CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale dell’[OSCURATO:PERSONA] CROCE,ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensore come in atti, rappresentata e difesadall’[OSCURATO:PERSONA] ARCAINI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] RICHINI;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 923/2022, della Corte d’appello di Brescia,depositata in data 18/07/2022;Numero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale inData pubblicazione 20/04/2026data 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, perla cassazione della sentenza n. 923/22, del 18 luglio 2022, dellaCorte d’appello di Brescia, che - accogliendo il gravame esperitoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 830/19, del 25 marzo2019, del Tribunale della stessa città - ha rigettato la domandaproposta dall’odierna ricorrente, ai sensi, alternativamente, degliartt. 2041 e 2033 cod. civ., volta ad ottenere la restituzione diquanto dalla stessa corrisposto per l’acquisto di un’autovetturaintestata al coniuge [OSCURATO:PERSONA], dal quale si sarebbe, inseguito, legalmente separata.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver aditol’autorità giudiziaria sul presupposto di aver acquistato - incostanza di matrimonio, il cui regime patrimoniale era quello dellaseparazione dei beni - un’autovettura, intestandola al marito, ma,di fatto, provvedendo interamente al pagamento del prezzo, inparte mediante permuta di altro suo veicolo (per l’importo di €4.000,00) e per il resto a mezzo di finanziamento, richiesto,ottenuto e rimborsato da essa [OSCURATO:PERSONA], per un totale,complessivo, di € 14.685,00.Tale iniziativa faceva seguito al tentativo - rivelatosiinfruttuoso - di conseguire la restituzione dell’autoveicolo nelprocedimento di separazione personale dei coniugi: e ciò peravere [OSCURATO:PERSONA] sporto querela per appropriazione indebitae sottrazione di beni comuni.Radicato, dunque, il giudizio per conseguire, almeno, larestituzione - ai sensi, alternativamente, degli artt. 2041 e 2033Numero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026Data pubblicazione 20/04/2026cod. civ. - della somma pagata per l’acquisto del bene, l’alloraperaltro, contestata, negando ogni intento di liberalità) in cuil’adito giudicante ravvisasse un’ipotesi di donazione diretta nelladazione di € 14.685,00, dichiararsi la nullità della stessa perdifetto del requisito della forma solenne. Soltanto in via diulteriore subordine l’allora attrice concludeva, qualora l’aditogiudicante avesse ravvisato una donazione indiretta della vettura,per la declaratoria di nullità del contratto, anche in questo casoper carenza di forma.Si costituiva il convenuto, per resistere all’avversariadomanda, negando che - nella specie - ricorresse un’ipotesi didonazione, sostenendo, invece, di nulla dovere nei confrontidell’attrice per avere, a propria volta, durante il matrimonio,elargito somme a beneficio della moglie per diversi acquisti infamiglia (circostanza, peraltro, contestata dalla Abondio).Accolta parzialmente la domanda dal primo giudice, checondannava il convenuto, ex art. 2041 cod. civ., al pagamentodella somma di € 5.500,00 in favore dell’attrice, su gravame diOliviero [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia veniva integralmente riformata,ravvisando il giudice d’appello, nella specie, la fattispecie delladonazione indiretta del veicolo.3. Avverso la sentenza della Corte bresciana ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base - comedetto - di cinque motivi.3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. - violazione/falsa applicazione degli artt. 769, 782,809, 2041 e 2033 cod. civ.Si censura la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto che lapresente fattispecie sia “riconducibile nell’ambito della donazioneNumero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026Data pubblicazione 20/04/2026indiretta e come tale perseguente un fine di liberalità soggetta aisoli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale sirealizza la liberalità e revocabile solo per ingratitudine”, esito alquale è pervenuta sul rilievo che “i conferimenti spontaneamenteeseguiti da un coniuge in costanza di matrimonio trovano la lorocausa nella liberalità”. Su tali basi, pertanto, la Corte territorialeha qualificato come “errato il richiamo all’art. 2041 cod. civ. chepresuppone l’assenza di una giusta causa che esiste nel caso dispecie, ossia la liberalità così come non è affatto pertinente ilrichiamo all’art. 2033 cod. civ che si riferisce ai casi in cui mancauna causa originaria contrattuale giustificativa di un pagamento ola detta causa sia venuta a cessare”.Così pronunciandosi, tuttavia, il giudice d’appello - sostiene ilricorrente - avrebbe falsamente applicato gli artt. 769, 782 e 809cod. civ., “perché ha del tutto omesso di verificare la sussistenzadi uno degli elementi costitutivi fondamentali della donazione, siadiretta che indiretta, ossia l’animus donandi in capo al presuntodonante”.Difatti, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre rimarcatola “necessità di una prova rigorosa dell’animus donandi”, giacchénelle liberalità indirette “l’intenzione di donare emerge non già, invia diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta,dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze difatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamentee ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbiainteresse”, non potendo, invece, “dalla mera finalizzazione delladazione” trarsi “la conseguenza della certa sussistenzadell’intento liberale”.Nel caso di specie, tuttavia, “non solo non vi è in atti provaalcuna che la signora Abondio abbia inteso donare all’ex marito ildenaro necessario per l’acquisto del veicolo, o il veicolo stesso,ma vi è addirittura la negazione esplicita di tale presupposto daNumero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026Data pubblicazione 20/04/2026parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]”, avendo il medesimo espressamentecontestato la ricorrenza di una donazione.Richiama, al riguardo, la ricorrente il principio secondo cui “leammissioni contenute negli atti difensivi sottoscritti dalprocuratore ad litem hanno valore confessorio riferibile alla parte,dovendo presumersi che la parte stessa abbia avuto pienaconoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto la titolarità”.Si sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata - nel ravvisare,erroneamente, la ricorrenza del c.d. “animus donandi” - abbiapure violato l’art. 2041 cod. civ., giacché, una volta esclusane lasussistenza, lo spostamento patrimoniale si rivelerebbe privo delrequisito di proporzionalità e adeguatezza, non potendo, dunque,configurare adempimento di una obbligazione naturale derivantedal vincolo matrimoniale, rimanendo, così, “sine causa”.Infine, la Corte bresciana avrebbe pure violato l’art. 2033 cod.civ., avendo questa Corte ritenuto applicabile “in plurimiprecedenti” - si assume - tale norma “nei rapporti tra ex coniugi,o ex conviventi, ai fini della ripetibilità di somme che l’uno avevaversato all’altro in costanza di convivenza, una volta che il vincoloaffettivo fosse venuto meno”.3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. - violazione/falsa applicazione degli artt. 115,comma 1, cod. proc. civ. e 2733 cod. civ.Lamenta, infatti, la ricorrente che la Corte territoriale,ammettendo “l’esistenza, nel caso de quo, di una ipotesi didonazione indiretta”, avrebbe “implicitamente violato” l’art. 115cod. civ., “perché ha, evidentemente, fondato il ·proprioconvincimento su prove (neppure esplicitate per il vero) nonintrodotte dalle parti e al di fuori dei casi in cui è ammesso un suopotere officioso o sussista notorio”, visto che il convenuto avevacontestato la ricorrenza, nella specie, di un atto di liberalità.Numero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il giudice d’appello, inoltre, avrebbe anche violato l’art. 2733cod. civ., “in quanto ha disatteso il noto principio secondo cui laconfessione giudiziale fa piena prova nei confronti di colui che l'haresa ed è vincolante per il Giudice, che non può accertarediversamente il fatto confessato”.Che nella specie, poi, “si tratti di confessione in sensosostanziale” sarebbe reso “evidente” dal fatto che OlivieroSpeziari, “riconoscendo l’assenza dell’animus donandi in capo allaconsorte, ha reso una dichiarazione chiaramente contraria al suointeresse sostanziale e processuale”.Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 115 cod.proc. civ. anche là dove afferma che “i coniugi [OSCURATO:PERSONA], in costanza di matrimonio, hanno sostenutodiverse tipologie di spese raggiungendo il loro personale equilibrioin relazione alle capacità reddituali di ciascuno e dell’esistenza dipregressi fondi: così [OSCURATO:PERSONA] ha pagato le rette dell’asilodel figlio (...) ha contratto un mutuo per l’acquisto di un campere della casa coniugale, peraltro garantito dalla moglie,intestandosi la nuda proprietà dell’abitazione; a sua volta AbondioPierangela ha contratto un finanziamento, garantito dal marito,per acquistare l’autovettura”, veicolo “che ha stabilmente usatoin costanza di matrimonio per le sue esigenze e le cui spese dimanutenzione, bollo e assicurazione sono state sostenute dalmarito”.Lamenta, tuttavia, la ricorrente che “in atti non vi è alcunaprova che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia pagato in costanza di matrimoniosomme superiori a quelle di sua competenza qualecomproprietario dei beni acquistati in comune dai coniugi”,essendosi, anzi, “provato, anche mediante documentipuntualmente prodotti e citati” che egli “ha semplicementecontratto finanziamenti per pagare la sua quota dei benicointestati (camper e casa), mentre si è tempestivamente eNumero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026Data pubblicazione 20/04/2026specificamente contestato che le rette dell'asilo del figlio sianostate onorate dal solo resistente, così come le spese relative allavettura”.3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. - “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti”.Assume la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbetotalmente omesso di considerare il fatto, pacifico tra le parti,“che al momento dell’intestazione del veicolo allo [OSCURATO:PERSONA] laAbondio non aveva alcun intento di liberalità, tanto che, anchesuccessivamente, la stessa ha sempre utilizzato il veicolo in modoesclusivo, non condividendolo con il coniuge, ad ulteriorecomprova della volontà di ritenerlo proprio”.3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. - motivazione assente, apparente/illogica, inrapporto all’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.Ritiene la ricorrente che “la Corte non abbia affatto motivato,o lo abbia fatto solo in modo apparente e/o illogico, le ragioni chel’hanno indotta a ritenere che, nello specifico caso al suo scrutinio,fosse da ritenersi integrata una ipotesi di donazione indiretta”,con ciò violando l’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., il quale“esige la presenza di motivazione, che quantunque concisa, devecomunque essere chiara ed intellegibile”.La sentenza impugnata, dopo aver premesso in motivazioneche i coniugi hanno sostenuto, in costanza di convivenza, diversetipologie di spese, “raggiungendo un loro equilibrio di coppia”(cosa, peraltro, ovvia - osserva la ricorrente - “in qualunquefamiglia”), non avrebbe chiarito “in base a quali argomentilogico/giuridici da tale premessa discenda in capo al giudicante laconclusione che l’intestazione del veicolo al sig. SpeziariNumero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026Data pubblicazione 20/04/2026costituisca certamente una ipotesi di liberalità da parte dellamoglie”.Invero, il fatto che, nell’ambito di una coppia coniugale,“ciascuno contribuisca alle spese del nucleo familiare, in ipotesianche in modo variabile”, non dimostra, “di per sé solo, che vifosse in capo ad un coniuge, con riferimento ad uno specifico attodi disposizione un intento di liberalità in favore del partner”.3.5. Infine, il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1,n. 4), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., inragione del “vizio di extrapetizione/ultrapetizione”.Si evidenzia, infatti, che il convenuto/appellante, “in nessunodei propri atti processuali, né di primo, né di secondo grado,aveva eccepito la sussistenza di una donazione indiretta conriferimento all’atto di disposizione in esame, ma, anzi, avevaespressamente escluso la presenza di qualsivoglia intento diliberalità da parte della Abondio”.La Corte bresciana “ha, invece, ritenuto sussistente l’animusdonandi in tal modo, però, incorrendo nel vizio di extra petizioneo ultrapetizione e violando l’art. 112 cod. proc. civ.(corrispondenza tra chiesto e pronunciato)”.Difatti, se è vero che il giudice, in applicazione del principio“iura novit curia”, può procedere, di sua iniziativa, a un qualsiasidiverso inquadramento dei fatti nelle astratte ipotesi di legge,resta, nondimeno, inteso che una cosa è l’esercizio del potere diqualificazione giuridica, “altra è la modifica officiosa delladomanda o della eccezione proposta”, che è, invece, preclusa.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata.Numero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026Data pubblicazione 20/04/20265. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. Il controricorrente ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.8.1. I motivi primo e quarto - da scrutinare congiuntamente,data la loro connessione, attenendo entrambi alla necessità chela donazione indiretta sia sorretta da “animus donandi” - sonofondati.8.1.1. Nell’esaminarli, deve muoversi dalla premessa che essi,nella sostanza, addebitano alla Corte bresciana di aver ritenutosussistente un’ipotesi di donazione indiretta, in difetto della“prova rigorosa” che la giurisprudenza di questa Corte esige ai finidella dimostrazione del c.d. “animus donandi”, senza motivareadeguatamente sul punto.Orbene, questa Corte - come osserva la ricorrente - haaffermato, più volte, che “nella donazione indiretta la liberalità sirealizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione,mediante il compimento di uno o più atti che, conservando laforma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta,l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione didonare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli attiutilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamenterigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limitiNumero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026Data pubblicazione 20/04/2026in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provatein giudizio da chi ne abbia interesse” (così, in motivazione, Cass.Sez. 2, ord. 21 maggio 2020, n. 9379, Rv. 657703-01; parimenti,sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 28 febbraio 2018, n.4682, Rv. 647845-01).La necessità, dunque, di una rigorosa prova - e,simmetricamente, di un altrettanto rigorosa motivazione sulpunto - è condizione, vieppiù, necessaria per qualificarel’operazione come donazione indiretta, allorché l’acquisto di unbene immobile (o di un mobile registrato, come nella specie)avvenga nel contesto di relazioni coniugali, o di rapporti diconvivenza aventi i caratteri propri di una stabile “unione di fatto”.In tali ipotesi, infatti, operazioni negoziali siffatte, lungi dall’essereespressione di “animus donandi”, si pongono, di regola, qualeadempimento del dovere di contribuzione al sostentamento dellafamiglia che grava, ex art. 143 cod. civ., su ciascun coniuge(secondo le rispettive capacità), ovvero come adempimento diun’obbligazione naturale a carico - secondo il medesimo criterioproporzionale - su ciascun convivente (cfr., in motivazione, daultimo, Cass. Sez. 3, ord.25 luglio 2025, n. 21451, Rv. 675908-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2025, n. 11337, Rv. 674667-01).Orbene, nel caso che occupa, la Corte territoriale, sulpresupposto - già, di per sé, non conforme al principiogiurisprudenziale appena richiamato - che “i conferimentispontaneamente eseguiti da un coniuge in costanza di matrimoniotrovano la loro causa nella liberalità” (sicché “la loro irripetibilitànon discende dall’esistenza di un’obbligazione naturale, quantopiuttosto dalla causa della donazione”), ha ritenuto di poterassolvere l’onere di motivare la sussistenza del cd. “animusdonandi” con l’anodina affermazione secondo cui, nella specie, “iconiugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in costanza dimatrimonio, hanno sostenuto diverse tipologie di speseNumero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026Data pubblicazione 20/04/2026raggiungendo il loro personale equilibrio in relazione alle capacitàreddituali di ciascuno e dell’esistenza di pregressi fondi”,rimarcando che “[OSCURATO:PERSONA] ha pagato le rette dell’asilo delfiglio della coppia, ha contratto un mutuo per l’acquisto di uncamper e della casa coniugale, peraltro garantito dalla moglie,intestandosi la nuda proprietà dell’abitazione”, mentre “a suavolta [OSCURATO:PERSONA] ha contratto un finanziamento, garantitodal marito, per acquistare l’autovettura”, veicolo che ella “hastabilmente usato in costanza di matrimonio per le sue esigenzee le cui spese di manutenzione, bollo e assicurazione sono statesostenute dal marito”.Si tratta, tuttavia, di affermazione, all’evidenza, assiomatica(oltre che intrinsecamente e insanabilmente contraddittoria,giacché l’uso “per le sue esigenze”, che l’odierna ricorrente hafatto dell’autovettura, deporrebbe, semmai, per l’assenzadell’intento di liberalità), che non dà conto delle ragioni - comedetto, necessitanti, per di più, di una rigorosa motivazione - perle quali quelle reciproche attribuzioni, lungi dall’essereadempimento dei reciproci obblighi ex art. 143 cod. civ.,dovessero ritenersi espressive di “causa donativa”.Ricorre, pertanto, taluna di quelle quattro ipotesi (cfr., daultimo, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9.,pag. 24) idonee ad integrare - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5), cod. proc. civ., nel testo “novellato” dall’art. 54, comma 1,lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito conmodificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile“ratione temporis” al presente giudizio - il vizio motivazionale,ovvero la “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”. Essa, difatti, ricorre - come nel caso di specie -allorché la motivazione rechi “argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3Numero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026Data pubblicazione 20/04/2026novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più direcente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv.654145-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 1° marzo 2022, n. 6758, Rv.664061-01; Cass. Sez. 1, ord. 28 gennaio 2025, n. 1986, Rv.673839-01).I motivi primo e quarto, dunque, vanno accolti.9. I restanti motivi restano assorbiti.10. In conclusione, vanno accolti il primo e il quarto motivo diricorso e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvioalla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per ladecisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle delpresente giudizio di legittimità, in applicazione del seguenteprincipio di diritto:“nel contesto di relazioni coniugali, ovvero di convivenzeaffettive che abbiano assunto carattere di «unioni di fatto»,l’attribuzione di beni immobili, o di mobili registrati, da parte diuno dei coniugi (o conviventi) in favore dell’altro, necessita, perpoter essere qualificata come donazione indiretta, di una provarigorosa - e di motivazione parimenti rigorosa - in ordine allaricorrenza del cd. «animus donandi»”. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso,dichiarando assorbiti i restanti motivi, e cassa in relazione lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, indiversa composizione, per la decisione sul merito e per laliquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presentegiudizio di legittimità.Numero registro generale 25839/2022Numero sezionale 4442/2025Numero di raccolta generale 10388/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19novembre 2025.Il Presidente