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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 08739/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA di ufficio, ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 4556/2024 del 03/10/2023 della Quinta Sezione penale, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Dalla lettura della sentenza n. 4556/2024 del 03/10/2023 della Quinta Sezione penale, depositata in data 02/02/2024, si evincono alcune interpolazioni in carattere maiuscolo che seguono l'esposizione di alcuni motivi di ricorso nel "[OSCURATO:PERSONA] in fatto" della sentenza documento e che, pur non avendo alcuna incidenza sulla motivazione ed essendo coerenti con la decisione adottata, è opportuno eliminare, in quanto evidentemente frutto di un fortuito inserimento, per la copia informatica ufficiale, di alcune pagine del documento in bozza piuttosto che nella versione definitiva.

2. Le eliminazioni riguardano, nel "[OSCURATO:PERSONA] in fatto": - nel § 3.1., alla fine del paragrafo, le parole "APODITTICO E [OSCURATO:PERSONA]"; - nel par. 3.2., alla fine del paragrafo, le parole "[OSCURATO:PERSONA]"; - nel § 3.3., alla fine del primo periodo, dopo la parola "irreperibili.", le parole "[OSCURATO:PERSONA].

NON è [OSCURATO:PERSONA] RIPETITIVITà poiché [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]"; - nel § 3.3., alla fine del secondo periodo, dopo la parola "edittale.", le parole "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] GRAVITà"; - nel § 3.4., alla fine del terzo periodo, dopo le parole "che allega.", le parole "[OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]. .[OSCURATO:PERSONA]?? NON è [OSCURATO:PERSONA] - nel § 4.3., alla fine del periodo, dopo le parole "all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", le parole "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché [OSCURATO:PERSONA] è GENERICO".

2. I refusi di bozza precedentemente descritti risultano non solo evidenti, ma anche limitati alla materiale formazione del testo della sentenza depositata, nella mera esposizione dei motivi di ricorso, e, per questo, sono immediatamente emendabili, mediante la loro eliminazione.

Come già precisato dalle Sezioni Unite, sono sempre ammissibili, anche con riferimento alle sentenze della Corte di cassazione, gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (così Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 — 01, richiamata da Sez.

U, ord. n. 14422 del 10/04/2025).

3. [OSCURATO:PERSONA] quindi procedersi alla correzione degli errori materiali precedentemente specificati, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., con le modalità già stabilite nel recente provvedimento di analogo tenore emesso dalle Sezioni Unite, con ordinanza n. 14422 del 10/04/2025, che ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025.

P.Q.M.

Dispone la correzione degli errori materiali della sentenza-documento n. 4556/2024 del 03/10/2023, dep. 01/02/2024 eliminando: - nel § 3.1., alla fine del paragrafo, le parole "APODITTICO E [OSCURATO:PERSONA]"; - nel par. 3.2., alla fine del paragrafo, le parole "[OSCURATO:PERSONA]"; - nel § 3.3., alla fine del primo periodo, dopo la parola "irreperibili.", le parole "[OSCURATO:PERSONA].

NON è [OSCURATO:PERSONA] RIPETITIVITà poiché [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]"; - nel § 3.3., alla fine del secondo periodo, dopo la parola "edittale.", le parole "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] GRAVITà"; - nel § 3.4., alla fine del terzo periodo, dopo le parole "che allega.", le parole "[OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]. .[OSCURATO:PERSONA]?? NON è [OSCURATO:PERSONA] - nel § 4.3., alla fine del periodo, dopo le parole "all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", le parole "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché [OSCURATO:PERSONA] è GENERICO".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale e per la formazione di una copia attestante nel frontespizio che il testo è la risultante delle correzioni degli errori materiali di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA di ufficio, ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 4556/2024 del 03/10/2023 della Quinta Sezione penale, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla lettura della sentenza n. 4556/2024 del 03/10/2023 della Quinta Sezione penale, depositata in data 02/02/2024, si evincono alcune interpolazioni in carattere maiuscolo che seguono l'esposizione di alcuni motivi di ricorso nel "[OSCURATO:PERSONA] in fatto" della sentenza documento e che, pur non avendo alcuna incidenza sulla motivazione ed essendo coerenti con la decisione adottata, è opportuno eliminare, in quanto evidentemente frutto di un fortuito inserimento, per la copia informatica ufficiale, di alcune pagine del documento in bozza piuttosto che nella versione definitiva. 2. Le eliminazioni riguardano, nel "[OSCURATO:PERSONA] in fatto": - nel § 3.1., alla fine del paragrafo, le parole "APODITTICO E [OSCURATO:PERSONA]"; - nel par. 3.2., alla fine del paragrafo, le parole "[OSCURATO:PERSONA]"; - nel § 3.3., alla fine del primo periodo, dopo la parola "irreperibili.", le parole "[OSCURATO:PERSONA]. NON è [OSCURATO:PERSONA] RIPETITIVITà poiché [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]"; - nel § 3.3., alla fine del secondo periodo, dopo la parola "edittale.", le parole "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] GRAVITà"; - nel § 3.4., alla fine del terzo periodo, dopo le parole "che allega.", le parole "[OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]. .[OSCURATO:PERSONA]?? NON è [OSCURATO:PERSONA] - nel § 4.3., alla fine del periodo, dopo le parole "all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", le parole "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché [OSCURATO:PERSONA] è GENERICO". 2. I refusi di bozza precedentemente descritti risultano non solo evidenti, ma anche limitati alla materiale formazione del testo della sentenza depositata, nella mera esposizione dei motivi di ricorso, e, per questo, sono immediatamente emendabili, mediante la loro eliminazione. Come già precisato dalle Sezioni Unite, sono sempre ammissibili, anche con riferimento alle sentenze della Corte di cassazione, gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (così Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 — 01, richiamata da Sez. U, ord. n. 14422 del 10/04/2025). 3. [OSCURATO:PERSONA] quindi procedersi alla correzione degli errori materiali precedentemente specificati, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., con le modalità già stabilite nel recente provvedimento di analogo tenore emesso dalle Sezioni Unite, con ordinanza n. 14422 del 10/04/2025, che ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025. P.Q.M. Dispone la correzione degli errori materiali della sentenza-documento n. 4556/2024 del 03/10/2023, dep. 01/02/2024 eliminando: - nel § 3.1., alla fine del paragrafo, le parole "APODITTICO E [OSCURATO:PERSONA]"; - nel par. 3.2., alla fine del paragrafo, le parole "[OSCURATO:PERSONA]"; - nel § 3.3., alla fine del primo periodo, dopo la parola "irreperibili.", le parole "[OSCURATO:PERSONA]. NON è [OSCURATO:PERSONA] RIPETITIVITà poiché [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]"; - nel § 3.3., alla fine del secondo periodo, dopo la parola "edittale.", le parole "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] GRAVITà"; - nel § 3.4., alla fine del terzo periodo, dopo le parole "che allega.", le parole "[OSCURATO:PERSONA] è [OSCURATO:PERSONA]. .[OSCURATO:PERSONA]?? NON è [OSCURATO:PERSONA] - nel § 4.3., alla fine del periodo, dopo le parole "all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", le parole "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché [OSCURATO:PERSONA] è GENERICO". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale e per la formazione di una copia attestante nel frontespizio che il testo è la risultante delle correzioni degli errori materiali di c
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