CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2024
Cassazione n. 31814/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto. l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza convalidava l'ordinanza del locale Questore del 13/1/2024, con la quale era stato interdetto a [OSCURATO:PERSONA] di accedere a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale per cinque anni, nonché ingiunto allo stesso - per lo stesso periodo - di presentarsi presso la stazione Carabinieri di Cittadella (Pd) in occasione degli incontri disputati dalla squadra del [OSCURATO:PERSONA], nei termini di cui al provvedimento. 2. Propone ricorso per cassazione il Milutinovic, deducendo, in primo luogo, la nullità del provvedimento per inosservanza dell'art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989, n. 401: il G.i.p. avrebbe convalidato l'atto del Questore prima che fossero decorse 48 ore dalla notifica dello stesso all'interessato, con evidente lesione del diritto di difesa e vizio radicale dell'atto. Si contesta, ancora, che l'ordinanza non avrebbe valutato la memoria tempestivamente inviata via pec, nella quale sarebbero stati sviluppati ampi argomenti a sostegno della difesa. Infine, si lamenta il difetto di motivazione quanto all'obbligo di presentarsi ai Carabinieri per due volte, anche in occasione delle partite disputate dal [OSCURATO:PERSONA] in trasferta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato quanto al primo motivo, assorbente le ulteriori censure. 4. Occorre premettere che il provvedimento del Questore è stato notificato al Milutinovic il 1°/2/2024 alle 17.30, come riportato nell'ordinanza impugnata; quest'ultima è stata depositata in cancelleria il 3/2/2024, alle 11.26. 5. Tanto richiamato, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castellano, Rv. 238537 - e così dando una lettura costituzionalmente orientata all'art. 6', comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento». Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275). 2 4a 6. Si è altresì sottolineato - di rilievo decisivo per la vicenda in esame - che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è fonte di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). 7. Tutto ciò riportato, la Corte osserva che - come emerge per tabulas - la convalida del provvedimento amministrativo è avvenuta prima che fosse decorso il termine in questione; così da vanificare, peraltro, l'esercizio del diritto difensivo, manifestato dalla memoria inviata dal difensore il 3/2/2024 alle 11.01. 8. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché l'inefficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 13/1/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 13/1/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il