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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21409/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mileto avverso la sentenza del 19/11/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di Baldo, Fortuna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro si è pronunciata sugli appelli presentati avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro in data 26/4/2019 nei confronti di numerosi imputati, chiamati a rispondere, quali promotori o organizzatori ovvero quali meri partecipi, del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, aggravato dalla transnazionalità, in relazione all'operatività di un sodalizio dedito al narcotraffico in rapporti con trafficanti albanesi, nonché di varie imputazioni di importazione, consumata o tentata, di sostanza stupefacente del tipo marijuana dall'Albania, di detenzione e cessione del medesimo tipo di sostanza stupefacente.

La Corte ha in particolare accolto la richiesta di riforma formulata da alcuni imputati a seguito di concordato sulla pena ai sensi degli artt. artt. 599-bis e 602, comma 1 -bis cod. proc. pen., ha in varia guisa riformato la sentenza impugnata nei confronti di molti imputati, parzialmente prosciogliendoli da talune imputazioni o rideterminando la pena e ha confermato per intero solo la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Di seguito si darà conto dei ricorsi presentati, nonché dei reati per i quali sono state pronunciate le condanne e delle pene inflitte a ciascuno dei ricorrenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] (concordato ex art. 599-bis) Capo I): art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990 Pena di anni 2 mesi 4 ed euro 7.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con successiva dichiarazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato procuratore speciale, Baldo ha rinunciato al ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] (A, H e H1) A) 74, comma 2 e 3, 61 -bis e 99, comma terzo cod. pen.

H) e H1) 73, comma 1, 1bis, 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, 61- bis, 99, comma terzo, cod. pen.

Pena di anni 12 e mesi 8 di reclusione Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione ai delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, contestati ai capi H) e H1).

Non era stato specificato in che cosa fosse consistita la condotta del ricorrente con riguardo a ciascuna delle due imputazioni.

Il ragionamento non poteva prescindere dal fatto che erano indimostrati il rapporto di parentela tra il ricorrente e il misterioso soggetto albanese, la corresponsione di una somma di denaro al ricorrente, quale emissario di tale soggetto, e l'individuazione di una concreta condotta, essendo inoltre conclamato il contatto diretto tra [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto albanese.

Relativamente al capo H), avente ad oggetto l'importazione di un carico sequestrato presso il porto di Ancona, la Corte non aveva dato conto di elementi idonei a dimostrare il ruolo concretamente svolto dal ricorrente, il quale aveva contatti con altri soggetti coinvolti nell'operazione, ma non intratteneva con essi dialoghi riferiti a stupefacenti, non evocati neppure con linguaggio criptico, diversamente da quanto ritenuto con riguardo a colloqui intercorsi tra altri soggetti.

Oltre alla presenza in Italia e a Mileto, non erano emersi ulteriori elementi, idonei a confermare la natura illecita dell'incontro.

Le conversazioni valorizzate erano intercorse tra soggetti terzi senza che fosse stata valutata la concreta attendibilità dei conversanti, quando era emersa la tendenza alla millanteria da parte di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di riscontri e a fronte della smentita di alcune affermazioni.

Non erano emersi contatti del ricorrente con altri soggetti albanesi ed era rimasta priva di riscontri l'asserita intermediazione con i vertici del sodalizio albanese.

L'opera di mediazione con gli italiani per la soluzione di problemi logistici e organizzativi non si conciliava con la mancanza di rapporti con il corriere [OSCURATO:PERSONA], tanto meno considerando l'assenza di riscontri circa contatti tra il ricorrente e il capo del sodalizio.

L'assunto che il ricorrente avesse accertato l'avvenuto pagamento e autorizzato l'invio della droga dall'Albania non si conciliava con i tempi del pagamento e del sequestro del carico arrivato in Italia, fermo restando che non erano emersi contatti tra il ricorrente e l'esponente apicale del sodalizio albanese.

L'asserita consegna del denaro, risalente al 27/11/216, non era provata, non risultando che il ricorrente avesse attivamente partecipato alla conversazione concernente lo scambio del denaro, coinvolgente [OSCURATO:PERSONA].

La ricostruzione si era fondata su congetture e sul travisamento della prova, non risultando una consegna fatta a favore del ricorrente.

Quanto al capo H1), non era stato specificamente individuato il contributo del ricorrente, essendo stata trattata la posizione unitamente al capo precedente.

Ma il ricorrente non era stato mai a Milano presso qualsiasi garage e l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non risultava aver visto la presenza anche di [OSCURATO:PERSONA].

Al vuoto probatorio avrebbe dovuto aggiungersi l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata nel troncone del processo definito con rito ordinario. [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo a tale operazione [OSCURATO:PERSONA] si era recato in Albania, ciò che incideva sul possibile ruolo del ricorrente, quale emissario degli albanesi.

La stessa Corte aveva confusamente fatto riferimento a situazioni non conciliabili in ordine agli importi versati o al fatto che il soggetto albanese non avesse ricevuto pagamenti, così da rendere evanescente l'individuazione del ruolo del ricorrente.

In ogni caso il reato sub H1) avrebbe dovuto essere riqualificato come mero tentativo, in assenza di prove della consegna dello stupefacente.

Se il versamento della somma costituiva la condizione per l'invio, la mancata prova del pagamento costituiva elemento tale da far ipotizzare che la droga non fosse stata inviata, non potendosi ritenere che per effetto dell'accordo l'importatore avesse la disponibilità di fatto dello stupefacente.

A voler desumere la consegna da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non era possibile ricavare da essa il ruolo assunto dal ricorrente, fermo restando che mancava qualsiasi traccia tale da confermare l'effettività dell'episodio.

Le recriminazioni dell'albanese in ordine ai mancati pagamenti o si riferivano ad altri episodi o implicavano il mancato invio della droga, essendo il pagamento condizione della consegna.

4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione al reato associativo di cui al capo A).

Non si trattava tanto di verificare i rapporti con i soggetti italiani ma quelli tra il ricorrente e i soggetti albanesi e prima di tutti con quello in posizione apicale denominato Zio.

La responsabilità del ricorrente era stata indebitamente desunta dai reati fine sub H) e H1).

I soggetti albanesi coinvolti sembravano tenere condotte indipendenti come singoli, tanto che un incontro di [OSCURATO:PERSONA] in Albania con il personaggio apicale aveva semmai riguardato il fatto sub G).

Ciò implicava rapporti diretti di [OSCURATO:PERSONA] con l'albanese e la gestione di traffici cui il ricorrente non aveva partecipato.

I contatti che il ricorrente avrebbe mantenuto con il personaggio apicale albanese durante la sua permanenza in Calabria implicavano che egli fosse referente di una sola persona senza far parte di un sodalizio e semmai essendo partecipe al singolo episodio.

La vicenda avrebbe dovuto essere valutata in termini di concorso di persone nel reato, anche a fronte di ipotesi di cessione ripetute.

Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla configurabilità del vincolo associativo e alla necessità di approfondire l'elemento soggettivo della partecipazione, segnala il ricorrente che nel caso in esame avrebbe dovuto tenersi conto della brevità del dato temporale, riguardante la presenza del ricorrente sulla scena investigativa.

Indebitamente si era fatto riferimento a contatti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con altri albanesi, in quanto non risultava alcun contatto tra il ricorrente e questi ultimi.

Non erano emersi il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio e neppure la sua coscienza e volontà di farne parte.

Non era stato dato conto della predisposizione di una struttura funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, connotata da affectio societatis tra acquirenti e fornitori.

4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 4 legge 146 del 2006, oggi 61-bis cod. pen.

Richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, rileva che l'aggravante implica un contributo di un gruppo organizzato che non coincida con l'associazione, presupposto che la Corte si era limitata ad affermare apoditticamente.

In ogni caso non avrebbe potuto ravvisarsi un contributo causale alla realizzazione del reato associativo.

Ma l'aggravante non avrebbe potuto configurarsi neppure con riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, costituenti reati fine dell'associazione, essendo parimenti necessaria la verifica dell'alterità tra gruppo organizzato e associazione per delinquere.

4.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche.

Indebitamente la Corte si era discostata dai minimi edittali nonostante il ridimensionamento del ruolo del ricorrente, privo di potere decisionale, risultando immotivato il diniego delle attenuanti generiche.

5. [OSCURATO:PERSONA] (H2) H2): 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 Pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova intercettiva con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo H2).

La prova a carico del ricorrente era stata desunta da una conversazione intercettata, di cui sono riportati i passi essenziali, che era stata tuttavia travisata, in quanto non idonea a dar conto di una partecipazione del predetto alla detenzione e all'offerta di un quantitativo di marijuana olandese, che Mancuso aveva mostrato a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte aveva ribadito il giudizio di primo grado, incentrato sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esortato Mancuso ad esibire la sostanza stupefacente, senza valutare le deduzioni difensive in ordine al fatto che il ricorrente non aveva accettato l'iniziale offerta di [OSCURATO:PERSONA] e non aveva poi proceduto a formulare alcuna offerta: le considerazioni della Corte erano inidonee a suffragare la ricostruzione proposta, risultandone disarticolata la motivazione alla base del giudizio di penale responsabilità.

5.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte non aveva fornito una base argomentativa a sostegno della determinazione della pena in misura non corrispondente ai minimi edittali ed aveva semmai utilizzato elementi generici o assertivamente prospettati, non desumendosi un coinvolgimento del ricorrente in ambiti delinquenziali più ampi.

Inoltre, non aveva indicato specifiche ragioni a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, a fronte di un unico precedente per rapina e dell'estemporaneità della condotta, della scarsa entità del reato e della mancanza di precedenti specifici.

6. [OSCURATO:PERSONA] (A, C, D, D1, D2, E1, H) A): 74, comma 2, 3 d.P.R. 309 del 1990, 61 -bis, 99, comma quarto, cod. pen.

C), D), D1), D2), E1), H): 73, comma 1, 1-bis, 4, 6 d.P.R. 309 del 1990, 61- bis cod. pen., art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, per C), D), H), 56 cod. pen. per D1, D2, E1) Pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv.

Do manico. 6.1.

Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo con riguardo al reato associativo sub A).

La Corte aveva dato rilievo al ruolo di intermediario tra i fornitori albanesi e i sodali calabresi destinatari della sostanza stupefacente.

Ma non aveva considerato che era stata a suo tempo esclusa la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio; non aveva fornito una motivazione rafforzata a fronte dell'identità del quadro probatorio alla base della richiesta di misura cautelare e dello svolgimento del successivo giudizio abbreviato; non aveva idoneamente valutato la circostanza che il ricorrente era coinvolto a titolo concorsuale con attivazione della struttura brindisina, di cui era esponente apicale e con partecipazione agli utili limitatamente alle operazioni di importazione svolte, in assenza di partecipazione strutturata rispetto a successivi stoccaggi e rivendite nel territorio nazionale e senza affectio societatis rispetto al sodalizio criminale calabrese, tanto da risultare estraneo ad operazioni eseguite al di fuori del territorio salentino; non aveva tenuto conto, agli effetti dell'art. 238- bis cod. proc. pen., di quanto accertato nelle sentenze acquisite dell'A.G. pugliese, attestanti che il gruppo del [OSCURATO:PERSONA] era connotato da autonoma identità organizzativa e operativa con cui si interfacciava nella filiera di interesse in un rapporto paritario e di tipo concorsuale con singoli acquirenti all'ingrosso o con altri gruppi organizzati, senza partecipazione alla realizzazione di un distinto programma criminale.

6.2. Con il secondo motivo deduce violazione del divieto di secondo giudizio a fronte della sentenza irrevocabile già emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce, confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza n. 1851/2019.

La Corte aveva dato rilievo al ruolo di mediatore e broker tra fornitori e acquirenti, compatibile con l'appartenenza a più sodalizi, al fatto che vi era solo parziale coincidenza spaziale e temporale tra le contestazioni e al fatto che le compagini divergevano quanto agli appartenenti.

Ma la motivazione era illogica e inadeguata in quanto il ruolo di mediatore avrebbe potuto giustificare la partecipazione a più sodalizi ove il ricorrente avesse agito come singolo e non con messa a disposizione del gruppo indigeno con sovrapposizione dei programmi criminali.

Inoltre, era piena la sovrapposizione dei sodalizi sotto il profilo temporale, mentre dal punto di vista spaziale il ricorrente aveva agito solo con condotte di importazione attraverso le coste brindisine e leccesi.Era altresì rilevante l'identità del nucleo centrale operativo, costituito dai medesimi organizzatori pugliesi e albanesi con ricorso ad identici corrieri.

L"interconnessione investigativa e probatoria valeva ad attestare l'identità del fenomeno criminale.

6.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante della transnazionalità, oggi prevista dall'art. 61-bis cod. pen.

La Corte aveva dato rilievo all'esistenza di un gruppo criminale albanese votato all'esportazione di stupefacente, con cui il sodalizio calabrese si interfacciava.

Ma l'A.G. pugliese aveva escluso che l'associazione potesse dirsi aggravata dalla transnazionalità; a fronte dello stabile inserimento di soggetti albanesi nella compagine italiana, non erano stati individuati soggetti ulteriori, coinvolti in episodi il cui operato rivelasse la sussistenza di una distinta organizzazione straniera; lo stabile inserimento di tutti i soggetti albanesi coinvolti comprovava l'immedesimazione tra le strutture criminose; difettava qualsiasi elemento probatorio in ordine all'esistenza di due distinte realtà organizzative, nel senso che il gruppo organizzato impegnato in attività illecite in più Stati, avesse contribuito alla commissione del reato associativo, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

6.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, già riconosciute dall'A.G. pugliese.

Nel separato processo erano state concesse le attenuanti generiche per il comportamento processuale, concretizzatosi in piene confessioni e contribuzioni investigative.

L'apporto fornito era anteriore alla conoscenza dell'esistenza del procedimento dinanzi all'A.G. calabrese, era connotato da dirette ammissioni anche in ordine ai fatti per cui si procede in questa sede, era caratterizzato da dichiarazioni erga alios con riguardo a soggetti come Fioretti e Muho, parimenti coinvolti nel sodalizio di matrice calabrese.

6.5. Con successiva memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati motivi aggiunti volti a corroborare specialmente i motivi riguardanti il divieto di secondo giudizio, la contestazione della transnazionalità e il diniego delle attenuanti generiche.

7. [OSCURATO:PERSONA] (N) N): 73, comma 1-bis, 4, d.P.R. 309 del 1990 Pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].7.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per il capo N).

La Corte si era basata sulle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia aveva erroneamente qualificato come chiamata in reità diretta, quando ella aveva riferito quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] circa la causale della dazione di una somma di denaro dal predetto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era anche l'interlocutore delle conversazioni valorizzate come riscontro, da ciò discendendo la circolarità delle informazioni probatorie.

Dalle dichiarazioni della Verman risultava che costei aveva consegnato al ricorrente una somma su incarico di [OSCURATO:PERSONA], destinata a soggetti di [OSCURATO:PERSONA] a parziale pagamento di sostanza stupefacente.

Ma risultava che si trattava di soggetti conosciuti dal ricorrente e non anche che costui fosse intervenuto nella trattativa condotta da [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso la collaboratrice aveva solo supposto che il ricorrente avesse consapevolezza della destinazione del denaro, quando ella stessa era stata assolta in mancanza di prova certa della sua consapevolezza circa il rapporto sottostante di fornitura.

Quanto alle conversazioni intercettate era da verificare il criterio di identificazione del ricorrente come il soggetto menzionato in alcune conversazioni ritenute rilevanti.

Dato conto del contenuto essenziale di colloqui telefonici dell'agosto, del settembre, dell'ottobre e del novembre 2016, il ricorrente segnala che già il Tribunale in sede di riesame aveva escluso che potessero riferirsi al ricorrente le conversazioni del 31 agosto e del 1 settembre, avendo inoltre la difesa fornito documentazione tale da attestare che nella giornata del 29 e del 30 agosto il ricorrente era stato impegnato tutto il giorno nella propria attività di dentista.

La Corte non aveva considerato tali argomenti volti a smentire che il ricorrente avesse svolto in data 30 agosto opera di intermediazione con suoi conoscenti di [OSCURATO:PERSONA], assicurando al [OSCURATO:PERSONA] un trattamento di favore nell'acquisto di un quantitativo di marijuana.

Quanto alla consegna del denaro non avrebbe potuto prescindersi da quanto riferito dal ricorrente in ordine ai debiti del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, cui era da ricollegarsi la consegna del denaro fattagli dalla Verman su incarico di [OSCURATO:PERSONA].

Richiama il ricorrente l'orientamento giurisprudenziale relativo alla valenza di conversazioni intercorse tra terzi, relativamente alle quali occorre una verifica dell'attendibilità dei conversanti, essendo nel caso di specie emersa la tendenza alla millanteria da parte di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, in caso di situazioni dubbie avrebbero dovuto acquisirsi riscontri specifici, che nel caso di specie erano mancati, a sostegno di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle conversazioni intercettate.

7.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e 131-bis cod. pen.

In ragione del fatto che si trattava dell'unico episodio coinvolgente il ricorrente e che non era emerso il quantitativo esatto della sostanza, avrebbe potuto ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, non ostando il riferimento all'importo della somma versata da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente tramite la Verman.

Inoltre, data la scarsissima offensività della condotta, posta a confronto con le altre imputazioni formulate nell'ambito del procedimento, risultava applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione alle modalità della condotta e al grado di colpevolezza dell'agente, in assenza di condotte seriali.

7.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

La Corte si era indebitamente discostata dai minimi edittali, omettendo di riconoscere le attenuanti generiche, nonostante la marginalità del reato in seno al procedimento avente ad oggetto il traffico transnazionale di stupefacenti.

8. [OSCURATO:PERSONA] (concordato ex art. 599-bis) capo L) art. 73, comma 4 e 6 d.P.R. 309 del 1990 Pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Deduce violazione degli artt. 129 e 192 cod. pen. e mancanza di motivazione.

La Corte aveva omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento, essendosi limitata a recepire acriticamente l'accordo formulato dalle parti.

9. [OSCURATO:PERSONA] (concordato ex art. 599-bis) Capi B), C), D), D1), D2), E), E1), F), G), H), H1), L), M): reati ex artt. 73, comma 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, 61-bis cod. pen.

Pena di anni 6 mesi 6 di reclusione ed euro 32.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che riproduce gli argomenti esposti nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

10. [OSCURATO:PERSONA] (B) B): 73, comma 1, 1-bis, 4, 6, 80, comma 2, d.P.R., 61-bis, 99, comma quarto, cod. pen.

Pena di anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione ed euro 16.667,00 di multa

10. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. lana.

Con l'unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 43 cod. pen.

Delineata la differenza tra connivenza non punibile e concorso nel reato in relazione al contributo che il concorrente deve fornire, segnala che la Corte non aveva proceduto all'accertamento degli elementi in base ai quali avrebbe potuto ravvisarsi il concorso morale del ricorrente, avendo solo dato conto della presenza di costui sul luogo dei fatti, di contenuto equivoco, come le altre circostanze indicate dai giudici di merito di cui non era stata valutata la rilevanza in ordine all'elemento soggettivo.

11. [OSCURATO:PERSONA] (H1) H1): 73, comma 1, 1-bis, 4, 6, 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, 61-bis cod. pen.

Pena di anni 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

11.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta di cui al capo H).

Gli elementi posti a fondamento della condanna difettavano dei requisiti di gravità e precisione idonei a superare ogni ragionevole dubbio, essendo arbitrario trarre da alcune conversazioni, relative alla richiesta di fumo da parte di Colangelo o di altri soggetti la prova della responsabilità dell'imputato, che era stato separatamente giudicato e condannato per la detenzione di kg. 19 di marijuana, sequestrata il 24 gennaio 2017, risultando dunque arbitrario trarre da conversazioni del gennaio la prova che il ricorrente smerciasse la sostanza di cui al capo H1).

Ove si fosse ritenuto che si trattava di una parte dei 400 chilogrammi importati dall'Albania, avrebbe dovuto concludersi che il ricorrente era stato già condannato per tale fatto, essendo illogica l'affermazione che le conversazioni intercettate avessero riguardo non allo smercio del quantitativo poi sequestrato ma alla sostanza da altri detenuta, oggetto del presente procedimento.

La Corte aveva omesso di considerare le deduzioni difensive e aveva indebitamente valorizzato la presenza del ricorrente in Calabria nel Natale 2016, peraltro non compiutamente provata, fermo restando che il rilievo difensivo si incentrava sulla valenza probatoria di quella presenza rispetto ad un fatto accaduto il 7/12/2016.

11.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. e al divieto di secondo processo.

A seguito della condanna irrevocabile per la detenzione illegale di kg 19 di marijuana, ricorreva il divieto di bis in idem, trattandosi di droga proveniente semmai dalla medesima operazione di importazione.

La Corte aveva escluso l'identità del fatto segnalando che i capi di imputazione facevano riferimento a quantitativi diversi e che diverse erano le date di commissione dell'illecito.

Si trattava di motivazione apparente, a fronte dell'effettiva identità del fatto oggetto di giudizi.

Diversamente valutando la detenzione del quantitativo sequestrato nel gennaio 2017, non avrebbe potuto desumersi alcunché in ordine alla prova della responsabilità per il fatto contestato in questo procedimento dalle conversazioni valorizzate. 11.3 Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta tipica.

La Corte era incorsa in un errore di diritto, ritenendo il ricorrente responsabile dell'importazione e detenzione di cui al capo H1), dando rilievo ad una condotta intervenuta dopo che la droga era stata importata e custodita in un magazzino a Milano.

Ma l'attività di smercio successiva non avrebbe potuto integrare gli estremi del concorso in quanto non risultava che il ricorrente avesse saputo come e dove fosse custodito lo stupefacente e in quanto non vi era stato nessun accordo preventivo tra il ricorrente e gli altri imputati, essendo pacifico che solo il 16/12/2016 [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto a [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione a coinvolgere il ricorrente nello spaccio.

Inoltre, avrebbe dovuto accertarsi il dolo di partecipazione, nella specie inesistente nella fase di ideazione e materiale esecuzione dell'importazione.

La Corte aveva escluso anche l'ipotesi della riqualificazione nel reato di cui all'art. 379 cod. pen. ma aveva prospettato l'unicità dell'operazione, ciò che presupponeva che l'intera condotta fosse preordinata ed eseguita o che il ricorrente avesse dato il suo assenso preventivo, mentre il ricorrente era intervenuto solo in un momento successivo.

11.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.Il ricorrente era stato condannato per una condotta posta in essere dopo il 7/12/2016, data indicata nella contestazione, con conseguente violazione dell'art.521 cod. proc. pen. non potendosi dedurre dalla linea difensiva la mancanza di un vulnus al diritto di difesa.

Lo smercio a singoli acquirenti non aveva a che vedere con l'importazione e la detenzione della sostanza stupefacente e avrebbe potuto dirsi modalità del potere di disposizione solo in quanto fosse provato un preventivo accordo, nella specie insussistente.

11.5. Con il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 4 legge 146 del 2006 e vizio di motivazione in punto di transnazionalità.

Era assente, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la prova dell'ontologica difformità tra gruppo organizzato e associazione criminale, essendo inoltre mancante la motivazione sul punto della conoscenza da parte del ricorrente della transnazionalità, riferita al rapporto tra associazione e gruppo degli albanesi.

Né avrebbe potuto valere quanto emerso nel separato processo «Stammer 1», in ordine alla responsabilità in un'importazione di droga dalla Spagna in concorso con [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che in quel processo l'aggravante era stata esclusa.

11.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990.

Non vi erano elementi idonei a provare che il ricorrente fosse consapevole del quantitativo di droga importato, essendo egli entrato in scena in un secondo momento e non potendo rilevare risultanze del processo «Stammer 1» in ordine alla tentata importazione dalla Spagna.

11.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

La Corte non aveva motivato in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, a fronte della marginalità del ruolo del ricorrente.

12. Prima della discussione è stata disposta la separazione, a seguito della richiesta di rinvio presentata da uno dei difensori, della posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali la trattazione è stata differita a successiva udienza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali nel giudizio di appello hanno concordato la pena ex artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi, e hanno dedotto motivi incentrati sulla mancata valutazione dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., genericamente formulati e comunque non consentiti in questa sede in conseguenza della rinuncia sottesa al concordato (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Inoltre, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta rinuncia al ricorso.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.

2.1. Il primo motivo, avente ad oggetto i capi H) e H1), è inammissibile, in quanto reitera le stesse doglianze già dedotte nell'atto di appello e ampiamente esaminate dalla Corte territoriale con motivazione di cui non sono stati individuati specifici vizi, rilevanti in questa sede, essendo stata piuttosto sollecitata dal ricorrente una diversa lettura del compendio probatorio, inerente al merito.

Va in particolare rilevato che è stato dato conto del ruolo assunto dal ricorrente, giunto in Italia quale emissario dell'esponente apicale del gruppo albanese, al fine di valutare con gli interlocutori italiani i problemi insorti, che erano d'ostacolo all'atteso invio di una partita di sostanza stupefacente.

La Corte ha sottolineato che i personaggi coinvolti nella vicenda facevano riferimento allo «zio», per indicare il latitante albanese, cui faceva capo il gruppo dei trafficanti, il quale, per quanto emerso dai dialoghi intercettati, indicava il ricorrente come il nipote; ha inoltre rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente in contatto con tale personaggio (come ampiamente dimostrato dall'analisi di cui alle pagg. 176 segg. della sentenza impugnata) avvalendosi di mezzi di comunicazione che erano sfuggiti alle operazioni di intercettazione; ha ancora posto in evidenza che il viaggio in Albania di [OSCURATO:PERSONA], per parlare con il capo albanese, si era reso necessario per fornire a tale personaggio, anche di persona, le credenziali necessarie per un ripristino di normali rapporti di affari, a fronte delle inadempienze fatte registrare dal gruppo italiano, senza che ciò sottendesse l'irrilevanza della presenza in Italia di [OSCURATO:PERSONA], destinata al contrario a propiziare la buona riuscita delle operazioni sia sotto il profilo logistico sia in relazione al pagamento di quanto dovuto dagli italiani, il cui inadempimento aveva momentaneamente bloccato l'invio del quantitativo atteso.

Relativamente all'importazione di circa 90 chilogrammi di marijuana di cui al capo H), la Corte, contrariamente alle deduzioni difensive, ha ampiamente illustrato gli elementi dai quali ha desunto l'attivo contributo fornito dal ricorrente, il quale, giunto appositamente in Italia il 16 novembre 2016, aveva subito preso contatto con gli esponenti del gruppo italiano, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA], che fino ad allora aveva fatto da intermediario nelle transazioni, curando lo sbarco della droga sulle coste pugliesi, e di cui, in quella fase, gli albanesi, secondo quanto desumibile da colloqui intercettati, cui partecipava [OSCURATO:PERSONA], continuavano a volere il diretto coinvolgimento negli affari, nonostante l'individuazione di una diversa modalità operativa, incentrata sul trasferimento della droga fino al porto di Ancona e sul suo trasbordo al luogo di arrivo a mezzo di un camion.

La Corte ha in particolare fatto riferimento ai colloqui intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA], che ha reputato attendibili, in quanto rappresentativi anche delle condotte illecite dello stesso [OSCURATO:PERSONA], e dai quali ha desunto il quadro delle relazioni intercorrenti e la veste assunta nell'affare in corso dal [OSCURATO:PERSONA], chiamato dagli interlocutori Andrea, ha inoltre sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] fosse in una prima fase rimasto al nord e fosse stato poi invitato a Mileto, ricevendo dalle mani di [OSCURATO:PERSONA] una cospicua somma, idonea a sbloccare l'operazione, culminata nell'invio di circa 90 chilogrammi di marijuana, tuttavia rinvenuta al momento dello sbarco ad Ancona nel camion condotto da tale [OSCURATO:PERSONA] e sottoposta a sequestro.

Va altresì rilevato che il versamento di contanti nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] è stato ricostruito in modo tutt'altro che congetturale sulla base delle operazioni di intercettazione ambientale effettuate la sera del 27 novembre 2016, allorché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati a [OSCURATO:PERSONA] per incontrare [OSCURATO:PERSONA], il quale era certamente presente in zona ed era stato sentito rivolgersi a soggetto che aveva appena contato banconote, sottolineando la necessità di fare almeno 100 chili per iniziare, quantitativo sostanzialmente corrispondente a quello poi sequestrato.

Ineriscono per contro al merito le assertive deduzioni volte a segnalare l'incoerenza degli orari rispetto all'invio della droga dall'Albania, una volta provato il collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con lo zio, attestato l'avvenuto pagamento di somma idonea a sbloccare l'affare e valutato il positivo atteggiamento assunto a quel punto da [OSCURATO:PERSONA], in vista dell'arrivo della fornitura, che, secondo i progetti, avrebbe dovuto giungere a Milano, non assumendo per contro alcun rilievo, secondo quanto osservato dalla Corte, la circostanza che non fossero stati dimostrati contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e il conducente del camion [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto ricevere ordini dall'esponente apicale o da altri per suo conto.

2.2. Con riguardo all'importazione di marijuana di cui al capo H1), la Corte ha dato conto della permanente presenza di [OSCURATO:PERSONA] in Italia nella fase in cui si trattava di dare attuazione alla seconda operazione.In particolare, si è rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era tornato al nord ed era rimasto in contatto con chi doveva occuparsi di ricevere la fornitura da custodire in un deposito, il cui allestimento era curato da [OSCURATO:PERSONA], fino a quando in data 7 dicembre 2016 lo zio aveva chiesto di comunicare al nipote di mettersi in contatto con lui, proprio nella fase in cui dalle conversazioni intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] era desumibile il prossimo arrivo del nuovo carico.

Inoltre è stato sottolineato come di seguito fossero sopraggiunti nuovi problemi per la cattiva gestione dell'affare da parte di Paladlino, ciò che aveva suscitato la reazione di [OSCURATO:PERSONA], dolutosi con [OSCURATO:PERSONA], situazione che d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] costui aveva deciso di risolvere, recandosi direttamente in Albania, per parlare con lo zio, cioè l'esponente apicale dei fornitori, incontro destinato ad avere un buon esito, con il [OSCURATO:PERSONA], invitato da [OSCURATO:PERSONA] a parlare apertamente con lo zio, che era stato da costui ben accolto ed era stato alla fine individuato come unico affidabile referente del gruppo degli italiani.

In quel lasso di tempo, secondo quanto desumibile da conversazioni e contatti intercorsi tra i vari soggetti, [OSCURATO:PERSONA] era tornato in Calabria, in una fase in cui si rendeva necessario procedere rapidamente alla vendita della droga importata, al fine di provvedere celermente al pagamento del dovuto, profilo al quale era interessato [OSCURATO:PERSONA], secondo la narrazione del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha dunque dato conto del ruolo del ricorrente, quale referente dell'esponente apicale degli albanesi, durante le fasi in cui si attuarono le due operazioni di importazione di marijuana, la prima bloccata dal sequestro eseguito ad Ancona e la seconda, ben più cospicua, andata a buon fine.

A questo riguardo del tutto infondato, oltre che assertivamente formulato, risulta il rilievo incentrato sulla mancata prova dell'acquisizione effettiva della fornitura di marijuana: la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA], dalle quali ha desunto che la droga era giunta a Milano, che il quantitativo era pari a 400 chilogrammi (pagg. 144 segg. della sentenza impugnata) e inoltre che [OSCURATO:PERSONA] era in attesa del pagamento (pag. 163 e pag. 186).

Inoltre dal complesso dei rapporti e dei colloqui intercorsi tra i vari protagonisti è stato desunto che il gruppo in quel frangente cercava di attivarsi per il sollecito smercio della droga, avvalendosi di [OSCURATO:PERSONA] e di ulteriori personaggi, come [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto si avrà modo di ribadire. 2.3 Parimenti inammissibile, perché ancora una volta reiterativo di doglianze esaminate dalla Corte e volto a suffragare un diverso approccio valutativo inerente al merito, risulta il secondo motivo riguardante la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, di cui al capo A).Deve in primo luogo rilevarsi che la Corte ha ampiamente motivato in ordine alla configurabilità di un'associazione dedita al narcotraffico, costituitasi per facta concludentia attraverso il ripetersi di operazioni simili di importazione di cospicui quantitativi di marijuana dall'Albania e destinata a proseguire la propria azione, perseguendo la finalità di dare vita ad un rilevante canale di rifornimento e di spaccio, implicante la convergente collaborazione di un gruppo albanese, capace di disporre di rilevanti quantitativi e di non subire i contraccolpi derivanti da azioni di contrasto, poste in essere dalla polizia giudiziaria in Italia, l'opera di intermediazione e brokeraggio svolta da [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale di un gruppo capace di assicurare lo sbarco della droga sulle coste pugliesi, anche se in numerosi casi il carico era stato intercettato, la disponibilità all'acquisto di grosse partite da parte di un gruppo calabrese, operante peraltro anche in Lombardia, facente capo a personaggi come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha in particolare segnalato il vincolo tra i personaggi coinvolti nel traffico, connotato dalle modalità utilizzate, in una prima fase caratterizzate dallo sbarco sulle spiagge pugliesi e poi dallo sbarco al porto di Ancona con trasferimento su camion, dall'utilizzo di utenze telefoniche dedicate, talvolta scambiate appositamente tra i personaggi appartenenti alla consorteria, dall'interesse dell'esponente apicale albanese a conservare almeno in una fase il rapporto con l'intermediario pugliese, in quanto soggetto conosciuto e più facilmente raggiungibile, prima che a [OSCURATO:PERSONA] fosse attribuito, a seguito del suo viaggio in Albania, il ruolo di referente del gruppo albanese.

Si tratta di analisi rispondente al consolidato principio per cui «la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori,i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive» (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610).

In tale quadro la Corte ha inserito anche [OSCURATO:PERSONA], di cui ha valutato lo stabile inserimento nel sodalizio, ben al di là della mera osservazione della sua condotta in Italia, nel corso del breve periodo in cui egli aveva soggiornato al nord e a Mileto, a contatto con gli altri soggetti interessati alle operazioni di importazione (dovendosi comunque escludere che la brevità del periodo di osservazione impedisca di ravvisare i tratti dell'effettiva partecipazione: Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).Tutt'altro che illogicamente la Corte ha dato rilievo proprio a quegli stretti contatti da lui avuti con i vari personaggi, che appositamente si erano presentati al suo arrivo all'aeroporto di Orio al Serio e con i quali egli aveva poi mantenuto stretti contatti nell'arco di tempo in cui si erano realizzate le due operazioni di importazione, nonché all'utilizzo di consolidate modalità di collegamento, compreso l'utilizzo di utenze dedicate e di altri strumenti di contatto sottratti alle indagini in corso, oltre che al ruolo di supporto fornito per il buon fine delle operazioni e al sollecito rivolto a [OSCURATO:PERSONA], affinchè si recasse a parlare con suo zio, parlandogli apertamente, in funzione del buon esito dei rapporti in corso, ciò che sottendeva non solo un interesse alla soluzione di un problema immediato, ma il mantenimento, in prospettiva, di una stabile intesa, secondo l'auspicio poi espresso dallo zio, parlando con [OSCURATO:PERSONA] (in base a quanto da costui rivelato a [OSCURATO:PERSONA]).

Pur essendo stato escluso un ruolo organizzativo o comunque apicale del [OSCURATO:PERSONA], nondimeno è stata ravvisata la sua concreta partecipazione ad un sodalizio che era in grado di operare stabilmente provvedendo alla movimentazione di cospicui quantitativi, come dimostrato dalle numerose operazioni riconducibili al medesimo gruppo, per conto del quale avevano operato anche altri soggetti albanesi a contatto con l'intermediario pugliese e con i destinatari finali delle forniture: ciò vai quanto dire che [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non aveva operato solo a vantaggio di un esponente della consorteria, pur di livello apicale, ciò che non avrebbe potuto fondare la prova della partecipazione al sodalizio (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692), ma era inserito stabilmente in quel canale di smercio di stupefacenti su larga scale ne condivideva progetti e finalità, in particolare nel rapporto con gli acquirenti italiani, costituenti a loro volta punto di riferimento di un traffico destinato a protrarsi senza definizione di un termine finale.

Su tali punti le deduzioni difensive risultano assertive e comunque non idonee a vulnerare le valutazioni della Corte, che non si è basata solo sulla presenza in Italia per pochi giorni e ha invece inquadrato tale aspetto, anche sotto il profilo dell'affectio societatis, nel quadro complessivo dei rapporti intercorrenti tra il gruppo degli acquirenti e quello dei fornitori albanesi, essendo stato dato conto inoltre del fatto che le forniture provenivano comunque da un soggetto che a sua volta operava nell'ambito di un gruppo coeso, capace di individuare di volta in volta referenti e corrieri, ed essendo per contro irrilevante che non fossero emersi diretti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri personaggi albanesi protagonisti di talune precedenti operazione di importazione di marijuana.

2.4. E' infondato il terzo motivo, relativo alla natura transnazionale dell'associazione e alla configurabilità della relativa aggravante.La Corte territoriale ha in realtà correttamente inquadrato il tema, rilevando come sulla base dell'orientamento ormai consolidato l'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'art. 4 della

I. n. 146 del 2006, oggi trasfuso nell'ad 61- bis cod. pen. presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purchè punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, ciò che può ricorrere anche con riguardo al reato associativo, sennprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere (Sez.

U. n. 18373 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255033-35).

Va sul punto richiamato il passaggio chiave della sentenza Adami, nella quale si legge che «ove un siffatto contributo sia fornito da persone che in modo organizzato sono chiamate a prestare tale collaborazione, non potrà negarsi che il reato-base assuma dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità, tale da giustificare l'applicazione della aggravante in questione.

Il tutto, ovviamente, a prescindere dalla circostanza che il contributo offerto dal "gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" renda, poi, quello stesso gruppo partecipe o concorrente nel reato associativo "comune", posto che è proprio quel contributo a rappresentare il quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice, che non può certo ritenersi assorbita dalle regole ordinarie sul concorso nei reati».

Proprio in conformità con tale analisi la Corte ha sottolineato come il reato associativo contestato al capo A), fosse stato concretamente propiziato dall'azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Statg (almeno Albania e Italia), come tale riconoscibile, in ragione della capacità operativa espressa dalla movimentazione in plurime occasioni di rilevanti quantitativi, dall'azione di vari soggetti e dalla insensibilità ai duri colpi inferti dall'azione repressiva della polizia giudiziaria in Italia: l'azione di tale gruppo, facente capo all'esponente apicale albanese, si era poi concretamente tradotta in un contributo idoneo a consentire l'operatività di un gruppo più ampio e coeso, implicante la sincronica e convergente azione degli importatori calabresi, avvalsisi dell'intermediazione del personaggio apicale pugliese, così da creare tutti nel loro insieme un nuovo sodalizio, costituente un importante canale di importazione e smercio.

Ed allora ben può convenirsi con la Corte territoriale che, sulla scorta di tale analisi, non vi è alcuna coincidenza tra il gruppo transnazionale e l'associazione contestata al capo A), dovendosi al contrario ravvisare all'interno di tale più ampio sodalizio il contributo di quel nucleo organizzato transnazionale che in concreto vale ad accrescere la capacità operativa della consorteria e nel contempo a giustificare la più elevata pena prevista.Ma se ciò vale per il reato associativo a fortiori vale per i reati fine, profilo oggetto solo di generiche deduzioni, posto che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi ai reati-fine consumati dai sodali di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale (sul punto Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481; Sez. 5, n. 7641 del 17/11/2016, Merisio, Rv. 269371).

2.5. Inammissibile risulta infine il quarto motivo riguardante il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, tema sviluppato solo attraverso deduzioni inerenti al merito, volte a sollecitare un più benevolo giudizio, in assenza dell'individuazione di vizi rilevanti in questa sede, avendo la Corte dato conto del ridimensionamento del ruolo attribuibile al ricorrente ma nel contempo avendo posto in evidenza l'attiva partecipazione a più reati, assai gravi, e valorizzato il negativo giudizio personologico, a fronte di un recente precedente specifico, in assenza di elementi positivamente valutabili.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il primo motivo si incentra su deduzioni che non individuano alcun vizio della motivazione ma sollecitano una diversa valutazione del dato probatorio posto a fondamento del giudizio, rappresentato dalla conversazione del 22 dicembre 2016.

La Corte ha invero pianamente interpretato il colloquio attribuendo un chiaro e non illogico significato al dialogo, nel corso del quale, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver proposto a Mancuso, presente con [OSCURATO:PERSONA], la cessione di parte del quantitativo di marijuana giunta dall'Albania nel dicembre 2016 (evocata fra l'altro dal riferimento al quantitativo di 400 chilogrammi), si era sentito proporre l'acquisto di marijuana olandese, di cui gli era sottoposto un campione: in particolare è stato valorizzato il passaggio nel quale era stato [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare Mancuso a mostrare la marijuana, materialmente detenuta da Mancuso ma non illogicamente ritenuta nella comune disponibilità di entrambi, essendosi da ciò desunto il concorso dei due nell'offerta di un quantitativo di marijuana.

Gli argomenti difensivamente utilizzati risultano inidonei a disarticolare tale ricostruzione, essendo certa la connpresenza dei tre personaggi, la riferibilità dei dialoghi a sostanza stupefacente e la contrapposizione di offerte in vendita, che nel caso del [OSCURATO:PERSONA] era stata connotata da una specifica sollecitazione, rivolta al Mancuso.

Non è del resto contestato che la condotta, così come ricostruita, risulti idonea ad integrare il reato di offerta di stupefacente, fermo restando che la Corte ha ritenuto di poter derubricare la contestazione nell'ipotesi della lieve entità.3.2.

Anche il secondo motivo risulta volto a suffragare un alternativo e più favorevole giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha valorizzato il contesto illecito nel quale si è inserito il colloquio, rappresentativo di un coinvolgimento non occasionale nel traffico di stupefacenti, e ha poi dato conto di un allarmante precedente per rapina, tale da rendere il ricorrente immeritevole di attenuanti e da legittimare il giudizio formulato in punto di trattamento sanzionatorio.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.

4.1. E' innanzi tutto infondato il primo motivo.

La Corte, sulla base del compendio probatorio acquisito, ha ricostruito l'associazione dedita al narcotraffico, facendo riferimento, come già osservato (retro sub 2.2.), alle plurime forniture di grossi quantitativi di marijuana propiziate dal gruppo albanese, all'intermediazione operativa del [OSCURATO:PERSONA], che si avvaleva di sodali pugliesi, e al ruolo di stabili acquirenti assunto dai calabresi, in special modo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che agivano allo scopo di rifornirsi e di riversare poi la droga sul mercato, operando anche in Lombardia.

In particolare, la Corte ha dato conto dello stretto collegamento esistente tra tali componenti del sodalizio, fornendo elementi probatori idonei a dimostrare che almeno fino alla fine del 2016 gli albanesi reputavano essenziale l'intermediazione del [OSCURATO:PERSONA] e che i calabresi si avvalevano sistematicamente del predetto, destinatario di un suo profitto, per dare attuazione alle operazioni di importazione attraverso lo sbarco della droga sulle coste pugliesi.

Ed ancora, è stato posto in evidenza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad agire a fianco del gruppo dei calabresi anche nella fase in cui erano mutate le modalità operative, essendosi previsto lo sbarco della droga nel porto di Ancona e il successivo trasbordo a mezzo di camion, tanto che il predetto era stato presente al momento dell'arrivo in Italia di [OSCURATO:PERSONA], emissario dell'esponente apicale del gruppo albanese, solo in un secondo momento essendo stato prefigurato da [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto desunto dai colloqui intercettati, coinvolgenti il predetto, un diverso scenario, implicante la sostanziale estromissione del [OSCURATO:PERSONA].

Sta di fatto, che l'associazione venuta in rilievo nel presente processo non era costituita solo dal gruppo italiano, ma dalla stretta connessione esistente tra tutte le componenti poste in evidenza, in un'unitaria prospettiva di lucro, derivante dalla costituzione di uno stabile canale di rifornimento e di smercio della droga su larga scala.

Proprio la stabilità dei rapporti e la prospettiva della realizzazione di un numero indeterminato di operazioni, propiziate dalle capacità di approvvigionamento del gruppo albanese, rendevano configurabile un programma comune da realizzare con il sincronico apporto di quelle componenti.

Sulla base della complessiva analisi della Corte, sul punto particolarmente approfondita, risultano infondate le deduzioni difensive, volte a segnalare l'autonomia del programma criminale del gruppo pugliese o l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ad operazioni diverse da quelle riguardanti sbarchi sulle coste brindisine o leccesi.

In realtà è stato dato conto del fatto che, al di là dell'esistenza di un gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], ciò che rileva nel presente processo al fine di delineare la consistenza dell'associazione oggetto di contestazione, è il rapporto consolidatosi da un lato tra il gruppo albanese e il [OSCURATO:PERSONA] e dall'altro tra tali componenti e i calabresi, rapporto tale da determinare un nuovo specifico e stabile programma, alla cui realizzazione erano dediti i personaggi coinvolti nella vicenda.

Inoltre, la presenza del [OSCURATO:PERSONA], proprio perché componente rilevante del sodalizio, non era limitata ad operazioni implicanti lo sbarco sulle coste pugliesi, ma almeno in un primo momento era necessaria per dar corso anche alle operazioni organizzate con diverse modalità, fermo restando che la presenza di lui al momento dell'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] in Italia costituisce riscontro dell'esistenza di una strutturata consorteria, nella quale erano parimenti coinvolti il [OSCURATO:PERSONA] e i calabresi.

La Corte ha correttamente rilevato che la compartecipazione con ruolo di rilievo del [OSCURATO:PERSONA] non è esclusa dall'esistenza di un gruppo a lui direttamente riconducibile, in quanto il ricorrente offriva al sodalizio, oggetto del presente processo, il contributo consentitogli dalla sua capacità di intermediazione, teoricamente a disposizione di consorterie diverse, fermo restando che, nel caso in esame, sono stati posti in evidenza gli elementi idonei a suffragare l'assunto accusatorio e ad attestare l'effettiva affectio societatis del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al sodalizio destinato ad assicurare uno specifico canale di rifornimento e di smercio.

E' stato del resto affermato che «il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile anche in caso di stabile collaborazione tra soggetti che partecipano, anche in posizione apicale, ad altri sodalizi impegnati nel medesimo settore criminoso o siano attivi, anche in forma non associata, in quel settore» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440).

Tale conclusione, corretta sul piano logico e giuridico, non è smentita dal generico richiamo delle sentenze già pronunciate con riguardo al gruppo pugliese del [OSCURATO:PERSONA], giacché l'autonoma identità operativa non vale ad escludere la concomitante partecipazione all'attuazione di programmi associativi ulteriori e l'assunzione da parte di singoli soggetti di ruoli attivi ad essi funzionali.Del tutto inconferente risulta l'osservazione che in sede cautelare era stata esclusa la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], avendo sul punto la Corte rilevato che le argomentazioni a suo tempo valorizzate in sede di riesame non risultavano convincenti a fronte di un compendio probatorio rappresentativo di un contributo non solo di tipo concorsuale, ma strutturato nel quadro di uno specifico sodalizio e in funzione dell'attuazione di un determinato programma associativo.

D'altro canto, non risultano pertinenti i rilievi difensivi in ordine alla necessità di una motivazione rafforzata, giacché nel caso di specie non viene in rilievo la riforma di una sentenza di primo grado di diverso segno, ma l'autonoma valutazione in sede di giudizio, peraltro conforme nei due gradi, di un determinato compendio probatorio, fermo restando che la Corte si è comunque fatta carico di spiegare le ragioni dell'inadeguatezza dell'approccio valutativo adottato in sede cautelare.

4.2. Anche il secondo motivo, letto alla luce delle integrazioni contenute nella memoria difensiva, risulta infondato.

E' stata prospettata la preclusione derivante dalla separata sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione dedita al narcotraffico, nella quale è stato esaminato il ruolo del ricorrente nell'ambito del gruppo pugliese a lui riferibile.

Ma sulla base di quanto fin qui osservato risultano pertinenti i rilievi della Corte, che ha escluso la configurabilità del divieto di secondo giudizio, osservando che nel presente processo veniva in rilievo un'associazione diversa.

Deve in generale rimarcarsi che la preclusione derivante da giudicato implica l'identità del fatto che «sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (sul punto Sez.

U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, i cui principi sono stati assunti come parametro di valutazione anche da Corte cost. n. 200 del 2016; in senso conforme Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220; Sez. 2, n. 52206 del 31/1072018, [OSCURATO:PERSONA]. 275518).

Con riguardo ad un reato associativo occorre aver riguardo alla dimensione strutturale e temporale del sodalizio, essendosi sul punto affermato che «in tema violazione del principio del "ne bis in idem", la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo (nel caso di specie quello previsto dall'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) presuppone non solo che il sodalizio oggetto dei due procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione (Sez. 6, n. 19486 del 01/02/2018, Bumbaca, Rv. 273077).D'altro canto, è ammissibile la concomitante partecipazione, anche in coincidenza temporale, a plurime associazioni (Sez. 6, n. 36555 del 10/12/2020, Bello, Rv. 280287), essendosi inoltre rilevato come anche la federazione di gruppi criminali possa dar luogo ad un'autonoma associazione ove la stessa sia scaturita da un autonomo patto criminale (Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270466).

Alla luce di tali principi deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] è stato separatamente giudicato quale esponente di un gruppo in grado di inserirsi nel traffico di stupefacenti apprestando anche un contributo logistico ad operazioni di importazione.

Ma, nel caso in esame, il nucleo essenziale della contestazione deve essere individuato anche sotto il profilo storico-naturalistico nello stabile rapporto assunto con i trafficanti albanesi e con i trafficanti calabresi, in funzione dell'approvvigionamento di questi ultimi, nel quadro di uno specifico e strutturato programma associativo, pur realizzato dal [OSCURATO:PERSONA] mettendo a disposizione la sua capacità logistica e di intermediazione.

In tale prospettiva risulta corretta l'osservazione della Corte secondo cui lo svolgimento di attività di intermediazione è compatibile con la partecipazione ad associazioni diverse, dovendosi a tal fine valutare il contributo direttamente offerto da un determinato soggetto in funzione della realizzazione di un determinato programma criminale.

Se dunque un intermediario è a capo di un gruppo operante in un particolare settore del traffico, ciò non implica che quel soggetto non possa operare in modo stabile in funzione della realizzazione di un programma specifico, riguardante la creazione di un determinato canale di rifornimento e di smercio: sulla base di quanto in precedenza rilevato, può dirsi, invero, che nel caso in esame sia ravvisabile proprio tale situazione, in ragione dello strutturato ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] non genericamente in funzione di un'attività di intermediazione, ma specificamente in funzione dell'attuazione del programma volto ad assicurare stabili approvvigionamenti ai trafficanti calabresi, attraverso il collegamento con quelli albanesi.

Valutando la dimensione storica e strutturale del fatto, può dunque dirsi che il ricorrente ha posto a disposizione di tale autonoma consorteria il proprio contributo, reso possibile dalla sua capacità di operare come intermediario, confluita nell'attuazione di uno specifico programma, costituente il parametro di riferimento di una diversa struttura, qualificata anche sotto il profilo soggettivo, oltre che in parte sotto quello spaziale, pur volendo riconoscere una larga corrispondenza del dato temporale.Di qui l'individuazione di un fatto diverso e ulteriore rispetto a quello già oggetto di giudicato, essendo venute in rilievo alcune operazioni di importazione, contestate anche in questa sede, per le quali la Corte ha ravvisato la conseguente violazione del divieto di secondo giudizio, ma avendo formato oggetto di accertamento nell'ambito del presente processo la concreta operatività di un patto criminale distinto, implicante la realizzazione di una struttura oggettivamente e soggettivamente non coincidente, non assumendo decisivo rilievo la connessione investigativa e probatoria.

4.3. Infondato risulta il terzo motivo, anch'esso valutato alla luce delle argomentazioni integrative, contenute nella memoria difensiva, avente ad oggetto la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità.

Premesso che risulta inconferente la valutazione espressa sul punto nell'ambito del separato processo, deve per contro richiamarsi quanto già osservato in precedenza (cfr. retro sub 2.3.).

Va infatti ribadito che non sussiste la dedotta immedesimazione, in quanto il gruppo albanese era autonomamente riconoscibile e di per sé dedito al narcotraffico, fermo restando che in concreto si era determinato anche un patto criminale in forza del quale lo stesso gruppo, di per sé operante in più di uno Stato, riforniva stabilmente gli acquirenti calabresi con l'intermediazione del [OSCURATO:PERSONA], risultando coerente l'assunto accusatorio in forza del quale esponenti del gruppo albanese erano stati considerati parte integrante del sodalizio in tal modo costituito, per l'attuazione di quello specifico programma, proprio nel contributo offerto dal gruppo albanese ravvisandosi la ragione della maggiore gravità del reato.

4.4. Inammissibili risultano infine le deduzioni riguardanti il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche.

La Corte ha in primo luogo rilevato la genericità delle deduzioni sul punto formulate nell'atto di appello e il parimenti generico richiamo al comportamento processuale, avendo per contro non arbitrariamente valorizzato la gravità delle condotte, protrattesi nel tempo e riguardanti plurime operazioni di importazione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, e i precedenti anche specifici: al di là dei riferimenti contenuti nel motivo di ricorso e nella memoria integrativa alle ammissioni del [OSCURATO:PERSONA] e alle dichiarazioni erga alios da lui rese, elementi valorizzati nel separato processo ai fini della concessione delle attenuanti *generiche, deve ritenersi che la valutazione della Corte sia comunque idonea a sorreggere il giudizio formulato in questa sede alla luce degli elementi prospettati, le deduzioni difensive risolvendosi nel tentativo di sollecitare una diversa e più favorevole valutazione di merito, non consentita in questa sede.•

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

5.1. Il primo motivo reitera deduzioni difensive già formulate nel giudizio di appello ed esaminate dalla Corte, che le ha reputate infondate con motivazione immune da vizi rilevanti in questa sede.

La Corte ha invero sottolineato come la prova a carico del ricorrente, con riguardo all'intermediazione nella cessione a [OSCURATO:PERSONA] da parte di suoi conoscenti di un non modesto quantitativo di marijuana («erba»), fosse desumibile da plurime conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali il predetto aveva affermato che «il dottore» -personaggio identificato proprio in Fiaré, che svolgeva attività di dentista ed era conosciuto come tale da [OSCURATO:PERSONA] che presso di lui aveva lavorato- avrebbe parlato con suoi conoscenti, successivamente che proprio in ragione di tale intermediazione i fornitori gli avevano assicurato un prezzo di favore e, in prosieguo di tempo, che «il dottore», denominato anche «Ciccio», gli aveva prospettato dei buoni canali di approvvigionamento.

La Corte ha ancora osservato come in altra conversazione [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto riferimento alla necessità di remunerare il dottore dando incarico a [OSCURATO:PERSONA] di lasciargli una busta con del denaro.

D'altro canto, a fronte di ciò, la collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], condannata in parallelo procedimento, ha confermato quanto emergente dalle conversazioni, affermando di aver consegnato al dottore una somma di euro 4.000,00 e ipotizzando che il destinatario avesse contezza della relativa causale.

Ed ancora la Corte ha sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato a ritirare la marijuana, utilizzando una vettura recante nel cassone delle balle di fieno, al fine di occultare il carico.

A fronte di ciò, deve rilevarsi come correttamente sia stato attribuito rilievo primario alle conversazioni intercettate, la cui attendibilità non è risultata compromessa da alcun elemento tale da avvalorare ingiustificabili millanterie di [OSCURATO:PERSONA], il quale nel corso dei colloqui ammetteva, reputandosi al riparo da pericoli, le proprie responsabilità nel traffico di stupefacenti.

Inoltre, la Corte ha ravvisato elementi di conferma proprio nelle dichiarazioni della Verman, che nel processo assumono valore di chiamata diretta, con riguardo al riferimento al dottore e alla sua concreta identificazione, nonché con riguardo alla consegna della somma, e «de relato» in relazione alla causale di quella dazione, peraltro nel quadro di un compendio unitariamente e sincronicamente valutabile e alla resa dei conti convergente.

Deve a questo riguardo ribadirsi che la prova è stata in primo luogo desunta dalle conversazioni intercettate e che rispetto ad esse le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], pur dando conto della medesima fonte di conoscenza, rappresentata da a [OSCURATO:PERSONA], sono comunque idonee ad arricchire il quadro probatorio nella misura sopra indicata in ragione della strutturale autonomia del mezzo di prova, tale da corroborare il dato in tempo reale e non sospetto, senza che possa parlarsi di circolarità della prova, fermo restando che nel caso di specie deve applicarsi il principio per cui «le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne. (Fattispecie in cui la chiamata in correità era stata utilizzata a riscontro di intercettazioni ambientali effettuate in ambiente carcerario) (Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, Strano, Rv. 257972).

Non assumono alcun rilievo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata le diverse valutazioni formulate in sede di riesame e le deduzioni riguardanti gli impegni lavorativi del ricorrente nelle giornate del 29 e 30 agosto, che non valgono ad attestare l'impossibilità di contatti del ricorrente con gli amici fornitori, di cui dà conto [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 30 agosto 2016, essendo per contro irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse alla resa dei conti recato da solo a ritirare la marijuana, pur avendo precedentemente prospettato a [OSCURATO:PERSONA] la presenza del dottore.

D'altro canto, la Corte ha nitidamente confutato gli argomenti volti a rendere incerta la concreta identificazione del personaggio evocato come «il dottore», avendo spiegato le ragioni per cui non avrebbe potuto confondersi il soggetto con [OSCURATO:PERSONA] e segnalato come anche [OSCURATO:PERSONA] si riferisse al ricorrente, parlando del «dottore».

Ineriscono al merito le deduzioni incentrate sulla valutazione delle dichiarazioni del ricorrente, volte a prospettare un'alternativa ricostruzione.

5.2. Il secondo motivo è generico in quanto reitera deduzioni difensive non illogicamente esaminate ed è comunque volto a sollecitare un diverso apprezzamento del merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità.

E' al riguardo decisivo quanto osservato dalla Corte in ordine alla consistenza del quantitativo di droga acquisita da [OSCURATO:PERSONA] con l'intermediazione del ricorrente, attestata dalla somma di denaro non modesta versata al ricorrente per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto dal ricorso alla peculiare modalità di occultamento rappresentata dall'utilizzo di vettura con cassone riempito con balle di fieno.

Deve dunque escludersi la possibilità di ipotizzare un fatto di lieve entità, risultando nel contempo preclusa la possibilità di valutare la causa di non punibilità 4 di cui all'art. 131-bis cod. pen., ferme restando le ragioni di merito comunque segnalate dalla Corte a conferma del giudizio di gravità del fatto. 5.3 Inammissibile risulta infine il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, volto in realtà a sollecitare sulla base di deduzioni generiche un alternativo approccio valutativo inerente al merito.

La Corte ha, invero, tutt'altro che arbitrariamente valutato la significativa gravità del fatto, in relazione al non modesto quantitativo di droga acquisita con l'intermediazione del ricorrente, dato rilievo sia ad un precedente da cui il ricorrente è gravato sia all'assenza di specifici elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, formulando dunque un giudizio che si sottrae alle generiche censure.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché genericamente formulato e comunque volto solo a sollecitare una diversa valutazione di merito.

La Corte ha ampiamente dato conto degli elementi probatori sulla cui base ha ritenuto che il ricorrente avesse contribuito con [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione della fornitura oggetto di contestazione al capo B), al di là dell'intervenuto sequestro della merce.

In particolare ha sottolineato come fosse decisiva la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse contattato [OSCURATO:PERSONA], per incontrarlo, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], al suo ritorno da un viaggio in Puglia, e che il giorno 16/8/2016 [OSCURATO:PERSONA] avesse nuovamente contattato [OSCURATO:PERSONA] per recarsi con lui in un posto noto, essendosi quindi in effetti diretto con il predetto verso la Puglia con macchina appositamente noleggiata, dopo aver contattato [OSCURATO:PERSONA], senza aver peraltro ricevuto un messaggio di risposta di costui che avrebbe inteso differire l'incontro al giorno dopo, fermo restando che proprio il 16 agosto la droga proveniente dall'Albania sarebbe stata sequestrata.

Ha rilevato la Corte come la presenza del [OSCURATO:PERSONA], fra l'altro in un giorno in teoria cruciale, sottendesse un fattivo contributo all'operazione, quale soggetto ad essa parimenti interessato, assumendo rilievo la conversazione del 6 agosto dopo il viaggio in Puglia, non interpretabile come generica richiesta di accompagnamento per un giorno futuro e ancora incerto, avendo il 16 agosto il [OSCURATO:PERSONA] fatto riferimento ad un posto noto al suo interlocutore, senza che il predetto avesse alcuna ragione di farsi accompagnare da un soggetto del tutto estraneo alla vicenda, ed essendo infine inconferente che, all'arrivo presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto in macchina, mentre [OSCURATO:PERSONA] citofonava al complice.-4 A fronte di ciò il ricorso, senza confrontarsi in alcun modo con gli argomenti sviluppati dalla Corte, indugia nella astratta distinzione tra concorso e connivenza, contestando la configurabilità di un concreto contributo morale o materiale da parte del ricorrente, ma non confutando le logiche valutazioni esposte nella sentenza impugnata.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.

7.1. E' innanzi tutto inammissibile il primo motivo, volto a contestare genericamente i presupposti del giudizio di penale responsabilità, in assenza di uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte ha dato conto del fatto che il ricorrente non avrebbe potuto dirsi concorrente nell'operazione di importazione, contestata al capo H1) e riguardante un quantitativo di circa 400 chilogrammi di marijuana, giunto ad Ancona e poi trasferito presso un deposito a Milano.

Tuttavia, ha ritenuto che nella fase della successiva detenzione dello stupefacente, destinato alla cessione, il ricorrente fosse stato coinvolto, al fine di affrettare la fase dello smercio, in modo da poter ricavare rapidamente il denaro occorrente con cui far fronte anche al debito verso i fornitori albanesi.

In tale prospettiva la Corte ha valorizzato una conversazione nella quale, riferendosi al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], principale incaricato dello smercio dello stupefacente, aveva manifestato a [OSCURATO:PERSONA] la propria volontà di coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] (indicato attraverso il riferimento a dati inequivocamente a lui riconducibili), una conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], aveva segnalato che [OSCURATO:PERSONA] era in attesa del denaro e che al riguardo si attendevano anche gli introiti che avrebbero potuto derivare dal coinvolgimento di Vittorio, cioè del ricorrente (cfr. pag. 198), il fatto che nel periodo natalizio anche [OSCURATO:PERSONA] si era recato in Calabria ed era stato in contatto con [OSCURATO:PERSONA], gli esiti di intercettazioni telefoniche dalle quali era emerso in prosieguo di tempo che [OSCURATO:PERSONA] era attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di marijuana (la vernice verde, menzionata in una conversazione: pag. 199).

Il motivo di ricorso, muovendo dal rinvenimento in possesso di [OSCURATO:PERSONA] di 19 chilogrammi di marijuana in data 24/1/2017, oggetto della condanna riportata in un separato processo, ha sostenuto che le conversazioni riguardanti le cessioni di sostanze stupefacenti, quand'anche interpretabili in tal senso, non avrebbero potuto valorizzarsi a sostegno dell'assunto accusatorio per cui egli aveva concorso con gli altri nella detenzione del quantitativo proveniente dall'Albania.

Ma in realtà, ferma restando la delimitazione della condotta illecita attribuita al ricorrente, le deduzioni non si misurano con il complesso degli elementi, attestanti il diretto coinvolgimento nell'operazione volta allo smercio dell'intero quantitativo trasferito a Milano, proveniente dall'Albania, d'intesa con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri.

7.2. Il secondo motivo, incentrato sulla preclusione derivante dal separato giudicato, formatosi con riguardo alla condanna per la detenzione di 19 chilogrammi di marijuana, sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2017, è infondato.

Deve al riguardo richiamarsi l'orientamento per cui la preclusione derivante da giudicato implica l'identità del fatto che «sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (sul punto Sez.

U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, nonché Corte Cost. n. 200 del 2016).

Nel caso di specie va rimarcato come proprio sotto il profilo storico- naturalistico non sia ravvisabile l'identità del fatto, in quanto nel separato processo la condanna ha specificamente riguardato il dato quantitativo indicato, in funzione del corrispondente specifico dato temporale, mentre nel presente processo al ricorrente è stato addebitato il concorso nella protratta detenzione illegale, finalizzata alla cessione, del quantitativo proveniente dall'Albania, pari a circa 400 chilogrammi, nel quadro di un'intesa con gli altri concorrenti e primariamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercorsa a partire dalla metà di dicembre, con permanenza della detenzione.

Ciò significa che, assumendo quale parametro il reato permanente di detenzione finalizzata alla cessione, in concorso con altri, il fatto oggetto di contestazione in questa sede è anteriore sotto il profilo temporale e abbraccia dunque un non corrispondente lasso di tempo e ha un oggetto ben diverso, includente il quantitativo riferibile alla fornitura, nel cui smercio i concorrenti erano impegnati.

Né varrebbe in senso contrario prospettare, pur in assenza di specifici riscontri, che il quantitativo di 19 chilogrammi sequestrato il 24 gennaio 2017 costituisse un residuo dell'intera fornitura o comunque provenisse da essa, giacché anche in questo caso l'oggetto della separata condanna risulterebbe comunque diverso proprio sotto il profilo storico-naturalistico, non includendo sotto il profilo temporale e quantitativo la fase precedente, a partire dal momento del coinvolgimento del ricorrente nella sua gestione.

7.3. Inammissibile, perché manifestamente infondato, risulta il terzo motivo.

La Corte ha, invero, basato il proprio giudizio non su un accordo preventivo, coinvolgente anche il ricorrente, ma su un accordo intervenuto in un secondo momento, propiziato da [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con [OSCURATO:PERSONA], con la prospettiva di sveltire le operazioni di smercio del quantitativo oggetto della fornitura del 7 dicembre 2016.4 In tale prospettiva la Corte ha ravvisato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] non nell'importazione ma nella successiva detenzione illegale dello stupefacente, ciò sulla base di elementi probatori non illogicamente valutati, dai quali ha desunto che il ricorrente fosse stato coinvolto nell'operazione di smercio, a prescindere dalla sua originaria partecipazione all'importazione dall'Albania, risultando a questo riguardo inconferente un suo pregresso consapevole contributo partecipativo a quell'operazione.

Tenendo conto che la finalità del contributo del ricorrente era quella di velocizzare lo smercio, allo scopo di poter ricavare rapidamente il denaro occorrente, anche per far fronte al debito verso i fornitori, la Corte ha ritenuto che a carico del predetto fosse ravvisabile il concorso nella detenzione e ha dunque correttamente escluso la configurabilità di un mero favoreggiamento reale ex art.379 cod. pen., non potendosi ravvisare un delitto presupposto cui il ricorrente fosse estraneo, in relazione al quale egli avesse agito solo per assicurare ai detentori il relativo profitto.

7.4. Il quarto motivo è infondato.

Non è ravvisabile un'indebita immutazione della contestazione e conseguentemente un difetto di correlazione rispetto al reato per cui è stata pronunciata condanna.

Per quanto nell'imputazione si faccia riferimento alla data del 7 dicembre 2016, risulta dalla sincronica lettura dei capi H) e H1) che la contestazione riguardava le operazioni di importazione del 28 novembre e del 7 dicembre 2016 nonché la successiva e conseguente detenzione della droga importata, che nel caso della fornitura del 7 dicembre era stata custodita presso il deposito di Milano, per essere poi prelevata e destinata alla vendita, facendosi inoltre menzione del ruolo in tale ambito attribuito a [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto incaricato di reperire acquirenti.

Ciò implica che fosse stata con chiarezza contestata in punto di fatto l'intera condotta originata dall'importazione, includente anche la successiva detenzione: proprio nel quadro di tale detenzione è stato concretamente inserito il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], peraltro nei termini parimenti evocati nel capo di imputazione, senza che dunque possa concretamente ravvisarsi alcun vulnus all'esercizio delle facoltà di difesa, in conformità con consolidati arresti giurisprudenziali, alla cui stregua «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; in senso analogo Sez. 6, n. 618 del 08/11/1995, dep. 1996, Pagnozzi, Rv. 203371).

7.5. Il quinto e il sesto motivo devono essere esaminati congiuntamente.

Va al riguardo osservato che la Corte ha modulato le pene applicando un solo aumento derivante dall'applicazione dell'aggravante ritenuta più grave, anche quando ha ritenuto configurabili plurime aggravanti.

Nel caso di [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha in particolare applicato, nella misura minima della metà, solo l'aumento derivante dall'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, pur avendo ravvisato anche l'aggravante della transnazionalità e quella di cui all'art. 73, comma 6 d.P.R. 309 del 1990.

In concreto, dunque, la verifica dell'aggravante della transnazionalità, con riguardo alla posizione del ricorrente, non assume rilievo, in quanto concretamente priva di effetti, ove risulti immune da vizi il giudizio concernente l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990.

Orbene, pur essendo pacifico, secondo la ricostruzione della Corte, che [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto in un secondo momento, dopo che la droga era giunta a Milano, tuttavia, va rimarcato come il giudizio di colpevolezza sia stato formulato con riguardo al concorso nella detenzione di quel quantitativo, di cui non è stato contestato, sotto il profilo oggettivo, il carattere ingente.

D'altro canto, la Corte ha anche osservato come, anche a voler ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] non avesse piena contezza dell'intero quantitativo, nondimeno egli conosceva, anche per quanto emerso in un diverso processo, le modalità operative di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era in contatto anche per la detenzione oggetto di contestazione in questa sede ed era dunque nella condizione di potersi avvedere del carattere ingente del quantitativo nella cui detenzione si era concretamente ingerito, avendolo, quanto meno, per colpa ignorato agli effetti dell'art. 59, comma secondo, cod. pen.

Sul punto le deduzioni difensive esposte nel sesto motivo risultano generiche ed assertive, non potendosi ravvisare per contro profili di illogicità nella valutazione della Corte.

A tale stregua risulta inconferente l'applicabilità o meno dell'aggravante della transnazionalità, oggetto del quinto motivo di ricorso, aggravante che in concreto non ha avuto, come tale, alcuna incidenza sulla determinazione della pena, fermo restando che anche con riferimento ad essa la Corte, avendo escluso la diretta compartecipazione del ricorrente nell'importazione e avendo fatto riferimento al concorso nella conseguente detenzione del quantitativo, ha prospettato quanto meno la colpevole ignoranza della connotazione transnazionale del delitto.

7.6. Il settimo motivo è inammissibile.

La Corte ha dato conto delle ragioni per cui ha reputato legittima la determinazione della pena base in misura corrispondente al medio edittale, avendo in particolare rilevato come la condotta fosse grave in relazione al quantitativo e al collegamento con altri trafficanti e fosse sintomaticamente espressiva di un coinvolgimento non occasionale nel traffico degli stupefacenti, dovendosi inoltre considerare rispetto alle invocate attenuanti il carattere ostativo dei precedenti e l'assenza di elementi positivamente valutabili.

A fronte di ciò le deduzioni difensive si risolvono in un'assertiva richiesta, volta a sollecitare un più favorevole giudizio di merito, non consentita in questa sede.

8. In conclusi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mileto avverso la sentenza del 19/11/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di Baldo, Fortuna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro si è pronunciata sugli appelli presentati avverso la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro in data 26/4/2019 nei confronti di numerosi imputati, chiamati a rispondere, quali promotori o organizzatori ovvero quali meri partecipi, del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, aggravato dalla transnazionalità, in relazione all'operatività di un sodalizio dedito al narcotraffico in rapporti con trafficanti albanesi, nonché di varie imputazioni di importazione, consumata o tentata, di sostanza stupefacente del tipo marijuana dall'Albania, di detenzione e cessione del medesimo tipo di sostanza stupefacente. La Corte ha in particolare accolto la richiesta di riforma formulata da alcuni imputati a seguito di concordato sulla pena ai sensi degli artt. artt. 599-bis e 602, comma 1 -bis cod. proc. pen., ha in varia guisa riformato la sentenza impugnata nei confronti di molti imputati, parzialmente prosciogliendoli da talune imputazioni o rideterminando la pena e ha confermato per intero solo la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Di seguito si darà conto dei ricorsi presentati, nonché dei reati per i quali sono state pronunciate le condanne e delle pene inflitte a ciascuno dei ricorrenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] (concordato ex art. 599-bis) Capo I): art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. 309 del 1990 Pena di anni 2 mesi 4 ed euro 7.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con successiva dichiarazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato procuratore speciale, Baldo ha rinunciato al ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] (A, H e H1) A) 74, comma 2 e 3, 61 -bis e 99, comma terzo cod. pen. H) e H1) 73, comma 1, 1bis, 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, 61- bis, 99, comma terzo, cod. pen. Pena di anni 12 e mesi 8 di reclusione Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione ai delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, contestati ai capi H) e H1). Non era stato specificato in che cosa fosse consistita la condotta del ricorrente con riguardo a ciascuna delle due imputazioni. Il ragionamento non poteva prescindere dal fatto che erano indimostrati il rapporto di parentela tra il ricorrente e il misterioso soggetto albanese, la corresponsione di una somma di denaro al ricorrente, quale emissario di tale soggetto, e l'individuazione di una concreta condotta, essendo inoltre conclamato il contatto diretto tra [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto albanese. Relativamente al capo H), avente ad oggetto l'importazione di un carico sequestrato presso il porto di Ancona, la Corte non aveva dato conto di elementi idonei a dimostrare il ruolo concretamente svolto dal ricorrente, il quale aveva contatti con altri soggetti coinvolti nell'operazione, ma non intratteneva con essi dialoghi riferiti a stupefacenti, non evocati neppure con linguaggio criptico, diversamente da quanto ritenuto con riguardo a colloqui intercorsi tra altri soggetti. Oltre alla presenza in Italia e a Mileto, non erano emersi ulteriori elementi, idonei a confermare la natura illecita dell'incontro. Le conversazioni valorizzate erano intercorse tra soggetti terzi senza che fosse stata valutata la concreta attendibilità dei conversanti, quando era emersa la tendenza alla millanteria da parte di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di riscontri e a fronte della smentita di alcune affermazioni. Non erano emersi contatti del ricorrente con altri soggetti albanesi ed era rimasta priva di riscontri l'asserita intermediazione con i vertici del sodalizio albanese. L'opera di mediazione con gli italiani per la soluzione di problemi logistici e organizzativi non si conciliava con la mancanza di rapporti con il corriere [OSCURATO:PERSONA], tanto meno considerando l'assenza di riscontri circa contatti tra il ricorrente e il capo del sodalizio. L'assunto che il ricorrente avesse accertato l'avvenuto pagamento e autorizzato l'invio della droga dall'Albania non si conciliava con i tempi del pagamento e del sequestro del carico arrivato in Italia, fermo restando che non erano emersi contatti tra il ricorrente e l'esponente apicale del sodalizio albanese. L'asserita consegna del denaro, risalente al 27/11/216, non era provata, non risultando che il ricorrente avesse attivamente partecipato alla conversazione concernente lo scambio del denaro, coinvolgente [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione si era fondata su congetture e sul travisamento della prova, non risultando una consegna fatta a favore del ricorrente. Quanto al capo H1), non era stato specificamente individuato il contributo del ricorrente, essendo stata trattata la posizione unitamente al capo precedente. Ma il ricorrente non era stato mai a Milano presso qualsiasi garage e l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non risultava aver visto la presenza anche di [OSCURATO:PERSONA]. Al vuoto probatorio avrebbe dovuto aggiungersi l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata nel troncone del processo definito con rito ordinario. [OSCURATO:PERSONA], anche con riguardo a tale operazione [OSCURATO:PERSONA] si era recato in Albania, ciò che incideva sul possibile ruolo del ricorrente, quale emissario degli albanesi. La stessa Corte aveva confusamente fatto riferimento a situazioni non conciliabili in ordine agli importi versati o al fatto che il soggetto albanese non avesse ricevuto pagamenti, così da rendere evanescente l'individuazione del ruolo del ricorrente. In ogni caso il reato sub H1) avrebbe dovuto essere riqualificato come mero tentativo, in assenza di prove della consegna dello stupefacente. Se il versamento della somma costituiva la condizione per l'invio, la mancata prova del pagamento costituiva elemento tale da far ipotizzare che la droga non fosse stata inviata, non potendosi ritenere che per effetto dell'accordo l'importatore avesse la disponibilità di fatto dello stupefacente. A voler desumere la consegna da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non era possibile ricavare da essa il ruolo assunto dal ricorrente, fermo restando che mancava qualsiasi traccia tale da confermare l'effettività dell'episodio. Le recriminazioni dell'albanese in ordine ai mancati pagamenti o si riferivano ad altri episodi o implicavano il mancato invio della droga, essendo il pagamento condizione della consegna. 4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione al reato associativo di cui al capo A). Non si trattava tanto di verificare i rapporti con i soggetti italiani ma quelli tra il ricorrente e i soggetti albanesi e prima di tutti con quello in posizione apicale denominato Zio. La responsabilità del ricorrente era stata indebitamente desunta dai reati fine sub H) e H1). I soggetti albanesi coinvolti sembravano tenere condotte indipendenti come singoli, tanto che un incontro di [OSCURATO:PERSONA] in Albania con il personaggio apicale aveva semmai riguardato il fatto sub G). Ciò implicava rapporti diretti di [OSCURATO:PERSONA] con l'albanese e la gestione di traffici cui il ricorrente non aveva partecipato. I contatti che il ricorrente avrebbe mantenuto con il personaggio apicale albanese durante la sua permanenza in Calabria implicavano che egli fosse referente di una sola persona senza far parte di un sodalizio e semmai essendo partecipe al singolo episodio. La vicenda avrebbe dovuto essere valutata in termini di concorso di persone nel reato, anche a fronte di ipotesi di cessione ripetute. Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla configurabilità del vincolo associativo e alla necessità di approfondire l'elemento soggettivo della partecipazione, segnala il ricorrente che nel caso in esame avrebbe dovuto tenersi conto della brevità del dato temporale, riguardante la presenza del ricorrente sulla scena investigativa. Indebitamente si era fatto riferimento a contatti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con altri albanesi, in quanto non risultava alcun contatto tra il ricorrente e questi ultimi. Non erano emersi il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio e neppure la sua coscienza e volontà di farne parte. Non era stato dato conto della predisposizione di una struttura funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, connotata da affectio societatis tra acquirenti e fornitori. 4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 4 legge 146 del 2006, oggi 61-bis cod. pen. Richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, rileva che l'aggravante implica un contributo di un gruppo organizzato che non coincida con l'associazione, presupposto che la Corte si era limitata ad affermare apoditticamente. In ogni caso non avrebbe potuto ravvisarsi un contributo causale alla realizzazione del reato associativo. Ma l'aggravante non avrebbe potuto configurarsi neppure con riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, costituenti reati fine dell'associazione, essendo parimenti necessaria la verifica dell'alterità tra gruppo organizzato e associazione per delinquere. 4.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche. Indebitamente la Corte si era discostata dai minimi edittali nonostante il ridimensionamento del ruolo del ricorrente, privo di potere decisionale, risultando immotivato il diniego delle attenuanti generiche. 5. [OSCURATO:PERSONA] (H2) H2): 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 Pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova intercettiva con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo H2). La prova a carico del ricorrente era stata desunta da una conversazione intercettata, di cui sono riportati i passi essenziali, che era stata tuttavia travisata, in quanto non idonea a dar conto di una partecipazione del predetto alla detenzione e all'offerta di un quantitativo di marijuana olandese, che Mancuso aveva mostrato a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte aveva ribadito il giudizio di primo grado, incentrato sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esortato Mancuso ad esibire la sostanza stupefacente, senza valutare le deduzioni difensive in ordine al fatto che il ricorrente non aveva accettato l'iniziale offerta di [OSCURATO:PERSONA] e non aveva poi proceduto a formulare alcuna offerta: le considerazioni della Corte erano inidonee a suffragare la ricostruzione proposta, risultandone disarticolata la motivazione alla base del giudizio di penale responsabilità. 5.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte non aveva fornito una base argomentativa a sostegno della determinazione della pena in misura non corrispondente ai minimi edittali ed aveva semmai utilizzato elementi generici o assertivamente prospettati, non desumendosi un coinvolgimento del ricorrente in ambiti delinquenziali più ampi. Inoltre, non aveva indicato specifiche ragioni a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, a fronte di un unico precedente per rapina e dell'estemporaneità della condotta, della scarsa entità del reato e della mancanza di precedenti specifici. 6. [OSCURATO:PERSONA] (A, C, D, D1, D2, E1, H) A): 74, comma 2, 3 d.P.R. 309 del 1990, 61 -bis, 99, comma quarto, cod. pen. C), D), D1), D2), E1), H): 73, comma 1, 1-bis, 4, 6 d.P.R. 309 del 1990, 61- bis cod. pen., art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, per C), D), H), 56 cod. pen. per D1, D2, E1) Pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. Do manico. 6.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo con riguardo al reato associativo sub A). La Corte aveva dato rilievo al ruolo di intermediario tra i fornitori albanesi e i sodali calabresi destinatari della sostanza stupefacente. Ma non aveva considerato che era stata a suo tempo esclusa la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio; non aveva fornito una motivazione rafforzata a fronte dell'identità del quadro probatorio alla base della richiesta di misura cautelare e dello svolgimento del successivo giudizio abbreviato; non aveva idoneamente valutato la circostanza che il ricorrente era coinvolto a titolo concorsuale con attivazione della struttura brindisina, di cui era esponente apicale e con partecipazione agli utili limitatamente alle operazioni di importazione svolte, in assenza di partecipazione strutturata rispetto a successivi stoccaggi e rivendite nel territorio nazionale e senza affectio societatis rispetto al sodalizio criminale calabrese, tanto da risultare estraneo ad operazioni eseguite al di fuori del territorio salentino; non aveva tenuto conto, agli effetti dell'art. 238- bis cod. proc. pen., di quanto accertato nelle sentenze acquisite dell'A.G. pugliese, attestanti che il gruppo del [OSCURATO:PERSONA] era connotato da autonoma identità organizzativa e operativa con cui si interfacciava nella filiera di interesse in un rapporto paritario e di tipo concorsuale con singoli acquirenti all'ingrosso o con altri gruppi organizzati, senza partecipazione alla realizzazione di un distinto programma criminale. 6.2. Con il secondo motivo deduce violazione del divieto di secondo giudizio a fronte della sentenza irrevocabile già emessa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce, confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza n. 1851/2019. La Corte aveva dato rilievo al ruolo di mediatore e broker tra fornitori e acquirenti, compatibile con l'appartenenza a più sodalizi, al fatto che vi era solo parziale coincidenza spaziale e temporale tra le contestazioni e al fatto che le compagini divergevano quanto agli appartenenti. Ma la motivazione era illogica e inadeguata in quanto il ruolo di mediatore avrebbe potuto giustificare la partecipazione a più sodalizi ove il ricorrente avesse agito come singolo e non con messa a disposizione del gruppo indigeno con sovrapposizione dei programmi criminali. Inoltre, era piena la sovrapposizione dei sodalizi sotto il profilo temporale, mentre dal punto di vista spaziale il ricorrente aveva agito solo con condotte di importazione attraverso le coste brindisine e leccesi.Era altresì rilevante l'identità del nucleo centrale operativo, costituito dai medesimi organizzatori pugliesi e albanesi con ricorso ad identici corrieri. L"interconnessione investigativa e probatoria valeva ad attestare l'identità del fenomeno criminale. 6.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante della transnazionalità, oggi prevista dall'art. 61-bis cod. pen. La Corte aveva dato rilievo all'esistenza di un gruppo criminale albanese votato all'esportazione di stupefacente, con cui il sodalizio calabrese si interfacciava. Ma l'A.G. pugliese aveva escluso che l'associazione potesse dirsi aggravata dalla transnazionalità; a fronte dello stabile inserimento di soggetti albanesi nella compagine italiana, non erano stati individuati soggetti ulteriori, coinvolti in episodi il cui operato rivelasse la sussistenza di una distinta organizzazione straniera; lo stabile inserimento di tutti i soggetti albanesi coinvolti comprovava l'immedesimazione tra le strutture criminose; difettava qualsiasi elemento probatorio in ordine all'esistenza di due distinte realtà organizzative, nel senso che il gruppo organizzato impegnato in attività illecite in più Stati, avesse contribuito alla commissione del reato associativo, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. 6.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, già riconosciute dall'A.G. pugliese. Nel separato processo erano state concesse le attenuanti generiche per il comportamento processuale, concretizzatosi in piene confessioni e contribuzioni investigative. L'apporto fornito era anteriore alla conoscenza dell'esistenza del procedimento dinanzi all'A.G. calabrese, era connotato da dirette ammissioni anche in ordine ai fatti per cui si procede in questa sede, era caratterizzato da dichiarazioni erga alios con riguardo a soggetti come Fioretti e Muho, parimenti coinvolti nel sodalizio di matrice calabrese. 6.5. Con successiva memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati motivi aggiunti volti a corroborare specialmente i motivi riguardanti il divieto di secondo giudizio, la contestazione della transnazionalità e il diniego delle attenuanti generiche. 7. [OSCURATO:PERSONA] (N) N): 73, comma 1-bis, 4, d.P.R. 309 del 1990 Pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].7.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per il capo N). La Corte si era basata sulle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che tuttavia aveva erroneamente qualificato come chiamata in reità diretta, quando ella aveva riferito quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] circa la causale della dazione di una somma di denaro dal predetto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era anche l'interlocutore delle conversazioni valorizzate come riscontro, da ciò discendendo la circolarità delle informazioni probatorie. Dalle dichiarazioni della Verman risultava che costei aveva consegnato al ricorrente una somma su incarico di [OSCURATO:PERSONA], destinata a soggetti di [OSCURATO:PERSONA] a parziale pagamento di sostanza stupefacente. Ma risultava che si trattava di soggetti conosciuti dal ricorrente e non anche che costui fosse intervenuto nella trattativa condotta da [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso la collaboratrice aveva solo supposto che il ricorrente avesse consapevolezza della destinazione del denaro, quando ella stessa era stata assolta in mancanza di prova certa della sua consapevolezza circa il rapporto sottostante di fornitura. Quanto alle conversazioni intercettate era da verificare il criterio di identificazione del ricorrente come il soggetto menzionato in alcune conversazioni ritenute rilevanti. Dato conto del contenuto essenziale di colloqui telefonici dell'agosto, del settembre, dell'ottobre e del novembre 2016, il ricorrente segnala che già il Tribunale in sede di riesame aveva escluso che potessero riferirsi al ricorrente le conversazioni del 31 agosto e del 1 settembre, avendo inoltre la difesa fornito documentazione tale da attestare che nella giornata del 29 e del 30 agosto il ricorrente era stato impegnato tutto il giorno nella propria attività di dentista. La Corte non aveva considerato tali argomenti volti a smentire che il ricorrente avesse svolto in data 30 agosto opera di intermediazione con suoi conoscenti di [OSCURATO:PERSONA], assicurando al [OSCURATO:PERSONA] un trattamento di favore nell'acquisto di un quantitativo di marijuana. Quanto alla consegna del denaro non avrebbe potuto prescindersi da quanto riferito dal ricorrente in ordine ai debiti del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, cui era da ricollegarsi la consegna del denaro fattagli dalla Verman su incarico di [OSCURATO:PERSONA]. Richiama il ricorrente l'orientamento giurisprudenziale relativo alla valenza di conversazioni intercorse tra terzi, relativamente alle quali occorre una verifica dell'attendibilità dei conversanti, essendo nel caso di specie emersa la tendenza alla millanteria da parte di [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, in caso di situazioni dubbie avrebbero dovuto acquisirsi riscontri specifici, che nel caso di specie erano mancati, a sostegno di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle conversazioni intercettate. 7.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e 131-bis cod. pen. In ragione del fatto che si trattava dell'unico episodio coinvolgente il ricorrente e che non era emerso il quantitativo esatto della sostanza, avrebbe potuto ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, non ostando il riferimento all'importo della somma versata da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente tramite la Verman. Inoltre, data la scarsissima offensività della condotta, posta a confronto con le altre imputazioni formulate nell'ambito del procedimento, risultava applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione alle modalità della condotta e al grado di colpevolezza dell'agente, in assenza di condotte seriali. 7.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. La Corte si era indebitamente discostata dai minimi edittali, omettendo di riconoscere le attenuanti generiche, nonostante la marginalità del reato in seno al procedimento avente ad oggetto il traffico transnazionale di stupefacenti. 8. [OSCURATO:PERSONA] (concordato ex art. 599-bis) capo L) art. 73, comma 4 e 6 d.P.R. 309 del 1990 Pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed euro 7.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Deduce violazione degli artt. 129 e 192 cod. pen. e mancanza di motivazione. La Corte aveva omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento, essendosi limitata a recepire acriticamente l'accordo formulato dalle parti. 9. [OSCURATO:PERSONA] (concordato ex art. 599-bis) Capi B), C), D), D1), D2), E), E1), F), G), H), H1), L), M): reati ex artt. 73, comma 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, 61-bis cod. pen. Pena di anni 6 mesi 6 di reclusione ed euro 32.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che riproduce gli argomenti esposti nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 10. [OSCURATO:PERSONA] (B) B): 73, comma 1, 1-bis, 4, 6, 80, comma 2, d.P.R., 61-bis, 99, comma quarto, cod. pen. Pena di anni 4 mesi 5 giorni 10 di reclusione ed euro 16.667,00 di multa 10. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. lana. Con l'unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 43 cod. pen. Delineata la differenza tra connivenza non punibile e concorso nel reato in relazione al contributo che il concorrente deve fornire, segnala che la Corte non aveva proceduto all'accertamento degli elementi in base ai quali avrebbe potuto ravvisarsi il concorso morale del ricorrente, avendo solo dato conto della presenza di costui sul luogo dei fatti, di contenuto equivoco, come le altre circostanze indicate dai giudici di merito di cui non era stata valutata la rilevanza in ordine all'elemento soggettivo. 11. [OSCURATO:PERSONA] (H1) H1): 73, comma 1, 1-bis, 4, 6, 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, 61-bis cod. pen. Pena di anni 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta di cui al capo H). Gli elementi posti a fondamento della condanna difettavano dei requisiti di gravità e precisione idonei a superare ogni ragionevole dubbio, essendo arbitrario trarre da alcune conversazioni, relative alla richiesta di fumo da parte di Colangelo o di altri soggetti la prova della responsabilità dell'imputato, che era stato separatamente giudicato e condannato per la detenzione di kg. 19 di marijuana, sequestrata il 24 gennaio 2017, risultando dunque arbitrario trarre da conversazioni del gennaio la prova che il ricorrente smerciasse la sostanza di cui al capo H1). Ove si fosse ritenuto che si trattava di una parte dei 400 chilogrammi importati dall'Albania, avrebbe dovuto concludersi che il ricorrente era stato già condannato per tale fatto, essendo illogica l'affermazione che le conversazioni intercettate avessero riguardo non allo smercio del quantitativo poi sequestrato ma alla sostanza da altri detenuta, oggetto del presente procedimento. La Corte aveva omesso di considerare le deduzioni difensive e aveva indebitamente valorizzato la presenza del ricorrente in Calabria nel Natale 2016, peraltro non compiutamente provata, fermo restando che il rilievo difensivo si incentrava sulla valenza probatoria di quella presenza rispetto ad un fatto accaduto il 7/12/2016. 11.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. e al divieto di secondo processo. A seguito della condanna irrevocabile per la detenzione illegale di kg 19 di marijuana, ricorreva il divieto di bis in idem, trattandosi di droga proveniente semmai dalla medesima operazione di importazione. La Corte aveva escluso l'identità del fatto segnalando che i capi di imputazione facevano riferimento a quantitativi diversi e che diverse erano le date di commissione dell'illecito. Si trattava di motivazione apparente, a fronte dell'effettiva identità del fatto oggetto di giudizi. Diversamente valutando la detenzione del quantitativo sequestrato nel gennaio 2017, non avrebbe potuto desumersi alcunché in ordine alla prova della responsabilità per il fatto contestato in questo procedimento dalle conversazioni valorizzate. 11.3 Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta tipica. La Corte era incorsa in un errore di diritto, ritenendo il ricorrente responsabile dell'importazione e detenzione di cui al capo H1), dando rilievo ad una condotta intervenuta dopo che la droga era stata importata e custodita in un magazzino a Milano. Ma l'attività di smercio successiva non avrebbe potuto integrare gli estremi del concorso in quanto non risultava che il ricorrente avesse saputo come e dove fosse custodito lo stupefacente e in quanto non vi era stato nessun accordo preventivo tra il ricorrente e gli altri imputati, essendo pacifico che solo il 16/12/2016 [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto a [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione a coinvolgere il ricorrente nello spaccio. Inoltre, avrebbe dovuto accertarsi il dolo di partecipazione, nella specie inesistente nella fase di ideazione e materiale esecuzione dell'importazione. La Corte aveva escluso anche l'ipotesi della riqualificazione nel reato di cui all'art. 379 cod. pen. ma aveva prospettato l'unicità dell'operazione, ciò che presupponeva che l'intera condotta fosse preordinata ed eseguita o che il ricorrente avesse dato il suo assenso preventivo, mentre il ricorrente era intervenuto solo in un momento successivo. 11.4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.Il ricorrente era stato condannato per una condotta posta in essere dopo il 7/12/2016, data indicata nella contestazione, con conseguente violazione dell'art.521 cod. proc. pen. non potendosi dedurre dalla linea difensiva la mancanza di un vulnus al diritto di difesa. Lo smercio a singoli acquirenti non aveva a che vedere con l'importazione e la detenzione della sostanza stupefacente e avrebbe potuto dirsi modalità del potere di disposizione solo in quanto fosse provato un preventivo accordo, nella specie insussistente. 11.5. Con il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 4 legge 146 del 2006 e vizio di motivazione in punto di transnazionalità. Era assente, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la prova dell'ontologica difformità tra gruppo organizzato e associazione criminale, essendo inoltre mancante la motivazione sul punto della conoscenza da parte del ricorrente della transnazionalità, riferita al rapporto tra associazione e gruppo degli albanesi. Né avrebbe potuto valere quanto emerso nel separato processo «Stammer 1», in ordine alla responsabilità in un'importazione di droga dalla Spagna in concorso con [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che in quel processo l'aggravante era stata esclusa. 11.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990. Non vi erano elementi idonei a provare che il ricorrente fosse consapevole del quantitativo di droga importato, essendo egli entrato in scena in un secondo momento e non potendo rilevare risultanze del processo «Stammer 1» in ordine alla tentata importazione dalla Spagna. 11.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. La Corte non aveva motivato in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, a fronte della marginalità del ruolo del ricorrente. 12. Prima della discussione è stata disposta la separazione, a seguito della richiesta di rinvio presentata da uno dei difensori, della posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali la trattazione è stata differita a successiva udienza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali nel giudizio di appello hanno concordato la pena ex artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi, e hanno dedotto motivi incentrati sulla mancata valutazione dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., genericamente formulati e comunque non consentiti in questa sede in conseguenza della rinuncia sottesa al concordato (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Inoltre, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta rinuncia al ricorso. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 2.1. Il primo motivo, avente ad oggetto i capi H) e H1), è inammissibile, in quanto reitera le stesse doglianze già dedotte nell'atto di appello e ampiamente esaminate dalla Corte territoriale con motivazione di cui non sono stati individuati specifici vizi, rilevanti in questa sede, essendo stata piuttosto sollecitata dal ricorrente una diversa lettura del compendio probatorio, inerente al merito. Va in particolare rilevato che è stato dato conto del ruolo assunto dal ricorrente, giunto in Italia quale emissario dell'esponente apicale del gruppo albanese, al fine di valutare con gli interlocutori italiani i problemi insorti, che erano d'ostacolo all'atteso invio di una partita di sostanza stupefacente. La Corte ha sottolineato che i personaggi coinvolti nella vicenda facevano riferimento allo «zio», per indicare il latitante albanese, cui faceva capo il gruppo dei trafficanti, il quale, per quanto emerso dai dialoghi intercettati, indicava il ricorrente come il nipote; ha inoltre rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente in contatto con tale personaggio (come ampiamente dimostrato dall'analisi di cui alle pagg. 176 segg. della sentenza impugnata) avvalendosi di mezzi di comunicazione che erano sfuggiti alle operazioni di intercettazione; ha ancora posto in evidenza che il viaggio in Albania di [OSCURATO:PERSONA], per parlare con il capo albanese, si era reso necessario per fornire a tale personaggio, anche di persona, le credenziali necessarie per un ripristino di normali rapporti di affari, a fronte delle inadempienze fatte registrare dal gruppo italiano, senza che ciò sottendesse l'irrilevanza della presenza in Italia di [OSCURATO:PERSONA], destinata al contrario a propiziare la buona riuscita delle operazioni sia sotto il profilo logistico sia in relazione al pagamento di quanto dovuto dagli italiani, il cui inadempimento aveva momentaneamente bloccato l'invio del quantitativo atteso. Relativamente all'importazione di circa 90 chilogrammi di marijuana di cui al capo H), la Corte, contrariamente alle deduzioni difensive, ha ampiamente illustrato gli elementi dai quali ha desunto l'attivo contributo fornito dal ricorrente, il quale, giunto appositamente in Italia il 16 novembre 2016, aveva subito preso contatto con gli esponenti del gruppo italiano, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA], che fino ad allora aveva fatto da intermediario nelle transazioni, curando lo sbarco della droga sulle coste pugliesi, e di cui, in quella fase, gli albanesi, secondo quanto desumibile da colloqui intercettati, cui partecipava [OSCURATO:PERSONA], continuavano a volere il diretto coinvolgimento negli affari, nonostante l'individuazione di una diversa modalità operativa, incentrata sul trasferimento della droga fino al porto di Ancona e sul suo trasbordo al luogo di arrivo a mezzo di un camion. La Corte ha in particolare fatto riferimento ai colloqui intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA], che ha reputato attendibili, in quanto rappresentativi anche delle condotte illecite dello stesso [OSCURATO:PERSONA], e dai quali ha desunto il quadro delle relazioni intercorrenti e la veste assunta nell'affare in corso dal [OSCURATO:PERSONA], chiamato dagli interlocutori Andrea, ha inoltre sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] fosse in una prima fase rimasto al nord e fosse stato poi invitato a Mileto, ricevendo dalle mani di [OSCURATO:PERSONA] una cospicua somma, idonea a sbloccare l'operazione, culminata nell'invio di circa 90 chilogrammi di marijuana, tuttavia rinvenuta al momento dello sbarco ad Ancona nel camion condotto da tale [OSCURATO:PERSONA] e sottoposta a sequestro. Va altresì rilevato che il versamento di contanti nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] è stato ricostruito in modo tutt'altro che congetturale sulla base delle operazioni di intercettazione ambientale effettuate la sera del 27 novembre 2016, allorché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati a [OSCURATO:PERSONA] per incontrare [OSCURATO:PERSONA], il quale era certamente presente in zona ed era stato sentito rivolgersi a soggetto che aveva appena contato banconote, sottolineando la necessità di fare almeno 100 chili per iniziare, quantitativo sostanzialmente corrispondente a quello poi sequestrato. Ineriscono per contro al merito le assertive deduzioni volte a segnalare l'incoerenza degli orari rispetto all'invio della droga dall'Albania, una volta provato il collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con lo zio, attestato l'avvenuto pagamento di somma idonea a sbloccare l'affare e valutato il positivo atteggiamento assunto a quel punto da [OSCURATO:PERSONA], in vista dell'arrivo della fornitura, che, secondo i progetti, avrebbe dovuto giungere a Milano, non assumendo per contro alcun rilievo, secondo quanto osservato dalla Corte, la circostanza che non fossero stati dimostrati contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e il conducente del camion [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto ricevere ordini dall'esponente apicale o da altri per suo conto. 2.2. Con riguardo all'importazione di marijuana di cui al capo H1), la Corte ha dato conto della permanente presenza di [OSCURATO:PERSONA] in Italia nella fase in cui si trattava di dare attuazione alla seconda operazione.In particolare, si è rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era tornato al nord ed era rimasto in contatto con chi doveva occuparsi di ricevere la fornitura da custodire in un deposito, il cui allestimento era curato da [OSCURATO:PERSONA], fino a quando in data 7 dicembre 2016 lo zio aveva chiesto di comunicare al nipote di mettersi in contatto con lui, proprio nella fase in cui dalle conversazioni intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] era desumibile il prossimo arrivo del nuovo carico. Inoltre è stato sottolineato come di seguito fossero sopraggiunti nuovi problemi per la cattiva gestione dell'affare da parte di Paladlino, ciò che aveva suscitato la reazione di [OSCURATO:PERSONA], dolutosi con [OSCURATO:PERSONA], situazione che d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] costui aveva deciso di risolvere, recandosi direttamente in Albania, per parlare con lo zio, cioè l'esponente apicale dei fornitori, incontro destinato ad avere un buon esito, con il [OSCURATO:PERSONA], invitato da [OSCURATO:PERSONA] a parlare apertamente con lo zio, che era stato da costui ben accolto ed era stato alla fine individuato come unico affidabile referente del gruppo degli italiani. In quel lasso di tempo, secondo quanto desumibile da conversazioni e contatti intercorsi tra i vari soggetti, [OSCURATO:PERSONA] era tornato in Calabria, in una fase in cui si rendeva necessario procedere rapidamente alla vendita della droga importata, al fine di provvedere celermente al pagamento del dovuto, profilo al quale era interessato [OSCURATO:PERSONA], secondo la narrazione del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha dunque dato conto del ruolo del ricorrente, quale referente dell'esponente apicale degli albanesi, durante le fasi in cui si attuarono le due operazioni di importazione di marijuana, la prima bloccata dal sequestro eseguito ad Ancona e la seconda, ben più cospicua, andata a buon fine. A questo riguardo del tutto infondato, oltre che assertivamente formulato, risulta il rilievo incentrato sulla mancata prova dell'acquisizione effettiva della fornitura di marijuana: la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA], dalle quali ha desunto che la droga era giunta a Milano, che il quantitativo era pari a 400 chilogrammi (pagg. 144 segg. della sentenza impugnata) e inoltre che [OSCURATO:PERSONA] era in attesa del pagamento (pag. 163 e pag. 186). Inoltre dal complesso dei rapporti e dei colloqui intercorsi tra i vari protagonisti è stato desunto che il gruppo in quel frangente cercava di attivarsi per il sollecito smercio della droga, avvalendosi di [OSCURATO:PERSONA] e di ulteriori personaggi, come [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto si avrà modo di ribadire. 2.3 Parimenti inammissibile, perché ancora una volta reiterativo di doglianze esaminate dalla Corte e volto a suffragare un diverso approccio valutativo inerente al merito, risulta il secondo motivo riguardante la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, di cui al capo A).Deve in primo luogo rilevarsi che la Corte ha ampiamente motivato in ordine alla configurabilità di un'associazione dedita al narcotraffico, costituitasi per facta concludentia attraverso il ripetersi di operazioni simili di importazione di cospicui quantitativi di marijuana dall'Albania e destinata a proseguire la propria azione, perseguendo la finalità di dare vita ad un rilevante canale di rifornimento e di spaccio, implicante la convergente collaborazione di un gruppo albanese, capace di disporre di rilevanti quantitativi e di non subire i contraccolpi derivanti da azioni di contrasto, poste in essere dalla polizia giudiziaria in Italia, l'opera di intermediazione e brokeraggio svolta da [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale di un gruppo capace di assicurare lo sbarco della droga sulle coste pugliesi, anche se in numerosi casi il carico era stato intercettato, la disponibilità all'acquisto di grosse partite da parte di un gruppo calabrese, operante peraltro anche in Lombardia, facente capo a personaggi come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha in particolare segnalato il vincolo tra i personaggi coinvolti nel traffico, connotato dalle modalità utilizzate, in una prima fase caratterizzate dallo sbarco sulle spiagge pugliesi e poi dallo sbarco al porto di Ancona con trasferimento su camion, dall'utilizzo di utenze telefoniche dedicate, talvolta scambiate appositamente tra i personaggi appartenenti alla consorteria, dall'interesse dell'esponente apicale albanese a conservare almeno in una fase il rapporto con l'intermediario pugliese, in quanto soggetto conosciuto e più facilmente raggiungibile, prima che a [OSCURATO:PERSONA] fosse attribuito, a seguito del suo viaggio in Albania, il ruolo di referente del gruppo albanese. Si tratta di analisi rispondente al consolidato principio per cui «la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori,i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive» (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610). In tale quadro la Corte ha inserito anche [OSCURATO:PERSONA], di cui ha valutato lo stabile inserimento nel sodalizio, ben al di là della mera osservazione della sua condotta in Italia, nel corso del breve periodo in cui egli aveva soggiornato al nord e a Mileto, a contatto con gli altri soggetti interessati alle operazioni di importazione (dovendosi comunque escludere che la brevità del periodo di osservazione impedisca di ravvisare i tratti dell'effettiva partecipazione: Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).Tutt'altro che illogicamente la Corte ha dato rilievo proprio a quegli stretti contatti da lui avuti con i vari personaggi, che appositamente si erano presentati al suo arrivo all'aeroporto di Orio al Serio e con i quali egli aveva poi mantenuto stretti contatti nell'arco di tempo in cui si erano realizzate le due operazioni di importazione, nonché all'utilizzo di consolidate modalità di collegamento, compreso l'utilizzo di utenze dedicate e di altri strumenti di contatto sottratti alle indagini in corso, oltre che al ruolo di supporto fornito per il buon fine delle operazioni e al sollecito rivolto a [OSCURATO:PERSONA], affinchè si recasse a parlare con suo zio, parlandogli apertamente, in funzione del buon esito dei rapporti in corso, ciò che sottendeva non solo un interesse alla soluzione di un problema immediato, ma il mantenimento, in prospettiva, di una stabile intesa, secondo l'auspicio poi espresso dallo zio, parlando con [OSCURATO:PERSONA] (in base a quanto da costui rivelato a [OSCURATO:PERSONA]). Pur essendo stato escluso un ruolo organizzativo o comunque apicale del [OSCURATO:PERSONA], nondimeno è stata ravvisata la sua concreta partecipazione ad un sodalizio che era in grado di operare stabilmente provvedendo alla movimentazione di cospicui quantitativi, come dimostrato dalle numerose operazioni riconducibili al medesimo gruppo, per conto del quale avevano operato anche altri soggetti albanesi a contatto con l'intermediario pugliese e con i destinatari finali delle forniture: ciò vai quanto dire che [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione dei giudici di merito, non aveva operato solo a vantaggio di un esponente della consorteria, pur di livello apicale, ciò che non avrebbe potuto fondare la prova della partecipazione al sodalizio (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692), ma era inserito stabilmente in quel canale di smercio di stupefacenti su larga scale ne condivideva progetti e finalità, in particolare nel rapporto con gli acquirenti italiani, costituenti a loro volta punto di riferimento di un traffico destinato a protrarsi senza definizione di un termine finale. Su tali punti le deduzioni difensive risultano assertive e comunque non idonee a vulnerare le valutazioni della Corte, che non si è basata solo sulla presenza in Italia per pochi giorni e ha invece inquadrato tale aspetto, anche sotto il profilo dell'affectio societatis, nel quadro complessivo dei rapporti intercorrenti tra il gruppo degli acquirenti e quello dei fornitori albanesi, essendo stato dato conto inoltre del fatto che le forniture provenivano comunque da un soggetto che a sua volta operava nell'ambito di un gruppo coeso, capace di individuare di volta in volta referenti e corrieri, ed essendo per contro irrilevante che non fossero emersi diretti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri personaggi albanesi protagonisti di talune precedenti operazione di importazione di marijuana. 2.4. E' infondato il terzo motivo, relativo alla natura transnazionale dell'associazione e alla configurabilità della relativa aggravante.La Corte territoriale ha in realtà correttamente inquadrato il tema, rilevando come sulla base dell'orientamento ormai consolidato l'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'art. 4 della I. n. 146 del 2006, oggi trasfuso nell'ad 61- bis cod. pen. presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purchè punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, ciò che può ricorrere anche con riguardo al reato associativo, sennprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere (Sez. U. n. 18373 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255033-35). Va sul punto richiamato il passaggio chiave della sentenza Adami, nella quale si legge che «ove un siffatto contributo sia fornito da persone che in modo organizzato sono chiamate a prestare tale collaborazione, non potrà negarsi che il reato-base assuma dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità, tale da giustificare l'applicazione della aggravante in questione. Il tutto, ovviamente, a prescindere dalla circostanza che il contributo offerto dal "gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" renda, poi, quello stesso gruppo partecipe o concorrente nel reato associativo "comune", posto che è proprio quel contributo a rappresentare il quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice, che non può certo ritenersi assorbita dalle regole ordinarie sul concorso nei reati». Proprio in conformità con tale analisi la Corte ha sottolineato come il reato associativo contestato al capo A), fosse stato concretamente propiziato dall'azione di un gruppo organizzato operante in più di uno Statg (almeno Albania e Italia), come tale riconoscibile, in ragione della capacità operativa espressa dalla movimentazione in plurime occasioni di rilevanti quantitativi, dall'azione di vari soggetti e dalla insensibilità ai duri colpi inferti dall'azione repressiva della polizia giudiziaria in Italia: l'azione di tale gruppo, facente capo all'esponente apicale albanese, si era poi concretamente tradotta in un contributo idoneo a consentire l'operatività di un gruppo più ampio e coeso, implicante la sincronica e convergente azione degli importatori calabresi, avvalsisi dell'intermediazione del personaggio apicale pugliese, così da creare tutti nel loro insieme un nuovo sodalizio, costituente un importante canale di importazione e smercio. Ed allora ben può convenirsi con la Corte territoriale che, sulla scorta di tale analisi, non vi è alcuna coincidenza tra il gruppo transnazionale e l'associazione contestata al capo A), dovendosi al contrario ravvisare all'interno di tale più ampio sodalizio il contributo di quel nucleo organizzato transnazionale che in concreto vale ad accrescere la capacità operativa della consorteria e nel contempo a giustificare la più elevata pena prevista.Ma se ciò vale per il reato associativo a fortiori vale per i reati fine, profilo oggetto solo di generiche deduzioni, posto che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi ai reati-fine consumati dai sodali di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale (sul punto Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481; Sez. 5, n. 7641 del 17/11/2016, Merisio, Rv. 269371). 2.5. Inammissibile risulta infine il quarto motivo riguardante il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, tema sviluppato solo attraverso deduzioni inerenti al merito, volte a sollecitare un più benevolo giudizio, in assenza dell'individuazione di vizi rilevanti in questa sede, avendo la Corte dato conto del ridimensionamento del ruolo attribuibile al ricorrente ma nel contempo avendo posto in evidenza l'attiva partecipazione a più reati, assai gravi, e valorizzato il negativo giudizio personologico, a fronte di un recente precedente specifico, in assenza di elementi positivamente valutabili. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo si incentra su deduzioni che non individuano alcun vizio della motivazione ma sollecitano una diversa valutazione del dato probatorio posto a fondamento del giudizio, rappresentato dalla conversazione del 22 dicembre 2016. La Corte ha invero pianamente interpretato il colloquio attribuendo un chiaro e non illogico significato al dialogo, nel corso del quale, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver proposto a Mancuso, presente con [OSCURATO:PERSONA], la cessione di parte del quantitativo di marijuana giunta dall'Albania nel dicembre 2016 (evocata fra l'altro dal riferimento al quantitativo di 400 chilogrammi), si era sentito proporre l'acquisto di marijuana olandese, di cui gli era sottoposto un campione: in particolare è stato valorizzato il passaggio nel quale era stato [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare Mancuso a mostrare la marijuana, materialmente detenuta da Mancuso ma non illogicamente ritenuta nella comune disponibilità di entrambi, essendosi da ciò desunto il concorso dei due nell'offerta di un quantitativo di marijuana. Gli argomenti difensivamente utilizzati risultano inidonei a disarticolare tale ricostruzione, essendo certa la connpresenza dei tre personaggi, la riferibilità dei dialoghi a sostanza stupefacente e la contrapposizione di offerte in vendita, che nel caso del [OSCURATO:PERSONA] era stata connotata da una specifica sollecitazione, rivolta al Mancuso. Non è del resto contestato che la condotta, così come ricostruita, risulti idonea ad integrare il reato di offerta di stupefacente, fermo restando che la Corte ha ritenuto di poter derubricare la contestazione nell'ipotesi della lieve entità.3.2. Anche il secondo motivo risulta volto a suffragare un alternativo e più favorevole giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha valorizzato il contesto illecito nel quale si è inserito il colloquio, rappresentativo di un coinvolgimento non occasionale nel traffico di stupefacenti, e ha poi dato conto di un allarmante precedente per rapina, tale da rendere il ricorrente immeritevole di attenuanti e da legittimare il giudizio formulato in punto di trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 4.1. E' innanzi tutto infondato il primo motivo. La Corte, sulla base del compendio probatorio acquisito, ha ricostruito l'associazione dedita al narcotraffico, facendo riferimento, come già osservato (retro sub 2.2.), alle plurime forniture di grossi quantitativi di marijuana propiziate dal gruppo albanese, all'intermediazione operativa del [OSCURATO:PERSONA], che si avvaleva di sodali pugliesi, e al ruolo di stabili acquirenti assunto dai calabresi, in special modo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che agivano allo scopo di rifornirsi e di riversare poi la droga sul mercato, operando anche in Lombardia. In particolare, la Corte ha dato conto dello stretto collegamento esistente tra tali componenti del sodalizio, fornendo elementi probatori idonei a dimostrare che almeno fino alla fine del 2016 gli albanesi reputavano essenziale l'intermediazione del [OSCURATO:PERSONA] e che i calabresi si avvalevano sistematicamente del predetto, destinatario di un suo profitto, per dare attuazione alle operazioni di importazione attraverso lo sbarco della droga sulle coste pugliesi. Ed ancora, è stato posto in evidenza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad agire a fianco del gruppo dei calabresi anche nella fase in cui erano mutate le modalità operative, essendosi previsto lo sbarco della droga nel porto di Ancona e il successivo trasbordo a mezzo di camion, tanto che il predetto era stato presente al momento dell'arrivo in Italia di [OSCURATO:PERSONA], emissario dell'esponente apicale del gruppo albanese, solo in un secondo momento essendo stato prefigurato da [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto desunto dai colloqui intercettati, coinvolgenti il predetto, un diverso scenario, implicante la sostanziale estromissione del [OSCURATO:PERSONA]. Sta di fatto, che l'associazione venuta in rilievo nel presente processo non era costituita solo dal gruppo italiano, ma dalla stretta connessione esistente tra tutte le componenti poste in evidenza, in un'unitaria prospettiva di lucro, derivante dalla costituzione di uno stabile canale di rifornimento e di smercio della droga su larga scala. Proprio la stabilità dei rapporti e la prospettiva della realizzazione di un numero indeterminato di operazioni, propiziate dalle capacità di approvvigionamento del gruppo albanese, rendevano configurabile un programma comune da realizzare con il sincronico apporto di quelle componenti. Sulla base della complessiva analisi della Corte, sul punto particolarmente approfondita, risultano infondate le deduzioni difensive, volte a segnalare l'autonomia del programma criminale del gruppo pugliese o l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ad operazioni diverse da quelle riguardanti sbarchi sulle coste brindisine o leccesi. In realtà è stato dato conto del fatto che, al di là dell'esistenza di un gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], ciò che rileva nel presente processo al fine di delineare la consistenza dell'associazione oggetto di contestazione, è il rapporto consolidatosi da un lato tra il gruppo albanese e il [OSCURATO:PERSONA] e dall'altro tra tali componenti e i calabresi, rapporto tale da determinare un nuovo specifico e stabile programma, alla cui realizzazione erano dediti i personaggi coinvolti nella vicenda. Inoltre, la presenza del [OSCURATO:PERSONA], proprio perché componente rilevante del sodalizio, non era limitata ad operazioni implicanti lo sbarco sulle coste pugliesi, ma almeno in un primo momento era necessaria per dar corso anche alle operazioni organizzate con diverse modalità, fermo restando che la presenza di lui al momento dell'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] in Italia costituisce riscontro dell'esistenza di una strutturata consorteria, nella quale erano parimenti coinvolti il [OSCURATO:PERSONA] e i calabresi. La Corte ha correttamente rilevato che la compartecipazione con ruolo di rilievo del [OSCURATO:PERSONA] non è esclusa dall'esistenza di un gruppo a lui direttamente riconducibile, in quanto il ricorrente offriva al sodalizio, oggetto del presente processo, il contributo consentitogli dalla sua capacità di intermediazione, teoricamente a disposizione di consorterie diverse, fermo restando che, nel caso in esame, sono stati posti in evidenza gli elementi idonei a suffragare l'assunto accusatorio e ad attestare l'effettiva affectio societatis del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al sodalizio destinato ad assicurare uno specifico canale di rifornimento e di smercio. E' stato del resto affermato che «il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile anche in caso di stabile collaborazione tra soggetti che partecipano, anche in posizione apicale, ad altri sodalizi impegnati nel medesimo settore criminoso o siano attivi, anche in forma non associata, in quel settore» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). Tale conclusione, corretta sul piano logico e giuridico, non è smentita dal generico richiamo delle sentenze già pronunciate con riguardo al gruppo pugliese del [OSCURATO:PERSONA], giacché l'autonoma identità operativa non vale ad escludere la concomitante partecipazione all'attuazione di programmi associativi ulteriori e l'assunzione da parte di singoli soggetti di ruoli attivi ad essi funzionali.Del tutto inconferente risulta l'osservazione che in sede cautelare era stata esclusa la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], avendo sul punto la Corte rilevato che le argomentazioni a suo tempo valorizzate in sede di riesame non risultavano convincenti a fronte di un compendio probatorio rappresentativo di un contributo non solo di tipo concorsuale, ma strutturato nel quadro di uno specifico sodalizio e in funzione dell'attuazione di un determinato programma associativo. D'altro canto, non risultano pertinenti i rilievi difensivi in ordine alla necessità di una motivazione rafforzata, giacché nel caso di specie non viene in rilievo la riforma di una sentenza di primo grado di diverso segno, ma l'autonoma valutazione in sede di giudizio, peraltro conforme nei due gradi, di un determinato compendio probatorio, fermo restando che la Corte si è comunque fatta carico di spiegare le ragioni dell'inadeguatezza dell'approccio valutativo adottato in sede cautelare. 4.2. Anche il secondo motivo, letto alla luce delle integrazioni contenute nella memoria difensiva, risulta infondato. E' stata prospettata la preclusione derivante dalla separata sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Lecce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione dedita al narcotraffico, nella quale è stato esaminato il ruolo del ricorrente nell'ambito del gruppo pugliese a lui riferibile. Ma sulla base di quanto fin qui osservato risultano pertinenti i rilievi della Corte, che ha escluso la configurabilità del divieto di secondo giudizio, osservando che nel presente processo veniva in rilievo un'associazione diversa. Deve in generale rimarcarsi che la preclusione derivante da giudicato implica l'identità del fatto che «sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (sul punto Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, i cui principi sono stati assunti come parametro di valutazione anche da Corte cost. n. 200 del 2016; in senso conforme Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220; Sez. 2, n. 52206 del 31/1072018, [OSCURATO:PERSONA]. 275518). Con riguardo ad un reato associativo occorre aver riguardo alla dimensione strutturale e temporale del sodalizio, essendosi sul punto affermato che «in tema violazione del principio del "ne bis in idem", la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo (nel caso di specie quello previsto dall'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) presuppone non solo che il sodalizio oggetto dei due procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione (Sez. 6, n. 19486 del 01/02/2018, Bumbaca, Rv. 273077).D'altro canto, è ammissibile la concomitante partecipazione, anche in coincidenza temporale, a plurime associazioni (Sez. 6, n. 36555 del 10/12/2020, Bello, Rv. 280287), essendosi inoltre rilevato come anche la federazione di gruppi criminali possa dar luogo ad un'autonoma associazione ove la stessa sia scaturita da un autonomo patto criminale (Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270466). Alla luce di tali principi deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] è stato separatamente giudicato quale esponente di un gruppo in grado di inserirsi nel traffico di stupefacenti apprestando anche un contributo logistico ad operazioni di importazione. Ma, nel caso in esame, il nucleo essenziale della contestazione deve essere individuato anche sotto il profilo storico-naturalistico nello stabile rapporto assunto con i trafficanti albanesi e con i trafficanti calabresi, in funzione dell'approvvigionamento di questi ultimi, nel quadro di uno specifico e strutturato programma associativo, pur realizzato dal [OSCURATO:PERSONA] mettendo a disposizione la sua capacità logistica e di intermediazione. In tale prospettiva risulta corretta l'osservazione della Corte secondo cui lo svolgimento di attività di intermediazione è compatibile con la partecipazione ad associazioni diverse, dovendosi a tal fine valutare il contributo direttamente offerto da un determinato soggetto in funzione della realizzazione di un determinato programma criminale. Se dunque un intermediario è a capo di un gruppo operante in un particolare settore del traffico, ciò non implica che quel soggetto non possa operare in modo stabile in funzione della realizzazione di un programma specifico, riguardante la creazione di un determinato canale di rifornimento e di smercio: sulla base di quanto in precedenza rilevato, può dirsi, invero, che nel caso in esame sia ravvisabile proprio tale situazione, in ragione dello strutturato ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] non genericamente in funzione di un'attività di intermediazione, ma specificamente in funzione dell'attuazione del programma volto ad assicurare stabili approvvigionamenti ai trafficanti calabresi, attraverso il collegamento con quelli albanesi. Valutando la dimensione storica e strutturale del fatto, può dunque dirsi che il ricorrente ha posto a disposizione di tale autonoma consorteria il proprio contributo, reso possibile dalla sua capacità di operare come intermediario, confluita nell'attuazione di uno specifico programma, costituente il parametro di riferimento di una diversa struttura, qualificata anche sotto il profilo soggettivo, oltre che in parte sotto quello spaziale, pur volendo riconoscere una larga corrispondenza del dato temporale.Di qui l'individuazione di un fatto diverso e ulteriore rispetto a quello già oggetto di giudicato, essendo venute in rilievo alcune operazioni di importazione, contestate anche in questa sede, per le quali la Corte ha ravvisato la conseguente violazione del divieto di secondo giudizio, ma avendo formato oggetto di accertamento nell'ambito del presente processo la concreta operatività di un patto criminale distinto, implicante la realizzazione di una struttura oggettivamente e soggettivamente non coincidente, non assumendo decisivo rilievo la connessione investigativa e probatoria. 4.3. Infondato risulta il terzo motivo, anch'esso valutato alla luce delle argomentazioni integrative, contenute nella memoria difensiva, avente ad oggetto la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità. Premesso che risulta inconferente la valutazione espressa sul punto nell'ambito del separato processo, deve per contro richiamarsi quanto già osservato in precedenza (cfr. retro sub 2.3.). Va infatti ribadito che non sussiste la dedotta immedesimazione, in quanto il gruppo albanese era autonomamente riconoscibile e di per sé dedito al narcotraffico, fermo restando che in concreto si era determinato anche un patto criminale in forza del quale lo stesso gruppo, di per sé operante in più di uno Stato, riforniva stabilmente gli acquirenti calabresi con l'intermediazione del [OSCURATO:PERSONA], risultando coerente l'assunto accusatorio in forza del quale esponenti del gruppo albanese erano stati considerati parte integrante del sodalizio in tal modo costituito, per l'attuazione di quello specifico programma, proprio nel contributo offerto dal gruppo albanese ravvisandosi la ragione della maggiore gravità del reato. 4.4. Inammissibili risultano infine le deduzioni riguardanti il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha in primo luogo rilevato la genericità delle deduzioni sul punto formulate nell'atto di appello e il parimenti generico richiamo al comportamento processuale, avendo per contro non arbitrariamente valorizzato la gravità delle condotte, protrattesi nel tempo e riguardanti plurime operazioni di importazione di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, e i precedenti anche specifici: al di là dei riferimenti contenuti nel motivo di ricorso e nella memoria integrativa alle ammissioni del [OSCURATO:PERSONA] e alle dichiarazioni erga alios da lui rese, elementi valorizzati nel separato processo ai fini della concessione delle attenuanti *generiche, deve ritenersi che la valutazione della Corte sia comunque idonea a sorreggere il giudizio formulato in questa sede alla luce degli elementi prospettati, le deduzioni difensive risolvendosi nel tentativo di sollecitare una diversa e più favorevole valutazione di merito, non consentita in questa sede.• 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo motivo reitera deduzioni difensive già formulate nel giudizio di appello ed esaminate dalla Corte, che le ha reputate infondate con motivazione immune da vizi rilevanti in questa sede. La Corte ha invero sottolineato come la prova a carico del ricorrente, con riguardo all'intermediazione nella cessione a [OSCURATO:PERSONA] da parte di suoi conoscenti di un non modesto quantitativo di marijuana («erba»), fosse desumibile da plurime conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali il predetto aveva affermato che «il dottore» -personaggio identificato proprio in Fiaré, che svolgeva attività di dentista ed era conosciuto come tale da [OSCURATO:PERSONA] che presso di lui aveva lavorato- avrebbe parlato con suoi conoscenti, successivamente che proprio in ragione di tale intermediazione i fornitori gli avevano assicurato un prezzo di favore e, in prosieguo di tempo, che «il dottore», denominato anche «Ciccio», gli aveva prospettato dei buoni canali di approvvigionamento. La Corte ha ancora osservato come in altra conversazione [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto riferimento alla necessità di remunerare il dottore dando incarico a [OSCURATO:PERSONA] di lasciargli una busta con del denaro. D'altro canto, a fronte di ciò, la collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], condannata in parallelo procedimento, ha confermato quanto emergente dalle conversazioni, affermando di aver consegnato al dottore una somma di euro 4.000,00 e ipotizzando che il destinatario avesse contezza della relativa causale. Ed ancora la Corte ha sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato a ritirare la marijuana, utilizzando una vettura recante nel cassone delle balle di fieno, al fine di occultare il carico. A fronte di ciò, deve rilevarsi come correttamente sia stato attribuito rilievo primario alle conversazioni intercettate, la cui attendibilità non è risultata compromessa da alcun elemento tale da avvalorare ingiustificabili millanterie di [OSCURATO:PERSONA], il quale nel corso dei colloqui ammetteva, reputandosi al riparo da pericoli, le proprie responsabilità nel traffico di stupefacenti. Inoltre, la Corte ha ravvisato elementi di conferma proprio nelle dichiarazioni della Verman, che nel processo assumono valore di chiamata diretta, con riguardo al riferimento al dottore e alla sua concreta identificazione, nonché con riguardo alla consegna della somma, e «de relato» in relazione alla causale di quella dazione, peraltro nel quadro di un compendio unitariamente e sincronicamente valutabile e alla resa dei conti convergente. Deve a questo riguardo ribadirsi che la prova è stata in primo luogo desunta dalle conversazioni intercettate e che rispetto ad esse le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], pur dando conto della medesima fonte di conoscenza, rappresentata da a [OSCURATO:PERSONA], sono comunque idonee ad arricchire il quadro probatorio nella misura sopra indicata in ragione della strutturale autonomia del mezzo di prova, tale da corroborare il dato in tempo reale e non sospetto, senza che possa parlarsi di circolarità della prova, fermo restando che nel caso di specie deve applicarsi il principio per cui «le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne. (Fattispecie in cui la chiamata in correità era stata utilizzata a riscontro di intercettazioni ambientali effettuate in ambiente carcerario) (Sez. 1, n. 48421 del 19/06/2013, Strano, Rv. 257972). Non assumono alcun rilievo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata le diverse valutazioni formulate in sede di riesame e le deduzioni riguardanti gli impegni lavorativi del ricorrente nelle giornate del 29 e 30 agosto, che non valgono ad attestare l'impossibilità di contatti del ricorrente con gli amici fornitori, di cui dà conto [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 30 agosto 2016, essendo per contro irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse alla resa dei conti recato da solo a ritirare la marijuana, pur avendo precedentemente prospettato a [OSCURATO:PERSONA] la presenza del dottore. D'altro canto, la Corte ha nitidamente confutato gli argomenti volti a rendere incerta la concreta identificazione del personaggio evocato come «il dottore», avendo spiegato le ragioni per cui non avrebbe potuto confondersi il soggetto con [OSCURATO:PERSONA] e segnalato come anche [OSCURATO:PERSONA] si riferisse al ricorrente, parlando del «dottore». Ineriscono al merito le deduzioni incentrate sulla valutazione delle dichiarazioni del ricorrente, volte a prospettare un'alternativa ricostruzione. 5.2. Il secondo motivo è generico in quanto reitera deduzioni difensive non illogicamente esaminate ed è comunque volto a sollecitare un diverso apprezzamento del merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità. E' al riguardo decisivo quanto osservato dalla Corte in ordine alla consistenza del quantitativo di droga acquisita da [OSCURATO:PERSONA] con l'intermediazione del ricorrente, attestata dalla somma di denaro non modesta versata al ricorrente per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto dal ricorso alla peculiare modalità di occultamento rappresentata dall'utilizzo di vettura con cassone riempito con balle di fieno. Deve dunque escludersi la possibilità di ipotizzare un fatto di lieve entità, risultando nel contempo preclusa la possibilità di valutare la causa di non punibilità 4 di cui all'art. 131-bis cod. pen., ferme restando le ragioni di merito comunque segnalate dalla Corte a conferma del giudizio di gravità del fatto. 5.3 Inammissibile risulta infine il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, volto in realtà a sollecitare sulla base di deduzioni generiche un alternativo approccio valutativo inerente al merito. La Corte ha, invero, tutt'altro che arbitrariamente valutato la significativa gravità del fatto, in relazione al non modesto quantitativo di droga acquisita con l'intermediazione del ricorrente, dato rilievo sia ad un precedente da cui il ricorrente è gravato sia all'assenza di specifici elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, formulando dunque un giudizio che si sottrae alle generiche censure. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché genericamente formulato e comunque volto solo a sollecitare una diversa valutazione di merito. La Corte ha ampiamente dato conto degli elementi probatori sulla cui base ha ritenuto che il ricorrente avesse contribuito con [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione della fornitura oggetto di contestazione al capo B), al di là dell'intervenuto sequestro della merce. In particolare ha sottolineato come fosse decisiva la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse contattato [OSCURATO:PERSONA], per incontrarlo, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], al suo ritorno da un viaggio in Puglia, e che il giorno 16/8/2016 [OSCURATO:PERSONA] avesse nuovamente contattato [OSCURATO:PERSONA] per recarsi con lui in un posto noto, essendosi quindi in effetti diretto con il predetto verso la Puglia con macchina appositamente noleggiata, dopo aver contattato [OSCURATO:PERSONA], senza aver peraltro ricevuto un messaggio di risposta di costui che avrebbe inteso differire l'incontro al giorno dopo, fermo restando che proprio il 16 agosto la droga proveniente dall'Albania sarebbe stata sequestrata. Ha rilevato la Corte come la presenza del [OSCURATO:PERSONA], fra l'altro in un giorno in teoria cruciale, sottendesse un fattivo contributo all'operazione, quale soggetto ad essa parimenti interessato, assumendo rilievo la conversazione del 6 agosto dopo il viaggio in Puglia, non interpretabile come generica richiesta di accompagnamento per un giorno futuro e ancora incerto, avendo il 16 agosto il [OSCURATO:PERSONA] fatto riferimento ad un posto noto al suo interlocutore, senza che il predetto avesse alcuna ragione di farsi accompagnare da un soggetto del tutto estraneo alla vicenda, ed essendo infine inconferente che, all'arrivo presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto in macchina, mentre [OSCURATO:PERSONA] citofonava al complice.-4 A fronte di ciò il ricorso, senza confrontarsi in alcun modo con gli argomenti sviluppati dalla Corte, indugia nella astratta distinzione tra concorso e connivenza, contestando la configurabilità di un concreto contributo morale o materiale da parte del ricorrente, ma non confutando le logiche valutazioni esposte nella sentenza impugnata. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 7.1. E' innanzi tutto inammissibile il primo motivo, volto a contestare genericamente i presupposti del giudizio di penale responsabilità, in assenza di uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha dato conto del fatto che il ricorrente non avrebbe potuto dirsi concorrente nell'operazione di importazione, contestata al capo H1) e riguardante un quantitativo di circa 400 chilogrammi di marijuana, giunto ad Ancona e poi trasferito presso un deposito a Milano. Tuttavia, ha ritenuto che nella fase della successiva detenzione dello stupefacente, destinato alla cessione, il ricorrente fosse stato coinvolto, al fine di affrettare la fase dello smercio, in modo da poter ricavare rapidamente il denaro occorrente con cui far fronte anche al debito verso i fornitori albanesi. In tale prospettiva la Corte ha valorizzato una conversazione nella quale, riferendosi al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], principale incaricato dello smercio dello stupefacente, aveva manifestato a [OSCURATO:PERSONA] la propria volontà di coinvolgere [OSCURATO:PERSONA] (indicato attraverso il riferimento a dati inequivocamente a lui riconducibili), una conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], aveva segnalato che [OSCURATO:PERSONA] era in attesa del denaro e che al riguardo si attendevano anche gli introiti che avrebbero potuto derivare dal coinvolgimento di Vittorio, cioè del ricorrente (cfr. pag. 198), il fatto che nel periodo natalizio anche [OSCURATO:PERSONA] si era recato in Calabria ed era stato in contatto con [OSCURATO:PERSONA], gli esiti di intercettazioni telefoniche dalle quali era emerso in prosieguo di tempo che [OSCURATO:PERSONA] era attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di marijuana (la vernice verde, menzionata in una conversazione: pag. 199). Il motivo di ricorso, muovendo dal rinvenimento in possesso di [OSCURATO:PERSONA] di 19 chilogrammi di marijuana in data 24/1/2017, oggetto della condanna riportata in un separato processo, ha sostenuto che le conversazioni riguardanti le cessioni di sostanze stupefacenti, quand'anche interpretabili in tal senso, non avrebbero potuto valorizzarsi a sostegno dell'assunto accusatorio per cui egli aveva concorso con gli altri nella detenzione del quantitativo proveniente dall'Albania. Ma in realtà, ferma restando la delimitazione della condotta illecita attribuita al ricorrente, le deduzioni non si misurano con il complesso degli elementi, attestanti il diretto coinvolgimento nell'operazione volta allo smercio dell'intero quantitativo trasferito a Milano, proveniente dall'Albania, d'intesa con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri. 7.2. Il secondo motivo, incentrato sulla preclusione derivante dal separato giudicato, formatosi con riguardo alla condanna per la detenzione di 19 chilogrammi di marijuana, sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2017, è infondato. Deve al riguardo richiamarsi l'orientamento per cui la preclusione derivante da giudicato implica l'identità del fatto che «sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (sul punto Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, nonché Corte Cost. n. 200 del 2016). Nel caso di specie va rimarcato come proprio sotto il profilo storico- naturalistico non sia ravvisabile l'identità del fatto, in quanto nel separato processo la condanna ha specificamente riguardato il dato quantitativo indicato, in funzione del corrispondente specifico dato temporale, mentre nel presente processo al ricorrente è stato addebitato il concorso nella protratta detenzione illegale, finalizzata alla cessione, del quantitativo proveniente dall'Albania, pari a circa 400 chilogrammi, nel quadro di un'intesa con gli altri concorrenti e primariamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercorsa a partire dalla metà di dicembre, con permanenza della detenzione. Ciò significa che, assumendo quale parametro il reato permanente di detenzione finalizzata alla cessione, in concorso con altri, il fatto oggetto di contestazione in questa sede è anteriore sotto il profilo temporale e abbraccia dunque un non corrispondente lasso di tempo e ha un oggetto ben diverso, includente il quantitativo riferibile alla fornitura, nel cui smercio i concorrenti erano impegnati. Né varrebbe in senso contrario prospettare, pur in assenza di specifici riscontri, che il quantitativo di 19 chilogrammi sequestrato il 24 gennaio 2017 costituisse un residuo dell'intera fornitura o comunque provenisse da essa, giacché anche in questo caso l'oggetto della separata condanna risulterebbe comunque diverso proprio sotto il profilo storico-naturalistico, non includendo sotto il profilo temporale e quantitativo la fase precedente, a partire dal momento del coinvolgimento del ricorrente nella sua gestione. 7.3. Inammissibile, perché manifestamente infondato, risulta il terzo motivo. La Corte ha, invero, basato il proprio giudizio non su un accordo preventivo, coinvolgente anche il ricorrente, ma su un accordo intervenuto in un secondo momento, propiziato da [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con [OSCURATO:PERSONA], con la prospettiva di sveltire le operazioni di smercio del quantitativo oggetto della fornitura del 7 dicembre 2016.4 In tale prospettiva la Corte ha ravvisato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] non nell'importazione ma nella successiva detenzione illegale dello stupefacente, ciò sulla base di elementi probatori non illogicamente valutati, dai quali ha desunto che il ricorrente fosse stato coinvolto nell'operazione di smercio, a prescindere dalla sua originaria partecipazione all'importazione dall'Albania, risultando a questo riguardo inconferente un suo pregresso consapevole contributo partecipativo a quell'operazione. Tenendo conto che la finalità del contributo del ricorrente era quella di velocizzare lo smercio, allo scopo di poter ricavare rapidamente il denaro occorrente, anche per far fronte al debito verso i fornitori, la Corte ha ritenuto che a carico del predetto fosse ravvisabile il concorso nella detenzione e ha dunque correttamente escluso la configurabilità di un mero favoreggiamento reale ex art.379 cod. pen., non potendosi ravvisare un delitto presupposto cui il ricorrente fosse estraneo, in relazione al quale egli avesse agito solo per assicurare ai detentori il relativo profitto. 7.4. Il quarto motivo è infondato. Non è ravvisabile un'indebita immutazione della contestazione e conseguentemente un difetto di correlazione rispetto al reato per cui è stata pronunciata condanna. Per quanto nell'imputazione si faccia riferimento alla data del 7 dicembre 2016, risulta dalla sincronica lettura dei capi H) e H1) che la contestazione riguardava le operazioni di importazione del 28 novembre e del 7 dicembre 2016 nonché la successiva e conseguente detenzione della droga importata, che nel caso della fornitura del 7 dicembre era stata custodita presso il deposito di Milano, per essere poi prelevata e destinata alla vendita, facendosi inoltre menzione del ruolo in tale ambito attribuito a [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto incaricato di reperire acquirenti. Ciò implica che fosse stata con chiarezza contestata in punto di fatto l'intera condotta originata dall'importazione, includente anche la successiva detenzione: proprio nel quadro di tale detenzione è stato concretamente inserito il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], peraltro nei termini parimenti evocati nel capo di imputazione, senza che dunque possa concretamente ravvisarsi alcun vulnus all'esercizio delle facoltà di difesa, in conformità con consolidati arresti giurisprudenziali, alla cui stregua «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; in senso analogo Sez. 6, n. 618 del 08/11/1995, dep. 1996, Pagnozzi, Rv. 203371). 7.5. Il quinto e il sesto motivo devono essere esaminati congiuntamente. Va al riguardo osservato che la Corte ha modulato le pene applicando un solo aumento derivante dall'applicazione dell'aggravante ritenuta più grave, anche quando ha ritenuto configurabili plurime aggravanti. Nel caso di [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha in particolare applicato, nella misura minima della metà, solo l'aumento derivante dall'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, pur avendo ravvisato anche l'aggravante della transnazionalità e quella di cui all'art. 73, comma 6 d.P.R. 309 del 1990. In concreto, dunque, la verifica dell'aggravante della transnazionalità, con riguardo alla posizione del ricorrente, non assume rilievo, in quanto concretamente priva di effetti, ove risulti immune da vizi il giudizio concernente l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990. Orbene, pur essendo pacifico, secondo la ricostruzione della Corte, che [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto in un secondo momento, dopo che la droga era giunta a Milano, tuttavia, va rimarcato come il giudizio di colpevolezza sia stato formulato con riguardo al concorso nella detenzione di quel quantitativo, di cui non è stato contestato, sotto il profilo oggettivo, il carattere ingente. D'altro canto, la Corte ha anche osservato come, anche a voler ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] non avesse piena contezza dell'intero quantitativo, nondimeno egli conosceva, anche per quanto emerso in un diverso processo, le modalità operative di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era in contatto anche per la detenzione oggetto di contestazione in questa sede ed era dunque nella condizione di potersi avvedere del carattere ingente del quantitativo nella cui detenzione si era concretamente ingerito, avendolo, quanto meno, per colpa ignorato agli effetti dell'art. 59, comma secondo, cod. pen. Sul punto le deduzioni difensive esposte nel sesto motivo risultano generiche ed assertive, non potendosi ravvisare per contro profili di illogicità nella valutazione della Corte. A tale stregua risulta inconferente l'applicabilità o meno dell'aggravante della transnazionalità, oggetto del quinto motivo di ricorso, aggravante che in concreto non ha avuto, come tale, alcuna incidenza sulla determinazione della pena, fermo restando che anche con riferimento ad essa la Corte, avendo escluso la diretta compartecipazione del ricorrente nell'importazione e avendo fatto riferimento al concorso nella conseguente detenzione del quantitativo, ha prospettato quanto meno la colpevole ignoranza della connotazione transnazionale del delitto. 7.6. Il settimo motivo è inammissibile. La Corte ha dato conto delle ragioni per cui ha reputato legittima la determinazione della pena base in misura corrispondente al medio edittale, avendo in particolare rilevato come la condotta fosse grave in relazione al quantitativo e al collegamento con altri trafficanti e fosse sintomaticamente espressiva di un coinvolgimento non occasionale nel traffico degli stupefacenti, dovendosi inoltre considerare rispetto alle invocate attenuanti il carattere ostativo dei precedenti e l'assenza di elementi positivamente valutabili. A fronte di ciò le deduzioni difensive si risolvono in un'assertiva richiesta, volta a sollecitare un più favorevole giudizio di merito, non consentita in questa sede. 8. In conclusi
Sentenza Cassazione n. 21409/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris