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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28645/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40047/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della messa alla prova e con un secondo in ordine alla mancata riduzione della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

2.1. Ed invero, il primo profilo di doglianza è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato atto di condividere le argomentazioni del primo giudice, che aveva ritenuto come i numerosi precedenti penali a carico dell'odierno ricorrente e la detenzione domiciliare nelle more appli- catagli in relazione ad altra vicenda, rivelassero lo scarsissimo rispetto da parte dello stesso della legge e la sua tendenza alla devianza ed alla trasgressione.

E che in base a tali elementi non fosse formulabile un giudizio positivo circa la futura commissione di nuovi reati e l'idoneità del programma trattamentale.

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di tratta- mento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.

Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ot- tenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256).

E ancora di recente è stato ribadito che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudi- zio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono N. 40047/2022 R.G. essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277070).

Dell'imputato

2.2. Manifestamente infondato è poi il motivo in punto di dosimetria della pena, in quanto dalla motivazione del provvedimento impugnato, con cui i giudici d'appello danno atto dell'impossibilità di procedere ad un giudizio di prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche, si rilevano, con riferimento ai gravi precedenti penali dell'imputato, gli elementi che hanno portato il giudici di appello a condividere anche la dosimetria sanzionatoria.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 17 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40047/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della messa alla prova e con un secondo in ordine alla mancata riduzione della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. 2.1. Ed invero, il primo profilo di doglianza è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato atto di condividere le argomentazioni del primo giudice, che aveva ritenuto come i numerosi precedenti penali a carico dell'odierno ricorrente e la detenzione domiciliare nelle more appli- catagli in relazione ad altra vicenda, rivelassero lo scarsissimo rispetto da parte dello stesso della legge e la sua tendenza alla devianza ed alla trasgressione. E che in base a tali elementi non fosse formulabile un giudizio positivo circa la futura commissione di nuovi reati e l'idoneità del programma trattamentale. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di tratta- mento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ot- tenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256). E ancora di recente è stato ribadito che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudi- zio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono N. 40047/2022 R.G. essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277070). Dell'imputato 2.2. Manifestamente infondato è poi il motivo in punto di dosimetria della pena, in quanto dalla motivazione del provvedimento impugnato, con cui i giudici d'appello danno atto dell'impossibilità di procedere ad un giudizio di prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche, si rilevano, con riferimento ai gravi precedenti penali dell'imputato, gli elementi che hanno portato il giudici di appello a condividere anche la dosimetria sanzionatoria. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio
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