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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21994/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20769/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, viaPanama, n. 52 ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] l- lio e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi L'Aquila n. 913/23, depositata il 7 luglio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con lodo irrituale sottoscritto il 19 dicembre 2014, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'esecuzione di un contratto di associazione in partecipazione stipulato il 19 aprile 1988,ed avente ad oggetto la partecipa- zione agli utili di una farmacia verso il corrispettivo di un apporto finanziario, condannò il convenuto al pagamento della somma di Euro 444.343,86, oltre interessi, a titolo di restituzione dell'apporto finanziario dell'attrice , e della somma di Euro 75.063,00, oltre interessi, a titolo di quota di utili relativa agli anni 2011-2013.

2. Il lodo fu impugnato da [OSCURATO:PERSONA], il quale dedusse a)la carenza di potestas judicandidegli arbitri, b) la nullità del contratto di associazione in partecipazione, c)l'annullabilità del lodo per errore di fatto ed abuso di po- tere, d)l'omessa pronuncia in ordine alla natura del contratto, e) il mancato versamento dell'apporto finanziario, f)l'errata riduzione ad equità della clau- sola di rivalutazione dell'apporto finanziario, g)l'errata ricostruzione della si- tuazione contabile della farmaciae h) l'illegittimità della correzione del lodo , disposta dal collegio arbitrale dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito.

Si costituì [OSCURATO:PERSONA], e resistette alla domanda, chiedendone il ri- getto.

2.1. Nel corso del giudizio, fu disposta la riunione con un'altracausa pen- dente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] seppe Pitrelli avverso il decreto ingiuntivo n. 861/15, con cui il Tribunale di Pescara gli aveva intimato il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dello importo complessivamente riconosciutoledal lodo arbitrale, nonché la con- danna della convenuta al pagamento della quota di canoni spettanti all'attore per gl'immobili in comproprietà tra le parti e il risarcimento dei danni cagionati dal deprezzamento degl'immobili.

Il giudizio, dichiarato successivamente interrotto per la morte dell'attore, fu riassunto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede, e nello stesso spiegò intervento [OSCURATO:PERSONA], nella medesima qualità.

2.2. Con sentenza del 24 novembre 2020,il Tribunale di Pescara rigettò sia la domandadi annullamento del lodo che l'opposizione a decreto ingiun- tivoe la domanda riconvenzionale proposta dal Pitrelli.

3. L'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Pitrelli e [OSCURATO:PERSONA]- cisano è stata rigettata dalla Corte di appello di L'Aquila , che con sentenza del 9 giugno 2023 ha dichiarato assorbito l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che la natura rituale dell'arbitrato non era stata fatta valere dall'attore, ma dalla convenuta, la Corte ha ritenuto irrilevante la relativa censura, osservando che si trattava di un mero lapsus calami, ininfluente sulla decisione, giacché il Tribunale non aveva dichiarato inammissibile l'impugna- zione, ma l'aveva esaminata nel merito.

Ha confermato che anche in tema di arbitrato irrituale trova applicazione il principio secondo cui la previsione dell'inappellabilità del lodo non esclude l'impugnazione dello stesso per nullità, ma comporta soltanto l'inammissibi- lità di censure riflettenti l'inosservanza di regole di diritto sostanziale, preci- sando che, ove la clausola compromissoria sia stata stipulata in epoca ante- riore all'entrata in vigore dell'art. 808-ter cod. proc. civ., la parte può far valere esclusivamente i vizi della volontà o l'incapacità delle parti o degli ar- bitri.

Ha escluso inoltre che la contestazione della validità del contratto com- portasse il difetto di potestas judicandidegli arbitri, evidenziando l'autonomia della clausola compromissoria, cui non si estendono le cause d'invalidità del negozio sostanziale, ed aggiungendo che, a seguito del deferimento della con- troversia all'arbitro, è demandato a quest'ultimo lo scrutinio di tutte le que- stioni sollevate dalle parti, ivi comprese quelle riguardanti la validità della clausola.

Ha ritenuto irrilevante, in proposito, anche la circostanza che gli arbitri avessero riconosciuto l'esistenza di un credito della convenuta deri- vante dal negozio di cessione dei diritti sulla farmacia, osservando che l'arbi- trato aveva ad oggetto esclusivamente i diritti derivanti dal contratto di as- sociazione in partecipazione, rispetto al quale il negozio di cessione costituiva soltanto il titolo dal quale la Petrelli aveva tratto la provvistanecessaria per l'adempimento dell'obbligo di conferimento dell'apporto finanziario.

La Corte ha poi confermato che il collegio arbitrale non era incorso in errore nel ritenere provato il conferimento dell'apporto finanziario a mezzo di compensazione con il credito derivante dal negozio di cessione, avendo dato atto della mancata corresponsione del corrispettivo della cessione, le cui mo- dalità dipagamento non risultavano indicate in nessuno dei due contratti, e del tenore del contratto di cessione, da cui emergeva l'avvenuta estinzione dell'obbligazione della convenuta, confermata anche dall'adempimento del contratto di associazione per quasi venticinque anni.

Ha ribadito che, nel censurare la determinazione degli utili spettanti alla Pitrelli, l'attore non aveva denunciato un errore di fatto, ma un errore di di- ritto, avendo affermato l'indeducibilità di costi che il c.t.u. aveva ritenuto de- ducibili.

Ha ritenuto che la correzione del dispositivo del lodo, nella parte recante la condanna del convenuto, non configurasse un abuso di potere, osservando che, in quanto promosso successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il procedimento arbitrale era soggetto alla disciplina dettata dall'art. 826, primo e secondo comma, cod. proc. civ., applicabile analogicamente anche all'arbitrato irrituale, in virtù della somiglianza strut- turale e funzionale dello stesso con l'arbitrato rituale.

Ha escluso inoltre che il contratto di associazione in partecipazione si po- nesse in contrasto con l'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, osser- vando che, indipendentemente dalla sua applicabilità al caso in esame, tale disposizione vietava soltanto la gestione delle farmacie nella forma di società di capitali, mentre nella specie la titolarità e la gestione della farmacia spet- tavano esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA].

Ha confermato infine l'infondatezza della domanda riconvenzionale di pa- gamento della quota di canoni spettante all'attore per gl'immobili in compro- prietà, rilevando che dall'istruttoria espletata era risultato che alla gestione degli stessi avevano provveduto prima la madre delle parti e successivamente lo stesso attore, con esclusione di qualsiasi ruolo della convenuta, e che le somme ricavate erano custodite in un cassetto della farmacia, gestita esclu- sivamente dall'attore.4.

Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- cisano hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 1711 cod. civ., sostenendo che, nell'e- scludere il difetto di potestas judicandi degli arbitri, la sentenza impugnata non ha considerato che gli stessi non si erano limitati a prendere in esame il contratto di cessione dei diritti sulla farmacia quale semplice fonte di prova dell'apporto conferito da [OSCURATO:PERSONA] all'associazione in partecipazione, ma ne avevano conosciuto per accertare che il corrispettivo non era stato pagato, nonostante la quietanza rilasciata nel contratto di cessione.

In quanto relativo ad un diverso rapporto giuridico, tale accertamento esulava dal man- dato conferito agli arbitri, riguardante esclusivamente il contratto di associa- zione in partecipazione, e non poteva pertanto giustificare l'affermazione dell'avvenuta estinzione per compensazione del debito relativo all'apporto fi- nanziario e l'accoglimento della domanda di restituzione dello stesso.

1.1. Il motivo è inammissibile.

E' pur vero, infatti, che i l principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatotrova applicazione, al di fuori del giudizio ordinario, anche all'ar- bitrato irrituale, nell'ambito del quale la relativa violazione può essere fatta valere con i rimedi esperibili contro l'eccesso dai limiti del mandato, ravvisa- bile ogniqualvolta gli arbitri non si siano attenuti all'incarico ricevuto, ma ab- biano pronunciato al di fuori di quanto espressamente o implicitamente loro devoluto.

Peraltro, l'indagine volta a stabilire se gli arbitri si siano mantenuti entro i predetti limiti, risolvendosi nell'individuazione dell'oggetto e dell'am- piezza dell'incarico conferito, e quindi nell'interpretazione dell'effettiva vo- lontà dei mandanti, costituisce un'indagine riservataal giudice del merito, il cui apprezzamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione(cfr. Cass., Sez.

II, 28/05/2021, n. 14986; Cass., Sez.

I, 24/03/2014, n. 6830;19/04/2002, n. 5721), nella specie neppure dedotti.

2. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per apparenza della motivazione, nella parte in cui ha escluso che gli arbitri fossero incorsi in errore di fatto, laddove avevano rite- nuto non contestato il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la cessione dei diritti sulla farmacia.

Premesso che la contestazionerisultava per tabulasdalle difese svolte nel procedimento arbitrale, rileva che la Corte ter- ritoriale ha omesso di specificare le ragioni d'infondatezza delle censure pro- poste al riguardo, essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado, nonché a riportare il relativo passo del lodo, nel quale s'individuava la man- cata contestazione come elemento determinante della decisione.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Nelconfermare l'insussistenza di un errore di fatto idoneo a giustificare l'annullamento del lodo, per avere lo stesso ritenuto provato il mancato pa- gamento del corrispettivo della cessione, in virtù della mancata contestazione da parte dell'attore, la Corte territoriale ha infatti motivato ampiamente e compiutamente il proprio convincimento, non essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma avendo spiegato anche le ragioni per cui l'ha ritenuta condivisibile, sia attraverso la sottolineatura dell'inconsistenza delle censure sollevate al riguardo, in quanto costituite dalla mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado, sia attraverso la riaffermazione della portata non determinante della non contestazione, in quanto rilevata dagli arbitri in via meramente incidentale, nell'ambito di una valutazione fon- data anche su altri elementi, sia infine attraverso l'esclusione del carattere fidefaciente della quietanza riportata nell'atto pubblico di cessione, in quanto riguardante un fatto non avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che lo aveva redatto.

Non può quindi ritenersi sussistente, nella specie, la lamentata apparenza della motivazione, configurabile, in riferimento all'ipotesi in cui la sentenza di appello risulti motivata per relationema quella di primo grado, soltanto ove il richiamo alla stessa, risolvendosi in una generica condivisione della rico- struzione dei fatti e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, non ac- compagnata da un esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame , impedisca d'individuare il percorso logico-giuridico attraverso il quale il giu- dice di appello è autonomamente pervenuto alla conferma della decisione (cfr. Cass., Sez. lav., 25/10/2018, n. 27112; 23/08/2018, n. 21037; Cass., Sez.

VI, 21/09/2017, n. 22022).La riproposizione, in sede di gravame, di una tesi difensiva già esaminata e disattesa dalla sentenza di primo grado sulla base di diffuse e convincenti ragioni non comporta d'altronde per il giudice il dovere di vagliare nuovamente la questionecon il medesimo grado di appro- fondimento, a meno che l'appellante, diversamente da quanto accaduto nel caso in esame, non la illustri con nuove e pertinenti argomentazioni, idonee a confutare quelle svolte nella sentenza impugnata o ad evidenziare profili rimasti precedentemente non indagati.

3. Con il terzo motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1416, 2697 e 2729 cod. civ., osservando che, nell'esclu- dere la configurabilità dell'errore di fatto, relativamente alla mancata conte- stazione del mancato pagamento del corrispettivo della cessione, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la decisione degli arbitri fosse fon- data su altri elementi di fatto, senza considerare che la mancata contesta- zione costituiva il principale elemento di prova, a conforto del quale gli arbitri avevano addotto altri elementi indiziari.

Premesso inoltre che tali elementi erano inidonei a fornire la prova del mancato pagamento, risultando smentiti dall'avvenuto riconoscimento del mancato versamento dell'apporto finanzia- rio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dalla quietanza di pagamento contenuta nel contratto di cessione, sostengono che per elidere il valore probatorio di tale quietanza sarebbe stato necessario dimostrarne la simulazione, mediante la produzione di una controdichiarazione scritta o mediante una confessione, essendo inammissibili la prova per testi e il ricorso alle presunzioni.

3. Il motivo è inammissibile.

Nell'escludere che gli arbitri fossero incorsi in un errore di fatto, la sen- tenza impugnata si è infatti attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, configurandosi il lodo arbitrale irri- tualecome una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti, l'errore deducibile in sede d'impugnazione è lo stesso che giustifica l'an- nullamento degli atti negoziali, dovendo consistere in una falsa rappresenta- zione della realtà(c.d. errore di fatto) che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri, per non avere gli stessi preso visione degli elementi di fatto della controversia o per averne supposti altri inesistenti, o ancora per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori incidenti sulla formazione del convincimento attra- verso l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti (c.d. errori di giudizio) (cfr. Cass., Sez.

II, 11/06/2019, n. 15665; Cass., Sez.

I, 15/09/ 2004, n. 18577; 18/09/2001, n. 11678).

Tale errore, che per assumere rilievo deve risultare essenziale e ricono- scibile, come previsto dagli artt. 1429 e 1431 cod. civ., è stato ritenuto nella specie insussistente e comunque non determinante, in relazione all'afferma- zione della mancata contestazione del mancato pagamento del corrispettivo della cessione, sulla base del ragionamento dianzi ricostruito, la cui perfetta conseguenzialità ed immunità da contraddizioni ne esclude la sindacabilità in sede di legittimità: come accade per gli altri atti negoziali, infatti, anche per il lodo irrituale l'indagine in ordine all'esistenza dell'errore ed all'essenzialità e riconoscibilità dello stesso costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, nel caso in esame, peraltro, neppure dedotte (cfr. Cass., Sez.

III, 28/11/2019, n. 31078; Cass., Sez.

II, 26/11/1997, n. 11853; 1/03/ 1995, n. 2340).

4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denuncia no la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1416 e 2697 e ss. cod. civ., rilevando che, nel fare proprie le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado in ordine all'estinzione dei debiti per compensazione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del tenore letterale del contratto di cessione, contenente la quie- tanza di pagamento del corrispettivo, il cui valore probatorio poteva essere superato soltanto attraverso la prova della simulazione, da fornirsi mediante la produzione della controdichiarazione scritta o mediante una confessione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Premesso infatti che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per vio- lazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, né, a maggior ragione, per sollecitare un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello compiuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante, potendo quest'ultima far valere, anche in relazione a tale aspetto, esclusiva- mente la falsa rappresentazione della realtà in cui gli arbitri siano incorsi nella ricognizione degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (cfr. Cass., Sez.

I, 16/05/2003, n. 7654), si osserva che, nell'escludere la sussistenza dell'er- rore di fatto, la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, si è correttamente astenuta dal procedere direttamente all'interpretazione dello atto di cessione dei diritti ereditari sulla farmacia, essendosi limitata a verifi- care se il convincimento raggiunto dagli arbitri in ordine al regolamento del corrispettivo della cessionemediante compensazione tra il relativo credito e il debito riguardante l'apporto finanziario all'associazione in partecipazione fosse inficiato da un'alterata percezione degli elementi testuali ed extrate- stuali addotti dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive: a tal fine, essa ha richiamato il tenore della quietanza contenuta nel predetto atto, con- fermandone l'inidoneità ad attestare l'avvenuto passaggio di denaro tra le parti, nonché le risultanze delle indagini compiute dal c.t.u. nominato nel pro- cedimento arbitrale, tenute presenti dagli arbitri ai fini dell'accertamento del predetto pagamento, concludendo, sulla base di un ragionamento coerente e conseguenziale, per l'insussistenza del vizio lamentato.

Tale apprezzamento, sindacabile in questa sede esclusivamente per in- congruenza o illogicità della motivazione, non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale, nel dolersi della violazione delle regole legali di erme- neutica contrattuale, fa valere un vizio che nel giudizio d'impugnazione del lodo irrituale può essere dedotto esclusivamente in riferimento all'interpreta- zione del lodo fornita dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez.

I, 9/11/1970, n. 2292; Cass., Sez.

III, 10/10/1968, n. 3194), e nonanche in ordine all'inter- pretazione del contratto fornita dagli arbitri, censurabile invece, come si è detto,esclusivamente per errore di fatto.

Per analoghe ragioni deve esclu- dersi, in questa sede, la possibilità di far valere la violazione delle norme che disciplinano la prova della simulazione e il valore probatorio dell'atto pubblico e della confessione, trattandosi di censure che non attengono alla sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo, ma alla valutazione che gli arbitri hanno compiuto in ordine agli elementi di prova acquisiti al procedimento arbitrale, non deducibili quindi in sede d'impugnazione del lodo irrituale, per le ragioni suesposte.

Per mera completezza va, comunque, rilevato che la quietanza contenuta in un atto di cessione, ossia la dichiarazione del vendi- tore che il prezzo è stato contestualmente pagato, non è coperta da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c. (Cass. 20520/2020).

Va soggiunto che la censura difetta anche di autosufficienza, non essendo stati riprodotti nel ricorso né la suddetta quietanza, né gli atti nei quali – a detta dei ricorrenti –sarebbe stata contestata dal loro dante causa la dedu- zione di controparte circa il mancato pagamento del prezzo della cessione in questione (Cass.

S.U. 18/03/2022, n.8950; Cass. 20637/2016).

5. Con il quinto motivo, i ricorrentideducono l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la tesi dell'avvenuta estin- zione per compensazione dei crediti reciproci delle parti presupponeva la pa- rità dei relativi importi, esclusa dalla stessa sentenza impugnata, la quale ha accertato che il corrispettivo della cessione era stato concordato in Lire 263.000.000, mentre l'apporto finanziario all'associazione in partecipazione era pari a Lire 400.000.000.

5.1. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, implicando un accertamento di fatto in ordine agli accordi complessivamente intervenuti tra le parti in ordine alla cessione dei diritti ereditari sulla farmacia ed all'apporto finanziario fornito dalla cedente all'as- sociazione in partecipazione, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la questione siastata sollevata (cfr. Cass., Sez.

VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez.

II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/ 2018, n. 20694).

6. Con il sesto motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 1344 cod. civ. e degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, osservando che, nell'escludere la nullità del contratto di asso- ciazione in partecipazione in quanto stipulato in frode alla legge, la sentenza impugnata ha erroneamente richiamato l'art. 7 della legge n. 362 del 1991, entrato in vigore in epoca successiva alla stipulazione della cessione, anziché la legge n. 475 del 1968, la quale esprimeva il principio inderogabile dell'in- scindibilità della titolarità della farmacia dalla gestione del relativo servizio e dell'azienda.

Premesso che alla morte del precedente titolare, [OSCURATO:PERSONA], gli erano succeduti tre eredi, uno solodei quali, [OSCURATO:PERSONA], era in pos- sesso del titolo di farmacista, e poteva quindi subentrare nella titolarità della farmacia, sostengono che la contestuale stipulazione dei contratti di cessione dei diritti ereditari e di associazione in partecipazione mirava proprio ad elu- dere la disciplina dettata dall'art. 12 della predetta legge, consentendo alle altre due coeredi di conservare la titolarità della farmacia e di continuare a percepirne gli utili, nonostante il difetto dei requisiti prescritti.

6.1. Il motivo è infondato.

Ai fini dell'esclusione della nullità del lodo, in quanto avente ad oggetto un contratto stipulato in frode alla legge, la Corte territoriale ha infatti con- fermato la correttezza del richiamo, contenuto nella sentenza di primo grado, al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità proprio in riferimento alla disciplina dettata dalla legge n. 475 del 1968, secondo cui il contratto di associazione in partecipazione tra il titolare di una farmacia, in qualità di associante, ed un terzo, nonché, in generale, i patti che conferi- scono a terzi solo diritti di cointeressenza economica, lasciando all'associante la titolarità, l'amministrazione e la gestione della farmacia, non si pongono in contrasto con gli artt. 11 e 12 della predetta legge, che vietano la scissione della titolarità dell'impresa e della sua gestione dalla responsabilità del servi- zio farmaceutico(cfr. Cass., Sez.

III, 1/04/2014, n. 7525; Cass., Sez.

II, 27/06/2006, n. 14808; 21/06/1995, n. 7026).Il successivo riferimento alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 367 del 1991ha avuto invece luogo nell'ambito di considerazioni svolte dalla Corte territoriale in replica alle cen- sure proposte dai ricorrentisulla base del richiamo ai principi enunciati da un altro precedente di legittimità, al fine di dimostrare che la natura peculiare dallastessa riconosciuta alle farmacie (nelle quali convergono, accanto a pro- fili privatistici inerenti all'attività di gestione, spiccati caratteri pubblicistici, connessi a superiori interessi all'assistenza sanitaria e alla curadella salute pubblica, tali da giustificare la perdurante previsione di rigorosi vincoli didi- ritto pubblico: cfr. Cass., Sez.

II, 22/10/2015, n. 21523)non costituiva un'in- novazione rispetto al regime previgente, idonea ad evidenziare profili d'in- compatibilità dello strumento giuridico prescelto dalle parti per consentire alla controricorrente di continuare a partecipare agli utili della farmacia, pur non potendo subentrare nella titolarità e nella gestione della stessa, per difetto dei relativi requisiti, ed avendo proprio per tale motivo ceduto la propria quota di diritti ereditari in favore del coerede, dante causa dei ricorrenti.

In proposito, è appena il caso di rilevare, richiamando le argomentazioni svolte da questa Corte a sostegno del predetto principio, che gli artt. 11 e 12 della legge n. 475 del 1968, nel disporre che il titolare della farmacia dovesse avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia e che il trasferimento della titolarità della farmacia dovesse aver luogo a favore di un altro farmacista, che avesse conseguito la titolarità o fosse risultato idoneo in un precedente concorso, miravano ad assicurare che la titolarità delle farmacie spettassea persone qualificate sul piano professio- nale ed iscritte ad un ordine professionale, sì da essere tenute a rispettare le relative regole giuridiche e deontologiche, e che la gestione delle farmacie e dei relativi servizi e beni fosse affidata, nell'interesse della salute collettiva, agli stessi professionisti, in modo da evitare che le farmacie potessero far capo ad imprenditori animati solo da intenti lucrativi: sulla base di taliconsi- derazioni, si è affermato che, fermo il rispetto di tali requisiti, non si pone assolutamente in contrasto con le predette disposizioni ogni figura contrat- tuale che conferisca a terzi solo diritti di partecipazione economica nell'ambito dell'attività di una farmacia, lasciandone la titolarità, l'amministrazione e la gestione ad un farmacista(cfr. Cass., Sez.

III, 1/04/2014, n. 7525).

7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- corrential pagamento delle spese processuali, che si liquidano co me dal di- spositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna iricorrenti al pagamento, in favore del la contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20769/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, viaPanama, n. 52 ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] l- lio e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi L'Aquila n. 913/23, depositata il 7 luglio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo irrituale sottoscritto il 19 dicembre 2014, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'esecuzione di un contratto di associazione in partecipazione stipulato il 19 aprile 1988,ed avente ad oggetto la partecipa- zione agli utili di una farmacia verso il corrispettivo di un apporto finanziario, condannò il convenuto al pagamento della somma di Euro 444.343,86, oltre interessi, a titolo di restituzione dell'apporto finanziario dell'attrice , e della somma di Euro 75.063,00, oltre interessi, a titolo di quota di utili relativa agli anni 2011-2013. 2. Il lodo fu impugnato da [OSCURATO:PERSONA], il quale dedusse a)la carenza di potestas judicandidegli arbitri, b) la nullità del contratto di associazione in partecipazione, c)l'annullabilità del lodo per errore di fatto ed abuso di po- tere, d)l'omessa pronuncia in ordine alla natura del contratto, e) il mancato versamento dell'apporto finanziario, f)l'errata riduzione ad equità della clau- sola di rivalutazione dell'apporto finanziario, g)l'errata ricostruzione della si- tuazione contabile della farmaciae h) l'illegittimità della correzione del lodo , disposta dal collegio arbitrale dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], e resistette alla domanda, chiedendone il ri- getto. 2.1. Nel corso del giudizio, fu disposta la riunione con un'altracausa pen- dente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] seppe Pitrelli avverso il decreto ingiuntivo n. 861/15, con cui il Tribunale di Pescara gli aveva intimato il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dello importo complessivamente riconosciutoledal lodo arbitrale, nonché la con- danna della convenuta al pagamento della quota di canoni spettanti all'attore per gl'immobili in comproprietà tra le parti e il risarcimento dei danni cagionati dal deprezzamento degl'immobili. Il giudizio, dichiarato successivamente interrotto per la morte dell'attore, fu riassunto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede, e nello stesso spiegò intervento [OSCURATO:PERSONA], nella medesima qualità. 2.2. Con sentenza del 24 novembre 2020,il Tribunale di Pescara rigettò sia la domandadi annullamento del lodo che l'opposizione a decreto ingiun- tivoe la domanda riconvenzionale proposta dal Pitrelli. 3. L'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Pitrelli e [OSCURATO:PERSONA]- cisano è stata rigettata dalla Corte di appello di L'Aquila , che con sentenza del 9 giugno 2023 ha dichiarato assorbito l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che la natura rituale dell'arbitrato non era stata fatta valere dall'attore, ma dalla convenuta, la Corte ha ritenuto irrilevante la relativa censura, osservando che si trattava di un mero lapsus calami, ininfluente sulla decisione, giacché il Tribunale non aveva dichiarato inammissibile l'impugna- zione, ma l'aveva esaminata nel merito. Ha confermato che anche in tema di arbitrato irrituale trova applicazione il principio secondo cui la previsione dell'inappellabilità del lodo non esclude l'impugnazione dello stesso per nullità, ma comporta soltanto l'inammissibi- lità di censure riflettenti l'inosservanza di regole di diritto sostanziale, preci- sando che, ove la clausola compromissoria sia stata stipulata in epoca ante- riore all'entrata in vigore dell'art. 808-ter cod. proc. civ., la parte può far valere esclusivamente i vizi della volontà o l'incapacità delle parti o degli ar- bitri. Ha escluso inoltre che la contestazione della validità del contratto com- portasse il difetto di potestas judicandidegli arbitri, evidenziando l'autonomia della clausola compromissoria, cui non si estendono le cause d'invalidità del negozio sostanziale, ed aggiungendo che, a seguito del deferimento della con- troversia all'arbitro, è demandato a quest'ultimo lo scrutinio di tutte le que- stioni sollevate dalle parti, ivi comprese quelle riguardanti la validità della clausola. Ha ritenuto irrilevante, in proposito, anche la circostanza che gli arbitri avessero riconosciuto l'esistenza di un credito della convenuta deri- vante dal negozio di cessione dei diritti sulla farmacia, osservando che l'arbi- trato aveva ad oggetto esclusivamente i diritti derivanti dal contratto di as- sociazione in partecipazione, rispetto al quale il negozio di cessione costituiva soltanto il titolo dal quale la Petrelli aveva tratto la provvistanecessaria per l'adempimento dell'obbligo di conferimento dell'apporto finanziario. La Corte ha poi confermato che il collegio arbitrale non era incorso in errore nel ritenere provato il conferimento dell'apporto finanziario a mezzo di compensazione con il credito derivante dal negozio di cessione, avendo dato atto della mancata corresponsione del corrispettivo della cessione, le cui mo- dalità dipagamento non risultavano indicate in nessuno dei due contratti, e del tenore del contratto di cessione, da cui emergeva l'avvenuta estinzione dell'obbligazione della convenuta, confermata anche dall'adempimento del contratto di associazione per quasi venticinque anni. Ha ribadito che, nel censurare la determinazione degli utili spettanti alla Pitrelli, l'attore non aveva denunciato un errore di fatto, ma un errore di di- ritto, avendo affermato l'indeducibilità di costi che il c.t.u. aveva ritenuto de- ducibili. Ha ritenuto che la correzione del dispositivo del lodo, nella parte recante la condanna del convenuto, non configurasse un abuso di potere, osservando che, in quanto promosso successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il procedimento arbitrale era soggetto alla disciplina dettata dall'art. 826, primo e secondo comma, cod. proc. civ., applicabile analogicamente anche all'arbitrato irrituale, in virtù della somiglianza strut- turale e funzionale dello stesso con l'arbitrato rituale. Ha escluso inoltre che il contratto di associazione in partecipazione si po- nesse in contrasto con l'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, osser- vando che, indipendentemente dalla sua applicabilità al caso in esame, tale disposizione vietava soltanto la gestione delle farmacie nella forma di società di capitali, mentre nella specie la titolarità e la gestione della farmacia spet- tavano esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA]. Ha confermato infine l'infondatezza della domanda riconvenzionale di pa- gamento della quota di canoni spettante all'attore per gl'immobili in compro- prietà, rilevando che dall'istruttoria espletata era risultato che alla gestione degli stessi avevano provveduto prima la madre delle parti e successivamente lo stesso attore, con esclusione di qualsiasi ruolo della convenuta, e che le somme ricavate erano custodite in un cassetto della farmacia, gestita esclu- sivamente dall'attore.4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- cisano hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 1711 cod. civ., sostenendo che, nell'e- scludere il difetto di potestas judicandi degli arbitri, la sentenza impugnata non ha considerato che gli stessi non si erano limitati a prendere in esame il contratto di cessione dei diritti sulla farmacia quale semplice fonte di prova dell'apporto conferito da [OSCURATO:PERSONA] all'associazione in partecipazione, ma ne avevano conosciuto per accertare che il corrispettivo non era stato pagato, nonostante la quietanza rilasciata nel contratto di cessione. In quanto relativo ad un diverso rapporto giuridico, tale accertamento esulava dal man- dato conferito agli arbitri, riguardante esclusivamente il contratto di associa- zione in partecipazione, e non poteva pertanto giustificare l'affermazione dell'avvenuta estinzione per compensazione del debito relativo all'apporto fi- nanziario e l'accoglimento della domanda di restituzione dello stesso. 1.1. Il motivo è inammissibile. E' pur vero, infatti, che i l principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatotrova applicazione, al di fuori del giudizio ordinario, anche all'ar- bitrato irrituale, nell'ambito del quale la relativa violazione può essere fatta valere con i rimedi esperibili contro l'eccesso dai limiti del mandato, ravvisa- bile ogniqualvolta gli arbitri non si siano attenuti all'incarico ricevuto, ma ab- biano pronunciato al di fuori di quanto espressamente o implicitamente loro devoluto. Peraltro, l'indagine volta a stabilire se gli arbitri si siano mantenuti entro i predetti limiti, risolvendosi nell'individuazione dell'oggetto e dell'am- piezza dell'incarico conferito, e quindi nell'interpretazione dell'effettiva vo- lontà dei mandanti, costituisce un'indagine riservataal giudice del merito, il cui apprezzamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione(cfr. Cass., Sez. II, 28/05/2021, n. 14986; Cass., Sez. I, 24/03/2014, n. 6830;19/04/2002, n. 5721), nella specie neppure dedotti. 2. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per apparenza della motivazione, nella parte in cui ha escluso che gli arbitri fossero incorsi in errore di fatto, laddove avevano rite- nuto non contestato il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la cessione dei diritti sulla farmacia. Premesso che la contestazionerisultava per tabulasdalle difese svolte nel procedimento arbitrale, rileva che la Corte ter- ritoriale ha omesso di specificare le ragioni d'infondatezza delle censure pro- poste al riguardo, essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado, nonché a riportare il relativo passo del lodo, nel quale s'individuava la man- cata contestazione come elemento determinante della decisione. 2.1. Il motivo è inammissibile. Nelconfermare l'insussistenza di un errore di fatto idoneo a giustificare l'annullamento del lodo, per avere lo stesso ritenuto provato il mancato pa- gamento del corrispettivo della cessione, in virtù della mancata contestazione da parte dell'attore, la Corte territoriale ha infatti motivato ampiamente e compiutamente il proprio convincimento, non essendosi limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma avendo spiegato anche le ragioni per cui l'ha ritenuta condivisibile, sia attraverso la sottolineatura dell'inconsistenza delle censure sollevate al riguardo, in quanto costituite dalla mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado, sia attraverso la riaffermazione della portata non determinante della non contestazione, in quanto rilevata dagli arbitri in via meramente incidentale, nell'ambito di una valutazione fon- data anche su altri elementi, sia infine attraverso l'esclusione del carattere fidefaciente della quietanza riportata nell'atto pubblico di cessione, in quanto riguardante un fatto non avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che lo aveva redatto. Non può quindi ritenersi sussistente, nella specie, la lamentata apparenza della motivazione, configurabile, in riferimento all'ipotesi in cui la sentenza di appello risulti motivata per relationema quella di primo grado, soltanto ove il richiamo alla stessa, risolvendosi in una generica condivisione della rico- struzione dei fatti e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, non ac- compagnata da un esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame , impedisca d'individuare il percorso logico-giuridico attraverso il quale il giu- dice di appello è autonomamente pervenuto alla conferma della decisione (cfr. Cass., Sez. lav., 25/10/2018, n. 27112; 23/08/2018, n. 21037; Cass., Sez. VI, 21/09/2017, n. 22022).La riproposizione, in sede di gravame, di una tesi difensiva già esaminata e disattesa dalla sentenza di primo grado sulla base di diffuse e convincenti ragioni non comporta d'altronde per il giudice il dovere di vagliare nuovamente la questionecon il medesimo grado di appro- fondimento, a meno che l'appellante, diversamente da quanto accaduto nel caso in esame, non la illustri con nuove e pertinenti argomentazioni, idonee a confutare quelle svolte nella sentenza impugnata o ad evidenziare profili rimasti precedentemente non indagati. 3. Con il terzo motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1416, 2697 e 2729 cod. civ., osservando che, nell'esclu- dere la configurabilità dell'errore di fatto, relativamente alla mancata conte- stazione del mancato pagamento del corrispettivo della cessione, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la decisione degli arbitri fosse fon- data su altri elementi di fatto, senza considerare che la mancata contesta- zione costituiva il principale elemento di prova, a conforto del quale gli arbitri avevano addotto altri elementi indiziari. Premesso inoltre che tali elementi erano inidonei a fornire la prova del mancato pagamento, risultando smentiti dall'avvenuto riconoscimento del mancato versamento dell'apporto finanzia- rio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dalla quietanza di pagamento contenuta nel contratto di cessione, sostengono che per elidere il valore probatorio di tale quietanza sarebbe stato necessario dimostrarne la simulazione, mediante la produzione di una controdichiarazione scritta o mediante una confessione, essendo inammissibili la prova per testi e il ricorso alle presunzioni. 3. Il motivo è inammissibile. Nell'escludere che gli arbitri fossero incorsi in un errore di fatto, la sen- tenza impugnata si è infatti attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, configurandosi il lodo arbitrale irri- tualecome una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti, l'errore deducibile in sede d'impugnazione è lo stesso che giustifica l'an- nullamento degli atti negoziali, dovendo consistere in una falsa rappresenta- zione della realtà(c.d. errore di fatto) che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri, per non avere gli stessi preso visione degli elementi di fatto della controversia o per averne supposti altri inesistenti, o ancora per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori incidenti sulla formazione del convincimento attra- verso l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti (c.d. errori di giudizio) (cfr. Cass., Sez. II, 11/06/2019, n. 15665; Cass., Sez. I, 15/09/ 2004, n. 18577; 18/09/2001, n. 11678). Tale errore, che per assumere rilievo deve risultare essenziale e ricono- scibile, come previsto dagli artt. 1429 e 1431 cod. civ., è stato ritenuto nella specie insussistente e comunque non determinante, in relazione all'afferma- zione della mancata contestazione del mancato pagamento del corrispettivo della cessione, sulla base del ragionamento dianzi ricostruito, la cui perfetta conseguenzialità ed immunità da contraddizioni ne esclude la sindacabilità in sede di legittimità: come accade per gli altri atti negoziali, infatti, anche per il lodo irrituale l'indagine in ordine all'esistenza dell'errore ed all'essenzialità e riconoscibilità dello stesso costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, nel caso in esame, peraltro, neppure dedotte (cfr. Cass., Sez. III, 28/11/2019, n. 31078; Cass., Sez. II, 26/11/1997, n. 11853; 1/03/ 1995, n. 2340). 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denuncia no la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1416 e 2697 e ss. cod. civ., rilevando che, nel fare proprie le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado in ordine all'estinzione dei debiti per compensazione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del tenore letterale del contratto di cessione, contenente la quie- tanza di pagamento del corrispettivo, il cui valore probatorio poteva essere superato soltanto attraverso la prova della simulazione, da fornirsi mediante la produzione della controdichiarazione scritta o mediante una confessione. 4.1. Il motivo è inammissibile. Premesso infatti che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per vio- lazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, né, a maggior ragione, per sollecitare un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello compiuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante, potendo quest'ultima far valere, anche in relazione a tale aspetto, esclusiva- mente la falsa rappresentazione della realtà in cui gli arbitri siano incorsi nella ricognizione degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (cfr. Cass., Sez. I, 16/05/2003, n. 7654), si osserva che, nell'escludere la sussistenza dell'er- rore di fatto, la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, si è correttamente astenuta dal procedere direttamente all'interpretazione dello atto di cessione dei diritti ereditari sulla farmacia, essendosi limitata a verifi- care se il convincimento raggiunto dagli arbitri in ordine al regolamento del corrispettivo della cessionemediante compensazione tra il relativo credito e il debito riguardante l'apporto finanziario all'associazione in partecipazione fosse inficiato da un'alterata percezione degli elementi testuali ed extrate- stuali addotti dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive: a tal fine, essa ha richiamato il tenore della quietanza contenuta nel predetto atto, con- fermandone l'inidoneità ad attestare l'avvenuto passaggio di denaro tra le parti, nonché le risultanze delle indagini compiute dal c.t.u. nominato nel pro- cedimento arbitrale, tenute presenti dagli arbitri ai fini dell'accertamento del predetto pagamento, concludendo, sulla base di un ragionamento coerente e conseguenziale, per l'insussistenza del vizio lamentato. Tale apprezzamento, sindacabile in questa sede esclusivamente per in- congruenza o illogicità della motivazione, non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale, nel dolersi della violazione delle regole legali di erme- neutica contrattuale, fa valere un vizio che nel giudizio d'impugnazione del lodo irrituale può essere dedotto esclusivamente in riferimento all'interpreta- zione del lodo fornita dal giudice di merito (cfr. Cass., Sez. I, 9/11/1970, n. 2292; Cass., Sez. III, 10/10/1968, n. 3194), e nonanche in ordine all'inter- pretazione del contratto fornita dagli arbitri, censurabile invece, come si è detto,esclusivamente per errore di fatto. Per analoghe ragioni deve esclu- dersi, in questa sede, la possibilità di far valere la violazione delle norme che disciplinano la prova della simulazione e il valore probatorio dell'atto pubblico e della confessione, trattandosi di censure che non attengono alla sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo, ma alla valutazione che gli arbitri hanno compiuto in ordine agli elementi di prova acquisiti al procedimento arbitrale, non deducibili quindi in sede d'impugnazione del lodo irrituale, per le ragioni suesposte. Per mera completezza va, comunque, rilevato che la quietanza contenuta in un atto di cessione, ossia la dichiarazione del vendi- tore che il prezzo è stato contestualmente pagato, non è coperta da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c. (Cass. 20520/2020). Va soggiunto che la censura difetta anche di autosufficienza, non essendo stati riprodotti nel ricorso né la suddetta quietanza, né gli atti nei quali – a detta dei ricorrenti –sarebbe stata contestata dal loro dante causa la dedu- zione di controparte circa il mancato pagamento del prezzo della cessione in questione (Cass. S.U. 18/03/2022, n.8950; Cass. 20637/2016). 5. Con il quinto motivo, i ricorrentideducono l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la tesi dell'avvenuta estin- zione per compensazione dei crediti reciproci delle parti presupponeva la pa- rità dei relativi importi, esclusa dalla stessa sentenza impugnata, la quale ha accertato che il corrispettivo della cessione era stato concordato in Lire 263.000.000, mentre l'apporto finanziario all'associazione in partecipazione era pari a Lire 400.000.000. 5.1. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, implicando un accertamento di fatto in ordine agli accordi complessivamente intervenuti tra le parti in ordine alla cessione dei diritti ereditari sulla farmacia ed all'apporto finanziario fornito dalla cedente all'as- sociazione in partecipazione, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la questione siastata sollevata (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/ 2018, n. 20694). 6. Con il sesto motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 1344 cod. civ. e degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, osservando che, nell'escludere la nullità del contratto di asso- ciazione in partecipazione in quanto stipulato in frode alla legge, la sentenza impugnata ha erroneamente richiamato l'art. 7 della legge n. 362 del 1991, entrato in vigore in epoca successiva alla stipulazione della cessione, anziché la legge n. 475 del 1968, la quale esprimeva il principio inderogabile dell'in- scindibilità della titolarità della farmacia dalla gestione del relativo servizio e dell'azienda. Premesso che alla morte del precedente titolare, [OSCURATO:PERSONA], gli erano succeduti tre eredi, uno solodei quali, [OSCURATO:PERSONA], era in pos- sesso del titolo di farmacista, e poteva quindi subentrare nella titolarità della farmacia, sostengono che la contestuale stipulazione dei contratti di cessione dei diritti ereditari e di associazione in partecipazione mirava proprio ad elu- dere la disciplina dettata dall'art. 12 della predetta legge, consentendo alle altre due coeredi di conservare la titolarità della farmacia e di continuare a percepirne gli utili, nonostante il difetto dei requisiti prescritti. 6.1. Il motivo è infondato. Ai fini dell'esclusione della nullità del lodo, in quanto avente ad oggetto un contratto stipulato in frode alla legge, la Corte territoriale ha infatti con- fermato la correttezza del richiamo, contenuto nella sentenza di primo grado, al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità proprio in riferimento alla disciplina dettata dalla legge n. 475 del 1968, secondo cui il contratto di associazione in partecipazione tra il titolare di una farmacia, in qualità di associante, ed un terzo, nonché, in generale, i patti che conferi- scono a terzi solo diritti di cointeressenza economica, lasciando all'associante la titolarità, l'amministrazione e la gestione della farmacia, non si pongono in contrasto con gli artt. 11 e 12 della predetta legge, che vietano la scissione della titolarità dell'impresa e della sua gestione dalla responsabilità del servi- zio farmaceutico(cfr. Cass., Sez. III, 1/04/2014, n. 7525; Cass., Sez. II, 27/06/2006, n. 14808; 21/06/1995, n. 7026).Il successivo riferimento alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 367 del 1991ha avuto invece luogo nell'ambito di considerazioni svolte dalla Corte territoriale in replica alle cen- sure proposte dai ricorrentisulla base del richiamo ai principi enunciati da un altro precedente di legittimità, al fine di dimostrare che la natura peculiare dallastessa riconosciuta alle farmacie (nelle quali convergono, accanto a pro- fili privatistici inerenti all'attività di gestione, spiccati caratteri pubblicistici, connessi a superiori interessi all'assistenza sanitaria e alla curadella salute pubblica, tali da giustificare la perdurante previsione di rigorosi vincoli didi- ritto pubblico: cfr. Cass., Sez. II, 22/10/2015, n. 21523)non costituiva un'in- novazione rispetto al regime previgente, idonea ad evidenziare profili d'in- compatibilità dello strumento giuridico prescelto dalle parti per consentire alla controricorrente di continuare a partecipare agli utili della farmacia, pur non potendo subentrare nella titolarità e nella gestione della stessa, per difetto dei relativi requisiti, ed avendo proprio per tale motivo ceduto la propria quota di diritti ereditari in favore del coerede, dante causa dei ricorrenti. In proposito, è appena il caso di rilevare, richiamando le argomentazioni svolte da questa Corte a sostegno del predetto principio, che gli artt. 11 e 12 della legge n. 475 del 1968, nel disporre che il titolare della farmacia dovesse avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia e che il trasferimento della titolarità della farmacia dovesse aver luogo a favore di un altro farmacista, che avesse conseguito la titolarità o fosse risultato idoneo in un precedente concorso, miravano ad assicurare che la titolarità delle farmacie spettassea persone qualificate sul piano professio- nale ed iscritte ad un ordine professionale, sì da essere tenute a rispettare le relative regole giuridiche e deontologiche, e che la gestione delle farmacie e dei relativi servizi e beni fosse affidata, nell'interesse della salute collettiva, agli stessi professionisti, in modo da evitare che le farmacie potessero far capo ad imprenditori animati solo da intenti lucrativi: sulla base di taliconsi- derazioni, si è affermato che, fermo il rispetto di tali requisiti, non si pone assolutamente in contrasto con le predette disposizioni ogni figura contrat- tuale che conferisca a terzi solo diritti di partecipazione economica nell'ambito dell'attività di una farmacia, lasciandone la titolarità, l'amministrazione e la gestione ad un farmacista(cfr. Cass., Sez. III, 1/04/2014, n. 7525). 7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- corrential pagamento delle spese processuali, che si liquidano co me dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento, in favore del la contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 1
Sentenza Cassazione n. 21994/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris