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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 02647/2025

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sul ricorso n. 12628/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] 1975 s.s. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, ilquale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. - ricorrente - contro 2RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giusta atto di fusione a rogito del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],nella qualità di liquidatore dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Cellulosa e per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata su foglio separato in data 9/1/2024, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, in [OSCURATO:PERSONA],n. 88 -controricorrente- E Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7216 /2021, depositata in data 3/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società [OSCURATO:PERSONA] per le piante da cellulosa e carta (SAF), facente parte del gruppo ENCC ([OSCURATO:PERSONA] e Carta) - il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), poi, è succeduto a titolo universale a SAF, mentre la [OSCURATO:PERSONA] è 3RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio divenuta liquidatrice di ENCC con il decreto - legge n. 207 del 2008, convertito in legge n.14 del 2009 - produceva piante tartufigene.

La SAF vendeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. piante tartufigene con contratto del 5/11/1992; le piante erano di produzioni relativ e agli anni 1990/1991 e 1992/1993.

3. Il tribunale di Roma, con sentenza n.14593 del 2003 – relativa ad altro giudizio -, divenuta definitiva, accoglieva la domanda di risarcimento danni di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di SAF.

Dichiarava la risoluzione del contratto intercorso tra le parti il 5/11/1992 per colpa della SAF.

La condanna veniva pronunciata nei confronti del MEF, nella qualità di interventore volontario «anche quale legale rappresentante dell’ENCC in l.c.a., quest’ultimo successore universale ex art.110 c.p.c. della controllata SAF», con condanna al pagamento della somma di euro 30.661,13.

4. Il tribunale di Roma, con la sentenza n.1850 del 2008, nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA] (acquirente nel 1991), [OSCURATO:PERSONA] (venditrice) e MEF (terzo chiamato in causa da [OSCURATO:PERSONA]) –giudizio cui non partecipava la FAS 175 - , accoglieva la domanda del Perozzi di risoluzione contrattuale, con condanna al pagamento di euro 8444,07, a titolo di restituzione del corrispettivo pagato.

Accoglieva anche la domanda di risarcimento del danno per l’importo di euro 459.933,58.

Il tribunale accoglieva anche la domanda di garanzia presentata, ex art.106 c.p.c., dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF, quale soggetto «succeduto all’[OSCURATO:PERSONA] e Carta inLiquidazione C oatta A mministrativa , a sua volta successore a titolo universale della SAF – [OSCURATO:PERSONA] e Forestale per le Piante da [OSCURATO:SOCIETA].».

Il tribunale risolveva i contratti 4RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio «in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in data 2/5/1991, per inadempimento» della [OSCURATO:PERSONA].

5. Venivano poi stipulati tre contratti tra la venditrice [OSCURATO:PERSONA] e l’acquirente SAF ([OSCURATO:PERSONA]) 1975 s.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., rispettivamente in data 10/1/1992, per lire 93.600.000, in data 25/1/1993 per lire 89.440.000 e in data 31/1/1994 per lire

76.800.000. Il tutto poggiava su un contratto di esclusiva del 24/7/1990 tra la SAF e la [OSCURATO:PERSONA].

6. Con atto di citazione del 10/1/2012, quindi a circa 20 anni dei fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario della SAF 1975 agiva in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, che aveva venduto alla SAF 1975, con i contratti del 10/1/1992, del 25/1/1993 e del 31/1/1994, piante prive di inoculo tartufigeno, concretizzando, dunque, una vendita di aliud pro alio.

Ciò emergeva dalla sentenza del tribunale di Roma n.14593 del 2003 che aveva «dichiarato l’inadempimento contrattuale della SAF condannandola al risarcimento dei danni e spese di giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA]».

La responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe derivata da «culpa in vigilando».

La responsabilità della SAF, ora MEF, succeduto all’ENCC, sarebbe stata solidale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e SAF sarebbero state «entrambe responsabili dei danni sofferti dalla Società attrice».

Pertanto, con l’atto di citazione [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario di SAF 1975, chiedeva «dare atto che la società SAF ha venduto a suo tempo […] alla [OSCURATO:PERSONA] (quale distributrice esclusiva per il Lazio di piante tartufigene da lei prodotte) le stesse piante di cui ai tre contratti descritti in premessa […] dichiarandole 5RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tartufigene e quindi idonea alla produzione di tartufi, mentre tali non erano».

Chiedeva altresì darsi atto che si era trattato «di vendita di aliud pro alioin quanto dette piante non hanno prodotto tartufi» essendo prive di inoculo tartufigeno.

Per l’effetto dovevano essere dichiarati «risolti per grave inadempimento, fatto e colpa concorrenti della SAF e della società [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima per culpa in vigilando) gli stessi contratti». [OSCURATO:PERSONA] doveva essere condannata alla restituzione delle somme percepite quantificate in lire 259.840.000 oltre Iva, pari ad euro

134.169. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA], per conto di SAF 175, chiedeva di condannare «in solido la società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e ilMinistero dell’economia e delle finanze» al risarcimento dei danni quantificati in euro 12.869.760,00.

7. Si costituiva nel giudizio di prime cure la [OSCURATO:PERSONA] deducendo che la domanda di [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario di SAF 1975, era documentalmente provata.

Negava, però, la propria responsabilità, ma, comunque, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere accolta nei confronti del MEF, succeduto a ENCC, gruppo di cui faceva parte la controllata SAF. [OSCURATO:PERSONA] proponeva anche domanda riconvenzionale nei confronti del MEF quanto al pagamento della somma di euro 77.140,00, relativa all’acquisto delle piante tartufigene.

8. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., soggetto liquidatore dell’ente Nazionale cellulosa e carta (ENCC), che deduceva il difetto di legittimazione del MEF, che non aveva stipulato i tre contratti, oltre alla non configurabilità di alcuna responsabilità 6RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio in capo SAF «non risultando l’attrice legata da alcun rapporto contrattuale con la stessa».

9. Il tribunale Roma, con sentenza n.13101/2015, depositata il 16/6/2015, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riconoscendo invece la legittimazione passiva del MEF.

Il tribunale condannava la [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], mandatario della SAF 1975, la somma di euro 134.169,00, a titolo di restituzione del prezzo versato.

Condannava la [OSCURATO:PERSONA] pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario della SAF 1975, la somma di euro 12.869.760, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante.

Il tribunale evidenziava che l’attrice aveva formulato esclusivamente domande contrattuali, ma non era stata presentata azione contrattuale nei confronti della produttrice SAF e del MEF.

Tale tipologia di responsabilità era, infatti, di natura extracontrattuale.

Solo in sede di comparsa conclusionale l’attrice aveva invocato gli articoli da 1519-bisa 1519- nonies c.c..

Il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della SAF per il «risarcimento pari alle somme dalla prima sborsate per l’acquisto delle piante poi oggetto di successiva compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Non era stato, infatti, dimostrato che le piante acquistate da SAF 1975, con i trecontratti indicati, del 10/1/1992, del 25/1/1993 e del 31/1/1994, erano le medesime acquistate da [OSCURATO:PERSONA] (acquirente) da SAF (venditrice) con contratto del 5/11/1992.

Chiarivail tribunale che «nell’odierno giudizio si ha riguardo a tre contratti intervenuti tra distributrice ed acquirente finale il primo dei quali essendo datato 10/1/1992 non può perciò solo ricomprendere la fornitura (a monte), oggetto del contratto del 5/11/1992». 7RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ai contratti in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 31/1/1994, il tribunale rilevava che «non può perciò concludersi nel senso che la mancanza di qualità della intera fornitura presupposta o “a monte” si sia tradotta nella mancanza di qualità della merce oggetto dei contratti (a valle), conclusi tra distributrice e privato produttore» (quindi tra [OSCURATO:PERSONA] e SAF 1975).

Pertanto, non risultando viziata l’intera partita iniziale compravenduta tra produttore (SAF) e distributore ([OSCURATO:PERSONA]), non poteva dirsi provato il vizio inficianti la partita finale.

Pertanto, il tribunale condannava esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandatario della SAF 1975 della somma di euro 134.169,00 e di euro 12.869.760,00.

Rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandatario della SAF 1975, nei confronti del MEF.

Rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF.

Dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale soggetto liquidatore dell’ente Nazionale cellulosa e carta (ENCC). [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare all’attrice SAF 1975, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario della SAF 1975, a rifondere all’MEF le spese di lite, liquidate in euro 47.070,00. [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare all’MEF le spese di lite, liquidate in euro 7795,00.

10. Avverso la sentenza di primo grado, depositata il 16/6/2015, proponeva appelloprincipale la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, 8RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con scadenza del termine semestrale lungo in data 16/1/2016.

L’appello principale veniva notificato alla [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; pur avendo mutato indirizzo il difensore già dall’anno 2013, in Roma, via Baiamento.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla nuova notifica pressodella [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Baiamento; ciò accadeva in data 3/11/2016, dopo la scadenza del termine semestrale per l’impugnazione.

Nell’atto di appello principale la [OSCURATO:PERSONA] evidenziava l’errore commesso dal tribunale di, il quale aveva «mandato “assolto” l’unico e vero responsabile dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] 1975 e cioè il Ministero dell’Economia e Finanze e per esso l’ENCC, la SAF e la [OSCURATO:PERSONA]».

In realtà, rileva l’appellante principale, essa non aveva mai prodotto piante tartufigene, ma si era sempre limitata a distribuire presso i clienti del Lazio le piante di produzione SAF «la quale aveva contrattualmente attribuita questa qualifica».

Del resto, nei contratti stipulati tra la [OSCURATO:PERSONA] e la SAF 1975, era contenuta sempre la dizione «Modulo di fornitura piante tartufigene di produzione [OSCURATO:SOCIETA].».

I terzi estranei al contratto avrebbero compiuto «la “frode processuale” prevista dall’art. 515 codice penale per come incontestabilmente provata nei documenti allegati al processo di primo grado».

L’intento della [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato quello di vendere piante tartufigene prive di micorrizzazione ma soltanto quello di reperire clienti nelle Lazio interessati alla tartuficoltura». 9RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, chiedevano «1) rigettare tutte le domande proposte in tribunale dalla società agricola forestale 1975 di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] 1975 s.r.l.) contro la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione per assoluto difetto di prova sulla responsabilità di quest’ultima riferita alla mancata produzione di tartufi […]; 2) dichiarare che nulla è dovuto dalla società appellante e/o dal socio costituito [OSCURATO:PERSONA] […]; 3) per l’effetto di cui sopra revocare la condanna alle spese di lite della società [OSCURATO:PERSONA] […] a favore della società agricola forestale 1975 […] ed a favore del Ministero economia e finanze; 3) in ogni caso dichiarare che la società SAF ha commesso frode processuale vendendo piante dichiarare tartufigene al 90% […]; 4) dare atto che tutte le piante indicate nei 3 contratti […] venivano consegnate direttamente dalla SAF all’[OSCURATO:PERSONA] 1975, senza alcun intervento della [OSCURATO:PERSONA][…]; Per effetto del Dl [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 41, comma 16 - octies dichiarare il MEF unico responsabile del danno subito dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] 1975 s.s.[…]: 6) dare atto altresì che la messa in liquidazione della SAF non la priva della personalità giuridica […]; 7) conseguentementecondannare detto Ministero e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in solido al risarcimento dei danni in favore della [OSCURATO:PERSONA] 1975 per come quantificati nella sentenza di primo grado cioè euro 134.169,00 per danno emergente ad euro 12.896.000,00 per lucro cessante».

11. Si costituiva nel giudizio di gravame la SAF 1975 in data 6/4/2016, proponendo anche appello incidentale.

11.1. In particolare, l’appellante incidentale, chiedeva, in primo luogo, la condanna di SAF e del MEF, per le domande presentate da SAF 1975 e da [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, chiedeva la 10RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio riforma della sentenza di prime cure in ordine alla condanna alle spese di SAF 1975 nei confronti del MEF.

12. La domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di SAF e, quindi, del MEF - cui aderiva la SAF 1975 – con «considerazioni ad adiuvandum all’impugnazione proposta» da [OSCURATO:PERSONA], doveva essere accolta , essendo sorto un interesse proprio dell’appellata «che consiste nella necessità che il debitore di [OSCURATO:PERSONA] 1975, cioè [OSCURATO:PERSONA], mantenga integre le proprie garanzie patrimoniali, tra le quali rientra anche il credito dalla stessa vantato nei confronti del MEF, non riconosciutole in primo grado con motivazioni più che discutibili».

Doveva dunque essere accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF.

Quest’ultimo non aveva offerto la prova che le piante erano idonee alla produzione di tartufi.

Il Ministero e la SAF erano produttori delle piante.

Pertanto,si chiedeva «la condanna del Ministero produttore a tenere indenne l’odierna appellante del pagamento delle giusto risarcimento del danno patito da [OSCURATO:PERSONA]».

Si chiedeva anche la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva disposto la condanna al rimborso delle spese di lite in favore del MEF.

La vicenda traeva origine da una condotta inadempiente riconducibile unicamente ad una società a capitale pubblico, SAF, il cui patrimonio era statoassorbito dal Ministero .

Pertanto, nelle conclusioni l’appellante incidentale SAF 1975 chiedeva: «rigettare l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] […] unicamente nella parte in cui viene richiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di tutte le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] 1975 di [OSCURATO:PERSONA] C. contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; riformare la sentenza n. 11RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 13101/2015 del tribunale civile di Roma in data 16/6/2015 […] nella parte in cui rigetta le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandatario della [OSCURATO:PERSONA] 1975 […] nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e, per l’effetto, condannare in solido la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e il Ministerodell’economia e finanze (quale successore a titolo universale della SAF) al risarcimento dei danni subiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] 1975 s.r.l.) nella misura di euro 12.869.760,00, per lucro cessante, oltre ad euro 134.169,00 per danno emergente […]».

13. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7216/2021, depositata il 3/11/2021, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], infatti, la tardività dell’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Rilevava, infatti, la Corteterritoriale che, essendo intervenuta la pubblicazione della sentenza di primo grado il 16/6/2015, la notifica dell’atto d’appello «avrebbe dovuto essere eseguita correttamente al più tardi entro il successivo 16/2/2016».

Tuttavia, la prima notifica effettuata presso il vecchio studio del difensore della [OSCURATO:PERSONA] non era andata a buon fine, tanto che ne era stata eseguita una successiva (questa andata a buon fine) presso il loro studio, ma solo in data 3/11/2016, oltre il termine di legge.

Tuttavia, già dall’anno 2013 il difensore della [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati il mutamento del proprio indirizzo in via Baiamonti n. 4. 12RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] prima notifica, dunque, era inesistente in rerum natura (si citava Cass. n. 17736 del 2019), non essendo dunque suscettibile di sanatoria ex art.156, 3º comma, c.p.c., a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato e non essendo possibile la riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di «vizio imputabile al notificante in considerazione dell’agevole possibilità di accertare l’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica degli avvocati» (si citava anche Cass. n. 8618 del 2019).

Il trasferimento dello studio del difensore era avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, ma sempre all’interno del circondario del tribunale di Roma.

13.1. Era inammissibile anche l’appello proposto nei confronti di tutte le parti personalmente da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale socio di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA], «non essendo stato il predetto mai parte nel giudizio di primo grado».

13.2. La Corte territoriale, poi, per quel che ancora qui rileva, reputava tardivo «per le ragioni esposte relative all’appello dell’appellante principale», l’appello proposto dalla società agricola 1975 in via incidentale adesiva, a sostegno del gravame principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF, «ed altrettanto inammissibile» l’appello proposto dalla SAF 1975 nei confronti del Ministero.

Ed infatti, la sentenza del tribunale relativa al capo inerente a l rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] 1975 direttamente nei confronti del MEF «non andava impugnata in via incidentale all’esito della costituzione della parte del presente giudizio avvenuta comunque tardivamente rispetto alla scadenza semestrale, ma avrebbe dovuto essere impugnata in via principale».

Aggiungeva la Corte d’appello che «analogamente è a dirsi con riferimento all’appello adesivo incidentale atteso che, avendo la 13RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio parte sostanzialmente aderito pedissequamente al gravame proposto dall’appellante principale, senza alcuna prospettazione aggiuntiva rispetto alle ragioni esposte dalla suddetta appellante, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 334 c.p.c. atteso che l’interesse ad impugnare era sorto evidentemente già all’atto della sentenza di primo grado e non quale conseguenza della costituzione della controparte» (si citava Cass. n. 2248 del 2018).

14. Quanto al merito, la Corte d’appello rilevava che nel novembre del 1992 era stato stipulato un contratto di fornitura di piante tartufigene, che era stato oggetto del contenzioso tra le parti definito con la sentenza del tribunale di Roma del 5/5/2003, con cui si era riconosciuto l’inadempimento della produttrice SAF, con condanna del MEF alla restituzione degli acconti dall’acquirente versati.

Tuttavia, i tre contratti stipulati dalla SAF 1975 risalivano al 10/1/1992, al 25/1/1993 edal 31/1/1994.

Era anche vero che su tali contratti risultava venditricela [OSCURATO:PERSONA], sulla quale evidentemente era sorto l’obbligo contrattuale nei confronti della contraente, ma le piante da fornirsi erano quelle della SAF.

Tuttavia, solo fino al 5/1/1992 era esistente un contratto di esclusiva di cui al precedente contratto poi risolto del 24/7/1990.

Pertanto, come correttamente evidenziato dal primo giudice -ad avviso della Corted’appello - «non v’è prova certa (né essa sarebbe acquisibile per il tramite di CTU) che le piante riconosciut e improduttive solo dalla [OSCURATO:PERSONA] ma non dalle altre parti ed in particolare dal MEF, siano effettivamente quelle oggetto della fornitura di cui al contratto del 5/11/2012 e tantomeno in quale quantitativo potrebbero appartenere a quelle di effettiva produzione della [OSCURATO:SOCIETA].». 14RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], «correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non provato che la somma di cui la odierna appellante ha chiesto la restituzione epari ad euro 77.146,00 fosse effettivamente inerente alla fornitura viziata». [OSCURATO:PERSONA] reputava inammissibili le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta dinanzi alla Cortecon lo specifico riferimento a quelle indicate nell’atto di appello di cui ai punti 3 (frode processuale), 4,5,6 e 7 (limitatamente alla richiesta di condanna del MEF è in solido con [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA]).

Ciò in quanto, l’appellante principale, con il proprio atto di costituzione nel giudizio di primo grado, ha richiesto in via riconvenzionale la condanna del MEF alla restituzione delle sole somme pari ad euro 77.000,00, per l’acquisto da parte sua dalla SAF delle piante tartufigene poi a loro volta rivendute all’appellante principale.

Non era stata mai proposta una domanda di garanzia o di manleva dinanzi al tribunale.

Pertanto, la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:SOCIETA].

Dichiarava inammissibile l’appello proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA].

Dichiarava inammissibile l’appello incidentale adesivo proposto dalla SAF 1975.

Dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi 3,4,5,6,7 (limitatamente alla richiesta di condanna del MEF è in solido con [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], e

9. Rigettava per il resto l’appello, confermando la sentenza appellata. 15RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

15. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale della SAF 1975 s.s. di [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.

16. Hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giusto atto di fusione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositando anche memoria scritta, ed il MEF. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione degli articoli 177, terzo comma, 350, secondo comma, 359,164, terzocomma, 291, c.p.c.».

Ad avviso della ricorrente l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Roma il 18/10/2016, con cui era stata disposta la rinnovazione della notifica da parte della SAF 1975 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], essendo stata pronunciata sull’accordo delle parti, non poteva in alcun modo essere revocata dalla sentenza della Corte d’appello.

In base al combinato disposto dell’art.359 c.p.c., che dispone per l’appello il rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale, e degli articoli 164, 3º comma c.p.c. e 291 c.p.c., la costituzione del convenuto aveva sanato i vizi della citazione.

L’ordinanza emessa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] «non è stata mai contestata da alcuna parte durante il corso dell’intero giudizio».

Per tale ragione, dunque, per la ricorrente, «la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. per conto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha sanato qualsiasi vizio della notifica dando luogo a contraddittorio integro».

La giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello non era applicabile per tre motivi:i) perché era successiva «al rinnovo della notifica dell’atto di appello all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];ii) perché atteneva «al rinnovo della notifica dell’atto di appello a singola controparte che dàinizio a giudizio autonomo e non a giudizio 16RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio già incardinato contro più convenuti»; iii) perché «il cancelliere non può certificare che la stessa sentenza è passata in giudicato per una sola parte e non ancora per le altre parti ritualmente costituite».

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione degli articoli 170,325 e 327 c.p.c.».

Evidenzia la ricorrente che il processo civile «non si esaurisce con il deposito della sentenza (di accoglimento o rigetto) ma prosegue fino al momento del suo passaggio in giudicato nei termini indicati dagli articoli richiamati in premessa».

Per tale ragione, dunque, «l’elezione di domicilio fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 95 ha avuto (e deve avere) legittimo effetto fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 13101/2015 che ha definito giudizio di primo grado».

Prosegue la ricorrente affermando che, se poi la sentenza è stata appellata, «la proposizione del gravame non incide sulle pregresse situazioni per quanto attiene alla rappresentanza delle parti in causa e domicili dei propri difensori».

L’art. 170 c.p.c. esonerebbe il notificante dall’accertamento del domicilio della controparte «quando questo domicilio è stato dichiarato in corso di causa», prolungando la sua validità fino all’intero decorso dei termini indicati dagli articoli 325 del 327 c.p.c.

Vi sarebbe un onere, ai fini della ricezione dell’appello, di «comunicare la variazione del domicilio a coloro che hanno l’obbligo di dare comunicazioni successive alla pubblicazione della sentenza: appello e/o biglietto di cancelleria: quest’ultimo, infatti, non risulta comunicato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] 95 e la cancelleria non ha provveduto a reiterare la comunicazione al nuovo domicilio di via Baiamonti, 4 in Roma, proprio perché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha 17RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comunicato il nuovo domicilio solo al consiglio dell’ordine e non alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza 13101/2015».

Per tale ragione, sempre ad avviso della ricorrente, l’appello notificato al difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio indicato in atti del primo grado dovrebbe considerarsi tempestivo.

3. I primi due motivi, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione,sono inammissibili.

3.1. In primo luogo, - dopo aver osservato che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non v’è stato alcun accordo delle parti sul contenuto dell’ordinanza, non essendo peraltro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a quel momento, ancora parte del giudizio d’appello - si rileva che la sentenza della Corte d’appello, che ha dichiarato intempestivo l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], non è stato in alcun modo impugnato da tale società, rendendo definitiva la pronuncia della Corted’appello di Roma sul punto.

Risulta, dunque, il difetto di legittimazione ad impugnare da parte della SAF 1975, che, in sede di gravame, aveva proposto appello incidentale tardivo adesivo.

La SAF 1975 non ha, dunque, impugnato l’unico capo della sentenza che la riguardava, ossia quello con cui la Corted’appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale formulato dalla stessa, in quanto proposto tardivamente, ossia oltre i termini per l’impugnazione.

Al contrario, la SAF 175 ha impugnato la parte della sentenza d’appello che ha dichiarato inammissibile, in quanto non tempestivo, il gravame articolato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Inoltre, non v’è dubbio che l’appellante principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha erroneamente notificato il gravame al vecchio indirizzo del difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, Avv. [OSCURATO:PERSONA], 18RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio presso il vecchio indirizzo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], in luogo del nuovo indirizzo, sempre in Roma, via Baiamonti n. 4.

Il tentativo di notifica era stato tempestivo, in quanto la sentenza del tribunale di Roma, pubblicata il 16/6/2015, è divenuta definitiva, considerando il periodo di sospensione dal 1/8/2015 al 31/8/2015 (31 giorni), in data 16/1/2016.

La prima notifica è stata tentata, dunque, in data 13/1/2016, ma non è andata a buon fine, risultando inesistente, perché eseguita nel vecchio indirizzo del difensore, già modificato sin dal 2013, come da comunicazione al consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma.

La seconda notifica, invece, è stata effettuata con spedizione del 3/11/2016 e ricezione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine massimo per impugnare la sentenza di prime cure.

4. Va applicata, dunque, la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui la notificazione non compiutasi in ragione del trasferimento del difensore della controparte è inesistente (Cass., sez. 6-1, 27/6/2019, n. 17336; poi Cass., sez. 3, 28/10/2020, n. 23760).

Si è precisato che non si tratta di giuridica inesistenza per difformità dal paradigma legale, bensì di inesistenza «in rerum natura», trattandosi di «inesistenza per “totale mancanza materiale dell’atto”, secondo la ricostruzione di Cass., Sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916), per non avere conseguito il suo scopo consistente nella consegna, secondo i diversi congegni previsti dalla legge, dell’atto da notificare al destinatario medesimo; di guisa che detta abortita notifica neppure è suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo in conseguenza della costituzione dell’appellato»(Cass., sez. 6-1, n. 17336 del 2019).

Si è chiarito anche che nell'ipotesi di notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del 19RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento (Cass., sez. 5, 28/3/2019, n. 8618; Cass. n. 12360 del 2015).

Risulta calzante anche la pronuncia di questa Corte per cui l a notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove,non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione (Cass . , sez.

L, 30/10/2019, n. 27911). 20RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

5. Trova applicazione, dunque, la regola processuale, disegnata dall’art. 334 c.p.c., per cui se l’impugnazione principale è inammissibile, come nella specie, per tardività, l’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace.

Si è infatti affermato che l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale proposto tardivamente, cioè oltre il termine (breve o annuale - ora semestrale - ) di impugnazione della sentenza, avendo esso assunto (in conseguenza di inammissibilità del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio del ricorso incidentale (Cass., sez.

L, 1/2/1996, n. 881; di recente Xass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29593).

6. Va, peraltro, aggiunto, conformemente a quanto accertato e dichiarato dalla Corte d’appello di Roma, che, nel caso che ci riguarda, l’appello incidentale articolato dalla SAF 1975 aveva natura adesiva rispetto all’appello principale presentato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ed infatti, in sede di appello incidentale la SAF 1975 ha chiesto espressamente la «riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui dispone il rigetto delle domande proposte sia da [OSCURATO:PERSONA] 1975 sia da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del Ministero dell’economia e delle Finanze».

Pertanto, è stata espressamente richiesto l’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA]; ciò proprio sulla considerazione che «è necessario svolgere le seguenti considerazioni ad adiuvandum all’impugnazione proposta, dettate soprattutto da un interesse proprio dell’appellata, che consiste nella necessità che il debitore di [OSCURATO:PERSONA] 1975, cioè [OSCURATO:PERSONA], mantenga integre le proprie garanzie patrimoniali, tra le quali rientra anche il credito 21RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dalla stessa vantato nei confronti del MEF, non riconosciutole in primo grado con motivazioni più che discutibili».

Saf 1975 chiedeva, dunque, nelle conclusioni dell’appello incidentale la riforma della sentenza n. 13101 del 2015 resa dal tribunale civile di Roma, nella parte in cui rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del MEF, con condanna in solido della [OSCURATO:PERSONA] e del MEF al risarcimento dei danni.

6.1. Trova applicazione, allora, la giurisprudenza di legittimità per cui le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto “adesivo” a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale -nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale –(Cass., sez. 3, 24 agosto 2020, n. 17614; Cass., sez.un., 29 ottobre 2020, n. 23903; Cass., sez. 5, 7 ottobre 2015, n. 20040; Cass., sez. 3, 10 marzo 2008, n. 6284).

Il ricorso incidentale “adesivo”, dunque, a differenza del ricorso incidentale in senso stretto, va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione (Cass., sez. 2, 22 dicembre 2021, n. 41254). 22RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è chiarito che l’impugnazione incidentale tardiva è ammessa in via generale anche nei confronti di capi diversi ed autonomi rispetto a quelli toccati dall’impugnazione principale avversa, ex art.334 c.p.c. (Cass., sez. 3, 9/7/2020, n. 14596; Cass., sez. 3, 5/9/2022, n. 26139), con la sola finalità di dar modo alla parte parzialmente soccombente - che avrebbe altrimenti prestato acquiescenza alla sentenza - di impugnare anch’essa quest’ultima, una volta venuto a conoscenza dell’impugnazione principale avversaria (Cass., sez. 5, 30/1/2018, n. 2248 ; Cass., sez. 2, 24/4/2012, n. 6470; Cass., sez. 3, 11/6/2008, n. 15483; Cass., Sez.U., 7/11/1989, n. 4640; Cass., sez. 3, 29/5/2024, n. 15100).

In dottrina, si è sottolineato che la possibilità del ricorso incidentale tardivo, a prescindere dal contenuto delle censure, riferibili, o meno, al capo della sentenza impugnato con il ricorso principale, esalta la finalità del regime di impugnazione incidentale tardiva, che è quello proprio di consentire alla parte parzialmente soccombente, che sia disposta ad accettare la sentenza se anche la controparte l’accetta, di attendere la decisione di quest’ultima senza dover proporre impugnazione per evitare la decadenza del termine, rendendo più facile per entrambe le parti l’accettazione della sentenza.

6.2. Nella recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U., n. 8486 del 2024), in tema di obbligazioni solidali, si è evidenziato che la ratio dell’art. 334 c.p.c. è una «finalità transattivo-ritorsiva», nel senso che la norma ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all’impugnazione, per non correre il rischio che l’appellato, attraverso l’impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevole all’appellante principale. 23RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ratio della norma sarebbe dunque frustrata se si impedisse all’appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l’esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall’impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi.

Inoltre, l’interesse a proporre l’impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall’impugnazione altrui, «che tende a modificare l’assetto di interessi che l’impugnato, in mancanza dell’altrui impugnazione principale, avrebbe accettato» (Cass., Sez.U., n. 8486 del 2024).

6.3. Con la conseguenza che l’impugnazione incidentale tardiva presuppone che l’interesse alla sua proposizione scaturisca, appunto, proprio dalla proposizione dell’impugnazione avversaria.

In caso di reciproca soccombenza, l’impugnazione incidentale tardiva, prevista dall’art. 334 c.p.c. per consentire alla parte l’accettazione della sentenza purché l’avversario tenga analogo comportamento, è ammissibile - nonostante lo spirare del termine ordinario anche l’acquiescenza - anche nei confronti di un capo aut onomo della sentenza rispetto a quello investito dal impugnazione principale, «sempreché l’interesse a proporre impugnazione incidentale dipenda dall’avvenuta proposizione di quella principale» (Cass., n. 2248del 2018).

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale 24RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio modifichi tale assetto giuridico (Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23396).

6.4. Tanto è vero che ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia, rispondendo a questa logica di collegamento di interesse tra le dueimpugnazionie.

Venuta meno, per inammissibilità, l’impugnazione principale, viene perciò soltanto meno anche l’interesse all’impugnazioneincidentale che trovava nella prima la ragione della propria proposizione(Cass., n. 2248 del 2018).

6.5. Si è anche precisato che le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione(Cass., sez. 2, 22/12/2021, n. 41254).

6.6. Si è anche chiarito che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione - n ella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado- (Cass., sez. 3, 14/11/2024, n. 29448). 25RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

7. Nella specie, quindi, a seguito dell’appello principale articolato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti anche della SAF 1975, quest’ultima ha proposto appello incidentale tardivo in adesione alla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF, oltre che per la condanna alle spese in favore del MEF.

Pertanto, trattandosi di appello incidentale tardivo adesivo, la Corted’appello correttamente lo ha ritenuto inammissibile.

La sentenza del tribunale è stata depositata il 16/6/2015, sicché il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., semestrale, maturava il 16/1/2016, mentre l’appello incidentale adesivo è stato depositato solo in data 6/4/2016.

8. Solo per evitare equivoci si evidenzia che non può trovare qui applicazione la decisione di questa Cortea sezioni unite, per cui, in tema di obbligazioni solidali, l 'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva(Cass., Sez.U., 28/3/2024, n. 8486; anche Cass., Sez.U., 27/11/2007, n. 24627; contra, ma per una fattispecie tutta peculiare di responsabilità degli amministratori vedi Cass., Sez.U., 29/10/2020, n. 23903).

Per le obbligazioni solidali, infatti, è consentito il ricorso incidentale adesivo tardivo, in quanto «si è inteso subordinare l’interesse ad impugnare alla messa in discussione, mediante la proposizione dell’appello principale, del “complessivo” risultato del giudizio di primo grado da parte del coobbligato solidale che si era astenuto dal proporre gravame, così consentendo, altresì, di pervenire ad un accertamento uniforme dell’esistenza e del modo di 26RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio essere dell’obbligazione solidale nell’alveo di operatività dell’art.332 c.p.c.» (Cass., Sez.U., n. 8486 del 2024).

9. Nella specie, invece, non si è in presenza di obbligazioni solidali, in quanto, in realtà, la SAF 1975 ha proposto l’originaria domanda giudiziale nei confronti della venditrice delle piante tartufigene, avendo poi avanzato domanda anche nei confronti del MEF, in qualità di produttore delle piante.

L’appello principale della [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha modificato in alcun modo l’assetto degli interessi complessivo nella vicenda processuale.

Non è possibile, dunque, proporre appello incidentale tardivo adesivo, in un’ipotesi in cui l’impugnazione ad adiuvandumda parte della SAF 1975, è avvenuta per la dichiarata «necessità che il debitore dell’[OSCURATO:PERSONA] 1975, cioè [OSCURATO:PERSONA], mantenga integre le proprie garanzie patrimoniali, tra le quali rientra anche il credito dalla stessa vantato nei confronti del MEF».

10. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. e 115 c.p.c.».

Per la ricorrente, le sentenze del tribunale di Roma n. 14593/2003 e 42560/2005 avrebbero individuato nel MEF il soggetto «tenuto a garantire la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] dalle richieste risarcitorie di terzi acquirenti per danno emergente e lucro cessante subito dagli stessi per effetto dell’acquisto delle piante tartufigene di produzione SAF».

In particolare,la ricorrente fa riferimento al contratto di esclusiva intercorso tra la SAF e la [OSCURATO:PERSONA] stipulato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la durata di 2 anni.

Il termine sarebbe stato poi prorogato fino al 30/8/1994, avendo la [OSCURATO:PERSONA] prenotato nel periodo un numero di piante superiore a quello fissato in via negoziale ( n. 15.000 per anno). 27RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sarebbe condivisibile il ragionamento del tribunale di Roma che ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] contro il MEF deducendo un “motivo temporale”, in quanto il primo contratto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la SAF e del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi anteriore all’acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di piante tartufigene da parte di [OSCURATO:PERSONA] SAF.

Tale ragionamento potrebbe valere per il primo contratto, ma non per i successivi del 25/1/1993 e del 31/1/1994.

Tra l’altro, il contratto di esclusiva prevedeva una prima scadenza biennale al 1/9/92 ed una proroga di dueanni in presenza di acquisti annuali superiori a 15.000 unità.

Aggiungeva la ricorrente che tutte le piante acquistate tramite [OSCURATO:PERSONA] venivano sempre consegnate direttamente da SAF.

La Corte d’appello avrebbe dunque violato l’art. 115 c.p.c.

«perché ha ignorato le risultanze dei documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

11. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione degli articoli 105 e 334 c.p.c.».

Il tribunale di Roma ha accolto la domanda solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettando quella nei confronti del MEF con una motivazione - a giudizio della ricorrente - «giuridicamente inaccettabile perché premia (non si sa con quale autorità) unafrode in commercio accertata anni prima dallo stesso tribunale».

La domanda iniziale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1975 contro il MEF «andava in ogni caso accolta e quindi anche l’appello [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di accoglimento».

Chiarisce la ricorrente che «la mancanza iniziale di interesse della ricorrente a proporre appello alla sentenza in questione (13101/2015 in giudizio 2826/2012) poiché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] garantiva il 28RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio recupero di quanto statuito in questa sentenza a favore di Agricolo», mentre «solo dopo l’appello [OSCURATO:PERSONA] questa certezza è venuta meno e ha costretto la ricorrente a proporre appello incidentale [..] Consegue, quindi, che anche questo appello è tempestivo e quindi meritevole di accoglimento».

Precisa ancora la ricorrente che la garanzia del MEF è per le vendite di aliud pro alio effettuate da SAF in favore di [OSCURATO:PERSONA] «non è quella del produttore», ma quella stabilita con sentenza «in attuazione o dell’art.1944 c.c. […] o per la successione di persona a persona».

12. Con il quintomotivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione dell’art.2900 c.c. e 105 c.p.c.».

Per la ricorrente, dunque, sussiste il credito proprio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di complessivi euro 13.003.929,00, «che ha diritto di richiedere sia alla debitrice che al suo garante MEF».

13. I motivi terzo , quarto e quinto , che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.

Infatti, una volta reputato inammissibile perché tardivo l’appello principale articolato dalla [OSCURATO:PERSONA] è , di conseguenza, inammissibile perché tardivo anche l’appello incidentale adesivo articolato da [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario della SAF

175. Resta efficace, però, l’appello principale tempestivamente proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF.

Sul punto, però, la SAF 1975 non ha legittimazione ad impugnare un capo della sentenza che esamina l’infondatezza dell’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF.

I motivi sono, peraltro, del tutto infondati, consistendo in una mera rivisitazione di tutti gli elementi istruttori, già ampiamente 29RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio esaminatinella fase di merito con giudizio pienamente meritale, non replicabile in questa sede.

Si è, in presenza, tra l’altro, di una doppia decisione conforme di merito, ex art. 348 - ter c.p.c., all’epoca vigente, introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto sia il giudice di prime cure che la Corted’appello hanno affermato, con precisione, che, manca del tutto la prova che le piante tartufigene acquistate da [OSCURATO:PERSONA] presso la SAF con il contratto di vendita del 5/11/1992, siano le medesime che hanno costituito oggetto del contratto del 10/1/1992, come pure dei duesuccessivi contratti del 25/1/1993 e del 31/1/1994 Poiché il contratto di compravendita delle piante tartufigene da SAF a [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di merito, con ragionamento di fatto tutt’altro che irragionevole, non ha ritenuto che fosse stata raggiunta la provache tali piante abbiano fatto oggetto del contratto stipulato precedentemente, dieci mesi prima, in data 10/1/1992, tra la venditrice [OSCURATO:PERSONA] e l’acquirente SAF

175. Ciò risulta in modo limpido dalla motivazione della sentenza della Corte d’appello la quale ha affermato che «come correttamente evidenziato dal primo giudice, non v’è prova certa (néessa sarebbe acquisibile per il tramite di CTU) che le piante riconosciute improduttive solo dalla [OSCURATO:PERSONA] ma non dalle altre parti ed in particolare dal MEF, siano effettivamente quelle oggetto della fornitura di quel contratto del 5/11/2012 [recte: 5/11/1992] e tantomeno in quale quantitativo potrebbero appartenere a quelle di effettiva produzione della [OSCURATO:SOCIETA].».

Dovendosi peraltro tenere presente che il contratto di esclusiva era stato sottoscritto tra la SAF e la [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con durata biennale (cfr. motivazione della sentenza 30RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio della Corted’appello «è altrettanto vero che suddetti contratti risulta che […] le piante da fornirsi erano quelle della [OSCURATO:SOCIETA]. nei cui confronti, peraltro, solo fino al 5/1/1992 era esistente un contratto di esclusiva di cui al precedente contratto poi risolto del 24/7/1990».

Per i giudici di merito, dunque, le piante vendute da [OSCURATO:PERSONA] a staffa 175 con i 3 contratti delle 10/1/1992, del 25/1/1993 e della 31/1/1994, potevano essere state acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA] anche da produttori diversi dalla SAF.

Inoltre, deve osservarsi, che la sentenza del tribunale di Roma n.14593 del 2003, nel giudizio relativo alla domanda di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], aveva ad oggetto piante tartufigene vendute con il contratto del 5/11/1992, sicché quel giudicato non può fare stato nella odierna vicenda processuale.

Va, poi, anche rimarcato che nel giudizio insorto tra [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ed il MEF, definito con sentenza del tribunale di Roma n.1850 del 2008, la [OSCURATO:PERSONA], chiamata in giudizio dall’attore, ha chiesto espressamente lo spostamento della prima udienza per chiamare in giudizio il MEF, ai fini di essere da questo garantita.

Ciò, invece, non è avvenuto del giudizio in esame, in ordine alle domande di condanna risarcimento dei danni avanzate da SAF 1975.

È stata, infatti, la SAF 1975 a chiamare direttamente in giudizio il MEF per il risarcimento del danno, sia pure quale produttore delle piante tartufigene e non quale venditore delle stesse.

La domanda di manleva è stata proposta inammissibilmente per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di appello (cfr. sentenza della Corted’appello di Roma n.7216 del 2021, ove si legge «non avendo la stessa [appellante principale] mai proposto in effetti una domanda di manleva dinanzi al tribunale»). 31RG n. 12628/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], non può non osservarsi che nel giudizio definito con la sentenza del tribunale di Roma n. 1850 del 2008, non era parte in causa la SAF 1975, attrice – poi appellante incidentale adesiva - in questa sede.

Tra l’altro, non è stato provato che le piantine tartufigene oggetto di quel giudizio siano state oggetto della partita di quel contratto del 5/11/1992.

Le piante acquistare dal Perozzi non risultano essere le medesime consegnate alla SAF 1975 a seguito dei 3 contratti sopra richiamati.

14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.

15. Non sussistono i p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n. 12628/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] 1975 s.s. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, ilquale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. - ricorrente - contro 2RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giusta atto di fusione a rogito del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],nella qualità di liquidatore dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Cellulosa e per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata su foglio separato in data 9/1/2024, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, in [OSCURATO:PERSONA],n. 88 -controricorrente- E Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7216 /2021, depositata in data 3/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società [OSCURATO:PERSONA] per le piante da cellulosa e carta (SAF), facente parte del gruppo ENCC ([OSCURATO:PERSONA] e Carta) - il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), poi, è succeduto a titolo universale a SAF, mentre la [OSCURATO:PERSONA] è 3RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio divenuta liquidatrice di ENCC con il decreto - legge n. 207 del 2008, convertito in legge n.14 del 2009 - produceva piante tartufigene. La SAF vendeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. piante tartufigene con contratto del 5/11/1992; le piante erano di produzioni relativ e agli anni 1990/1991 e 1992/1993. 3. Il tribunale di Roma, con sentenza n.14593 del 2003 – relativa ad altro giudizio -, divenuta definitiva, accoglieva la domanda di risarcimento danni di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di SAF. Dichiarava la risoluzione del contratto intercorso tra le parti il 5/11/1992 per colpa della SAF. La condanna veniva pronunciata nei confronti del MEF, nella qualità di interventore volontario «anche quale legale rappresentante dell’ENCC in l.c.a., quest’ultimo successore universale ex art.110 c.p.c. della controllata SAF», con condanna al pagamento della somma di euro 30.661,13. 4. Il tribunale di Roma, con la sentenza n.1850 del 2008, nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA] (acquirente nel 1991), [OSCURATO:PERSONA] (venditrice) e MEF (terzo chiamato in causa da [OSCURATO:PERSONA]) –giudizio cui non partecipava la FAS 175 - , accoglieva la domanda del Perozzi di risoluzione contrattuale, con condanna al pagamento di euro 8444,07, a titolo di restituzione del corrispettivo pagato. Accoglieva anche la domanda di risarcimento del danno per l’importo di euro 459.933,58. Il tribunale accoglieva anche la domanda di garanzia presentata, ex art.106 c.p.c., dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF, quale soggetto «succeduto all’[OSCURATO:PERSONA] e Carta inLiquidazione C oatta A mministrativa , a sua volta successore a titolo universale della SAF – [OSCURATO:PERSONA] e Forestale per le Piante da [OSCURATO:SOCIETA].». Il tribunale risolveva i contratti 4RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio «in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in data 2/5/1991, per inadempimento» della [OSCURATO:PERSONA]. 5. Venivano poi stipulati tre contratti tra la venditrice [OSCURATO:PERSONA] e l’acquirente SAF ([OSCURATO:PERSONA]) 1975 s.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., rispettivamente in data 10/1/1992, per lire 93.600.000, in data 25/1/1993 per lire 89.440.000 e in data 31/1/1994 per lire 76.800.000. Il tutto poggiava su un contratto di esclusiva del 24/7/1990 tra la SAF e la [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con atto di citazione del 10/1/2012, quindi a circa 20 anni dei fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario della SAF 1975 agiva in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, che aveva venduto alla SAF 1975, con i contratti del 10/1/1992, del 25/1/1993 e del 31/1/1994, piante prive di inoculo tartufigeno, concretizzando, dunque, una vendita di aliud pro alio. Ciò emergeva dalla sentenza del tribunale di Roma n.14593 del 2003 che aveva «dichiarato l’inadempimento contrattuale della SAF condannandola al risarcimento dei danni e spese di giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA]». La responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe derivata da «culpa in vigilando». La responsabilità della SAF, ora MEF, succeduto all’ENCC, sarebbe stata solidale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e SAF sarebbero state «entrambe responsabili dei danni sofferti dalla Società attrice». Pertanto, con l’atto di citazione [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario di SAF 1975, chiedeva «dare atto che la società SAF ha venduto a suo tempo […] alla [OSCURATO:PERSONA] (quale distributrice esclusiva per il Lazio di piante tartufigene da lei prodotte) le stesse piante di cui ai tre contratti descritti in premessa […] dichiarandole 5RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tartufigene e quindi idonea alla produzione di tartufi, mentre tali non erano». Chiedeva altresì darsi atto che si era trattato «di vendita di aliud pro alioin quanto dette piante non hanno prodotto tartufi» essendo prive di inoculo tartufigeno. Per l’effetto dovevano essere dichiarati «risolti per grave inadempimento, fatto e colpa concorrenti della SAF e della società [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima per culpa in vigilando) gli stessi contratti». [OSCURATO:PERSONA] doveva essere condannata alla restituzione delle somme percepite quantificate in lire 259.840.000 oltre Iva, pari ad euro 134.169. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA], per conto di SAF 175, chiedeva di condannare «in solido la società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e ilMinistero dell’economia e delle finanze» al risarcimento dei danni quantificati in euro 12.869.760,00. 7. Si costituiva nel giudizio di prime cure la [OSCURATO:PERSONA] deducendo che la domanda di [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario di SAF 1975, era documentalmente provata. Negava, però, la propria responsabilità, ma, comunque, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere accolta nei confronti del MEF, succeduto a ENCC, gruppo di cui faceva parte la controllata SAF. [OSCURATO:PERSONA] proponeva anche domanda riconvenzionale nei confronti del MEF quanto al pagamento della somma di euro 77.140,00, relativa all’acquisto delle piante tartufigene. 8. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., soggetto liquidatore dell’ente Nazionale cellulosa e carta (ENCC), che deduceva il difetto di legittimazione del MEF, che non aveva stipulato i tre contratti, oltre alla non configurabilità di alcuna responsabilità 6RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio in capo SAF «non risultando l’attrice legata da alcun rapporto contrattuale con la stessa». 9. Il tribunale Roma, con sentenza n.13101/2015, depositata il 16/6/2015, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riconoscendo invece la legittimazione passiva del MEF. Il tribunale condannava la [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], mandatario della SAF 1975, la somma di euro 134.169,00, a titolo di restituzione del prezzo versato. Condannava la [OSCURATO:PERSONA] pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario della SAF 1975, la somma di euro 12.869.760, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante. Il tribunale evidenziava che l’attrice aveva formulato esclusivamente domande contrattuali, ma non era stata presentata azione contrattuale nei confronti della produttrice SAF e del MEF. Tale tipologia di responsabilità era, infatti, di natura extracontrattuale. Solo in sede di comparsa conclusionale l’attrice aveva invocato gli articoli da 1519-bisa 1519- nonies c.c.. Il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della SAF per il «risarcimento pari alle somme dalla prima sborsate per l’acquisto delle piante poi oggetto di successiva compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Non era stato, infatti, dimostrato che le piante acquistate da SAF 1975, con i trecontratti indicati, del 10/1/1992, del 25/1/1993 e del 31/1/1994, erano le medesime acquistate da [OSCURATO:PERSONA] (acquirente) da SAF (venditrice) con contratto del 5/11/1992. Chiarivail tribunale che «nell’odierno giudizio si ha riguardo a tre contratti intervenuti tra distributrice ed acquirente finale il primo dei quali essendo datato 10/1/1992 non può perciò solo ricomprendere la fornitura (a monte), oggetto del contratto del 5/11/1992». 7RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ai contratti in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 31/1/1994, il tribunale rilevava che «non può perciò concludersi nel senso che la mancanza di qualità della intera fornitura presupposta o “a monte” si sia tradotta nella mancanza di qualità della merce oggetto dei contratti (a valle), conclusi tra distributrice e privato produttore» (quindi tra [OSCURATO:PERSONA] e SAF 1975). Pertanto, non risultando viziata l’intera partita iniziale compravenduta tra produttore (SAF) e distributore ([OSCURATO:PERSONA]), non poteva dirsi provato il vizio inficianti la partita finale. Pertanto, il tribunale condannava esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandatario della SAF 1975 della somma di euro 134.169,00 e di euro 12.869.760,00. Rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandatario della SAF 1975, nei confronti del MEF. Rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF. Dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale soggetto liquidatore dell’ente Nazionale cellulosa e carta (ENCC). [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare all’attrice SAF 1975, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario della SAF 1975, a rifondere all’MEF le spese di lite, liquidate in euro 47.070,00. [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare all’MEF le spese di lite, liquidate in euro 7795,00. 10. Avverso la sentenza di primo grado, depositata il 16/6/2015, proponeva appelloprincipale la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, 8RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con scadenza del termine semestrale lungo in data 16/1/2016. L’appello principale veniva notificato alla [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]; pur avendo mutato indirizzo il difensore già dall’anno 2013, in Roma, via Baiamento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla nuova notifica pressodella [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Baiamento; ciò accadeva in data 3/11/2016, dopo la scadenza del termine semestrale per l’impugnazione. Nell’atto di appello principale la [OSCURATO:PERSONA] evidenziava l’errore commesso dal tribunale di, il quale aveva «mandato “assolto” l’unico e vero responsabile dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] 1975 e cioè il Ministero dell’Economia e Finanze e per esso l’ENCC, la SAF e la [OSCURATO:PERSONA]». In realtà, rileva l’appellante principale, essa non aveva mai prodotto piante tartufigene, ma si era sempre limitata a distribuire presso i clienti del Lazio le piante di produzione SAF «la quale aveva contrattualmente attribuita questa qualifica». Del resto, nei contratti stipulati tra la [OSCURATO:PERSONA] e la SAF 1975, era contenuta sempre la dizione «Modulo di fornitura piante tartufigene di produzione [OSCURATO:SOCIETA].». I terzi estranei al contratto avrebbero compiuto «la “frode processuale” prevista dall’art. 515 codice penale per come incontestabilmente provata nei documenti allegati al processo di primo grado». L’intento della [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato quello di vendere piante tartufigene prive di micorrizzazione ma soltanto quello di reperire clienti nelle Lazio interessati alla tartuficoltura». 9RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, chiedevano «1) rigettare tutte le domande proposte in tribunale dalla società agricola forestale 1975 di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] 1975 s.r.l.) contro la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione per assoluto difetto di prova sulla responsabilità di quest’ultima riferita alla mancata produzione di tartufi […]; 2) dichiarare che nulla è dovuto dalla società appellante e/o dal socio costituito [OSCURATO:PERSONA] […]; 3) per l’effetto di cui sopra revocare la condanna alle spese di lite della società [OSCURATO:PERSONA] […] a favore della società agricola forestale 1975 […] ed a favore del Ministero economia e finanze; 3) in ogni caso dichiarare che la società SAF ha commesso frode processuale vendendo piante dichiarare tartufigene al 90% […]; 4) dare atto che tutte le piante indicate nei 3 contratti […] venivano consegnate direttamente dalla SAF all’[OSCURATO:PERSONA] 1975, senza alcun intervento della [OSCURATO:PERSONA][…]; Per effetto del Dl [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 41, comma 16 - octies dichiarare il MEF unico responsabile del danno subito dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] 1975 s.s.[…]: 6) dare atto altresì che la messa in liquidazione della SAF non la priva della personalità giuridica […]; 7) conseguentementecondannare detto Ministero e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in solido al risarcimento dei danni in favore della [OSCURATO:PERSONA] 1975 per come quantificati nella sentenza di primo grado cioè euro 134.169,00 per danno emergente ad euro 12.896.000,00 per lucro cessante». 11. Si costituiva nel giudizio di gravame la SAF 1975 in data 6/4/2016, proponendo anche appello incidentale. 11.1. In particolare, l’appellante incidentale, chiedeva, in primo luogo, la condanna di SAF e del MEF, per le domande presentate da SAF 1975 e da [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, chiedeva la 10RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio riforma della sentenza di prime cure in ordine alla condanna alle spese di SAF 1975 nei confronti del MEF. 12. La domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di SAF e, quindi, del MEF - cui aderiva la SAF 1975 – con «considerazioni ad adiuvandum all’impugnazione proposta» da [OSCURATO:PERSONA], doveva essere accolta , essendo sorto un interesse proprio dell’appellata «che consiste nella necessità che il debitore di [OSCURATO:PERSONA] 1975, cioè [OSCURATO:PERSONA], mantenga integre le proprie garanzie patrimoniali, tra le quali rientra anche il credito dalla stessa vantato nei confronti del MEF, non riconosciutole in primo grado con motivazioni più che discutibili». Doveva dunque essere accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF. Quest’ultimo non aveva offerto la prova che le piante erano idonee alla produzione di tartufi. Il Ministero e la SAF erano produttori delle piante. Pertanto,si chiedeva «la condanna del Ministero produttore a tenere indenne l’odierna appellante del pagamento delle giusto risarcimento del danno patito da [OSCURATO:PERSONA]». Si chiedeva anche la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva disposto la condanna al rimborso delle spese di lite in favore del MEF. La vicenda traeva origine da una condotta inadempiente riconducibile unicamente ad una società a capitale pubblico, SAF, il cui patrimonio era statoassorbito dal Ministero . Pertanto, nelle conclusioni l’appellante incidentale SAF 1975 chiedeva: «rigettare l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] […] unicamente nella parte in cui viene richiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di tutte le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] 1975 di [OSCURATO:PERSONA] C. contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; riformare la sentenza n. 11RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 13101/2015 del tribunale civile di Roma in data 16/6/2015 […] nella parte in cui rigetta le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandatario della [OSCURATO:PERSONA] 1975 […] nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e, per l’effetto, condannare in solido la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e il Ministerodell’economia e finanze (quale successore a titolo universale della SAF) al risarcimento dei danni subiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] 1975 s.r.l.) nella misura di euro 12.869.760,00, per lucro cessante, oltre ad euro 134.169,00 per danno emergente […]». 13. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7216/2021, depositata il 3/11/2021, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], infatti, la tardività dell’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava, infatti, la Corteterritoriale che, essendo intervenuta la pubblicazione della sentenza di primo grado il 16/6/2015, la notifica dell’atto d’appello «avrebbe dovuto essere eseguita correttamente al più tardi entro il successivo 16/2/2016». Tuttavia, la prima notifica effettuata presso il vecchio studio del difensore della [OSCURATO:PERSONA] non era andata a buon fine, tanto che ne era stata eseguita una successiva (questa andata a buon fine) presso il loro studio, ma solo in data 3/11/2016, oltre il termine di legge. Tuttavia, già dall’anno 2013 il difensore della [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati il mutamento del proprio indirizzo in via Baiamonti n. 4. 12RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] prima notifica, dunque, era inesistente in rerum natura (si citava Cass. n. 17736 del 2019), non essendo dunque suscettibile di sanatoria ex art.156, 3º comma, c.p.c., a seguito della costituzione in giudizio dell’appellato e non essendo possibile la riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di «vizio imputabile al notificante in considerazione dell’agevole possibilità di accertare l’ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica degli avvocati» (si citava anche Cass. n. 8618 del 2019). Il trasferimento dello studio del difensore era avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, ma sempre all’interno del circondario del tribunale di Roma. 13.1. Era inammissibile anche l’appello proposto nei confronti di tutte le parti personalmente da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale socio di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA], «non essendo stato il predetto mai parte nel giudizio di primo grado». 13.2. La Corte territoriale, poi, per quel che ancora qui rileva, reputava tardivo «per le ragioni esposte relative all’appello dell’appellante principale», l’appello proposto dalla società agricola 1975 in via incidentale adesiva, a sostegno del gravame principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF, «ed altrettanto inammissibile» l’appello proposto dalla SAF 1975 nei confronti del Ministero. Ed infatti, la sentenza del tribunale relativa al capo inerente a l rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] 1975 direttamente nei confronti del MEF «non andava impugnata in via incidentale all’esito della costituzione della parte del presente giudizio avvenuta comunque tardivamente rispetto alla scadenza semestrale, ma avrebbe dovuto essere impugnata in via principale». Aggiungeva la Corte d’appello che «analogamente è a dirsi con riferimento all’appello adesivo incidentale atteso che, avendo la 13RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio parte sostanzialmente aderito pedissequamente al gravame proposto dall’appellante principale, senza alcuna prospettazione aggiuntiva rispetto alle ragioni esposte dalla suddetta appellante, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 334 c.p.c. atteso che l’interesse ad impugnare era sorto evidentemente già all’atto della sentenza di primo grado e non quale conseguenza della costituzione della controparte» (si citava Cass. n. 2248 del 2018). 14. Quanto al merito, la Corte d’appello rilevava che nel novembre del 1992 era stato stipulato un contratto di fornitura di piante tartufigene, che era stato oggetto del contenzioso tra le parti definito con la sentenza del tribunale di Roma del 5/5/2003, con cui si era riconosciuto l’inadempimento della produttrice SAF, con condanna del MEF alla restituzione degli acconti dall’acquirente versati. Tuttavia, i tre contratti stipulati dalla SAF 1975 risalivano al 10/1/1992, al 25/1/1993 edal 31/1/1994. Era anche vero che su tali contratti risultava venditricela [OSCURATO:PERSONA], sulla quale evidentemente era sorto l’obbligo contrattuale nei confronti della contraente, ma le piante da fornirsi erano quelle della SAF. Tuttavia, solo fino al 5/1/1992 era esistente un contratto di esclusiva di cui al precedente contratto poi risolto del 24/7/1990. Pertanto, come correttamente evidenziato dal primo giudice -ad avviso della Corted’appello - «non v’è prova certa (né essa sarebbe acquisibile per il tramite di CTU) che le piante riconosciut e improduttive solo dalla [OSCURATO:PERSONA] ma non dalle altre parti ed in particolare dal MEF, siano effettivamente quelle oggetto della fornitura di cui al contratto del 5/11/2012 e tantomeno in quale quantitativo potrebbero appartenere a quelle di effettiva produzione della [OSCURATO:SOCIETA].». 14RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], «correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non provato che la somma di cui la odierna appellante ha chiesto la restituzione epari ad euro 77.146,00 fosse effettivamente inerente alla fornitura viziata». [OSCURATO:PERSONA] reputava inammissibili le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta dinanzi alla Cortecon lo specifico riferimento a quelle indicate nell’atto di appello di cui ai punti 3 (frode processuale), 4,5,6 e 7 (limitatamente alla richiesta di condanna del MEF è in solido con [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA]). Ciò in quanto, l’appellante principale, con il proprio atto di costituzione nel giudizio di primo grado, ha richiesto in via riconvenzionale la condanna del MEF alla restituzione delle sole somme pari ad euro 77.000,00, per l’acquisto da parte sua dalla SAF delle piante tartufigene poi a loro volta rivendute all’appellante principale. Non era stata mai proposta una domanda di garanzia o di manleva dinanzi al tribunale. Pertanto, la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:SOCIETA]. Dichiarava inammissibile l’appello proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarava inammissibile l’appello incidentale adesivo proposto dalla SAF 1975. Dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi 3,4,5,6,7 (limitatamente alla richiesta di condanna del MEF è in solido con [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], e 9. Rigettava per il resto l’appello, confermando la sentenza appellata. 15RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 15. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale della SAF 1975 s.s. di [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 16. Hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giusto atto di fusione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositando anche memoria scritta, ed il MEF. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione degli articoli 177, terzo comma, 350, secondo comma, 359,164, terzocomma, 291, c.p.c.». Ad avviso della ricorrente l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Roma il 18/10/2016, con cui era stata disposta la rinnovazione della notifica da parte della SAF 1975 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], essendo stata pronunciata sull’accordo delle parti, non poteva in alcun modo essere revocata dalla sentenza della Corte d’appello. In base al combinato disposto dell’art.359 c.p.c., che dispone per l’appello il rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale, e degli articoli 164, 3º comma c.p.c. e 291 c.p.c., la costituzione del convenuto aveva sanato i vizi della citazione. L’ordinanza emessa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] «non è stata mai contestata da alcuna parte durante il corso dell’intero giudizio». Per tale ragione, dunque, per la ricorrente, «la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. per conto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha sanato qualsiasi vizio della notifica dando luogo a contraddittorio integro». La giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello non era applicabile per tre motivi:i) perché era successiva «al rinnovo della notifica dell’atto di appello all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];ii) perché atteneva «al rinnovo della notifica dell’atto di appello a singola controparte che dàinizio a giudizio autonomo e non a giudizio 16RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio già incardinato contro più convenuti»; iii) perché «il cancelliere non può certificare che la stessa sentenza è passata in giudicato per una sola parte e non ancora per le altre parti ritualmente costituite». 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione degli articoli 170,325 e 327 c.p.c.». Evidenzia la ricorrente che il processo civile «non si esaurisce con il deposito della sentenza (di accoglimento o rigetto) ma prosegue fino al momento del suo passaggio in giudicato nei termini indicati dagli articoli richiamati in premessa». Per tale ragione, dunque, «l’elezione di domicilio fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 95 ha avuto (e deve avere) legittimo effetto fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 13101/2015 che ha definito giudizio di primo grado». Prosegue la ricorrente affermando che, se poi la sentenza è stata appellata, «la proposizione del gravame non incide sulle pregresse situazioni per quanto attiene alla rappresentanza delle parti in causa e domicili dei propri difensori». L’art. 170 c.p.c. esonerebbe il notificante dall’accertamento del domicilio della controparte «quando questo domicilio è stato dichiarato in corso di causa», prolungando la sua validità fino all’intero decorso dei termini indicati dagli articoli 325 del 327 c.p.c. Vi sarebbe un onere, ai fini della ricezione dell’appello, di «comunicare la variazione del domicilio a coloro che hanno l’obbligo di dare comunicazioni successive alla pubblicazione della sentenza: appello e/o biglietto di cancelleria: quest’ultimo, infatti, non risulta comunicato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] 95 e la cancelleria non ha provveduto a reiterare la comunicazione al nuovo domicilio di via Baiamonti, 4 in Roma, proprio perché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha 17RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comunicato il nuovo domicilio solo al consiglio dell’ordine e non alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza 13101/2015». Per tale ragione, sempre ad avviso della ricorrente, l’appello notificato al difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio indicato in atti del primo grado dovrebbe considerarsi tempestivo. 3. I primi due motivi, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione,sono inammissibili. 3.1. In primo luogo, - dopo aver osservato che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non v’è stato alcun accordo delle parti sul contenuto dell’ordinanza, non essendo peraltro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a quel momento, ancora parte del giudizio d’appello - si rileva che la sentenza della Corte d’appello, che ha dichiarato intempestivo l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], non è stato in alcun modo impugnato da tale società, rendendo definitiva la pronuncia della Corted’appello di Roma sul punto. Risulta, dunque, il difetto di legittimazione ad impugnare da parte della SAF 1975, che, in sede di gravame, aveva proposto appello incidentale tardivo adesivo. La SAF 1975 non ha, dunque, impugnato l’unico capo della sentenza che la riguardava, ossia quello con cui la Corted’appello ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale formulato dalla stessa, in quanto proposto tardivamente, ossia oltre i termini per l’impugnazione. Al contrario, la SAF 175 ha impugnato la parte della sentenza d’appello che ha dichiarato inammissibile, in quanto non tempestivo, il gravame articolato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Inoltre, non v’è dubbio che l’appellante principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha erroneamente notificato il gravame al vecchio indirizzo del difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, Avv. [OSCURATO:PERSONA], 18RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio presso il vecchio indirizzo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], in luogo del nuovo indirizzo, sempre in Roma, via Baiamonti n. 4. Il tentativo di notifica era stato tempestivo, in quanto la sentenza del tribunale di Roma, pubblicata il 16/6/2015, è divenuta definitiva, considerando il periodo di sospensione dal 1/8/2015 al 31/8/2015 (31 giorni), in data 16/1/2016. La prima notifica è stata tentata, dunque, in data 13/1/2016, ma non è andata a buon fine, risultando inesistente, perché eseguita nel vecchio indirizzo del difensore, già modificato sin dal 2013, come da comunicazione al consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma. La seconda notifica, invece, è stata effettuata con spedizione del 3/11/2016 e ricezione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine massimo per impugnare la sentenza di prime cure. 4. Va applicata, dunque, la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui la notificazione non compiutasi in ragione del trasferimento del difensore della controparte è inesistente (Cass., sez. 6-1, 27/6/2019, n. 17336; poi Cass., sez. 3, 28/10/2020, n. 23760). Si è precisato che non si tratta di giuridica inesistenza per difformità dal paradigma legale, bensì di inesistenza «in rerum natura», trattandosi di «inesistenza per “totale mancanza materiale dell’atto”, secondo la ricostruzione di Cass., Sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916), per non avere conseguito il suo scopo consistente nella consegna, secondo i diversi congegni previsti dalla legge, dell’atto da notificare al destinatario medesimo; di guisa che detta abortita notifica neppure è suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo in conseguenza della costituzione dell’appellato»(Cass., sez. 6-1, n. 17336 del 2019). Si è chiarito anche che nell'ipotesi di notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del 19RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento (Cass., sez. 5, 28/3/2019, n. 8618; Cass. n. 12360 del 2015). Risulta calzante anche la pronuncia di questa Corte per cui l a notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove,non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione (Cass . , sez. L, 30/10/2019, n. 27911). 20RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 5. Trova applicazione, dunque, la regola processuale, disegnata dall’art. 334 c.p.c., per cui se l’impugnazione principale è inammissibile, come nella specie, per tardività, l’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace. Si è infatti affermato che l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale proposto tardivamente, cioè oltre il termine (breve o annuale - ora semestrale - ) di impugnazione della sentenza, avendo esso assunto (in conseguenza di inammissibilità del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio del ricorso incidentale (Cass., sez. L, 1/2/1996, n. 881; di recente Xass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29593). 6. Va, peraltro, aggiunto, conformemente a quanto accertato e dichiarato dalla Corte d’appello di Roma, che, nel caso che ci riguarda, l’appello incidentale articolato dalla SAF 1975 aveva natura adesiva rispetto all’appello principale presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti, in sede di appello incidentale la SAF 1975 ha chiesto espressamente la «riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui dispone il rigetto delle domande proposte sia da [OSCURATO:PERSONA] 1975 sia da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del Ministero dell’economia e delle Finanze». Pertanto, è stata espressamente richiesto l’accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA]; ciò proprio sulla considerazione che «è necessario svolgere le seguenti considerazioni ad adiuvandum all’impugnazione proposta, dettate soprattutto da un interesse proprio dell’appellata, che consiste nella necessità che il debitore di [OSCURATO:PERSONA] 1975, cioè [OSCURATO:PERSONA], mantenga integre le proprie garanzie patrimoniali, tra le quali rientra anche il credito 21RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dalla stessa vantato nei confronti del MEF, non riconosciutole in primo grado con motivazioni più che discutibili». Saf 1975 chiedeva, dunque, nelle conclusioni dell’appello incidentale la riforma della sentenza n. 13101 del 2015 resa dal tribunale civile di Roma, nella parte in cui rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del MEF, con condanna in solido della [OSCURATO:PERSONA] e del MEF al risarcimento dei danni. 6.1. Trova applicazione, allora, la giurisprudenza di legittimità per cui le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto “adesivo” a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale -nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale –(Cass., sez. 3, 24 agosto 2020, n. 17614; Cass., sez.un., 29 ottobre 2020, n. 23903; Cass., sez. 5, 7 ottobre 2015, n. 20040; Cass., sez. 3, 10 marzo 2008, n. 6284). Il ricorso incidentale “adesivo”, dunque, a differenza del ricorso incidentale in senso stretto, va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione (Cass., sez. 2, 22 dicembre 2021, n. 41254). 22RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è chiarito che l’impugnazione incidentale tardiva è ammessa in via generale anche nei confronti di capi diversi ed autonomi rispetto a quelli toccati dall’impugnazione principale avversa, ex art.334 c.p.c. (Cass., sez. 3, 9/7/2020, n. 14596; Cass., sez. 3, 5/9/2022, n. 26139), con la sola finalità di dar modo alla parte parzialmente soccombente - che avrebbe altrimenti prestato acquiescenza alla sentenza - di impugnare anch’essa quest’ultima, una volta venuto a conoscenza dell’impugnazione principale avversaria (Cass., sez. 5, 30/1/2018, n. 2248 ; Cass., sez. 2, 24/4/2012, n. 6470; Cass., sez. 3, 11/6/2008, n. 15483; Cass., Sez.U., 7/11/1989, n. 4640; Cass., sez. 3, 29/5/2024, n. 15100). In dottrina, si è sottolineato che la possibilità del ricorso incidentale tardivo, a prescindere dal contenuto delle censure, riferibili, o meno, al capo della sentenza impugnato con il ricorso principale, esalta la finalità del regime di impugnazione incidentale tardiva, che è quello proprio di consentire alla parte parzialmente soccombente, che sia disposta ad accettare la sentenza se anche la controparte l’accetta, di attendere la decisione di quest’ultima senza dover proporre impugnazione per evitare la decadenza del termine, rendendo più facile per entrambe le parti l’accettazione della sentenza. 6.2. Nella recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U., n. 8486 del 2024), in tema di obbligazioni solidali, si è evidenziato che la ratio dell’art. 334 c.p.c. è una «finalità transattivo-ritorsiva», nel senso che la norma ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all’impugnazione, per non correre il rischio che l’appellato, attraverso l’impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevole all’appellante principale. 23RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ratio della norma sarebbe dunque frustrata se si impedisse all’appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l’esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall’impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi. Inoltre, l’interesse a proporre l’impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall’impugnazione altrui, «che tende a modificare l’assetto di interessi che l’impugnato, in mancanza dell’altrui impugnazione principale, avrebbe accettato» (Cass., Sez.U., n. 8486 del 2024). 6.3. Con la conseguenza che l’impugnazione incidentale tardiva presuppone che l’interesse alla sua proposizione scaturisca, appunto, proprio dalla proposizione dell’impugnazione avversaria. In caso di reciproca soccombenza, l’impugnazione incidentale tardiva, prevista dall’art. 334 c.p.c. per consentire alla parte l’accettazione della sentenza purché l’avversario tenga analogo comportamento, è ammissibile - nonostante lo spirare del termine ordinario anche l’acquiescenza - anche nei confronti di un capo aut onomo della sentenza rispetto a quello investito dal impugnazione principale, «sempreché l’interesse a proporre impugnazione incidentale dipenda dall’avvenuta proposizione di quella principale» (Cass., n. 2248del 2018). L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale 24RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio modifichi tale assetto giuridico (Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23396). 6.4. Tanto è vero che ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia, rispondendo a questa logica di collegamento di interesse tra le dueimpugnazionie. Venuta meno, per inammissibilità, l’impugnazione principale, viene perciò soltanto meno anche l’interesse all’impugnazioneincidentale che trovava nella prima la ragione della propria proposizione(Cass., n. 2248 del 2018). 6.5. Si è anche precisato che le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione(Cass., sez. 2, 22/12/2021, n. 41254). 6.6. Si è anche chiarito che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione - n ella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado- (Cass., sez. 3, 14/11/2024, n. 29448). 25RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 7. Nella specie, quindi, a seguito dell’appello principale articolato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti anche della SAF 1975, quest’ultima ha proposto appello incidentale tardivo in adesione alla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF, oltre che per la condanna alle spese in favore del MEF. Pertanto, trattandosi di appello incidentale tardivo adesivo, la Corted’appello correttamente lo ha ritenuto inammissibile. La sentenza del tribunale è stata depositata il 16/6/2015, sicché il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., semestrale, maturava il 16/1/2016, mentre l’appello incidentale adesivo è stato depositato solo in data 6/4/2016. 8. Solo per evitare equivoci si evidenzia che non può trovare qui applicazione la decisione di questa Cortea sezioni unite, per cui, in tema di obbligazioni solidali, l 'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva(Cass., Sez.U., 28/3/2024, n. 8486; anche Cass., Sez.U., 27/11/2007, n. 24627; contra, ma per una fattispecie tutta peculiare di responsabilità degli amministratori vedi Cass., Sez.U., 29/10/2020, n. 23903). Per le obbligazioni solidali, infatti, è consentito il ricorso incidentale adesivo tardivo, in quanto «si è inteso subordinare l’interesse ad impugnare alla messa in discussione, mediante la proposizione dell’appello principale, del “complessivo” risultato del giudizio di primo grado da parte del coobbligato solidale che si era astenuto dal proporre gravame, così consentendo, altresì, di pervenire ad un accertamento uniforme dell’esistenza e del modo di 26RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio essere dell’obbligazione solidale nell’alveo di operatività dell’art.332 c.p.c.» (Cass., Sez.U., n. 8486 del 2024). 9. Nella specie, invece, non si è in presenza di obbligazioni solidali, in quanto, in realtà, la SAF 1975 ha proposto l’originaria domanda giudiziale nei confronti della venditrice delle piante tartufigene, avendo poi avanzato domanda anche nei confronti del MEF, in qualità di produttore delle piante. L’appello principale della [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha modificato in alcun modo l’assetto degli interessi complessivo nella vicenda processuale. Non è possibile, dunque, proporre appello incidentale tardivo adesivo, in un’ipotesi in cui l’impugnazione ad adiuvandumda parte della SAF 1975, è avvenuta per la dichiarata «necessità che il debitore dell’[OSCURATO:PERSONA] 1975, cioè [OSCURATO:PERSONA], mantenga integre le proprie garanzie patrimoniali, tra le quali rientra anche il credito dalla stessa vantato nei confronti del MEF». 10. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. e 115 c.p.c.». Per la ricorrente, le sentenze del tribunale di Roma n. 14593/2003 e 42560/2005 avrebbero individuato nel MEF il soggetto «tenuto a garantire la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] dalle richieste risarcitorie di terzi acquirenti per danno emergente e lucro cessante subito dagli stessi per effetto dell’acquisto delle piante tartufigene di produzione SAF». In particolare,la ricorrente fa riferimento al contratto di esclusiva intercorso tra la SAF e la [OSCURATO:PERSONA] stipulato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la durata di 2 anni. Il termine sarebbe stato poi prorogato fino al 30/8/1994, avendo la [OSCURATO:PERSONA] prenotato nel periodo un numero di piante superiore a quello fissato in via negoziale ( n. 15.000 per anno). 27RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sarebbe condivisibile il ragionamento del tribunale di Roma che ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] contro il MEF deducendo un “motivo temporale”, in quanto il primo contratto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la SAF e del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi anteriore all’acquisto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di piante tartufigene da parte di [OSCURATO:PERSONA] SAF. Tale ragionamento potrebbe valere per il primo contratto, ma non per i successivi del 25/1/1993 e del 31/1/1994. Tra l’altro, il contratto di esclusiva prevedeva una prima scadenza biennale al 1/9/92 ed una proroga di dueanni in presenza di acquisti annuali superiori a 15.000 unità. Aggiungeva la ricorrente che tutte le piante acquistate tramite [OSCURATO:PERSONA] venivano sempre consegnate direttamente da SAF. La Corte d’appello avrebbe dunque violato l’art. 115 c.p.c. «perché ha ignorato le risultanze dei documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». 11. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione degli articoli 105 e 334 c.p.c.». Il tribunale di Roma ha accolto la domanda solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettando quella nei confronti del MEF con una motivazione - a giudizio della ricorrente - «giuridicamente inaccettabile perché premia (non si sa con quale autorità) unafrode in commercio accertata anni prima dallo stesso tribunale». La domanda iniziale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1975 contro il MEF «andava in ogni caso accolta e quindi anche l’appello [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di accoglimento». Chiarisce la ricorrente che «la mancanza iniziale di interesse della ricorrente a proporre appello alla sentenza in questione (13101/2015 in giudizio 2826/2012) poiché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] garantiva il 28RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio recupero di quanto statuito in questa sentenza a favore di Agricolo», mentre «solo dopo l’appello [OSCURATO:PERSONA] questa certezza è venuta meno e ha costretto la ricorrente a proporre appello incidentale [..] Consegue, quindi, che anche questo appello è tempestivo e quindi meritevole di accoglimento». Precisa ancora la ricorrente che la garanzia del MEF è per le vendite di aliud pro alio effettuate da SAF in favore di [OSCURATO:PERSONA] «non è quella del produttore», ma quella stabilita con sentenza «in attuazione o dell’art.1944 c.c. […] o per la successione di persona a persona». 12. Con il quintomotivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione dell’art.2900 c.c. e 105 c.p.c.». Per la ricorrente, dunque, sussiste il credito proprio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di complessivi euro 13.003.929,00, «che ha diritto di richiedere sia alla debitrice che al suo garante MEF». 13. I motivi terzo , quarto e quinto , che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili. Infatti, una volta reputato inammissibile perché tardivo l’appello principale articolato dalla [OSCURATO:PERSONA] è , di conseguenza, inammissibile perché tardivo anche l’appello incidentale adesivo articolato da [OSCURATO:PERSONA], quale mandatario della SAF 175. Resta efficace, però, l’appello principale tempestivamente proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF. Sul punto, però, la SAF 1975 non ha legittimazione ad impugnare un capo della sentenza che esamina l’infondatezza dell’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MEF. I motivi sono, peraltro, del tutto infondati, consistendo in una mera rivisitazione di tutti gli elementi istruttori, già ampiamente 29RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio esaminatinella fase di merito con giudizio pienamente meritale, non replicabile in questa sede. Si è, in presenza, tra l’altro, di una doppia decisione conforme di merito, ex art. 348 - ter c.p.c., all’epoca vigente, introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto sia il giudice di prime cure che la Corted’appello hanno affermato, con precisione, che, manca del tutto la prova che le piante tartufigene acquistate da [OSCURATO:PERSONA] presso la SAF con il contratto di vendita del 5/11/1992, siano le medesime che hanno costituito oggetto del contratto del 10/1/1992, come pure dei duesuccessivi contratti del 25/1/1993 e del 31/1/1994 Poiché il contratto di compravendita delle piante tartufigene da SAF a [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di merito, con ragionamento di fatto tutt’altro che irragionevole, non ha ritenuto che fosse stata raggiunta la provache tali piante abbiano fatto oggetto del contratto stipulato precedentemente, dieci mesi prima, in data 10/1/1992, tra la venditrice [OSCURATO:PERSONA] e l’acquirente SAF 175. Ciò risulta in modo limpido dalla motivazione della sentenza della Corte d’appello la quale ha affermato che «come correttamente evidenziato dal primo giudice, non v’è prova certa (néessa sarebbe acquisibile per il tramite di CTU) che le piante riconosciute improduttive solo dalla [OSCURATO:PERSONA] ma non dalle altre parti ed in particolare dal MEF, siano effettivamente quelle oggetto della fornitura di quel contratto del 5/11/2012 [recte: 5/11/1992] e tantomeno in quale quantitativo potrebbero appartenere a quelle di effettiva produzione della [OSCURATO:SOCIETA].». Dovendosi peraltro tenere presente che il contratto di esclusiva era stato sottoscritto tra la SAF e la [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con durata biennale (cfr. motivazione della sentenza 30RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio della Corted’appello «è altrettanto vero che suddetti contratti risulta che […] le piante da fornirsi erano quelle della [OSCURATO:SOCIETA]. nei cui confronti, peraltro, solo fino al 5/1/1992 era esistente un contratto di esclusiva di cui al precedente contratto poi risolto del 24/7/1990». Per i giudici di merito, dunque, le piante vendute da [OSCURATO:PERSONA] a staffa 175 con i 3 contratti delle 10/1/1992, del 25/1/1993 e della 31/1/1994, potevano essere state acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA] anche da produttori diversi dalla SAF. Inoltre, deve osservarsi, che la sentenza del tribunale di Roma n.14593 del 2003, nel giudizio relativo alla domanda di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], aveva ad oggetto piante tartufigene vendute con il contratto del 5/11/1992, sicché quel giudicato non può fare stato nella odierna vicenda processuale. Va, poi, anche rimarcato che nel giudizio insorto tra [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ed il MEF, definito con sentenza del tribunale di Roma n.1850 del 2008, la [OSCURATO:PERSONA], chiamata in giudizio dall’attore, ha chiesto espressamente lo spostamento della prima udienza per chiamare in giudizio il MEF, ai fini di essere da questo garantita. Ciò, invece, non è avvenuto del giudizio in esame, in ordine alle domande di condanna risarcimento dei danni avanzate da SAF 1975. È stata, infatti, la SAF 1975 a chiamare direttamente in giudizio il MEF per il risarcimento del danno, sia pure quale produttore delle piante tartufigene e non quale venditore delle stesse. La domanda di manleva è stata proposta inammissibilmente per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di appello (cfr. sentenza della Corted’appello di Roma n.7216 del 2021, ove si legge «non avendo la stessa [appellante principale] mai proposto in effetti una domanda di manleva dinanzi al tribunale»). 31RG n. 12628/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], non può non osservarsi che nel giudizio definito con la sentenza del tribunale di Roma n. 1850 del 2008, non era parte in causa la SAF 1975, attrice – poi appellante incidentale adesiva - in questa sede. Tra l’altro, non è stato provato che le piantine tartufigene oggetto di quel giudizio siano state oggetto della partita di quel contratto del 5/11/1992. Le piante acquistare dal Perozzi non risultano essere le medesime consegnate alla SAF 1975 a seguito dei 3 contratti sopra richiamati. 14. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo. 15. Non sussistono i p
Sentenza Cassazione n. 02647/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris