CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 28872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione del predetto avverso l'archiviazione del procedimento intentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti ivi meglio precisati; Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al fondamento del medesimo ed alla mancata risposta alla istanza di sequestro; rilevato come questa Corte abbia già avuto modo di precisare che contro detto provvedimento è possibile la sola richiesta di revoca e non il ricorso in cassazione (Rv. 277433); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022.