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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08503/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO ha concluso con atto scritto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, per quanto qui d'interesse, [OSCURATO:PERSONA] Eugenio e DELLA VALLE Tommaso erano stati condannati per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, aggravato dall'art. 7,

I. 203/1991, con la qualifica apicale, ha rideterminato la pena, confermando nel resto.

La piattaforma probatoria processuale è costituita dalle propalazioni di più collaboratori (CERALDI Cosimo, LONGOBARDI Laura, [OSCURATO:PERSONA] Agostino e [OSCURATO:PERSONA] Antonio), gli ultimi tre appartenenti allo stesso nucleo familiare, ritenute convergenti, attendibili e credibili dai giudici del merito; dalle sentenze irrevocabili prodotte dal pubblico ministero e entrate nel fascicolo ai sensi dell'art. 238 bis, cod. proc. pen., quanto all'esistenza sul territorio di Mondragone dei clan FRAGNOLI-GAGLIARDI-PAGLIUCA e [OSCURATO:PERSONA], rilevante quale premessa generale, atta a inquadrare il contesto nel quale i fatti si sono svolti; dalla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria LICCIARDI; infine, dalle trascrizioni di intercettazioni tra presenti.

Alla stregua di tali elementi, i giudici del doppio grado di merito hanno ritenuto provata l'esistenza di un sodalizio mafioso facente capo al clan di Mondragone, accertato alla luce delle sentenze irrevocabili e operante anche all'epoca dei fatti (2012-2013) e, per quanto qui d'interesse, anche quella dell'associazione criminale di cui all'imputazione, finalizzata alla commissione di più reati di cessione di sostanze stupefacenti, composta da un gruppo stabile di soggetti (tra i quali alcuni dei collaboratori), dotato di mezzi e persone, operante nel comune di Mondragone.

Associazione alla quale sono stati ritenuti intranei gli imputati, in posizione apicale.

All'interno di detto sodalizio vi era distinzione di ruoli (alcuni soggetti essendo deputati all'approvvigionamento, altri allo spaccio al dettaglio, altri ancora a raccogliere l'"obolo" da versare al clan di riferimento), la programmazione di un numero indeterminato di delitti di trasporto, detenzione a fini di spaccio e cessione di cocaina, la fissazione delle modalità e dei mezzi sia per l'approvvigionamento, che per lo spaccio, con l'adozione di cautele (come quella di servirsi di corrieri diversi, anche non solitari, che effettuavano le cessioni in casa o per strada a seconda del tipo di acquirente).

3. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi gli imputati con separati atti e rispettivi difensori.

3.1. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo unico, con il quale, nel dedurre vizio motivazionale e inosservanza dei consolidati criteri della "motivazione rafforzata", ha sostanzialmente censurato la sentenza quanto alla riconosciuta esistenza della penale responsabilità e dell'aggravante mafiosa e alla ritenuta dimostrazione dell'elemento psicologico del reato associativo contestato.

In particolare, il deducente muove proprio dai presupposti applicativi dell'elemento circostanziale censurato, per rilevare una discrepanza evidente già nel capo d'imputazione, che attribuirebbe al [OSCURATO:PERSONA] una condotta partecipativa in un arco temporale di qualche mese: egli è nato e vissuto a Casoria, svolgendo il suo lavoro a Siena, ed era andato a convivere saltuariamente con la collaboratrice LONGOBARDI Laura a Mondragone.

La difesa contesta la valutazione di piena attendibilità dei collaboratori, rilevando che, eccezion fatta per il CERALDI (amico d'infanzia del [OSCURATO:PERSONA]), gli altri tre sono marito, moglie e figlio, rimarcando la estrema genericità delle accuse mosse al [OSCURATO:PERSONA] e rilevando la mancanza di sequestri di droga (non rivenuta in sede di perquisizione).

Quanto al secondo profilo, poi, la difesa oppone la mancata dimostrazione della coscienza e volontà del ricorrente di svolgere le condotte contestategli, rilevando la difficoltà di rinvenire la prova del dolo necessario a configurare il reato associativo.

3.2. La difesa dell'imputato DELLA VALLE ha formulato due motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla sussistenza del reato e all'aggravante mafiosa.

Quanto al primo tema, il deducente rileva che il percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata sembra completo, essendosi i giudici preoccupati di rispondere a tutti gli argomenti dedotti con il gravame di merito, ma che, in realtà, si tratterebbe, a parere della difesa, di una completezza, per l'appunto, solo apparente: la motivazione, in alcuni punti, si basa su argomenti tautologici, in altri, si risolve nell'affermazione distorta delle censure difensive (il riferimento è alla collocazione temporale delle propalazioni del CERALDI), in altri ancora, sarebbe intrinsecamente ed estrinsecamente contraddittoria.

Questa difesa rileva che il CERALDI non avrebbe attribuito funzione preminente al DELLA VALLE, ma al contrario marginale, evidenziandone il ruolo camorristico nel settore delle estorsioni, solo occasionalmente incaricato di recarsi dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla LONGOBARDI, senza che fosse precisato se queste visite fossero collegate al narcotraffico e cronologicamente compatibili con il periodo indicato in imputazione.

Si contesta, inoltre, la valutazione fatta dalla Corte in ordine a diversi punti.

La conversazione intercettata, valutata a riscontro delle chiamate in correità, si riferirebbe a un periodo successivo a quello in contestazione e a soggetti diversi e la spiegazione data dalla Corte sarebbe incomprensibile; l'attendibilità del riferito dei collaboratori sarebbe stata ritenuta dai giudici territoriali, nonostante le ragioni di astio nei confronti dell'imputato, escluso dai giudici territoriali senza considerare il rapporto di credito-debito che univa il duo [OSCURATO:PERSONA]-LONGOBARDI e il DELLA VALLE, debitore dei primi per una partita di cocaina di proprietà degli stessi, venduta a terzi; le dichiarazioni della LONGOBARDI e del figlio [OSCURATO:PERSONA] potevano essere frutto di un reciproco condizionamento (sebbene neppure del tutto convergenti), stante lo stretto rapporto di parentela.

Quanto, poi, all'aggravante mafiosa, la difesa afferma che i giudici di merito non avrebbero individuato elementi probatori ai quali ancorare la modalità operativa del ricorrente e la finalità della sua condotta, il tema essendo stato affrontato con superficialità e affidato alla affermazione apodittica che il ricorrente aveva agito con finalità camorristiche e nell'interesse del clan.

Ancora, ritiene la difesa che il carattere mafioso dell'azione, desunto solo dall'appartenenza del DELLA VALLE al clan di Mondragone, rivelerebbe un approccio valutativo solo astrattamente corretto, restando carente nella realtà applicativa e assertivo, siccome non sorretto da prove della natura mafiosa del metodo utilizzato e dell'avvenuta destinazione dei proventi dello spaccio alle casse del clan mafioso.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alle argomentazioni già espresse dall'ufficio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Eugenio

2.1. Il giudice d'appello ha esaminato le doglianze veicolate con il gravame (scarsa credibilità dei collaboratori, tre dei quali appartenenti allo stesso nucleo familiare; non sovrapponibilità delle dichiarazioni del collaboratore CERALDI; non riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle sentenze irrevocabili attestanti l'esistenza del clan camorristico), ritenendole infondate.

In particolare, quanto a questo imputato, ha precisato che la credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori LONGOBARDI e dei due [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente madre, padre e figlio) non erano incrinate, né sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo, dal loro rapporto di parentela, al contrario avendo costoro accusato persino gli affetti più stretti di fatti gravissimi, senza alcun tentativo di edulcorare la responsabilità, propria e dei membri della famiglia; sotto altro profilo, peraltro, i giudici territoriali hanno rilevato che la connessione parentale è spesso tipica di sodalizi del genere che ci occupa, costituendo un elemento rafforzativo della coesione del gruppo.

Le loro dichiarazioni avevano del resto trovato numerosi e ampi riscontri nella deposizione del teste LICCIARDI e nel contenuto delle intercettazioni tra presenti, oltre che nel riferito di collaboratori esterni al nucleo familiare.

Le sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis, cod. proc. pen., poi, erano state utilizzate per ritenere definitivamente accertata la esistenza dei due clan camorristici di Mondragone, senza alcuno specifico riferimento al [OSCURATO:PERSONA], e per delineare il contesto nel quale si inseriva l'azione dell'associazione criminale di cui all'imputazione.

La Corte ha, poi, passato in rassegna le supposte contraddizioni rilevate a difesa, dando a ciascuna una risposta congrua e convincente e screditandone la idoneità a incrinare l'attendibilità del riferito, osservando come la sovrapponibilità delle varie dichiarazioni non debba essere necessariamente integrale e che alcune contraddizioni erano assolutamente marginali (come quella inerente alla residenza dei figli del [OSCURATO:PERSONA] o alla circostanza che il fratello della LONGOBARDI trasportasse la droga ad Arezzo e non a Siena, ove risiedeva il [OSCURATO:PERSONA], data anche la prossimità dei due centri cittadini).

Inoltre, il collaboratore CERALDI non doveva indicare alcuna fonte, non avendo riferito de relato, ma di fatti appresi direttamente, il mancato sequestro di droga derivando dalla semplice considerazione che il [OSCURATO:PERSONA] se ne era disfatto incenerendola, restando a riprova un bilancino di precisione, gettato dall'imputato nel camino insieme alla droga.

Infine, quanto ai rapporti tra i collaboratori e al supposto rancore tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio (la cui attendibilità intrinseca è stata ricondotta alla sua intraneità al clan di Mondragone e alla vicinanza al DELLA VALLE), la Corte ha esaminato le argomentazioni difensive, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva nascosto nulla della relazione personale del soggetto accusato con la moglie e il proprio figlio, conviventi per anni con il [OSCURATO:PERSONA]: a riprova dell'assenza di astio, l'accusatore aveva riferito episodi in cui aveva addirittura prestato aiuto al [OSCURATO:PERSONA], osservando conclusivamente quel giudice che il dichiarante si era accusato contemporaneamente di gravi reati.

Allo stesso modo, per quanto inerisce ai rapporti tra la LONGOBARDI e il figlio [OSCURATO:PERSONA] Agostino e alla loro relazione con l'imputato, la Corte ha osservato che quegli era stato iniziato dal convivente della madre allo spaccio e non aveva manifestato alcun astio nei suoi confronti; la seconda aveva garantito un apporto prezioso anche auto-accusandosi e accusando familiari stretti di fatti gravissimi e la sua credibilità era stata avvalorata anche dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur non riferendo alcunché sul [OSCURATO:PERSONA], aveva però confermato che la donna, ex dell'imputato, si era dedicata nel tempo all'attività di spaccio.La esistenza dell'associazione, inoltre, non era stata provata solo sulla base della serialità dei presunti scambi: era stata accertata una vera e propria struttura organizzata allo scopo dello scambio di stupefacenti, composta da un numero indeterminato di persone (tra le quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CERALDI, LONGOBARDI Laura e il figlio, tra gli altri) e il [OSCURATO:PERSONA], struttura che, in cambio della concessione della piazza di spaccio, aveva assunto l'obbligo di versare una somma settimanale al clan che si imponeva anche per la fornitura della droga.

Quanto, poi, all'aggravante del metodo mafioso, il [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato con il clan il pagamento della somma settimanale per la concessione della piazza di spaccio, assicurandosi per questa via la mancanza di concorrenza, grazie anche alle intimidazioni poste in essere, tra gli altri, dal coimputato DELLA VALLE, laddove la posizione apicale del [OSCURATO:PERSONA] era confermata dal suo potere direttivo e di controllo della complessiva gestione della struttura.

Egli, infatti, dirigeva più piazze operative in un'ampia zona territoriale di un grande centro urbano, effettuava acquisti attraverso i canali del gruppo criminale e versava le somme al capo clan camorristico, potendo contare su un organico di sottoposti.

DELLA VALLE [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che anche questa difesa aveva contestato l'attendibilità dei collaboratori, respingendo le relative doglianze, muovendo dal riferito del CERALDI e ritenendo le censure inconferenti.

Il propalante aveva operato riferimenti alla sua attività nel clan a partire dal 2010; egli aveva un ruolo di spicco al suo interno e ha descritto un ruolo centrale del DELLA VALLE: era questi, insieme ad altri, a stabilire il prezzo della somma settimanale da riscuotere e a fornire il luogo per le riunioni (il garage sito sotto la sua abitazione), nel corso delle quali si discuteva di tali importi e della loro destinazione; l'autorizzazione a spacciare era stata ottenuta dal [OSCURATO:PERSONA] anche con il benestare del DELLA VALLE; l'imputato non era stato un mero nuncius, avendo avuto, al contrario, un ruolo di primo piano.

La Corte, anche per questo imputato, passa al vaglio le presunte discrasie del riferito della LONGOBARDI, disconoscendone la rilevanza e, anzi, spiegandole alla stregua del fatto che i riferimenti erano relativi a due diversi incontri ai quali l'imputato aveva preso parte, aventi funzioni e esiti diversi, debitamente descritti alle pagg. 12 e 13 della sentenza censurata.

Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Agostino, poi, la Corte smentisce l'assunto difensivo secondo il quale la riunione nella quale dovevano regolarsi i rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta nel periodo natalizio del 2012, a tale data risalendo l'inizio della sua attività di spaccio.

Il riferito dei collaboratori era stato convergente anche sull'elemento temporale (settembre 2012 - primavera 2013, allorquando il [OSCURATO:PERSONA] era ritornato a Siena), quanto alla circostanza che l'intercettazione con Simone INVITO fosse stata successiva a tale periodo, precisando che la stessa e il suo contenuto erano state utilizzate per confermare non i fatti contestati, ma la centralità dell'imputato nella gestione del clan nel campo del narcotraffico.

Anche questa difesa, peraltro, aveva agitato il tema dell'astio dei coniugi LONGOBARDI-[OSCURATO:PERSONA] contro questo imputato, sentimento che la Corte ha ritenuto smentito dalla circostanza che, al contrario, i due uomini erano amici di lunga data, laddove il debito del [OSCURATO:PERSONA] non era stato la causa della interruzione dell'attività di costui, determinata invece da altre ragioni (controllo in casa del [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2013, nel corso del quale egli si era liberato della droga, facendo lievitare il suo debito nei confronti del fornitore).

Infine, di scarso rilievo, stante la levatura criminale dell'imputato, cui era normale associare una estrema cautela, è stato ritenuto l'argomento inerente allo scarso utilizzo dell'utenza del DELLA VALLE.

Anche nei suoi confronti, poi, è stata ritenuta l'aggravante del metodo mafioso: egli si era reso protagonista di una pesante minaccia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, si occupava di eliminare la concorrenza in Mondragone e di disciplinare le modalità per il versamento dei pagamenti settimanali al clan e per la fornitura della merce.

3. Le valutazioni di questa Corte Più di una premessa è d'obbligo alla luce del tenore delle doglianze difensive, accomunate da un medesimo approccio rispetto alla decisione, della quale viene da entrambe le difese contestata la lettura delle evidenze, in massima parte costituite da propalazioni di collaboratori di giustizia.

3.1. Tutti i motivi sono manifestamente infondati.

Il vaglio condotto dalla Corte di merito, conforme alla valutazione del Tribunale, filtrata attraverso le articolazioni dei gravami, è coerente con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità: nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., alcuna specifica, tassativa sequenza logico-temporale (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; sez. 4, n. 34413 del 18/6/2019, Khess, Rv. 276676).

Inoltre, va pure ricordato che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé e nel loro reciproco collegamento (sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058).

Infine, considerato il tenore delle censure formulate da entrambe le difese, deve pure precisarsi che l'eventuale motivazione "mercenaria" che spinge alla collaborazione non è di per sé indice di insincerità delle dichiarazioni stesse, sicché la preliminare valutazione di credibilità non può essere effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi delle condotte del dichiarante, in particolare considerando la sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte (sez. 5, n. 50589 del 30/9/2013, Martinelli, RV. 257832; sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019, Patanè, Rv. 274921).

3.2. Nella specie, la Corte di merito ha affrontato tutti i temi sollevati dalle difese con le obiezioni riproposte nei ricorsi, dando alle stesse una risposta che, per nulla apparente, risulta al contrario esaustiva, oltre che coerente con i molteplici richiami operati in sentenza agli elementi valorizzati in quella appellata, al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori, alla loro posizione all'interno del sodalizio di riferimento, al loro percorso criminale, ai rapporti con i soggetti accusati e, soprattutto, alla circostanza che le chiamate erano state accompagnate da contestuali autoaccuse e dal coinvolgimento in gravissimi reati anche di stretti familiari.

Rispetto a tale argomentare, è difettato nei motivi di ricorso da parte di entrambe le difese un effettivo confronto, essendosi le stesse limitate a prospettare nuovamente gli stessi elementi di discordanza dai quali le stesse avevano inferito l'inattendibilità del riferito che la Corte ha respinto con un ragionamento esente da vizi.

Le difese hanno, in sostanza, censurato la valutazione del compendio probatorio operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito, offrendone una diversa lettura, ritenuta più corretta, senza tuttavia evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo dei giudici del merito o illogicità manifeste che siano idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Tuttavia tale incedere è inammissibile in sede di legittimità, essendo estranei a tale giudizio aspetti che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).3.3.

Anche in ordine all'aggravante contestata, deve rilevarsi lo stesso errato approccio da parte dei ricorrenti, limitatisi invero a contestare la valutazione operata, senza tuttavia passare a un attento vaglio gli elementi che l'hanno sostenuta nel doppio grado di merito, rilevandosi ancora una volta e conclusivamente la coerenza della decisione con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Intanto, riconosciuta la piena compatibilità di tale elemento con il reato associativo di cui all'art. 74 d.

P.R. n. 309/1990 (sez. 6, n. 9956 del 17/6/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269715), la stessa è stata correttamente ritenuta sia quanto al metodo utilizzato, l'impiego cioè della forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva (sez. 6, n. 1783 del 29/10/2014, dep. 2015, Bari/ari, Rv. 262093), avendo la Corte rinviato a condotte specifiche implicanti tale intimidazione e assoggettamento dei destinatari; e, con ancora maggiore evidenza, anche con riferimento alla agevolazione del clan camorristico operante in Mondragone, avendo i giudici di merito valorizzato a tal fine il versamento in denaro pattuito tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca, anche con l'intervento del DELLA VALLE, per sbaragliare la concorrenza nella ampia piazza di spaccio garantita, assicurando il rifornimento della droga sempre secondo i dettami stabiliti dal clan. 4.

Alla inammissibilità segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità dei rispettivi ricorsi (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO ha concluso con atto scritto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale, per quanto qui d'interesse, [OSCURATO:PERSONA] Eugenio e DELLA VALLE Tommaso erano stati condannati per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, aggravato dall'art. 7, I. 203/1991, con la qualifica apicale, ha rideterminato la pena, confermando nel resto. La piattaforma probatoria processuale è costituita dalle propalazioni di più collaboratori (CERALDI Cosimo, LONGOBARDI Laura, [OSCURATO:PERSONA] Agostino e [OSCURATO:PERSONA] Antonio), gli ultimi tre appartenenti allo stesso nucleo familiare, ritenute convergenti, attendibili e credibili dai giudici del merito; dalle sentenze irrevocabili prodotte dal pubblico ministero e entrate nel fascicolo ai sensi dell'art. 238 bis, cod. proc. pen., quanto all'esistenza sul territorio di Mondragone dei clan FRAGNOLI-GAGLIARDI-PAGLIUCA e [OSCURATO:PERSONA], rilevante quale premessa generale, atta a inquadrare il contesto nel quale i fatti si sono svolti; dalla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria LICCIARDI; infine, dalle trascrizioni di intercettazioni tra presenti. Alla stregua di tali elementi, i giudici del doppio grado di merito hanno ritenuto provata l'esistenza di un sodalizio mafioso facente capo al clan di Mondragone, accertato alla luce delle sentenze irrevocabili e operante anche all'epoca dei fatti (2012-2013) e, per quanto qui d'interesse, anche quella dell'associazione criminale di cui all'imputazione, finalizzata alla commissione di più reati di cessione di sostanze stupefacenti, composta da un gruppo stabile di soggetti (tra i quali alcuni dei collaboratori), dotato di mezzi e persone, operante nel comune di Mondragone. Associazione alla quale sono stati ritenuti intranei gli imputati, in posizione apicale. All'interno di detto sodalizio vi era distinzione di ruoli (alcuni soggetti essendo deputati all'approvvigionamento, altri allo spaccio al dettaglio, altri ancora a raccogliere l'"obolo" da versare al clan di riferimento), la programmazione di un numero indeterminato di delitti di trasporto, detenzione a fini di spaccio e cessione di cocaina, la fissazione delle modalità e dei mezzi sia per l'approvvigionamento, che per lo spaccio, con l'adozione di cautele (come quella di servirsi di corrieri diversi, anche non solitari, che effettuavano le cessioni in casa o per strada a seconda del tipo di acquirente). 3. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi gli imputati con separati atti e rispettivi difensori. 3.1. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo unico, con il quale, nel dedurre vizio motivazionale e inosservanza dei consolidati criteri della "motivazione rafforzata", ha sostanzialmente censurato la sentenza quanto alla riconosciuta esistenza della penale responsabilità e dell'aggravante mafiosa e alla ritenuta dimostrazione dell'elemento psicologico del reato associativo contestato. In particolare, il deducente muove proprio dai presupposti applicativi dell'elemento circostanziale censurato, per rilevare una discrepanza evidente già nel capo d'imputazione, che attribuirebbe al [OSCURATO:PERSONA] una condotta partecipativa in un arco temporale di qualche mese: egli è nato e vissuto a Casoria, svolgendo il suo lavoro a Siena, ed era andato a convivere saltuariamente con la collaboratrice LONGOBARDI Laura a Mondragone. La difesa contesta la valutazione di piena attendibilità dei collaboratori, rilevando che, eccezion fatta per il CERALDI (amico d'infanzia del [OSCURATO:PERSONA]), gli altri tre sono marito, moglie e figlio, rimarcando la estrema genericità delle accuse mosse al [OSCURATO:PERSONA] e rilevando la mancanza di sequestri di droga (non rivenuta in sede di perquisizione). Quanto al secondo profilo, poi, la difesa oppone la mancata dimostrazione della coscienza e volontà del ricorrente di svolgere le condotte contestategli, rilevando la difficoltà di rinvenire la prova del dolo necessario a configurare il reato associativo. 3.2. La difesa dell'imputato DELLA VALLE ha formulato due motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla sussistenza del reato e all'aggravante mafiosa. Quanto al primo tema, il deducente rileva che il percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata sembra completo, essendosi i giudici preoccupati di rispondere a tutti gli argomenti dedotti con il gravame di merito, ma che, in realtà, si tratterebbe, a parere della difesa, di una completezza, per l'appunto, solo apparente: la motivazione, in alcuni punti, si basa su argomenti tautologici, in altri, si risolve nell'affermazione distorta delle censure difensive (il riferimento è alla collocazione temporale delle propalazioni del CERALDI), in altri ancora, sarebbe intrinsecamente ed estrinsecamente contraddittoria. Questa difesa rileva che il CERALDI non avrebbe attribuito funzione preminente al DELLA VALLE, ma al contrario marginale, evidenziandone il ruolo camorristico nel settore delle estorsioni, solo occasionalmente incaricato di recarsi dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla LONGOBARDI, senza che fosse precisato se queste visite fossero collegate al narcotraffico e cronologicamente compatibili con il periodo indicato in imputazione. Si contesta, inoltre, la valutazione fatta dalla Corte in ordine a diversi punti. La conversazione intercettata, valutata a riscontro delle chiamate in correità, si riferirebbe a un periodo successivo a quello in contestazione e a soggetti diversi e la spiegazione data dalla Corte sarebbe incomprensibile; l'attendibilità del riferito dei collaboratori sarebbe stata ritenuta dai giudici territoriali, nonostante le ragioni di astio nei confronti dell'imputato, escluso dai giudici territoriali senza considerare il rapporto di credito-debito che univa il duo [OSCURATO:PERSONA]-LONGOBARDI e il DELLA VALLE, debitore dei primi per una partita di cocaina di proprietà degli stessi, venduta a terzi; le dichiarazioni della LONGOBARDI e del figlio [OSCURATO:PERSONA] potevano essere frutto di un reciproco condizionamento (sebbene neppure del tutto convergenti), stante lo stretto rapporto di parentela. Quanto, poi, all'aggravante mafiosa, la difesa afferma che i giudici di merito non avrebbero individuato elementi probatori ai quali ancorare la modalità operativa del ricorrente e la finalità della sua condotta, il tema essendo stato affrontato con superficialità e affidato alla affermazione apodittica che il ricorrente aveva agito con finalità camorristiche e nell'interesse del clan. Ancora, ritiene la difesa che il carattere mafioso dell'azione, desunto solo dall'appartenenza del DELLA VALLE al clan di Mondragone, rivelerebbe un approccio valutativo solo astrattamente corretto, restando carente nella realtà applicativa e assertivo, siccome non sorretto da prove della natura mafiosa del metodo utilizzato e dell'avvenuta destinazione dei proventi dello spaccio alle casse del clan mafioso. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di NARDO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alle argomentazioni già espresse dall'ufficio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Eugenio 2.1. Il giudice d'appello ha esaminato le doglianze veicolate con il gravame (scarsa credibilità dei collaboratori, tre dei quali appartenenti allo stesso nucleo familiare; non sovrapponibilità delle dichiarazioni del collaboratore CERALDI; non riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle sentenze irrevocabili attestanti l'esistenza del clan camorristico), ritenendole infondate. In particolare, quanto a questo imputato, ha precisato che la credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori LONGOBARDI e dei due [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente madre, padre e figlio) non erano incrinate, né sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo, dal loro rapporto di parentela, al contrario avendo costoro accusato persino gli affetti più stretti di fatti gravissimi, senza alcun tentativo di edulcorare la responsabilità, propria e dei membri della famiglia; sotto altro profilo, peraltro, i giudici territoriali hanno rilevato che la connessione parentale è spesso tipica di sodalizi del genere che ci occupa, costituendo un elemento rafforzativo della coesione del gruppo. Le loro dichiarazioni avevano del resto trovato numerosi e ampi riscontri nella deposizione del teste LICCIARDI e nel contenuto delle intercettazioni tra presenti, oltre che nel riferito di collaboratori esterni al nucleo familiare. Le sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis, cod. proc. pen., poi, erano state utilizzate per ritenere definitivamente accertata la esistenza dei due clan camorristici di Mondragone, senza alcuno specifico riferimento al [OSCURATO:PERSONA], e per delineare il contesto nel quale si inseriva l'azione dell'associazione criminale di cui all'imputazione. La Corte ha, poi, passato in rassegna le supposte contraddizioni rilevate a difesa, dando a ciascuna una risposta congrua e convincente e screditandone la idoneità a incrinare l'attendibilità del riferito, osservando come la sovrapponibilità delle varie dichiarazioni non debba essere necessariamente integrale e che alcune contraddizioni erano assolutamente marginali (come quella inerente alla residenza dei figli del [OSCURATO:PERSONA] o alla circostanza che il fratello della LONGOBARDI trasportasse la droga ad Arezzo e non a Siena, ove risiedeva il [OSCURATO:PERSONA], data anche la prossimità dei due centri cittadini). Inoltre, il collaboratore CERALDI non doveva indicare alcuna fonte, non avendo riferito de relato, ma di fatti appresi direttamente, il mancato sequestro di droga derivando dalla semplice considerazione che il [OSCURATO:PERSONA] se ne era disfatto incenerendola, restando a riprova un bilancino di precisione, gettato dall'imputato nel camino insieme alla droga. Infine, quanto ai rapporti tra i collaboratori e al supposto rancore tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Antonio (la cui attendibilità intrinseca è stata ricondotta alla sua intraneità al clan di Mondragone e alla vicinanza al DELLA VALLE), la Corte ha esaminato le argomentazioni difensive, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva nascosto nulla della relazione personale del soggetto accusato con la moglie e il proprio figlio, conviventi per anni con il [OSCURATO:PERSONA]: a riprova dell'assenza di astio, l'accusatore aveva riferito episodi in cui aveva addirittura prestato aiuto al [OSCURATO:PERSONA], osservando conclusivamente quel giudice che il dichiarante si era accusato contemporaneamente di gravi reati. Allo stesso modo, per quanto inerisce ai rapporti tra la LONGOBARDI e il figlio [OSCURATO:PERSONA] Agostino e alla loro relazione con l'imputato, la Corte ha osservato che quegli era stato iniziato dal convivente della madre allo spaccio e non aveva manifestato alcun astio nei suoi confronti; la seconda aveva garantito un apporto prezioso anche auto-accusandosi e accusando familiari stretti di fatti gravissimi e la sua credibilità era stata avvalorata anche dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur non riferendo alcunché sul [OSCURATO:PERSONA], aveva però confermato che la donna, ex dell'imputato, si era dedicata nel tempo all'attività di spaccio.La esistenza dell'associazione, inoltre, non era stata provata solo sulla base della serialità dei presunti scambi: era stata accertata una vera e propria struttura organizzata allo scopo dello scambio di stupefacenti, composta da un numero indeterminato di persone (tra le quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CERALDI, LONGOBARDI Laura e il figlio, tra gli altri) e il [OSCURATO:PERSONA], struttura che, in cambio della concessione della piazza di spaccio, aveva assunto l'obbligo di versare una somma settimanale al clan che si imponeva anche per la fornitura della droga. Quanto, poi, all'aggravante del metodo mafioso, il [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato con il clan il pagamento della somma settimanale per la concessione della piazza di spaccio, assicurandosi per questa via la mancanza di concorrenza, grazie anche alle intimidazioni poste in essere, tra gli altri, dal coimputato DELLA VALLE, laddove la posizione apicale del [OSCURATO:PERSONA] era confermata dal suo potere direttivo e di controllo della complessiva gestione della struttura. Egli, infatti, dirigeva più piazze operative in un'ampia zona territoriale di un grande centro urbano, effettuava acquisti attraverso i canali del gruppo criminale e versava le somme al capo clan camorristico, potendo contare su un organico di sottoposti. DELLA VALLE [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che anche questa difesa aveva contestato l'attendibilità dei collaboratori, respingendo le relative doglianze, muovendo dal riferito del CERALDI e ritenendo le censure inconferenti. Il propalante aveva operato riferimenti alla sua attività nel clan a partire dal 2010; egli aveva un ruolo di spicco al suo interno e ha descritto un ruolo centrale del DELLA VALLE: era questi, insieme ad altri, a stabilire il prezzo della somma settimanale da riscuotere e a fornire il luogo per le riunioni (il garage sito sotto la sua abitazione), nel corso delle quali si discuteva di tali importi e della loro destinazione; l'autorizzazione a spacciare era stata ottenuta dal [OSCURATO:PERSONA] anche con il benestare del DELLA VALLE; l'imputato non era stato un mero nuncius, avendo avuto, al contrario, un ruolo di primo piano. La Corte, anche per questo imputato, passa al vaglio le presunte discrasie del riferito della LONGOBARDI, disconoscendone la rilevanza e, anzi, spiegandole alla stregua del fatto che i riferimenti erano relativi a due diversi incontri ai quali l'imputato aveva preso parte, aventi funzioni e esiti diversi, debitamente descritti alle pagg. 12 e 13 della sentenza censurata. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Agostino, poi, la Corte smentisce l'assunto difensivo secondo il quale la riunione nella quale dovevano regolarsi i rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuta nel periodo natalizio del 2012, a tale data risalendo l'inizio della sua attività di spaccio. Il riferito dei collaboratori era stato convergente anche sull'elemento temporale (settembre 2012 - primavera 2013, allorquando il [OSCURATO:PERSONA] era ritornato a Siena), quanto alla circostanza che l'intercettazione con Simone INVITO fosse stata successiva a tale periodo, precisando che la stessa e il suo contenuto erano state utilizzate per confermare non i fatti contestati, ma la centralità dell'imputato nella gestione del clan nel campo del narcotraffico. Anche questa difesa, peraltro, aveva agitato il tema dell'astio dei coniugi LONGOBARDI-[OSCURATO:PERSONA] contro questo imputato, sentimento che la Corte ha ritenuto smentito dalla circostanza che, al contrario, i due uomini erano amici di lunga data, laddove il debito del [OSCURATO:PERSONA] non era stato la causa della interruzione dell'attività di costui, determinata invece da altre ragioni (controllo in casa del [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2013, nel corso del quale egli si era liberato della droga, facendo lievitare il suo debito nei confronti del fornitore). Infine, di scarso rilievo, stante la levatura criminale dell'imputato, cui era normale associare una estrema cautela, è stato ritenuto l'argomento inerente allo scarso utilizzo dell'utenza del DELLA VALLE. Anche nei suoi confronti, poi, è stata ritenuta l'aggravante del metodo mafioso: egli si era reso protagonista di una pesante minaccia nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, si occupava di eliminare la concorrenza in Mondragone e di disciplinare le modalità per il versamento dei pagamenti settimanali al clan e per la fornitura della merce. 3. Le valutazioni di questa Corte Più di una premessa è d'obbligo alla luce del tenore delle doglianze difensive, accomunate da un medesimo approccio rispetto alla decisione, della quale viene da entrambe le difese contestata la lettura delle evidenze, in massima parte costituite da propalazioni di collaboratori di giustizia. 3.1. Tutti i motivi sono manifestamente infondati. Il vaglio condotto dalla Corte di merito, conforme alla valutazione del Tribunale, filtrata attraverso le articolazioni dei gravami, è coerente con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità: nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., alcuna specifica, tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; sez. 4, n. 34413 del 18/6/2019, Khess, Rv. 276676). Inoltre, va pure ricordato che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé e nel loro reciproco collegamento (sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058). Infine, considerato il tenore delle censure formulate da entrambe le difese, deve pure precisarsi che l'eventuale motivazione "mercenaria" che spinge alla collaborazione non è di per sé indice di insincerità delle dichiarazioni stesse, sicché la preliminare valutazione di credibilità non può essere effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi delle condotte del dichiarante, in particolare considerando la sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte (sez. 5, n. 50589 del 30/9/2013, Martinelli, RV. 257832; sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019, Patanè, Rv. 274921). 3.2. Nella specie, la Corte di merito ha affrontato tutti i temi sollevati dalle difese con le obiezioni riproposte nei ricorsi, dando alle stesse una risposta che, per nulla apparente, risulta al contrario esaustiva, oltre che coerente con i molteplici richiami operati in sentenza agli elementi valorizzati in quella appellata, al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori, alla loro posizione all'interno del sodalizio di riferimento, al loro percorso criminale, ai rapporti con i soggetti accusati e, soprattutto, alla circostanza che le chiamate erano state accompagnate da contestuali autoaccuse e dal coinvolgimento in gravissimi reati anche di stretti familiari. Rispetto a tale argomentare, è difettato nei motivi di ricorso da parte di entrambe le difese un effettivo confronto, essendosi le stesse limitate a prospettare nuovamente gli stessi elementi di discordanza dai quali le stesse avevano inferito l'inattendibilità del riferito che la Corte ha respinto con un ragionamento esente da vizi. Le difese hanno, in sostanza, censurato la valutazione del compendio probatorio operata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito, offrendone una diversa lettura, ritenuta più corretta, senza tuttavia evidenziare contraddizioni del ragionamento esplicativo dei giudici del merito o illogicità manifeste che siano idonee a viziarlo nei termini di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Tuttavia tale incedere è inammissibile in sede di legittimità, essendo estranei a tale giudizio aspetti che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).3.3. Anche in ordine all'aggravante contestata, deve rilevarsi lo stesso errato approccio da parte dei ricorrenti, limitatisi invero a contestare la valutazione operata, senza tuttavia passare a un attento vaglio gli elementi che l'hanno sostenuta nel doppio grado di merito, rilevandosi ancora una volta e conclusivamente la coerenza della decisione con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Intanto, riconosciuta la piena compatibilità di tale elemento con il reato associativo di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309/1990 (sez. 6, n. 9956 del 17/6/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269715), la stessa è stata correttamente ritenuta sia quanto al metodo utilizzato, l'impiego cioè della forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva (sez. 6, n. 1783 del 29/10/2014, dep. 2015, Bari/ari, Rv. 262093), avendo la Corte rinviato a condotte specifiche implicanti tale intimidazione e assoggettamento dei destinatari; e, con ancora maggiore evidenza, anche con riferimento alla agevolazione del clan camorristico operante in Mondragone, avendo i giudici di merito valorizzato a tal fine il versamento in denaro pattuito tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca, anche con l'intervento del DELLA VALLE, per sbaragliare la concorrenza nella ampia piazza di spaccio garantita, assicurando il rifornimento della droga sempre secondo i dettami stabiliti dal clan. 4. Alla inammissibilità segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità dei rispettivi ricorsi (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent
Sentenza Cassazione n. 08503/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris