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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20672/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, nonché del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, adottando una motivazione apparente e contraddittoria) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, che denunciano inesistenti profili di contraddittorietà e di illogicità; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Lecce nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa, non dovendosi confondere la generica tendenza a delinquere del soggetto e la sua scelta di vita, pure in forme organizzate, improntata verso il crimine, con la sussistenza di una ideazione preventiva di carattere unitario.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, nonché del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere, adottando una motivazione apparente e contraddittoria) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, che denunciano inesistenti profili di contraddittorietà e di illogicità; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Lecce nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa, non dovendosi confondere la generica tendenza a delinquere del soggetto e la sua scelta di vita, pure in forme organizzate, improntata verso il crimine, con la sussistenza di una ideazione preventiva di carattere unitario. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 20
Sentenza Cassazione n. 20672/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris