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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09458/2026

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nciato la seguente SENTENZA Suiricorsi propost i da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOnato a Casalnuovo di Napoli l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza resa il 26 giugno 2025 dall a Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto cheè intervenuta richiesta di trattazione orale; sentite le conclusionidel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; sentite le conclusioni degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per Delle C ave, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA],che insistono per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l a sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli , parzialmente riformando la sentenza resa il 7 giugno 2022 dal Tribunale di Nola, h a confermato la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio,riducendo le pene e, per l'effetto , anche la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Si addebitaai tre imputati di avere consumato diversi reati di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA],tutti aggravati dall’avere agito nei confronti di un imprenditore che versava in stato di bisogno .

Il presente giudizio costituisce una costola di un più ampio processo che si sta ancora celebrando nei confronti degli stessi ricorrenti e anche di altri soggetti,per diversi episodi di usura e minacce nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso detta pronunzia hannoproposto ricorso i tre imputati. 3.[OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo quanto segue: 3.1.Violazione degli artt. 644 cod. pen., 191,192 e 500 comma 2 cod. proc. pen. e 111 della Costituzione e vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA],sia perché è incorsa in occasione della sua audizione dibattimentale in innumerevoli e ingiustificati vuoti mnemonici, già palesati all'epoca delle indagini preliminari, sia per l'assenza di riscontri alle sue dichiarazioni e per la illegittimità del metodo indiretto utilizzato per la determinazione di alcuni rilevanti elementi dei prestiti oggetto del processo.

Il ricorrente lamenta la illegittimità della motivazione assunta dal Tribunale e condivisa dalla Corte di appello di ritenere utilizzabili e attendibili le dichiarazioni predibattimentalidi M ontanino , introdotte nel giudizio attraverso lo strumento delle contestazioni ex art.500 comma 2 cod. proc. pen. adottato dal pubblico ministero in udienza, a fronte del vuoto mnemonico della persona offesa ; secondo la Corte, le dichiarazioni dibattimentali delpredetto [OSCURATO:PERSONA] costituiscono la principale fonte di prova a carico dell'imputato e il frequente ricorso alle contestazioni nel corso del dibattimento è circostanza che rafforza la genuinità del narrato del teste , essendo evidente che,a distanza di dieci anni , dai fatti è difficile per chiunque ripercorrere il rapporto debitorio che si è sviluppato nel tempo.

A fronte di queste valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] , la difesa aveva osservato che la persona offesa era portatrice di interessi confliggenti con quelli dell'imputato;che il suo stato confusionario e i reiterati interventi del pubblico ministero, nella forma della contestazione e in aiuto alla memoria,dimostrano l’inaffidabilità dei suoi ricordi, anche per la mancanza di adeguate annotazioni sui quadernimanoscritti prodotti in giudizio; che le sue dichiarazioni risultano incompatibili con le informazioni rese dal teste della difesa [OSCURATO:PERSONA];la Corte ha tuttavia ritenuto questi motivi infondati , incorrendo nel denunciato vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno omesso di spiegarele ragioni dei vuoti mnemonici della persona offesa, l a cui escu s sione è stata caratterizzata da un susseguirsi di “non ricordo”, seguiti da innumerevoli e integrali contestazioni,e dalla rilettura delle dichiarazioni rese nel corso delleindagini preliminari che,all'esito di una loro laconica e generalizzata conferma da parte del test e , hanno finito per essere integralmente riprodotte e direttamente utilizzate ai fini della decisione, in maniera acritica e senza prendere in alcuna considerazionela censura difensiva in ordine alla scorrettezza di questo meccanismo.

In tal modo, attraverso un ’ indebita utilizzazione dello strumento delle contestazioni disciplinato dall'art.500 comma 2 codice di rito , i giudici hanno consentito l'ingresso nel dibattimento delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari su cui hanno poi fondato la condanna dell'imputato,senza motivare in ordine al profondo e completo vuoto di memoria manifestato dall'imputato.

Sebbene la prassi giudiziaria di acquisire le dichiarazioni rese nella fase predibattimentale,qualora le stesse vengano confermate dal teste escusso in udienza , non integri violazione di legge,ricorre nel caso in esame il vizio di motivazione in ordine alla verifica dell’attendibilità del testedi accusa, le cui dichiarazioni hanno rappresentato il fondamento dell'affermazione di responsabilità,e alla sua incapacità di rievocare in udienza i fattidenunziati, senza giustificare l'amnesia dello stesso e dar conto delle sue cause e ragioni.Il giudice, invece, è tenuto a motivare le ragioni per cui ritenga di poter fondare la propria decisione su dichiarazioni che il testeha laconicamente confermato ma non è apparso in grado di reiterare.

Le contestazioni del pubblico ministero sono intervenute a fronte non di un incompleto ricordo,ma di una assoluta incapacità del teste di riferire su circostanze centrali nella ricostruzione della vicenda,in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di non ricordare nullasia in ordine all'entità, sia in ordine alle altre condizioni dei prestiti ricevuti.

Peraltro il deficit mnemonico del [OSCURATO:PERSONA] risale all'epoca delle indagini preliminari,poiché il teste di P .G.

Filippo A mato ha riferito che anche in occasione della denunziaMontanino non era in grado di ricostruire con precisione i rapporti intrattenuti con gli imputati, non aveva cognizione di nulla , era confuso e non riusciv a neppure a determinare ciò che aveva restituito e ciòche doveva ancora restituire, in quanto aveva un modo strano di annotarei prestiti ricevuti nel suo quadernone.

La Corte si è limitata ad affermare che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] era preciso , lineare e logico, senza confrontarsi con il dato macroscopico della amnesia dibattimentale.

La difesa aveva, inoltre,eccepito l'erroneità del metodo di determinazione delle caratteristiche dei prestiti,in quanto la somma detratta dall'ammontare complessivo dell'assegno emesso,per determinare il valore iniziale del prestito , è calcolata nella misura corrispondente al 5% mensile, ma non considera che il calcolo di questa percentuale è stato effettuato ex post,in base alla somma indicata nell’assegno e quindi desumendola di fatto dall’importo versato dalla persona offesa e già comprensivodegli interessi .

Non va,peraltro, trascurato che , a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte di appello,[OSCURATO:PERSONA] si è costituito parte civile nel processo principale, avente ad oggetto la maggior parte dei prestiti erogati dagli stessi imputati e ha ammesso di avere ricevuto aiuti economici dall’Associazione delle vittime di usura,dimostrando così di essere portatore di specifici interessi economici e finanziari , oltre che di immagine , rilevanti ai fini della condanna penale degli imputati.

Per queste ragioni, l a difesa ritiene che in presenza di una persona offesa smemorata e avente un interesse di natura patrimoniale in causa, necessitavano riscontri esterni a conferma della attendibilità del suo narrato,non potendosi considerare tali gli appunti manoscritti del M ontanino , siccome provenienti dal medesimo dichiarante, con conseguente ricorrenza di un’ipotesi dicircolarità della prova.

Questo quadro di generale incertezza è aggravato dalla considerazione che Delle [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere proceduto ad elargizioni di denaro , senza interessi , nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sia per motivi di amicizia,che in vista di una poi non realizzata società con il predetto, e tale assunto ha trovato conferma nel test e avv.

M assimo [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe sment ito quanto riferito dalla persona offesa sull ’ esistenza di interessi.

Nonostante la genericitàdelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai singoli e specifici episodi di usura contestati in rubrica, mentre in presenza di un teste poco preciso non è sufficiente affermare che non dice menzogne,ma occorre verificare che sia attendibile la ricostruzione dei diversi prestiti effettuati e addebitati agli imputati, consideratoanche il peculiare atteggiarsi dell’imputazione.

3.2. Violazione dell'art. 644 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla correttezza del metodo utilizzato dalla persona offesa e condiviso dai giudici di merito per la determinazione della natura usuraria degli interessi pattuiti, in difetto di un puntuale ricordo dei singoli prestiti, carenza riscontrata sin dalla fase delle indagini preliminari.

La sentenza di appello non ha argomentato in merito alla censura difensiva,circa la legittimitàe correttezza del metodo indiretto di determinazione dei termini di ciascun prestito da parte della persona offesa,che ha provveduto a determinare l'importo dei prestiti ricevuti sottraendo dall'assegno bancario emesso in suo favore,già comprensivo di sorte capitali e interessi, la somma corrispondente alla percentuale di interesse mensilenella misura del 5%.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno prevista dall'art.644 comma 5 n. 3 cod. pen., poiché il teste [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la sua attività commerciale non aveva mai operato in perditaed è emerso che il predetto è proprietario di diversi immobili e che nel periodo di interesse aveva acquistato un locale attiguo alla macelleria,ampliando e ristrutturando l'attività commerciale, nonché un'automobile costosa ; inoltre aveva anche ottenuto una vincita all’Enalotto di circa 750.000 € nel 2002 in epoca di poco precedente ai fatti contestati.

Osserva il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima che integrano l'elemento materiale del reato si distinguono dallo stato di bisogno, necessario per integrare l’aggravante in questione, poiché le prime consistono in una situazione meno grave e in astratto reversibile, laddove lo stato di bisogno è integrato da una condizione di necessità irreversibile che comporta un impellente assi llo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattualedel soggetto.

Nel caso in esame,la Corte di appello non ha considerato la mancanza di prove concrete dell'esistenza di un dissesto finanziario delMontanino e la prova positiva di un andamento fruttuoso della sua attività commerciale, della possibilità di accesso al prestito bancario e della vincita di una rilevante somma al superenalotto, tutti elementi dimostratividella sua disponibilità economica finanziaria. 4.[OSCURATO:PERSONA],con atto sottoscritto dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] A bet , deduce : 4.1.Violazione di legge penale e in particolare del divieto del ne bis in idem stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen. c he sancisce il divieto di nuovo giudizio per l'imputato assolto o condannato in via definitiva per lo stesso fatto,anche se considerato diversamente per titolo,grado o circostanze. [OSCURATO:PERSONA] è imputato per i medesimi fatti di cui al procedimento penale de quoin altro processo, contrassegnato dal n .

RGNR. 18547 /2 014 e pendente dinanzi la medesima sezione della Corte di appello di Napoli, e più volte la difesa aveva chiesto invano nel corso del giudizio la riunione dei due procedimenti.

La Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione ha affermato con la sentenza Donati la non necessità per l'applicazione del ne bis in idem della irrevocabilità del provvedimento che già giudicava un soggetto per i medesimi fatti , formulando il principio di diritto secondo cui le situazioni di litispendenza non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 cod. proc. pen. , devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile l'impromuovibilità dell'azione penale , in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempre che i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devolutianche se in fasi o in gradi diversi alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc.

Donati ed altro, Rv. 231800 –01) Nel caso in esame, r icorrendo tutti questi requisiti , la Corte avrebbe dovuto disporre il proscioglimento del ricorrente in questo giudizio, poiché si tratta d i procedimento iscritto successivamente rispetto a quellotuttora pendente nel merito.

3.2. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità del narrato della persona offesa e alla valutazione di sufficienza del materiale probatorio raccolto a carico del [OSCURATO:PERSONA] per sostenere la sua colpevolezza , c onsiderato che il racconto del teste si mostra poco circostanziato,privo di riscontri e inadeguato a ricostruire con precisione le somme di denaro ricevute e il tasso l'orario applicato.

Osserva il ricorrente che la persona offesa è portatore di specifici interessi patrimoniali che potrebbero averlo indotto a riferire accuse calunniose e si è comunque costituito parte civile nel parallelo procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti delittuosi, sicché la scelta di non costituirsi parte civile nel presente giudizio sembra dettata dalla cattiva gestione dell’azione penale posta in essere dall'Ufficio di Procura.

Lamenta,inoltre, il ricorrente che la documentazione prodotta dal M ontanino , consistente in meri appunti redatti in epoca successiva alle presunte condotte delittuose e finalizzati alla presentazione di una denuncia, non appa re probatoriamente significativa.

Inoltre, la Corte non ha neppure rispettato le linee guida tracciate dalla giurisprudenza di legittimità che nella determinazione del carattere usurario degli interessi impone di fare riferimento come base per il calcolo per il superamento del tasso soglia alla rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nel caso in esame è assente un riscontro documentale,in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha prod otto le matrici degli assegni per importo complessivo di 120.000 euro, ma non è stata effettuata alcuna verifica in ordine alla entità della somma data e all'importo degli assegni emessi; in particolare è stato o messo l’ accertamento dell'avvenuta riscossione degli assegni da parte del [OSCURATO:PERSONA], il che determina l’impossibilità di configurare il reato in contestazione.

Né possono integrare prova gli appunti manoscritti del M ontanino in quanto redatti in un momento successivo.

Dall'analisi delle scritture autografe ricostruit e a ritroso dal [OSCURATO:PERSONA] emerge che il presunto tasso di interesse era pari al 60%, dato non confortato neppuredalla successiva condotta del ricorrente, poiché non vi è la prova che questi assegni siano stati riscossi. 4.[OSCURATO:PERSONA],con atto sottoscritto dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] deduce :

4.1. Violazione degli articoli 157, 158, 159 e 644 cod. pen. in quanto la sentenza non ha considerato che il reato contestato al capo A, pur considerando la sospensione della prescrizioneper complessivi 48 giorni intervenuta nel corso del giudizio, si è estinto in data 17 giugno 2025 prima che la sentenza di secondo grado fosse emessa trattandosi di reato commesso il 31 luglio 2006.

Inoltre nelle more del deposito della sentenza e dei termini di impugnazione la prescrizione è decorsa interamente anche per i reaticontestati a i cap i B , C e D . 4.2.Violazione degli artt. 187,192, 500 e 546 cod. proc. pen. con riferimento all'art.644 cod. pen. e vizio di motivazione in quanto l'affermazione di responsabilità si basa sulle dichiarazioni della persona offesa e sui suoi appunti manoscritti re datti al tempo della denuncia, nonché sulle matrici degli assegni conservate con annotazione dei nominativi a cui erano stati consegnati.

Osserva il ricorrente che nel caso di specie la prova testimoniale è risultata vaga e connotata da molte incertezze e “non ricordo”e la denuncia è stata sporta con grande ritardo rispettoai fatti; l o pseudo riscontro offerto dagli scritti dettati alla figlia genera il sospetto di una predisposizione dell'accusa,al fine di usufruire dei vantaggi derivanti dall'essere riconosciuto vittima di usura; ed invero la persona offesa non ha mai spiegato come mai in tutti questi anni non aveva annotato le somme ricevute in prestito,ma solo gli assegni da lui emessi,senza neppure fornire la prova che fossero stati riscossi.

La vaghezza della testimonianza non consente di individuare il perimetro e i limiti della responsabilità dell'imputato e viene invece considerata dai giudici di merito sintomo di genuinità.

Osserva tuttavia la difesa che la Corte di Cassazione con la sentenza del 18/3/2025 n.18392 ha evidenziato che la legittimità della procedura delle contestazioni al testimone escusso non esonera il giudice da un rigoroso onere motivazionale sulla credibilità della prova specialmente quando costituisce l'unico pilastro dell'accusa;che la persona offesa siè anche costituita parte civile nel processo principale , che vede coinvolti anche gli attuali imputati, sicchè, a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte di appello, l’omessa costituzione in questo giudizio non può essere utilizzata per rafforzare la credibilità del teste smemorato.

La circostanza che l'imputato abbia ottenuto una vincita di ben 750.000 € al Superenalotto smentisce e si pone in contrasto logico con l'iter motivazionale seguito dalla Corte.

L'incoerenza della motivazione resa dalla Corte è confermata dal fatto che non è stato in grado di indicare quali fossero le sue entrate e le uscite della sua impresae il bilancio della sua attività commerciale , il che induce il sospetto che abbia omesso particolari importanti,a riprova di una condotta dissipatrice, che minano la genuinità del suo narrato.

La Corte,inoltre,valorizza l’impreparazione del teste e la vaghezza de i suoi ricordi come sintomo di genuinità,ma tale affermazione si pone in contrasto logico con la constatazione che [OSCURATO:PERSONA] è amministratore di una impresa da oltre 28 anni e non poteva non sapere quanto guadagnava e quanto spendeva. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha inoltre affermato che la mancanza di dati precisi sulla entità dei prestiti ricevuti da ciascun imputato e i tempi e le modalità di restituzione non incide sulla valutazione dei termini dei rapporti usurari,oggetto di contestazione, così adottando un iter argomentativo congetturale e precostituito .

In conclusione la sentenza,pur ammettendo l'incertezza e la vaghezza del narrato, la ritiene baluardo di genuinità, così divenendo assertiva e illogica. 4.3.Violazione degli artt. 546 e 603 cod. proc. pen. in relazione all'art . 190 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta ad acquisire il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] alla DDA di Napoli nel 2009,scoperto solo successivamente alla sentenza di primo grado ed acquisit o nel processo parallelo, e nella omessa audizione di due persone indicateda [OSCURATO:PERSONA] ex art.507 cod. proc. pen.

Tali acquisizioni avrebbero dimostrato l'assunto secondo cui anche [OSCURATO:PERSONA] era aduso all’attività di cambio assegni in favore di altri imprenditori ed elargiva prestiti.

La Corte ha respinto la richiesta di acquisizione,ritenendo che il verbale non potesse essere acquisito e che non era necessario sentire i due testi indicati dalla difesa.

Detta motivazione éapparente poiché M ontanino doveva essere ascoltato sugli specifici fatti narrati in sede di sommarie informazioni,che lo vedevano nel ruolo di prestatore di denaro,tema introdotto dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua difesa aveva riferito che anche [OSCURATO:PERSONA] prestava soldi ad usura.

La difesa censura inoltre lamanifesta irragionevolezza della motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta di rinnovazione dibattimentale per escutere due soggetti usurati dal [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che i medesimi non avevano reso dichiarazioni contro il predetto e che quindi la richiesta era generica e esplorativa:così facendo, la Corte h a anticipatamente valutato una controprova circostanziata su un dato dirimenteai fini del giudizio di responsabilità.

4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno poiché la sentenza confonde la necessità con lo stato di bisogno e h a ritenut o sussistente quest'ultima condizione , che integra l'aggravante,senza considerare le solide e floride condizioni economiche della persona offesa e le stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], i l quale ha affermato che riusciva a movimentare ingenti e costanti flussi di denaro per portare avanti la sua attività commerciale e la sua famiglia e assumere piani di ammodernamento e ristrutturazione. 4.5.Violazione degli artt. 81 , 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione poiché la sentenza nell’indicare gli aumenti sanzionatori per la continuazione li ha determinati in misura uguale per ciascun reato satellite, così complessivamente applicando un aumento di oltre la metà della pena base,senza considerare in concreto il disvalore dei singoli reati.

4.6. Violazione degli articoli 62 bis, 69,133 e 133 bis cod. pen. poiché la sentenza ha applicato pene uguali a tutti gli imputati con una motivazione salomonica e inaccettabile perché avulsa da una valutazione personalizzata dei singoli, così incorrendo in violazione del principio di proporzionalità e nel travi sa mento dell e circostanze personali .

Quanto alle attenuanti generiche , la Corte ha fondato il loro diniego sull'assenza di segnali di resipiscenza da parte degli imputati,così ribaltando il diritto della difesa di essere interrogato come un minus deleterio per il trattamento sanzionatorio e trascurando gli elementi di correttezza processuale emersi nel corso del giudizioe omettendo di considerareche la sentenza interveniva ben 16 anni dopo i fatti, minando la funzione rieducativa della pena.

Il diniego delle attenuanti generiche deve derivare da una analisi obiettiva delle circostanzedi fatto interamente valutat e in virtù delle diverse posizioni processuali e non basandosi soltanto su quanto dichiarato dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono fondati nei limiti che verranno esposti.

2. Prima di esaminare le specifiche questioni dedotte dai ricorrenti è necessario premettere alcune considerazioni in merito al delitto di usura che risultano prodromiche alla valutazione dei motivi di ricorso.

Secondo consolidata giurisprudenza, il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria -aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato.

Ne consegue che nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì adelemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. (Sez. 2, n. 38812 del 01/10/2008, Barreca, Rv. 241452 -01) Quando alla pattuizione seguono i pagamentia rate del capitale e degli interessi, il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione. (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313 -01) Ne consegue che, qualora successive consegne di assegni, danaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un’unica originaria pattuizione usuraria, non è ravvisabile in capo all'agente una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensì un'unica condotta che si è esaurita nell'atto stesso in cui si è perfezionato il patto; quello di usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente. (Sez. 2, n. 6784 del 07/03/1997, Riggiola, Rv. 208374 -01).

Di contro,quando tra le stesse persone le dazioni di denaro successive alla scadenza delle precedenti non costituiscono l'esecuzione della iniziale promessa, ma del rinnovo del patto usurario con la rifissazione del capitale in diverso importo e dei conseguenti interessi, trattandosi della conclusione di patti successivi, anche se occasionalmente promananti dalla scadenza dei precedenti, si è in presenza di un reato continuato di usura(Sez. 6, n. 1601 del 27/04/1998, Leoni, Rv. 213410 - 01) .

Giova inoltre ricordare che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico,cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi(Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 – 01 ; Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137 -02).

2. Tanto premesso, passando a trattare i ricorsi in esame, occorre esaminarein primisle eccezioni di natura processuale: quella dedotta con il primo motivo del ricorso diFiocca, in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem , e quella relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., sollevata con il terzo motivo de ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe deduconoprofili di criticità della motivazione resa dalla Corte di merito a sostegno dell’affermazione di responsabilità e, come verrà meglio esposto a seguire, risultano strettamente connesse alle caratteristiche del presente giudizio, che rappresenta una costola di altro parallelo processo principale, celebrato anche nei confronti dei medesimi ricorrenti per condotte analoghe , e alle peculiarità dell’assunzione della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è stata oggetto di critica da parte di tutti i ricorrenti.

In ordine all’eccezione di ostacolo di improcedibilità dell’azione penale per precedente giudicato, deve convenirsi con la difesa che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essererilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc.

Donati ed altro, Rv. 231800 -01).

Nel caso in esame ricorre la perfetta coincidenza dell’imputato, della persona offesa e dell’ufficio procedente, ma la Corte di appello ha osservato che le imputazioni sollevate nei due distinti giudizi si riferiscono a fatti diversi, valorizzando il tempus commissi delictie i titoli emessi e riportati nelle relative contestazioni.

Non va tuttavia sottaciuto che si tratta di prestiti concessi in periodi contigui e senza apparente soluzione di continuità, sicchè potrebbe astrattamente porsi l’effettiva esigenza di approfondire nel merito se sussistano elementi utili a ritenere la diversità sostanziale delle condotte contestate afferenti a rapporti di prestito diversi e non una mera progressione del medesimo prestito.

Va,tuttavia,osservato che la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale, non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. (In motivazione, la Corte ha precisato, che al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità) (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 -01).

Ciò posto, deverilevarsi che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] con l’appello non aveva formulato la detta eccezione, sicchè la censura relativa alla pretesa violazione del ne bis in idemè inammissibile in questa sedee resta precluso il suo esame.

4. La seconda censura di natura processuale, relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, dedotta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo di ricorso, è strettamente connessa al giudizio di attendibilità della persona offesa, su cui si sono appuntate le censure di tutti i ricorrenti.

E’ noto che nel giudizio d'appello, in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado", di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., s'intende quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività d'indagine, o che viene reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successivoalla decisione. (Sez. 5, n. 29837 del 03/06/2025, Schiavone, Rv. 288433 - La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 -01).

Va tuttavia osservato che la valutazione che il giudice è tenuto ad effettuare non implica necessariamente un giudizio di insufficienza delle prove acquisite ai fini dell'accertamento dei fatti, ma può anche essere diretta soltanto ad acquisire elementi oggettivamente idonei, secondo ungiudizio prognostic o , ad inficiare le risultanze già acquisite.Piuttosto, lo svolgimento di attività istruttoria a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., implica un onere motivazionale relativo al punto oggetto di approfondimento, al fine di illustrare perché il giudice di appello è pervenuto, in ordine allo stesso, anche indipendentemente dalle acquisizioni compiute, ad un risultato di certezza al di là del ragionevole dubbio.

Nel giudizio de quo, dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale dell’eccezione difensiva, emerge che la Corte ha respinto con ordinanza dibattimentale la richiesta di acquisire il verbale di sommarie informazioni testimoniali reso da [OSCURATO:PERSONA] nel 2009, in cui il teste ammetteva di avere effettuato attività di cambio assegniin favore di diversi imprenditori, limitandosi ad osservare che detta acquisizione non era consentita e che il teste [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere risentito, senza fornireal riguardo più approfondita motivazione.

Apagina 21 della sentenza impugnata l a Corte di appello ha poi motivato in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a considerare l’istanza di assunzione della testimonianza di due soggetti indicati quali vittime di usura da parte del [OSCURATO:PERSONA], e ha osservato che la prova della responsabilità penale è solidamente ancorata alle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e all’inverosimile versione dei fatti sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA],il quale aveva dichiarato di essere stato a sua volta vittima di usura da parte del [OSCURATO:PERSONA], che era solito effettuare attività di scambio assegni .

Deve convenirsi con la Corte che il verbale di SIT rese dal teste in altro procedimento non poteva essere acquisito senza il consenso del PG., che nel caso in esame si era opposto all’acquisizione, sicchè anche in assenza di motivazione la decisione del [OSCURATO:PERSONA] è corretta; ma deve rilevarsi che non vengono in alcun modo esplicitate, neppure in sentenza, le ragioni per cui non è stata ritenuta possibile una nuova escussione della persona offesa,sullo specifico tema introdotto con il verbale, e cioè sul suo coinvolgimento in attività di cambio assegni e di usura, al fine di una più approfondita valutazione della sua attendibilità.

Al fine di valutare la fondatezza dell’ecc e zione processuale occorre pertanto verificare la completezza del giudizio formulato dalla Corte nei confronti dell’attendibilità della Ed infatti nel giudizio in esame le censure difensiveformulate con i ricorsi si sono appuntate soprattutto sulla verifica dell’attendibilità della persona offesa e hanno evidenziato le rilevanti difficoltà del [OSCURATO:PERSONA] di ricordare in udienza i fatti di usura contestati ai tre imputati e di r ifer ire i tempi e i termini delle pattuizioni usurarie intrattenute con i tre imputati; detta difficoltà ha comportato la necessità per la pubblica accusa di contestare per intero le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari,che il teste si è limitato a confermare succintamente e che sono state acquisitee utilizzate per fondare l’affermazione di responsabilità.

E’ vero che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono il principale, se non l'unico, elemento su cui i giudici di merito hanno potuto operare una ricostruzione della vicenda in termini tali da consentire la condanna degli odierni ricorrenti, anche in relazione ai fatti di usura contestati in questo giudizio e strettamente connessi a quelli per i quali i tre imputati sono sottoposti ad altro processo ancora pendente nel merito.

In diritto va in questa sede ribaditoche , nel caso di contestazione effettuata a seguito del mancato ricordo del teste il quale, all'esito della letturadelle sue precedenti dichiarazioni, ne confermi il contenuto, le dichiarazioni rese all'epoca finiscono per entrare nel processo come vera e propria testimonianzaresa in dibattimento (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine,Rv. 270091 –01) Ed infatti le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione delricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti agiustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali,possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento( Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, lvligliaro, Rv. 266445 -26).

A ciò si aggiunga che nel caso in esame dal verbale di udienza emerge che le dichiarazioni rese dal testeMontanino nel corso delle indagini preliminari e quelle rese nel corso dell’udienza dibattimentale nel processo parallelo sono state acquisite con il consenso delle parti, sicchè nessuna questione residua in ordine alla piena utilizzabilità delle dichiarazioni entrate nel processo.

Deve tuttavia convenirsi con la difesa che inumerosi e rilevanti vuoti mnemonici della persona offesa imponevanoun esame ancora più attento e penetrante in ordine alla sua a ttendibilità , che deve essere oggetto di puntigliosa motivazione , come sottolineato anche dalla sentenza n.18392/2025 resa il 18/3/2025 da questa Sezione della Corte di Cassazione, richiamata dal ricorrente[OSCURATO:PERSONA].

Nel caso in esame,a dispetto di quanto lamentato dai ricorrenti, la C orte di appello ha reso articolate valutazion i in o r dine al giudizio di attendibilità della persona offesa,osservando che i vuoti mnemonici del [OSCURATO:PERSONA] sono giustificabili in ragione del lungo arco di tempo trascorso rispetto ai fatti raccontati e dei numerosi rapporti di natura usuraria che la persona offesa intratteneva contestualmente con più creditori; rapportiche nel tempo si sono andati intrecciando in vario modo e contribuiscono a spiegare la riconosciuta difficoltà della persona offesa nel ricordare tempi e termini dei prestiti ricevuti.

Questogiudizio non si presta a critiche in quanto il [OSCURATO:PERSONA],pur riconoscendo le difficoltà del teste, neha spiegato le ragioni, formulando considerazioni immuni da vizi logici e conformi ai principi dettati in tema dalla giurisprudenza.

Non va,peraltro, trascurato che la document a z i one offerta da lla persona offesa , se letta in connessione alle sue dichiarazioni, offre adeguato riscontro alle sue accuse confermando le movimentazioni di flussi di denaro nei confronti degli imputati, ove si consideri che il riscontro non deve essere integrato da elementi di fatto aventi autonoma rilevanza probatoria.

Tuttavia, in presenza di incontestate difficoltà della testimonianza della persona offesa e del moltiplicarsi delle imputazioni a carico dei medesimi imputati, coinvolti in due distinti processi, non è sufficiente verificare la sincerità del teste, se questi non risulta in grado di ricostruire con precisione i vari rapporti di prestito intrattenuti con i diversi imputati.

Per porre a fondamento del giudizio di colpevolezza le dichiarazioni della persona offesa occorre non soltanto escludere da parte sua la volontaria falsità e l’intenzione menzognera, ma anche verificare che la sua testimonianza fornisca idonei elementi , sufficientemente puntualiper individuare le condotte contestate e, in particolare, nel caso di accusa di usura protratta nel tempo, per determinare tempi e caratteristiche dei prestiti ricevuti, degli interessi concordati e delle eventuali novazioni intervenute nel corso del dipanarsi del rapporto.

Le innegabili difficoltà mnemoniche palesate dal teste d’accusa e la costatazione che l’affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari e nel separato dibattimento, rendevano necessari a un’ancora più attenta verifica della sua attendibilità, non soltanto in termini di genuinità, ma anche di precisione e puntualità del ricordo,e avrebbero dovuto imporre di esplorare questo tema senza vincoli pregiudiziali, alla luce delle prospettazioni difensive e valutando le fonti di conoscenza a disposizione, tra cui quelle offerte dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen.

Non va trascurato che nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere intrattenuto rapporti di dare avere con [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che questi fosseuso alla attività di cambio assegni,e la Corte ha ritenuto del tutto inverosimile detto assunto sul rilievo che l'imputato non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno; nel contempo,tuttavia, ha riten uto di esclude re la necessità di verificare attraverso una nuova escussione della persona offesa e dei due soggetti indicati dalla difesa , la fondatezza dell’assunto difensivo.

La Corte, per superare le censure dedotte con gli appelli, è pervenuta alla conclusione che non si ravvisano segni di menzogna nel raccontodel [OSCURATO:PERSONA] e, pur non negando l’anomalia delle modalità di annotazione dei prestiti da parte del [OSCURATO:PERSONA], che non indicava gli importi di denaro ricevuti in prestito ma le matrici degli assegni da lui spiccati, ha ritenuto superfluo verificare la fondatezza dell’assunto difensivo del [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti ricadute sul giudizio di attendibilità del teste e sulla ricostruzione complessiva dei rapporti intercorrenti tra le parti.

L’accoglimento del l’istanza di rinnovazione, invece , era funzionale non a formulare giudizi di valore sulla moralità della persona offesa, tema che rimane del tutto estraneo all'accertamento dell’elemento materiale della usura, ma a consentire una più esaustivavalutazione delle sue dichiarazioni e una complessiva ricostruzione in punto di fatto delle condotte contestate, sgombrando il campo da elementi di residua ambiguità della prospettazione accusatoria, in ragione delle incertezze del ricordodel teste.

Di contro, un elemento di novità , che avrebbe potuto in ipotesi inficiare l’attendibilità della persona offesa, fornendo una, anche solo parzialmente, diversa spiegazione delle sue difficoltà mnemonicheed una conferma dell’assunto della difesa, è stato a priori screditato, valorizzando un’indimostrata granitica attendibilità del medesimo teste,dando luogo ad una sorta di cortocircuito logico.

Ne consegue che il rigetto immotivato dell’istanza di escussione della persona offesa e le ragioni esplicitate in sentenza a sostegno della mancata escussione dei due soggetti indicati dalla difesa quali vittime di usura da partedel [OSCURATO:PERSONA], inficiano il tessuto argomentativo della sentenza impugnata.

Per le ragioni sin qui esposte si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che ri valuterà la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel rispetto deicriteri sopraesplicitati .

5. Le doglianze in merito alla prova della sussistenza del reato di usura e al trattamento sanzionatorio formulate dai ricorrenti devono ritenersi assorbite dall’accoglimento dell’eccezione processuale . 6.Anche la censura relativa alla ritenuta aggravante dello stato di bisogno, dedotta dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e Delle C ave , deve ritenersi assorbita dall’accoglimento delmotivo relativo alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

Sembra tuttavia opportuno formulare al riguardo alcune considerazioni di carattere generale.

L'art. 644 c.p. ha voluto colpire il disvalore di una condotta considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di vero e proprio allarme in una società civile, ed è per questo che non può e non deve rilevare la causa che ha determinato il bisogno; d'altro canto, l'usuraio è considerato persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore.

Lo stato di bisogno della vittima dell'usura (prima necessario ai fini dell'integrazione della materialità del reato; oggi previsto come mera circostanza aggravante speciale) sussiste, pertanto, anche quando l'offeso abbia inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale, o coltivare un proprio vizio, come quello del gioco.

Lo stato di bisogno consiste, sotto il profilo soggettivo, in una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione, mentre, sotto ilprofilo obiettivo, esso può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e può essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da prodigalità od altre colpe inescusabili, e quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito di meritevolezza del bisogno considerato.

In relazione alvecchio testo dell'art. 644 c.p. (che richiedeva la sussistenza dello stato di bisogno della vittima ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del reato di usura)si è affermato che lo stato di bisogno consiste in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli.

Inoltre deve ritenersi, a contrario. che la situazione di bisogno non possa emergere dall’entità di interessi usurari che siano stati determinati in misura non superiore alla media di interessi di questa natura, poiché la determinazione di interessi in misura superiore al tasso legale integra unelemento necessario della fattispecie di usura e solo la previsione di interessi superiori a quelli solitamente pretesi nell’ambito di contrattazioni usurarie può risultare sintomatica dello stato di bisogno della vittimae giustificare una specificaaggravante.

Ed infatti questa Corte ha affermato che lo stato di bisogno della parte lesa del delitto di usura può essere provato anche con la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Sez. 2, n. 51670 del 23/11/2023, Spada, Rv. 285670 -01)) Va comunque evitato il rischio di valutarelo stato di bisogno in senso meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post,mentre è necessario ancorarsi anche a parametri obiettivi e relativi alla sua situazione patrimoniale , per la necessità, sempre cogente per l'interprete, di ridurre i già ampi margini di indeterminatezza della fattispecie. 5.In ultimo deve rilevarsi che le censure in merito alla intervenuta prescrizione dei reati contestati non risultano allo stato fondate,poiché la difesa non ha considera to che i reati di usura ascritti risultano al momento aggravati da due circostanze ad effetto speciale, previste rispettivamente dal quinto comma n. 3 e 4 comma 5 cod. pen. per essere stati commessi nei confronti di un soggetto che riveste il ruolo di imprenditore della persona offesa e versa in stato di bisogno; dette aggravanti incidono entrambe sul termine di prescrizione, sia purenei limiti di cui all’art. 63 quarto comma cod. pen..

Ne consegue che i reati di usura pluriaggravati si prescrivono nel termine di 25 annidalla data di consumazione, cui vanno aggiunte le sospensioni intervenute nel corso del giudiziodi appello.

A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi qualora dovesse essere esclusa una delle due aggravanti,in quanto in tale ipotesi il reato di usura s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA Suiricorsi propost i da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ANTONIOnato a Casalnuovo di Napoli l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza resa il 26 giugno 2025 dall a Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto cheè intervenuta richiesta di trattazione orale; sentite le conclusionidel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; sentite le conclusioni degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per Delle C ave, [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA],che insistono per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l a sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli , parzialmente riformando la sentenza resa il 7 giugno 2022 dal Tribunale di Nola, h a confermato la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio,riducendo le pene e, per l'effetto , anche la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Si addebitaai tre imputati di avere consumato diversi reati di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA],tutti aggravati dall’avere agito nei confronti di un imprenditore che versava in stato di bisogno . Il presente giudizio costituisce una costola di un più ampio processo che si sta ancora celebrando nei confronti degli stessi ricorrenti e anche di altri soggetti,per diversi episodi di usura e minacce nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso detta pronunzia hannoproposto ricorso i tre imputati. 3.[OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo quanto segue: 3.1.Violazione degli artt. 644 cod. pen., 191,192 e 500 comma 2 cod. proc. pen. e 111 della Costituzione e vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA],sia perché è incorsa in occasione della sua audizione dibattimentale in innumerevoli e ingiustificati vuoti mnemonici, già palesati all'epoca delle indagini preliminari, sia per l'assenza di riscontri alle sue dichiarazioni e per la illegittimità del metodo indiretto utilizzato per la determinazione di alcuni rilevanti elementi dei prestiti oggetto del processo. Il ricorrente lamenta la illegittimità della motivazione assunta dal Tribunale e condivisa dalla Corte di appello di ritenere utilizzabili e attendibili le dichiarazioni predibattimentalidi M ontanino , introdotte nel giudizio attraverso lo strumento delle contestazioni ex art.500 comma 2 cod. proc. pen. adottato dal pubblico ministero in udienza, a fronte del vuoto mnemonico della persona offesa ; secondo la Corte, le dichiarazioni dibattimentali delpredetto [OSCURATO:PERSONA] costituiscono la principale fonte di prova a carico dell'imputato e il frequente ricorso alle contestazioni nel corso del dibattimento è circostanza che rafforza la genuinità del narrato del teste , essendo evidente che,a distanza di dieci anni , dai fatti è difficile per chiunque ripercorrere il rapporto debitorio che si è sviluppato nel tempo. A fronte di queste valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] , la difesa aveva osservato che la persona offesa era portatrice di interessi confliggenti con quelli dell'imputato;che il suo stato confusionario e i reiterati interventi del pubblico ministero, nella forma della contestazione e in aiuto alla memoria,dimostrano l’inaffidabilità dei suoi ricordi, anche per la mancanza di adeguate annotazioni sui quadernimanoscritti prodotti in giudizio; che le sue dichiarazioni risultano incompatibili con le informazioni rese dal teste della difesa [OSCURATO:PERSONA];la Corte ha tuttavia ritenuto questi motivi infondati , incorrendo nel denunciato vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno omesso di spiegarele ragioni dei vuoti mnemonici della persona offesa, l a cui escu s sione è stata caratterizzata da un susseguirsi di “non ricordo”, seguiti da innumerevoli e integrali contestazioni,e dalla rilettura delle dichiarazioni rese nel corso delleindagini preliminari che,all'esito di una loro laconica e generalizzata conferma da parte del test e , hanno finito per essere integralmente riprodotte e direttamente utilizzate ai fini della decisione, in maniera acritica e senza prendere in alcuna considerazionela censura difensiva in ordine alla scorrettezza di questo meccanismo. In tal modo, attraverso un ’ indebita utilizzazione dello strumento delle contestazioni disciplinato dall'art.500 comma 2 codice di rito , i giudici hanno consentito l'ingresso nel dibattimento delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari su cui hanno poi fondato la condanna dell'imputato,senza motivare in ordine al profondo e completo vuoto di memoria manifestato dall'imputato. Sebbene la prassi giudiziaria di acquisire le dichiarazioni rese nella fase predibattimentale,qualora le stesse vengano confermate dal teste escusso in udienza , non integri violazione di legge,ricorre nel caso in esame il vizio di motivazione in ordine alla verifica dell’attendibilità del testedi accusa, le cui dichiarazioni hanno rappresentato il fondamento dell'affermazione di responsabilità,e alla sua incapacità di rievocare in udienza i fattidenunziati, senza giustificare l'amnesia dello stesso e dar conto delle sue cause e ragioni.Il giudice, invece, è tenuto a motivare le ragioni per cui ritenga di poter fondare la propria decisione su dichiarazioni che il testeha laconicamente confermato ma non è apparso in grado di reiterare. Le contestazioni del pubblico ministero sono intervenute a fronte non di un incompleto ricordo,ma di una assoluta incapacità del teste di riferire su circostanze centrali nella ricostruzione della vicenda,in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di non ricordare nullasia in ordine all'entità, sia in ordine alle altre condizioni dei prestiti ricevuti. Peraltro il deficit mnemonico del [OSCURATO:PERSONA] risale all'epoca delle indagini preliminari,poiché il teste di P .G. Filippo A mato ha riferito che anche in occasione della denunziaMontanino non era in grado di ricostruire con precisione i rapporti intrattenuti con gli imputati, non aveva cognizione di nulla , era confuso e non riusciv a neppure a determinare ciò che aveva restituito e ciòche doveva ancora restituire, in quanto aveva un modo strano di annotarei prestiti ricevuti nel suo quadernone. La Corte si è limitata ad affermare che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] era preciso , lineare e logico, senza confrontarsi con il dato macroscopico della amnesia dibattimentale. La difesa aveva, inoltre,eccepito l'erroneità del metodo di determinazione delle caratteristiche dei prestiti,in quanto la somma detratta dall'ammontare complessivo dell'assegno emesso,per determinare il valore iniziale del prestito , è calcolata nella misura corrispondente al 5% mensile, ma non considera che il calcolo di questa percentuale è stato effettuato ex post,in base alla somma indicata nell’assegno e quindi desumendola di fatto dall’importo versato dalla persona offesa e già comprensivodegli interessi . Non va,peraltro, trascurato che , a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte di appello,[OSCURATO:PERSONA] si è costituito parte civile nel processo principale, avente ad oggetto la maggior parte dei prestiti erogati dagli stessi imputati e ha ammesso di avere ricevuto aiuti economici dall’Associazione delle vittime di usura,dimostrando così di essere portatore di specifici interessi economici e finanziari , oltre che di immagine , rilevanti ai fini della condanna penale degli imputati. Per queste ragioni, l a difesa ritiene che in presenza di una persona offesa smemorata e avente un interesse di natura patrimoniale in causa, necessitavano riscontri esterni a conferma della attendibilità del suo narrato,non potendosi considerare tali gli appunti manoscritti del M ontanino , siccome provenienti dal medesimo dichiarante, con conseguente ricorrenza di un’ipotesi dicircolarità della prova. Questo quadro di generale incertezza è aggravato dalla considerazione che Delle [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere proceduto ad elargizioni di denaro , senza interessi , nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sia per motivi di amicizia,che in vista di una poi non realizzata società con il predetto, e tale assunto ha trovato conferma nel test e avv. M assimo [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe sment ito quanto riferito dalla persona offesa sull ’ esistenza di interessi. Nonostante la genericitàdelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai singoli e specifici episodi di usura contestati in rubrica, mentre in presenza di un teste poco preciso non è sufficiente affermare che non dice menzogne,ma occorre verificare che sia attendibile la ricostruzione dei diversi prestiti effettuati e addebitati agli imputati, consideratoanche il peculiare atteggiarsi dell’imputazione. 3.2. Violazione dell'art. 644 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla correttezza del metodo utilizzato dalla persona offesa e condiviso dai giudici di merito per la determinazione della natura usuraria degli interessi pattuiti, in difetto di un puntuale ricordo dei singoli prestiti, carenza riscontrata sin dalla fase delle indagini preliminari. La sentenza di appello non ha argomentato in merito alla censura difensiva,circa la legittimitàe correttezza del metodo indiretto di determinazione dei termini di ciascun prestito da parte della persona offesa,che ha provveduto a determinare l'importo dei prestiti ricevuti sottraendo dall'assegno bancario emesso in suo favore,già comprensivo di sorte capitali e interessi, la somma corrispondente alla percentuale di interesse mensilenella misura del 5%. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno prevista dall'art.644 comma 5 n. 3 cod. pen., poiché il teste [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la sua attività commerciale non aveva mai operato in perditaed è emerso che il predetto è proprietario di diversi immobili e che nel periodo di interesse aveva acquistato un locale attiguo alla macelleria,ampliando e ristrutturando l'attività commerciale, nonché un'automobile costosa ; inoltre aveva anche ottenuto una vincita all’Enalotto di circa 750.000 € nel 2002 in epoca di poco precedente ai fatti contestati. Osserva il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima che integrano l'elemento materiale del reato si distinguono dallo stato di bisogno, necessario per integrare l’aggravante in questione, poiché le prime consistono in una situazione meno grave e in astratto reversibile, laddove lo stato di bisogno è integrato da una condizione di necessità irreversibile che comporta un impellente assi llo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattualedel soggetto. Nel caso in esame,la Corte di appello non ha considerato la mancanza di prove concrete dell'esistenza di un dissesto finanziario delMontanino e la prova positiva di un andamento fruttuoso della sua attività commerciale, della possibilità di accesso al prestito bancario e della vincita di una rilevante somma al superenalotto, tutti elementi dimostratividella sua disponibilità economica finanziaria. 4.[OSCURATO:PERSONA],con atto sottoscritto dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] A bet , deduce : 4.1.Violazione di legge penale e in particolare del divieto del ne bis in idem stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen. c he sancisce il divieto di nuovo giudizio per l'imputato assolto o condannato in via definitiva per lo stesso fatto,anche se considerato diversamente per titolo,grado o circostanze. [OSCURATO:PERSONA] è imputato per i medesimi fatti di cui al procedimento penale de quoin altro processo, contrassegnato dal n . RGNR. 18547 /2 014 e pendente dinanzi la medesima sezione della Corte di appello di Napoli, e più volte la difesa aveva chiesto invano nel corso del giudizio la riunione dei due procedimenti. La Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione ha affermato con la sentenza Donati la non necessità per l'applicazione del ne bis in idem della irrevocabilità del provvedimento che già giudicava un soggetto per i medesimi fatti , formulando il principio di diritto secondo cui le situazioni di litispendenza non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 cod. proc. pen. , devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile l'impromuovibilità dell'azione penale , in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempre che i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devolutianche se in fasi o in gradi diversi alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231800 –01) Nel caso in esame, r icorrendo tutti questi requisiti , la Corte avrebbe dovuto disporre il proscioglimento del ricorrente in questo giudizio, poiché si tratta d i procedimento iscritto successivamente rispetto a quellotuttora pendente nel merito. 3.2. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità del narrato della persona offesa e alla valutazione di sufficienza del materiale probatorio raccolto a carico del [OSCURATO:PERSONA] per sostenere la sua colpevolezza , c onsiderato che il racconto del teste si mostra poco circostanziato,privo di riscontri e inadeguato a ricostruire con precisione le somme di denaro ricevute e il tasso l'orario applicato. Osserva il ricorrente che la persona offesa è portatore di specifici interessi patrimoniali che potrebbero averlo indotto a riferire accuse calunniose e si è comunque costituito parte civile nel parallelo procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti delittuosi, sicché la scelta di non costituirsi parte civile nel presente giudizio sembra dettata dalla cattiva gestione dell’azione penale posta in essere dall'Ufficio di Procura. Lamenta,inoltre, il ricorrente che la documentazione prodotta dal M ontanino , consistente in meri appunti redatti in epoca successiva alle presunte condotte delittuose e finalizzati alla presentazione di una denuncia, non appa re probatoriamente significativa. Inoltre, la Corte non ha neppure rispettato le linee guida tracciate dalla giurisprudenza di legittimità che nella determinazione del carattere usurario degli interessi impone di fare riferimento come base per il calcolo per il superamento del tasso soglia alla rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nel caso in esame è assente un riscontro documentale,in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha prod otto le matrici degli assegni per importo complessivo di 120.000 euro, ma non è stata effettuata alcuna verifica in ordine alla entità della somma data e all'importo degli assegni emessi; in particolare è stato o messo l’ accertamento dell'avvenuta riscossione degli assegni da parte del [OSCURATO:PERSONA], il che determina l’impossibilità di configurare il reato in contestazione. Né possono integrare prova gli appunti manoscritti del M ontanino in quanto redatti in un momento successivo. Dall'analisi delle scritture autografe ricostruit e a ritroso dal [OSCURATO:PERSONA] emerge che il presunto tasso di interesse era pari al 60%, dato non confortato neppuredalla successiva condotta del ricorrente, poiché non vi è la prova che questi assegni siano stati riscossi. 4.[OSCURATO:PERSONA],con atto sottoscritto dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] deduce : 4.1. Violazione degli articoli 157, 158, 159 e 644 cod. pen. in quanto la sentenza non ha considerato che il reato contestato al capo A, pur considerando la sospensione della prescrizioneper complessivi 48 giorni intervenuta nel corso del giudizio, si è estinto in data 17 giugno 2025 prima che la sentenza di secondo grado fosse emessa trattandosi di reato commesso il 31 luglio 2006. Inoltre nelle more del deposito della sentenza e dei termini di impugnazione la prescrizione è decorsa interamente anche per i reaticontestati a i cap i B , C e D . 4.2.Violazione degli artt. 187,192, 500 e 546 cod. proc. pen. con riferimento all'art.644 cod. pen. e vizio di motivazione in quanto l'affermazione di responsabilità si basa sulle dichiarazioni della persona offesa e sui suoi appunti manoscritti re datti al tempo della denuncia, nonché sulle matrici degli assegni conservate con annotazione dei nominativi a cui erano stati consegnati. Osserva il ricorrente che nel caso di specie la prova testimoniale è risultata vaga e connotata da molte incertezze e “non ricordo”e la denuncia è stata sporta con grande ritardo rispettoai fatti; l o pseudo riscontro offerto dagli scritti dettati alla figlia genera il sospetto di una predisposizione dell'accusa,al fine di usufruire dei vantaggi derivanti dall'essere riconosciuto vittima di usura; ed invero la persona offesa non ha mai spiegato come mai in tutti questi anni non aveva annotato le somme ricevute in prestito,ma solo gli assegni da lui emessi,senza neppure fornire la prova che fossero stati riscossi. La vaghezza della testimonianza non consente di individuare il perimetro e i limiti della responsabilità dell'imputato e viene invece considerata dai giudici di merito sintomo di genuinità. Osserva tuttavia la difesa che la Corte di Cassazione con la sentenza del 18/3/2025 n.18392 ha evidenziato che la legittimità della procedura delle contestazioni al testimone escusso non esonera il giudice da un rigoroso onere motivazionale sulla credibilità della prova specialmente quando costituisce l'unico pilastro dell'accusa;che la persona offesa siè anche costituita parte civile nel processo principale , che vede coinvolti anche gli attuali imputati, sicchè, a dispetto di quanto sostenuto dalla Corte di appello, l’omessa costituzione in questo giudizio non può essere utilizzata per rafforzare la credibilità del teste smemorato. La circostanza che l'imputato abbia ottenuto una vincita di ben 750.000 € al Superenalotto smentisce e si pone in contrasto logico con l'iter motivazionale seguito dalla Corte. L'incoerenza della motivazione resa dalla Corte è confermata dal fatto che non è stato in grado di indicare quali fossero le sue entrate e le uscite della sua impresae il bilancio della sua attività commerciale , il che induce il sospetto che abbia omesso particolari importanti,a riprova di una condotta dissipatrice, che minano la genuinità del suo narrato. La Corte,inoltre,valorizza l’impreparazione del teste e la vaghezza de i suoi ricordi come sintomo di genuinità,ma tale affermazione si pone in contrasto logico con la constatazione che [OSCURATO:PERSONA] è amministratore di una impresa da oltre 28 anni e non poteva non sapere quanto guadagnava e quanto spendeva. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha inoltre affermato che la mancanza di dati precisi sulla entità dei prestiti ricevuti da ciascun imputato e i tempi e le modalità di restituzione non incide sulla valutazione dei termini dei rapporti usurari,oggetto di contestazione, così adottando un iter argomentativo congetturale e precostituito . In conclusione la sentenza,pur ammettendo l'incertezza e la vaghezza del narrato, la ritiene baluardo di genuinità, così divenendo assertiva e illogica. 4.3.Violazione degli artt. 546 e 603 cod. proc. pen. in relazione all'art . 190 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta ad acquisire il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] alla DDA di Napoli nel 2009,scoperto solo successivamente alla sentenza di primo grado ed acquisit o nel processo parallelo, e nella omessa audizione di due persone indicateda [OSCURATO:PERSONA] ex art.507 cod. proc. pen. Tali acquisizioni avrebbero dimostrato l'assunto secondo cui anche [OSCURATO:PERSONA] era aduso all’attività di cambio assegni in favore di altri imprenditori ed elargiva prestiti. La Corte ha respinto la richiesta di acquisizione,ritenendo che il verbale non potesse essere acquisito e che non era necessario sentire i due testi indicati dalla difesa. Detta motivazione éapparente poiché M ontanino doveva essere ascoltato sugli specifici fatti narrati in sede di sommarie informazioni,che lo vedevano nel ruolo di prestatore di denaro,tema introdotto dallo stesso imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua difesa aveva riferito che anche [OSCURATO:PERSONA] prestava soldi ad usura. La difesa censura inoltre lamanifesta irragionevolezza della motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta di rinnovazione dibattimentale per escutere due soggetti usurati dal [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che i medesimi non avevano reso dichiarazioni contro il predetto e che quindi la richiesta era generica e esplorativa:così facendo, la Corte h a anticipatamente valutato una controprova circostanziata su un dato dirimenteai fini del giudizio di responsabilità. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno poiché la sentenza confonde la necessità con lo stato di bisogno e h a ritenut o sussistente quest'ultima condizione , che integra l'aggravante,senza considerare le solide e floride condizioni economiche della persona offesa e le stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], i l quale ha affermato che riusciva a movimentare ingenti e costanti flussi di denaro per portare avanti la sua attività commerciale e la sua famiglia e assumere piani di ammodernamento e ristrutturazione. 4.5.Violazione degli artt. 81 , 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione poiché la sentenza nell’indicare gli aumenti sanzionatori per la continuazione li ha determinati in misura uguale per ciascun reato satellite, così complessivamente applicando un aumento di oltre la metà della pena base,senza considerare in concreto il disvalore dei singoli reati. 4.6. Violazione degli articoli 62 bis, 69,133 e 133 bis cod. pen. poiché la sentenza ha applicato pene uguali a tutti gli imputati con una motivazione salomonica e inaccettabile perché avulsa da una valutazione personalizzata dei singoli, così incorrendo in violazione del principio di proporzionalità e nel travi sa mento dell e circostanze personali . Quanto alle attenuanti generiche , la Corte ha fondato il loro diniego sull'assenza di segnali di resipiscenza da parte degli imputati,così ribaltando il diritto della difesa di essere interrogato come un minus deleterio per il trattamento sanzionatorio e trascurando gli elementi di correttezza processuale emersi nel corso del giudizioe omettendo di considerareche la sentenza interveniva ben 16 anni dopo i fatti, minando la funzione rieducativa della pena. Il diniego delle attenuanti generiche deve derivare da una analisi obiettiva delle circostanzedi fatto interamente valutat e in virtù delle diverse posizioni processuali e non basandosi soltanto su quanto dichiarato dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono fondati nei limiti che verranno esposti. 2. Prima di esaminare le specifiche questioni dedotte dai ricorrenti è necessario premettere alcune considerazioni in merito al delitto di usura che risultano prodromiche alla valutazione dei motivi di ricorso. Secondo consolidata giurisprudenza, il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria -aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Ne consegue che nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì adelemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. (Sez. 2, n. 38812 del 01/10/2008, Barreca, Rv. 241452 -01) Quando alla pattuizione seguono i pagamentia rate del capitale e degli interessi, il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione. (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313 -01) Ne consegue che, qualora successive consegne di assegni, danaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un’unica originaria pattuizione usuraria, non è ravvisabile in capo all'agente una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensì un'unica condotta che si è esaurita nell'atto stesso in cui si è perfezionato il patto; quello di usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente. (Sez. 2, n. 6784 del 07/03/1997, Riggiola, Rv. 208374 -01). Di contro,quando tra le stesse persone le dazioni di denaro successive alla scadenza delle precedenti non costituiscono l'esecuzione della iniziale promessa, ma del rinnovo del patto usurario con la rifissazione del capitale in diverso importo e dei conseguenti interessi, trattandosi della conclusione di patti successivi, anche se occasionalmente promananti dalla scadenza dei precedenti, si è in presenza di un reato continuato di usura(Sez. 6, n. 1601 del 27/04/1998, Leoni, Rv. 213410 - 01) . Giova inoltre ricordare che la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico,cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi(Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 – 01 ; Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137 -02). 2. Tanto premesso, passando a trattare i ricorsi in esame, occorre esaminarein primisle eccezioni di natura processuale: quella dedotta con il primo motivo del ricorso diFiocca, in relazione alla violazione del principio del ne bis in idem , e quella relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., sollevata con il terzo motivo de ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe deduconoprofili di criticità della motivazione resa dalla Corte di merito a sostegno dell’affermazione di responsabilità e, come verrà meglio esposto a seguire, risultano strettamente connesse alle caratteristiche del presente giudizio, che rappresenta una costola di altro parallelo processo principale, celebrato anche nei confronti dei medesimi ricorrenti per condotte analoghe , e alle peculiarità dell’assunzione della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è stata oggetto di critica da parte di tutti i ricorrenti. In ordine all’eccezione di ostacolo di improcedibilità dell’azione penale per precedente giudicato, deve convenirsi con la difesa che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essererilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. Donati ed altro, Rv. 231800 -01). Nel caso in esame ricorre la perfetta coincidenza dell’imputato, della persona offesa e dell’ufficio procedente, ma la Corte di appello ha osservato che le imputazioni sollevate nei due distinti giudizi si riferiscono a fatti diversi, valorizzando il tempus commissi delictie i titoli emessi e riportati nelle relative contestazioni. Non va tuttavia sottaciuto che si tratta di prestiti concessi in periodi contigui e senza apparente soluzione di continuità, sicchè potrebbe astrattamente porsi l’effettiva esigenza di approfondire nel merito se sussistano elementi utili a ritenere la diversità sostanziale delle condotte contestate afferenti a rapporti di prestito diversi e non una mera progressione del medesimo prestito. Va,tuttavia,osservato che la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale, non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. (In motivazione, la Corte ha precisato, che al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità) (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 -01). Ciò posto, deverilevarsi che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] con l’appello non aveva formulato la detta eccezione, sicchè la censura relativa alla pretesa violazione del ne bis in idemè inammissibile in questa sedee resta precluso il suo esame. 4. La seconda censura di natura processuale, relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, dedotta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo di ricorso, è strettamente connessa al giudizio di attendibilità della persona offesa, su cui si sono appuntate le censure di tutti i ricorrenti. E’ noto che nel giudizio d'appello, in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado", di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., s'intende quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività d'indagine, o che viene reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successivoalla decisione. (Sez. 5, n. 29837 del 03/06/2025, Schiavone, Rv. 288433 - La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620 -01). Va tuttavia osservato che la valutazione che il giudice è tenuto ad effettuare non implica necessariamente un giudizio di insufficienza delle prove acquisite ai fini dell'accertamento dei fatti, ma può anche essere diretta soltanto ad acquisire elementi oggettivamente idonei, secondo ungiudizio prognostic o , ad inficiare le risultanze già acquisite.Piuttosto, lo svolgimento di attività istruttoria a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., implica un onere motivazionale relativo al punto oggetto di approfondimento, al fine di illustrare perché il giudice di appello è pervenuto, in ordine allo stesso, anche indipendentemente dalle acquisizioni compiute, ad un risultato di certezza al di là del ragionevole dubbio. Nel giudizio de quo, dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale dell’eccezione difensiva, emerge che la Corte ha respinto con ordinanza dibattimentale la richiesta di acquisire il verbale di sommarie informazioni testimoniali reso da [OSCURATO:PERSONA] nel 2009, in cui il teste ammetteva di avere effettuato attività di cambio assegniin favore di diversi imprenditori, limitandosi ad osservare che detta acquisizione non era consentita e che il teste [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere risentito, senza fornireal riguardo più approfondita motivazione. Apagina 21 della sentenza impugnata l a Corte di appello ha poi motivato in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a considerare l’istanza di assunzione della testimonianza di due soggetti indicati quali vittime di usura da parte del [OSCURATO:PERSONA], e ha osservato che la prova della responsabilità penale è solidamente ancorata alle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e all’inverosimile versione dei fatti sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA],il quale aveva dichiarato di essere stato a sua volta vittima di usura da parte del [OSCURATO:PERSONA], che era solito effettuare attività di scambio assegni . Deve convenirsi con la Corte che il verbale di SIT rese dal teste in altro procedimento non poteva essere acquisito senza il consenso del PG., che nel caso in esame si era opposto all’acquisizione, sicchè anche in assenza di motivazione la decisione del [OSCURATO:PERSONA] è corretta; ma deve rilevarsi che non vengono in alcun modo esplicitate, neppure in sentenza, le ragioni per cui non è stata ritenuta possibile una nuova escussione della persona offesa,sullo specifico tema introdotto con il verbale, e cioè sul suo coinvolgimento in attività di cambio assegni e di usura, al fine di una più approfondita valutazione della sua attendibilità. Al fine di valutare la fondatezza dell’ecc e zione processuale occorre pertanto verificare la completezza del giudizio formulato dalla Corte nei confronti dell’attendibilità della Ed infatti nel giudizio in esame le censure difensiveformulate con i ricorsi si sono appuntate soprattutto sulla verifica dell’attendibilità della persona offesa e hanno evidenziato le rilevanti difficoltà del [OSCURATO:PERSONA] di ricordare in udienza i fatti di usura contestati ai tre imputati e di r ifer ire i tempi e i termini delle pattuizioni usurarie intrattenute con i tre imputati; detta difficoltà ha comportato la necessità per la pubblica accusa di contestare per intero le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari,che il teste si è limitato a confermare succintamente e che sono state acquisitee utilizzate per fondare l’affermazione di responsabilità. E’ vero che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono il principale, se non l'unico, elemento su cui i giudici di merito hanno potuto operare una ricostruzione della vicenda in termini tali da consentire la condanna degli odierni ricorrenti, anche in relazione ai fatti di usura contestati in questo giudizio e strettamente connessi a quelli per i quali i tre imputati sono sottoposti ad altro processo ancora pendente nel merito. In diritto va in questa sede ribaditoche , nel caso di contestazione effettuata a seguito del mancato ricordo del teste il quale, all'esito della letturadelle sue precedenti dichiarazioni, ne confermi il contenuto, le dichiarazioni rese all'epoca finiscono per entrare nel processo come vera e propria testimonianzaresa in dibattimento (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine,Rv. 270091 –01) Ed infatti le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione delricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti agiustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali,possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento( Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, lvligliaro, Rv. 266445 -26). A ciò si aggiunga che nel caso in esame dal verbale di udienza emerge che le dichiarazioni rese dal testeMontanino nel corso delle indagini preliminari e quelle rese nel corso dell’udienza dibattimentale nel processo parallelo sono state acquisite con il consenso delle parti, sicchè nessuna questione residua in ordine alla piena utilizzabilità delle dichiarazioni entrate nel processo. Deve tuttavia convenirsi con la difesa che inumerosi e rilevanti vuoti mnemonici della persona offesa imponevanoun esame ancora più attento e penetrante in ordine alla sua a ttendibilità , che deve essere oggetto di puntigliosa motivazione , come sottolineato anche dalla sentenza n.18392/2025 resa il 18/3/2025 da questa Sezione della Corte di Cassazione, richiamata dal ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in esame,a dispetto di quanto lamentato dai ricorrenti, la C orte di appello ha reso articolate valutazion i in o r dine al giudizio di attendibilità della persona offesa,osservando che i vuoti mnemonici del [OSCURATO:PERSONA] sono giustificabili in ragione del lungo arco di tempo trascorso rispetto ai fatti raccontati e dei numerosi rapporti di natura usuraria che la persona offesa intratteneva contestualmente con più creditori; rapportiche nel tempo si sono andati intrecciando in vario modo e contribuiscono a spiegare la riconosciuta difficoltà della persona offesa nel ricordare tempi e termini dei prestiti ricevuti. Questogiudizio non si presta a critiche in quanto il [OSCURATO:PERSONA],pur riconoscendo le difficoltà del teste, neha spiegato le ragioni, formulando considerazioni immuni da vizi logici e conformi ai principi dettati in tema dalla giurisprudenza. Non va,peraltro, trascurato che la document a z i one offerta da lla persona offesa , se letta in connessione alle sue dichiarazioni, offre adeguato riscontro alle sue accuse confermando le movimentazioni di flussi di denaro nei confronti degli imputati, ove si consideri che il riscontro non deve essere integrato da elementi di fatto aventi autonoma rilevanza probatoria. Tuttavia, in presenza di incontestate difficoltà della testimonianza della persona offesa e del moltiplicarsi delle imputazioni a carico dei medesimi imputati, coinvolti in due distinti processi, non è sufficiente verificare la sincerità del teste, se questi non risulta in grado di ricostruire con precisione i vari rapporti di prestito intrattenuti con i diversi imputati. Per porre a fondamento del giudizio di colpevolezza le dichiarazioni della persona offesa occorre non soltanto escludere da parte sua la volontaria falsità e l’intenzione menzognera, ma anche verificare che la sua testimonianza fornisca idonei elementi , sufficientemente puntualiper individuare le condotte contestate e, in particolare, nel caso di accusa di usura protratta nel tempo, per determinare tempi e caratteristiche dei prestiti ricevuti, degli interessi concordati e delle eventuali novazioni intervenute nel corso del dipanarsi del rapporto. Le innegabili difficoltà mnemoniche palesate dal teste d’accusa e la costatazione che l’affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari e nel separato dibattimento, rendevano necessari a un’ancora più attenta verifica della sua attendibilità, non soltanto in termini di genuinità, ma anche di precisione e puntualità del ricordo,e avrebbero dovuto imporre di esplorare questo tema senza vincoli pregiudiziali, alla luce delle prospettazioni difensive e valutando le fonti di conoscenza a disposizione, tra cui quelle offerte dalla difesa ex art. 603 cod. proc. pen. Non va trascurato che nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere intrattenuto rapporti di dare avere con [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che questi fosseuso alla attività di cambio assegni,e la Corte ha ritenuto del tutto inverosimile detto assunto sul rilievo che l'imputato non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno; nel contempo,tuttavia, ha riten uto di esclude re la necessità di verificare attraverso una nuova escussione della persona offesa e dei due soggetti indicati dalla difesa , la fondatezza dell’assunto difensivo. La Corte, per superare le censure dedotte con gli appelli, è pervenuta alla conclusione che non si ravvisano segni di menzogna nel raccontodel [OSCURATO:PERSONA] e, pur non negando l’anomalia delle modalità di annotazione dei prestiti da parte del [OSCURATO:PERSONA], che non indicava gli importi di denaro ricevuti in prestito ma le matrici degli assegni da lui spiccati, ha ritenuto superfluo verificare la fondatezza dell’assunto difensivo del [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti ricadute sul giudizio di attendibilità del teste e sulla ricostruzione complessiva dei rapporti intercorrenti tra le parti. L’accoglimento del l’istanza di rinnovazione, invece , era funzionale non a formulare giudizi di valore sulla moralità della persona offesa, tema che rimane del tutto estraneo all'accertamento dell’elemento materiale della usura, ma a consentire una più esaustivavalutazione delle sue dichiarazioni e una complessiva ricostruzione in punto di fatto delle condotte contestate, sgombrando il campo da elementi di residua ambiguità della prospettazione accusatoria, in ragione delle incertezze del ricordodel teste. Di contro, un elemento di novità , che avrebbe potuto in ipotesi inficiare l’attendibilità della persona offesa, fornendo una, anche solo parzialmente, diversa spiegazione delle sue difficoltà mnemonicheed una conferma dell’assunto della difesa, è stato a priori screditato, valorizzando un’indimostrata granitica attendibilità del medesimo teste,dando luogo ad una sorta di cortocircuito logico. Ne consegue che il rigetto immotivato dell’istanza di escussione della persona offesa e le ragioni esplicitate in sentenza a sostegno della mancata escussione dei due soggetti indicati dalla difesa quali vittime di usura da partedel [OSCURATO:PERSONA], inficiano il tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Per le ragioni sin qui esposte si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che ri valuterà la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel rispetto deicriteri sopraesplicitati . 5. Le doglianze in merito alla prova della sussistenza del reato di usura e al trattamento sanzionatorio formulate dai ricorrenti devono ritenersi assorbite dall’accoglimento dell’eccezione processuale . 6.Anche la censura relativa alla ritenuta aggravante dello stato di bisogno, dedotta dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e Delle C ave , deve ritenersi assorbita dall’accoglimento delmotivo relativo alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Sembra tuttavia opportuno formulare al riguardo alcune considerazioni di carattere generale. L'art. 644 c.p. ha voluto colpire il disvalore di una condotta considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di vero e proprio allarme in una società civile, ed è per questo che non può e non deve rilevare la causa che ha determinato il bisogno; d'altro canto, l'usuraio è considerato persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore. Lo stato di bisogno della vittima dell'usura (prima necessario ai fini dell'integrazione della materialità del reato; oggi previsto come mera circostanza aggravante speciale) sussiste, pertanto, anche quando l'offeso abbia inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale, o coltivare un proprio vizio, come quello del gioco. Lo stato di bisogno consiste, sotto il profilo soggettivo, in una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione, mentre, sotto ilprofilo obiettivo, esso può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e può essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da prodigalità od altre colpe inescusabili, e quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito di meritevolezza del bisogno considerato. In relazione alvecchio testo dell'art. 644 c.p. (che richiedeva la sussistenza dello stato di bisogno della vittima ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del reato di usura)si è affermato che lo stato di bisogno consiste in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli. Inoltre deve ritenersi, a contrario. che la situazione di bisogno non possa emergere dall’entità di interessi usurari che siano stati determinati in misura non superiore alla media di interessi di questa natura, poiché la determinazione di interessi in misura superiore al tasso legale integra unelemento necessario della fattispecie di usura e solo la previsione di interessi superiori a quelli solitamente pretesi nell’ambito di contrattazioni usurarie può risultare sintomatica dello stato di bisogno della vittimae giustificare una specificaaggravante. Ed infatti questa Corte ha affermato che lo stato di bisogno della parte lesa del delitto di usura può essere provato anche con la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Sez. 2, n. 51670 del 23/11/2023, Spada, Rv. 285670 -01)) Va comunque evitato il rischio di valutarelo stato di bisogno in senso meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post,mentre è necessario ancorarsi anche a parametri obiettivi e relativi alla sua situazione patrimoniale , per la necessità, sempre cogente per l'interprete, di ridurre i già ampi margini di indeterminatezza della fattispecie. 5.In ultimo deve rilevarsi che le censure in merito alla intervenuta prescrizione dei reati contestati non risultano allo stato fondate,poiché la difesa non ha considera to che i reati di usura ascritti risultano al momento aggravati da due circostanze ad effetto speciale, previste rispettivamente dal quinto comma n. 3 e 4 comma 5 cod. pen. per essere stati commessi nei confronti di un soggetto che riveste il ruolo di imprenditore della persona offesa e versa in stato di bisogno; dette aggravanti incidono entrambe sul termine di prescrizione, sia purenei limiti di cui all’art. 63 quarto comma cod. pen.. Ne consegue che i reati di usura pluriaggravati si prescrivono nel termine di 25 annidalla data di consumazione, cui vanno aggiunte le sospensioni intervenute nel corso del giudiziodi appello. A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi qualora dovesse essere esclusa una delle due aggravanti,in quanto in tale ipotesi il reato di usura s
Sentenza Cassazione n. 09458/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris