CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 22587/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 746/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 7855/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di giorgio Nadia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti e la comunicazione della Cancelleria; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 8866/2025, emessa nella udienza pubblica del 15/01/2025 e depositata in data 03/03/2025, questa Terza Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Presacco e li ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Tuttavia, il dispositivo del ruolo di udienza pubblica relativo a tale procedimento è mancante della statuizione della condanna alle spese e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e che, trattandosi di previsione di natura obbligatoria, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. e della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, il medesimo dispositivo può essere emendato con la relativa aggiunta. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 22587/2025 Roma, lì, 16/06/2025 P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 15 gennaio 2025, sul ricorso n. 30502/2024 di pubblica udienza, nel senso che, dopo le dichiarazioni di inammissabilita', devono essere aggiunte le parole: "che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende". manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]