CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto in particolare che il concorso di entrambi nella detenzione e spaccio delle diverse tipologie di sostanza stupefacente è stato affermato sulla base di elementi di prova adeguatamente valutati per la contestualità delle condotte riferite a ciascuno dei due imputati avvenute al cospetto del medesimo acquirente; ritenuto adeguatamente motivata anche la valutazione della gravità del fatto, con riguardo ai due profili dedotti attinenti l'art. 131-bis c.p. e l'art. 62 bis c.p., non potendosi ravvisare alcuna incongruenza rispetto alla ravvisata sussistenza dell'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e dell'attenuante prevista dall'art. 62 comma 4, cod. pen. per il motivato differente grado di gravità dei fatti rispetto ai predetti istituti, ciò anche in relazione al diniego dei doppi benefici di legge, ugualmente sorretto da motivazione adeguata con riferimento alla prognosi negativa formulata nei confronti di entrambi gli imputati; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così