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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2021

Cassazione n. 36481/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, nell'ambito di procedimento instaurato ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., negava a [OSCURATO:PERSONA] - già in arresti domiciliari all'atto della sopraggiunta irrevocabilità del titolo, in seguito revocati per condotte trasgressive di rilievo penale - le misure alternative della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale rimarcava l'incapacità del condannato, privo di occupazione lavorativa, di comprendere il significato delle misure premiali a lui già accordate e di conformare il suo comportamento a regole minime di civile convivenza.

2. Vintu ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivl.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione.

La decisione impugnata, supinamente ripiegata sul provvedimento cautelare di rigore già assunto dal Magistrato di sorveglianza, non avrebbe adeguatamente apprezzato la reale consistenza delle contestazioni penali, sfociate nell'adozione del provvedimento stesso.

Vintu sarebbe stato, per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, soltanto denunciato a piede libero, e sarebbe stato arrestato in flagranza per il solo modesto reato di false generalità, con scarcerazione all'esito dell'udienza di convalida.

Se, in cognizione, il suo permanere in libertà era stato giudicato compatibile con le esigenze di sicurezza collettiva, un'evidente ragione di coerenza interna delle pronunce giudiziarie avrebbe dovuto indurre il giudice a quo a ripristinare la detenzione domiciliare, eventualmente accompagnata dall'impiego del c.d. braccialetto elettronico.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'errata applicazione dell'art. 1 legge n. 199 del 2010, così come modificato dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

La misura dell'espiazione della pena presso il domicilio, regolata da tali fonti, sarebbe ormai misura a regime, di tendenziale generale applicazione per le pene detentive non eccedenti la misura residua di diciotto mesi e, in assenza di motivi ostativi realmente pregnanti, Vintu avrebbe avuto pieno titolo per accedervi.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la valutazione della magistratura di sorveglianza in ordine ai presupposti per la concessione dei benefici penitenziari, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione (in linea di principio v.

Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274870- 01), tenuto anche conto dei diversi presupposti da cui muovono le misure cautelari processuali e le misure alternative alla detenzione, nonché delle eterogenee finalità cui tendono le une e altre.

Nella specie, comportamenti dall'emergente profilo criminoso, seppur valutati di entità tale da non giustificare, in cognizione, l'adozione di cautele processuali, sono state a buon diritto negativamente apprezzati dal Tribunale di sorveglianza, quali indice di immutato stile di vita delinquenziale e concorrente fattore ostativo all'adozione di modalità di espiazione della pena in forma extramuraria.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale di sorveglianza, dovendo provvedere, a norma dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., all'eventuale applicazione di una della misure alternative di cui al precedente comma 5, ha esattamente pronunciato all'interno del perimetro decisorio di sua competenza.

L'espiazione della pena al domicilio, secondo la disciplina dettata dall'art. 1 legge n. 199 del 2010, così come modificato dall'art. 30, comma 1, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, non rientra nel novero delle misure alternative anzidette.

La competenza a provvedere su di essa appartiene, in prima istanza, al Magistrato di sorveglianza (art. 1 legge n. 199 citata, commi 3 e 4), il quale provvede in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, con ordinanza reclamabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza (art. 69-bis Ord. pen., richiamato dall'art. 1 citato, comma 5).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza complessiva, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/05/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano, nell'ambito di procedimento instaurato ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., negava a [OSCURATO:PERSONA] - già in arresti domiciliari all'atto della sopraggiunta irrevocabilità del titolo, in seguito revocati per condotte trasgressive di rilievo penale - le misure alternative della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale rimarcava l'incapacità del condannato, privo di occupazione lavorativa, di comprendere il significato delle misure premiali a lui già accordate e di conformare il suo comportamento a regole minime di civile convivenza. 2. Vintu ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivl. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione. La decisione impugnata, supinamente ripiegata sul provvedimento cautelare di rigore già assunto dal Magistrato di sorveglianza, non avrebbe adeguatamente apprezzato la reale consistenza delle contestazioni penali, sfociate nell'adozione del provvedimento stesso. Vintu sarebbe stato, per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, soltanto denunciato a piede libero, e sarebbe stato arrestato in flagranza per il solo modesto reato di false generalità, con scarcerazione all'esito dell'udienza di convalida. Se, in cognizione, il suo permanere in libertà era stato giudicato compatibile con le esigenze di sicurezza collettiva, un'evidente ragione di coerenza interna delle pronunce giudiziarie avrebbe dovuto indurre il giudice a quo a ripristinare la detenzione domiciliare, eventualmente accompagnata dall'impiego del c.d. braccialetto elettronico. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'errata applicazione dell'art. 1 legge n. 199 del 2010, così come modificato dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. La misura dell'espiazione della pena presso il domicilio, regolata da tali fonti, sarebbe ormai misura a regime, di tendenziale generale applicazione per le pene detentive non eccedenti la misura residua di diciotto mesi e, in assenza di motivi ostativi realmente pregnanti, Vintu avrebbe avuto pieno titolo per accedervi. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la valutazione della magistratura di sorveglianza in ordine ai presupposti per la concessione dei benefici penitenziari, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione (in linea di principio v. Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274870- 01), tenuto anche conto dei diversi presupposti da cui muovono le misure cautelari processuali e le misure alternative alla detenzione, nonché delle eterogenee finalità cui tendono le une e altre. Nella specie, comportamenti dall'emergente profilo criminoso, seppur valutati di entità tale da non giustificare, in cognizione, l'adozione di cautele processuali, sono state a buon diritto negativamente apprezzati dal Tribunale di sorveglianza, quali indice di immutato stile di vita delinquenziale e concorrente fattore ostativo all'adozione di modalità di espiazione della pena in forma extramuraria. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale di sorveglianza, dovendo provvedere, a norma dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., all'eventuale applicazione di una della misure alternative di cui al precedente comma 5, ha esattamente pronunciato all'interno del perimetro decisorio di sua competenza. L'espiazione della pena al domicilio, secondo la disciplina dettata dall'art. 1 legge n. 199 del 2010, così come modificato dall'art. 30, comma 1, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, non rientra nel novero delle misure alternative anzidette. La competenza a provvedere su di essa appartiene, in prima istanza, al Magistrato di sorveglianza (art. 1 legge n. 199 citata, commi 3 e 4), il quale provvede in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, con ordinanza reclamabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza (art. 69-bis Ord. pen., richiamato dall'art. 1 citato, comma 5). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza complessiva, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/05/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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