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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40702/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì dell'8 maggio 2018, ha rideterminato in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro novecento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 56 e 624 bis cod. pen..

2. L'Asan, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale.

Si deduce che l'unica ragione che aveva indotto l'Asan ad introdursi nelle abita- zioni consisteva nel tentativo di chiedere l'elemosina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è basato su motivi di impugnazione non proponibili in sede di legit- timità.

La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio, evi- denziando che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i due malviventi non si erano limitati a suonare i campanelli o a sostare sugli usci in attesa dei proprietari, ma erano entrati spavaldamente nei locali interni, in situazioni di provvisoria ed ac- cidentale assenza o disattenzione dei proprietari; e ciò in difetto di legittimazione a farlo e di un congruo interesse funzionale alla questua, che presuppone la presenza del donante o la sua attesa.

Peraltro, si è evidenziato che, in un'occasione, all'accesso era seguita anche la manipolazione del portafogli, circostanza indicativa dell'analogo scopo illecito perseguito in occasione degli altri accessi.

A fronte della motivazione ampia e congrua sopra esposta sulla configurabilità del reato contestato e sull'attribuzione del medesimo all'Asan, la tesi difensiva appare contraddetta dalle evenienze illustrate nell'ampio apparato argomentativo (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Il ricorrente, d'altronde, non si confronta con la predetta dettagliata ed esauriente descrizione delle fasi della vicenda, compiuta- mente rappresentata dalla Corte bolognese.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4 E sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì dell'8 maggio 2018, ha rideterminato in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro novecento di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 56 e 624 bis cod. pen.. 2. L'Asan, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale. Si deduce che l'unica ragione che aveva indotto l'Asan ad introdursi nelle abita- zioni consisteva nel tentativo di chiedere l'elemosina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi di impugnazione non proponibili in sede di legit- timità. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio, evi- denziando che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i due malviventi non si erano limitati a suonare i campanelli o a sostare sugli usci in attesa dei proprietari, ma erano entrati spavaldamente nei locali interni, in situazioni di provvisoria ed ac- cidentale assenza o disattenzione dei proprietari; e ciò in difetto di legittimazione a farlo e di un congruo interesse funzionale alla questua, che presuppone la presenza del donante o la sua attesa. Peraltro, si è evidenziato che, in un'occasione, all'accesso era seguita anche la manipolazione del portafogli, circostanza indicativa dell'analogo scopo illecito perseguito in occasione degli altri accessi. A fronte della motivazione ampia e congrua sopra esposta sulla configurabilità del reato contestato e sull'attribuzione del medesimo all'Asan, la tesi difensiva appare contraddetta dalle evenienze illustrate nell'ampio apparato argomentativo (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Il ricorrente, d'altronde, non si confronta con la predetta dettagliata ed esauriente descrizione delle fasi della vicenda, compiuta- mente rappresentata dalla Corte bolognese. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4 E sp
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