato che in sede amministrativa era stato richiesto "il riconoscimento dello stato invalidante idoneo alla concessione dell'indennità di pensione o assegno".

Nelle conclusioni del medesimo ricorso era poi richiesto "il riconoscimento della invalidità in misura uguale o superiore al 74% con decorrenza dalla domanda amministrativa o comunque da quando di diritto".

Ric. 2019 n. 30713 sei.

ML - ud. 05-04-2022 -2- La lettura del ricorso nella sua intera versione evidenzia che il richiamo alle due diverse prestazioni sin dall'origine invocate si salda alla conclusione circa il riconoscimento della invalidità in misura uguale o superiore al 74%, in tal modo rappresentando una duplice domanda : una diretta all'assegno e l'altra alla pensione.

Diversamente ragionando, se la domanda fosse stata solo relativa all'assegno, non si comprenderebbe la richiesta di un accertamento per invalidità superiori al 74%.

Posta dunque la presenza di due differenti domande, deve richiamarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.

Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti ( Cass.n. 19613/2017).

Non risultando pertanto violato il principio di soccomben2:a , essendo la ricorrente vittoriosa solo in parte, deve ritenersi infondato il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio sussistendo le c:ondizioni di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi' deciso in Roma in data 5 aprile 2022 . [OSCURATO:PERSONA]\:--- U DEPOSITATO/'N é-ANCELL:RIA.

Ric. 201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30713-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso il decreto n. R.G. 9529/2017 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato il requisito sanitario in capo a [OSCURATO:PERSONA] relativo all'assegno di invabilità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, aveva rigettato la domanda rispetto alla pensione ed aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio, in considerazione del riconoscimento di una sola prestazione Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, l'assistito proponeva ricorso affidato ad un solo motivo. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1) Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 e 92, 113,116, comma 2 c.p.c, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Il ricorrente rilevava l'errata statuizione sulla compensazione delle spese trattandosi di unica domanda proposta, accolta. Deve premettersi che, al fine di valutare il contenuto della domanda azionata, è stato visionato il fascicolo d'ufficio ed in particolare l'originario ricorso introduttivo della causa dal quale è risultato che in sede amministrativa era stato richiesto "il riconoscimento dello stato invalidante idoneo alla concessione dell'indennità di pensione o assegno". Nelle conclusioni del medesimo ricorso era poi richiesto "il riconoscimento della invalidità in misura uguale o superiore al 74% con decorrenza dalla domanda amministrativa o comunque da quando di diritto". Ric. 2019 n. 30713 sei. ML - ud. 05-04-2022 -2- La lettura del ricorso nella sua intera versione evidenzia che il richiamo alle due diverse prestazioni sin dall'origine invocate si salda alla conclusione circa il riconoscimento della invalidità in misura uguale o superiore al 74%, in tal modo rappresentando una duplice domanda : una diretta all'assegno e l'altra alla pensione. Diversamente ragionando, se la domanda fosse stata solo relativa all'assegno, non si comprenderebbe la richiesta di un accertamento per invalidità superiori al 74%. Posta dunque la presenza di due differenti domande, deve richiamarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti ( Cass.n. 19613/2017). Non risultando pertanto violato il principio di soccomben2:a , essendo la ricorrente vittoriosa solo in parte, deve ritenersi infondato il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio sussistendo le c:ondizioni di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Cosi' deciso in Roma in data 5 aprile 2022 . [OSCURATO:PERSONA]\:--- U DEPOSITATO/'N é-ANCELL:RIA. Ric. 201
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