CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46212/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA su ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1960 5.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che per: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio; per [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena da rideterminare in anni 12 di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA] il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese sostenute per il presente grado di giudizio; sentiti per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sostituto processuale per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito tutti per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza di questa Corte, Sezione Seconda, n. 22954 emessa in data 28 marzo 2017, ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2015 limitatamente all'aumento per la recidiva per [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mancando argomenti da cui evincere perchè il nuovo reato fosse espressione di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità degli imputati, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015; per [OSCURATO:PERSONA], invece, per omessa motivazione sull'elemento soggettivo del delitto contestatogli di intestazione fittizia di due autovetture appartenenti a [OSCURATO:PERSONA]. A seguito del menzionato annullamento la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 17 marzo 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi del 3 maggio 2013: a) ha escluso la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena in anni 13 di reclusione; b) ha confermato la condanna per [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittogli motivando sulla sussistenza dell'elemento soggettivo; c) ha riconosciuto la recidiva per D'Agostino, Filardo, Leotta e Rao confermando la pena negli stessi termini della sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2015. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati sopra indicati, a mezzo dei loro difensori, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ha articolato due motivi. 3.1. Vizio di motivazione, in termini di omessa, contraddittoria e manifesta illogicità, in ordine all'aumento per la recidiva in quanto il provvedimento impugnato, ricorrendo a formule stereotipate, non aveva dato conto dei presupposti, di fatto e di diritto, richiesti dalla Corte di legittimità ai fini dell'aumento sanzionatorio per la riconosciuta recidiva, così ribadendo la decisione di primo grado. 3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'aumento di pena fondato nuovamente sulla sola sussistenza di precedenti penali, senza specificare in che termini questi costituissero espressione di una maggiore pericolosità del ricorrente, anche in ragione del lasso temporale del reato in questa sede accertato, non ottemperando al principio di diritto contenuto a pagina 63 della sentenza di annullamento della Corte di cassazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello reiterato l'omessa pronuncia con riguardo all'aumento di pena per la recidiva stante sia l'assenza del raffronto tra i reati precedentemente commessi e quello per cui è stata emessa la condanna, sia la natura sintomatica di una maggiore riprovevolezza di detta condotta rispetto ad un'accresciuta pericolosità del suo autore. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo. Violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. per avere la pronuncia impugnata escluso la recidiva rideterminando erroneamente la pena sulla sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi in 13 anni di reclusione e non sulla sentenza numero 10403 del 30 aprile 2015 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], riformata in melius e non impugnata dalla Procura, in cui la pena base era fissata in 12 anni di reclusione, con aumento di 1 anno e 2 mesi di reclusione per la recidiva, aumento appunto escluso dalla sentenza impugnata. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, oltreché violazione dell'art 627, comma 3, cod. proc. pen., per avere la pronuncia impugnata omesso di adeguarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione nella parte in cui aveva inglobato i ricorrenti nell'ambito di una medesima apparente valutazione, con aumento della recidiva avvenuto solo per il titolo di reato contestato. Inoltre, con specifico riferimento al Leotta, la pronuncia impugnata non aveva tenuto conto che lo stesso fosse gravato da tre sentenze irrevocabili di cui la prima risalente al 1985 con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, reato da ritenersi estinto ai sensi dell'art.167 cod. pen.; la seconda costituita da un decreto penale emesso nel 1987 per un reato depenalizzato, tale da non poter qualificarsi come precedente penale; la terza per una bancarotta fraudolenta commessa nel 1988 cioè 23 anni prima rispetto alla data di commissione dei fatti in questa sede accertati (2011). Secondo il ricorso l'unico precedente di cui tenere conto non legittima l'automatismo sanzionatorio, rimasto privo di motivazione. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi. 7.1. Violazione di legge in relazione all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992 con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e vizio di motivazione, per manifesta illogicità ed apparenza, per avere la sentenza impugnata fondato l'accertamento del dolo sull'unico elemento indiziario, costituito dall'acquisto di due autovetture da [OSCURATO:PERSONA], sganciato da risultanze che comprovassero che egli sapesse sia della vendita di più mezzi da parte di questi in uno strettissimo arco temporale, sia della possibile adozione di provvedimenti ablatori. Inoltre, la sentenza impugnata aveva colmato il vuoto probatorio rilevato dalla Corte di cassazione limitandosi a sostenere che "verosimilmente" il ricorrente fosse stato informato di queste circostanze dal fratello che aveva rapporti con Pesce. 7.2. Violazione di legge ed omessa motivazione in relazione all'art. 157 cod. pen. in quanto il reato contestato, commesso il 21 e il 22 aprile 2010, stante l' esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, si è prescritto in sette anni e sei mesi cioè prima della pronuncia della sentenza della Corte d'appello avvenuta il 17 marzo 2021, nonostante la richiesta difensiva. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo. Violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 151 cod. pen. e vizio di motivazione per mancanza, contaddittorietà e illogicità per avere la Corte di appello applicato al ricorrente la recidiva nonostante egli si trovi nella stessa posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i quali invece è stata esclusa. Infatti, Rao ha due condanne: la prima per fatti commessi nel 1982 per la quale è intervenuto condono ex d.P.R. n. 865 del 1985, antecedentemente alla definitività della sentenza del 1988, tanto da rientrarsi nell'ipotesi di amnistia propria ex art.151 cod. pen., idonea ad elidere gli effetti della condanna, dunque non utile per la recidiva; la seconda per violazione della normativa in materia di evasione delle imposte sui redditi e l'Iva del 1988, condonata con l'indulto ex d.P.R. n. 394 del 1990, dunque non utile per la recidiva. Inoltre, il ricorrente censura la sentenza sotto altri diversi profili: avere operato un aumento di pena ex art. 99 cod. pen. in misura superiore a quello consentito, visto che la sanzione era pari ad un anno di reclusione e lire 6.000.000 di multa; non avere motivato sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta solo dalla condanna riportata nel presente processo; avere usato formule di stile. 9. [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, ha inviato conclusioni scritte per il rigetto dei ricorsi e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati. La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, n. 22954 emessa in data 28 marzo 2017, ha annullato parzialmente la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2015 con riferimento al profilo dell'aumento sanzionatorio, per la recidiva, applicato a [OSCURATO:PERSONA]Agostino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La pronuncia rescindente, dopo avere ricostruito l'operatività della cosiddetta "[OSCURATO:PERSONA]", appartenente alla ‘ndrangheta calabrese e radicata nel territorio di Rosarno, con ramificazioni sia in zone limitrofe che fuori dalla Calabria, ha ritenuto che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente argomentato rispetto alle ragioni per cui il nuovo reato commesso dai ricorrenti fosse espressione di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha eliminato l'obbligatorietà di tale aumento in ragione della sola natura del reato contestato. Detta pronuncia, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge n. 251 del 2005, limitatamente all'obbligatorietà, ha stabilito che l'aumento della pena non consegue più automaticamente dal mero riscontro formale della precedente condanna e dell'essere il nuovo reato compreso nell'elenco dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., ma impone al giudice di accertare se, in concreto, in rapporto ai precedenti, il nuovo delitto sia indicativo di una più accentuata colpevolezza o maggiore pericolosità del reo, tanto da escludere proprio quell'automatismo sanzionatorio che si pone in contrasto, secondo il Giudice delle leggi, con gli artt. 3 e 27 Cost. in quanto: «...del tutto privo di ragionevolezza, perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, prima di riconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo. L'obbligatorietà stabilita dal quinto comma dell'art. 99 cod. pen. impone l'aumento della pena anche nell'ipotesi in cui esiste un solo precedente, lontano nel tempo, di poca gravità e assolutamente privo di significato ai fini della recidiva» (par. 9.1). All'esito dell'annullamento parziale la Corte distrettuale, con la pronuncia del 17 marzo 2021 oggetto degli odierni ricorsi, ha confermato la pena già applicata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la pronuncia del 30 aprile 2015, motivando l'aumento per la recidiva in base ai precedenti penali degli imputati e alla commissione dei reati ritenuti «senz'altro indice di una maggiore pericolosità degli stessi ove si consideri che tali nuovi reati sono espressione di appartenenza alla criminalità organizzata con ruoli e compiti significativi». Si tratta di una motivazione che non assolve all'onere motivazionale richiesto dalla sentenza di annullamento di questa Corte, alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 99, quinto comma, cod. pen. poiché non indica i precedenti di ciascun imputato e il tempo di loro commissione, così da non far emergere una valutazione, necessariamente personalizzata, in ordine all'effettiva incidenza della recidiva sul disvalore del fatto, che porti a ritenere comunque legittimo l'aumento di pena disposto. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con riguardo a detto capo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. L'imputato in primo grado è stato condannato dal Tribunale di Palmi, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con il ruolo di partecipe, a 14 anni e 2 mesi di reclusione così determinata: pena base 13 anni di reclusione aumentati di 1 anno e 2 mesi di reclusione per la recidiva semplice (pag. 1457 della sentenza) . La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 30 aprile 2015 ha ridotto la pena applicato a [OSCURATO:PERSONA] a 13 anni e 2 mesi di reclusione, inclusa la recidiva semplice, senza indicazione però gif quale fosse la pena base e il calcolo adottato per pervenirvi (a pag. 546 è scritto che «la pena risulta congrua, in ossequio ai parametri di cui all'articolo 133 cp, tenuto in particolare conto della gravità del reato commesso e della capacità delinquere dell'imputato, come emerge dai fatti e dal precedente»). Poiché la sentenza oggi impugnata ha escluso la recidiva, pari a 1 anno e 2 mesi di reclusione, la pena finale è quella di 12 anni di reclusione, dovendosi tenere conto della pena finale di 13 anni e 2 mesi di reclusione, fissata dalla Corte di appello con la sentenza del 30 aprile 2015 e non impugnata dal Pubblico ministero, dalla quale va detratto il menzionato aumento per la recidiva. Da ciò consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena ad anni 12 di reclusione. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non risulta manifestamente infondato e ciò consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. Infatti, il reato di interposizione fittizia contestato al ricorrente, commesso in data 21-22 aprile 2010, è estinto per prescrizione, per essere maturato il I novembre 2017 il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei ex artt. 157 e 161 cod. pen. (inclusi dieci giorni complessivi di sospensione per astensione degli avvocati alle udienze del 24/2/2012 e del 18/09/2012), stante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991,JiLU Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di "evidenza", secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. E' principio consolidato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di specie in cui la difesa contesta la completezza della motivazione della sentenza impugnata in ordine al profilo soggettivo del reato. La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Dall'accoglimento dei ricorsi consegue che la parte civile costituita non ha diritto al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, mentre rispetto a [OSCURATO:PERSONA], stante il titolo di reato, non risulta avere titolo. PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena ad anni 12 di reclusione. Annulla