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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 agosto 2021

Cassazione n. 20701/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: RINI Salvatore, n. a Palermo il 1/1/1986, avverso la ordinanza del 9/8/2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice della opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della istanza di restituzione di cose sequestrate, ha rigettato la domanda; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si procede nei confronti del ricorrente per ipotesi di frode assicurativa (art. 642 cod. pen.), avendo lo stesso -in ipotesi d'accusa- denunciato falsamente il furto del proprio motociclo al fine di conseguire illecitamente l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa contro il rischio di furto.

2. Con ordinanza depositata il 9 agosto 2021, il giudice per le indagift preliminari del tribunale di Palermo, decidendo -ai sensi del comma 5 dell'art. 263, cod. proc. pen.- sulla opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della istanza di restituzione del motociclo (intestato al ricorrente) in sequestro (probatorio), rigettava l'opposizione proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente, proprietario del motociclo in sequestro ed indagato per l'ipotesi di reato rubricata, mostrando di condividere la motivazione opposta dal pubblico ministero, così confermando che -trattandosi del mezzo attraverso il quale il reato è stato commesso- non è possibile la sua restituzione.

3. Avverso tale ordinanza propone motivato ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale dell'indagato, proprietario del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen..

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), atteso che il GIP, decidendo sulla proposta opposizione, ha motivato in maniera solo apparente e laconica, senza punto tener conto dei rilievi opposti al decreto del pubblico ministero impugnato, con i quali si era rilevata la illegittimità del vincolo reale, disposto per necessità probatorie in alcun modo esplicitate (doverosa esposizione della necessità di astringere la res al procedimento per esigenze dimostrative del fatto contestato), né a monte (decreto di perquisizione e conseguente sequestro), tantonneno a valle (convalida del sequestro urgente della polizia giudiziaria) del disposto sequestro.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce difetto di logica motivazione e violazione della legge processuale, atteso che si è mantenuto in vita un provvedimento di sequestro probatorio indicando nei provvedimenti di rigetto ragioni (meramente apparenti) atte a giustificare, caso mai, un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

E' infatti del tutto evidente che il motociclo in sequestro, del quale era stato denunziato il furto, non è cosa "sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso", né costituisce il prodotto, profitto o prezzo del reato, tantomeno è cosa di cui si rende necessario il sequestro ai fini dell'accertamento del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.1.1.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno dovuto, ancora una volta, chiarire come il decreto di sequestro probatorio, ancorché abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione (che non sia meramente apparente) che dia conto della finalità perseguita per l'accertamento del fatto descritto in imputazione (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, in continuità rispetto a Sez.

U. n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710; seguita sul punto da ulteriori decisioni conformi: Sez. 2, n. 4430, del 4/12/2018, dep. 2019; Sez. 2, n. 49536, del 22/11/2019, Rv. 277989; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781; da ultimo Sez. 2, n. 17045 del 17/3/2022, Zaccarelli, n.m.) e tale argomentazione, illegittimamente preternnessa dal pubblico ministero, non può essere integrata con il provvedimento emesso dal giudice, che non può svolgere opera di supplenza delle prerogative che l'ordinamento processuale riconosce solo all'organo titolare delle indagini preliminari.

1.2. Orbene, nella fattispecie processuale portata all'attenzione della C:orte, il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro emesso dal pubblico ministero e quello del GIP qui impugnato, recano motivazioni meramente apparenti e del tutto ellittic:he rispetto alla doverosa esposizione delle ragioni per le quali la cosa deve rimanere in sequestro per esigenze dimostrative del fatto contestato.

Né può, invero, ritenersi che il sequestro probatorio possa assolvere alla funzione di sottrarre il bene al legittimo titolare in vista della futura confisca, essendo a tanto preposto il provvedimento di sequestro preventivo (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.).

1.3. Per vero, del tutto apodittica appare pure l'affermazione con la quale si riconosce al motociclo la qualità di corpo del reato (cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso), atteso che, nella fattispecie, una tale qualità deve semmai riconoscersi alla denuncia del simulato furto o alla richiesta di indennizzo, ma non certo al motociclo, che è solo oggetto figurativo della dichiarazione ritenuta mendace.

1.4. Tuttavia non è questo il punto dirimente.

Non è chi non veda, infatti, come, ammesso pure per assurdo che il motociclo sia la cosa mediante la quale il reato è stato commesso, la sua apprensione al processo non appare in alcun modo necessaria ai fini della dimostrazione del fatto contestato, funzione assicurata dalla denunzia di furto e dal verbale di polizia giudiziaria, che testimoniano la simulazione del denunziato spossessamento.

Argomentare, dunque, in tal guisa una necessità probatoria evidentemente inesistente costituisce, ad avviso del Collegio, più che motivazione manifestamente illogica, mera apparenza o simulacro di motivazione.

Non si tratta infatti di censurare l'adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, quanto di rilevare la sostanziale elusione della necessaria epifania argomentativa (Cass., Sez.

Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino; Sez.

U. n. 5876/2004, Ferazzi, cit., in motivazione), in quanto del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito.

In ogni caso, le linee argomentative del provvedimento impugnato sono talmente apparenti da rendere palesi le differenti ragioni (la necessità di mantenere il sequestro ai fini della confisca) sottese all'ablazione.

Il vizio rilevato appare dunque in tal caso qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

2. L'ordinanza impugnata, che tali principi ha del tutto pretermesso, va pertanto annullata senza rinvio, in uno al decreto di rigetto emesso dal pubblico ministero, con la conseguente restituzione all'avente diritto del motociclo sottoposto ancora a sequestro; tale bene non è infatti neppure qualificabile come res in sé illecita (art. 240, comma secondo, cod. pen.) della quale è inibita la restituzione ai sensi del comma 7 dell'art. 324 del codice di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del motociclo e ne dispone la restituzione all'avente diritto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: RINI Salvatore, n. a Palermo il 1/1/1986, avverso la ordinanza del 9/8/2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice della opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della istanza di restituzione di cose sequestrate, ha rigettato la domanda; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si procede nei confronti del ricorrente per ipotesi di frode assicurativa (art. 642 cod. pen.), avendo lo stesso -in ipotesi d'accusa- denunciato falsamente il furto del proprio motociclo al fine di conseguire illecitamente l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa contro il rischio di furto. 2. Con ordinanza depositata il 9 agosto 2021, il giudice per le indagift preliminari del tribunale di Palermo, decidendo -ai sensi del comma 5 dell'art. 263, cod. proc. pen.- sulla opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della istanza di restituzione del motociclo (intestato al ricorrente) in sequestro (probatorio), rigettava l'opposizione proposta nell'interesse dell'odierno ricorrente, proprietario del motociclo in sequestro ed indagato per l'ipotesi di reato rubricata, mostrando di condividere la motivazione opposta dal pubblico ministero, così confermando che -trattandosi del mezzo attraverso il quale il reato è stato commesso- non è possibile la sua restituzione. 3. Avverso tale ordinanza propone motivato ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale dell'indagato, proprietario del bene sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen.. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), atteso che il GIP, decidendo sulla proposta opposizione, ha motivato in maniera solo apparente e laconica, senza punto tener conto dei rilievi opposti al decreto del pubblico ministero impugnato, con i quali si era rilevata la illegittimità del vincolo reale, disposto per necessità probatorie in alcun modo esplicitate (doverosa esposizione della necessità di astringere la res al procedimento per esigenze dimostrative del fatto contestato), né a monte (decreto di perquisizione e conseguente sequestro), tantonneno a valle (convalida del sequestro urgente della polizia giudiziaria) del disposto sequestro. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce difetto di logica motivazione e violazione della legge processuale, atteso che si è mantenuto in vita un provvedimento di sequestro probatorio indicando nei provvedimenti di rigetto ragioni (meramente apparenti) atte a giustificare, caso mai, un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. E' infatti del tutto evidente che il motociclo in sequestro, del quale era stato denunziato il furto, non è cosa "sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso", né costituisce il prodotto, profitto o prezzo del reato, tantomeno è cosa di cui si rende necessario il sequestro ai fini dell'accertamento del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno dovuto, ancora una volta, chiarire come il decreto di sequestro probatorio, ancorché abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione (che non sia meramente apparente) che dia conto della finalità perseguita per l'accertamento del fatto descritto in imputazione (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, in continuità rispetto a Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710; seguita sul punto da ulteriori decisioni conformi: Sez. 2, n. 4430, del 4/12/2018, dep. 2019; Sez. 2, n. 49536, del 22/11/2019, Rv. 277989; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781; da ultimo Sez. 2, n. 17045 del 17/3/2022, Zaccarelli, n.m.) e tale argomentazione, illegittimamente preternnessa dal pubblico ministero, non può essere integrata con il provvedimento emesso dal giudice, che non può svolgere opera di supplenza delle prerogative che l'ordinamento processuale riconosce solo all'organo titolare delle indagini preliminari. 1.2. Orbene, nella fattispecie processuale portata all'attenzione della C:orte, il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro emesso dal pubblico ministero e quello del GIP qui impugnato, recano motivazioni meramente apparenti e del tutto ellittic:he rispetto alla doverosa esposizione delle ragioni per le quali la cosa deve rimanere in sequestro per esigenze dimostrative del fatto contestato. Né può, invero, ritenersi che il sequestro probatorio possa assolvere alla funzione di sottrarre il bene al legittimo titolare in vista della futura confisca, essendo a tanto preposto il provvedimento di sequestro preventivo (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.). 1.3. Per vero, del tutto apodittica appare pure l'affermazione con la quale si riconosce al motociclo la qualità di corpo del reato (cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso), atteso che, nella fattispecie, una tale qualità deve semmai riconoscersi alla denuncia del simulato furto o alla richiesta di indennizzo, ma non certo al motociclo, che è solo oggetto figurativo della dichiarazione ritenuta mendace. 1.4. Tuttavia non è questo il punto dirimente. Non è chi non veda, infatti, come, ammesso pure per assurdo che il motociclo sia la cosa mediante la quale il reato è stato commesso, la sua apprensione al processo non appare in alcun modo necessaria ai fini della dimostrazione del fatto contestato, funzione assicurata dalla denunzia di furto e dal verbale di polizia giudiziaria, che testimoniano la simulazione del denunziato spossessamento. Argomentare, dunque, in tal guisa una necessità probatoria evidentemente inesistente costituisce, ad avviso del Collegio, più che motivazione manifestamente illogica, mera apparenza o simulacro di motivazione. Non si tratta infatti di censurare l'adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, quanto di rilevare la sostanziale elusione della necessaria epifania argomentativa (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino; Sez. U. n. 5876/2004, Ferazzi, cit., in motivazione), in quanto del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito. In ogni caso, le linee argomentative del provvedimento impugnato sono talmente apparenti da rendere palesi le differenti ragioni (la necessità di mantenere il sequestro ai fini della confisca) sottese all'ablazione. Il vizio rilevato appare dunque in tal caso qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 2. L'ordinanza impugnata, che tali principi ha del tutto pretermesso, va pertanto annullata senza rinvio, in uno al decreto di rigetto emesso dal pubblico ministero, con la conseguente restituzione all'avente diritto del motociclo sottoposto ancora a sequestro; tale bene non è infatti neppure qualificabile come res in sé illecita (art. 240, comma secondo, cod. pen.) della quale è inibita la restituzione ai sensi del comma 7 dell'art. 324 del codice di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del motociclo e ne dispone la restituzione all'avente diritto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20701/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris