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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 22531/2024

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te -Consigliere rel.

R.G.N.: 25430/2019 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere C.C.: [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25430– 20 1 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (già “ENEL Distribuzione”s.p.a.) – c.f. 0 5 779711000 –in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar Atlante di Romadel 12.12.2017, elettivamente domiciliatain Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] , n. 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l a rappresenta e dife nde in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]’ METROPOLITANA di CATANIA (già [OSCURATO:PERSONA] di Catania)– c . f. 00397470873 - in persona del sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura provinciale di Catania; elettivamente domiciliatain Rom a, alla via [OSCURATO:PERSONA] , n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1128/2019della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 15 maggio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --rilevato che: 1.Con atto notificato i n data 2 8 . 12 .20 0 5 l’ “ ENEL Distribuzione” s. p . a . citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania la Provincia regionale di Catania.

Esponevache la Provincia di Catania le aveva notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] cartella di pagamento n. 09720050254048970 , per il complessivo importo di euro 53.322,47, a titolo di “canone di occupazione permanente spazi e aree pubbliche” asseritamente dovuto per gli anni 2003 e 2004(cfr. ricorso, pag. 2).

Esponeva che il “canone concessorio non ricognitivo” (“CCNR”) era stato calcolato in base all’errato criterio dell’arrotondamento al chilometro superiore per ogni singola concessione del suolo pubblico , anche se di brevissimo percorso, anziché in base al corretto criterio dell’effettività dell’occupazione del suolo pubblico, risultante dalla sommatoria delle varie occupazioni con arrotondamento finale al chilometro superiore(cfr. ricorso, pagg. 2 - 3 ) .

Esponeva che la Provincia aveva errato altresì nel detrarre l’ammontare della “tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (“TOSAP”)dal “CCNR”; che avrebbe dovuto, al contrario, detrarre dalla “TOSAP” l’ammontare del “CCNR” (cfr. ricorso, pag. 3).

Chiedeva quindi dichiarare l’illegittimità della richiesta di cui alla cartella di pagamento e di annullare icorrelati atti impositivi. 2.Resisteva la Provincia regionale di Catania .

3. Nel corso del giudizio l’ “ ENEL Distribuzione” aderiva all’eccezione di litispendenza sollevata dalla Provincia di Catania e circoscriveva la domanda alla declaratoria di illegittimità della somma di euro 32.141,33, corrispondente all’importo richiesto dalla Provincia a titolo di canoni per l’anno 2003 (cfr. ricorso, pag. 4). 4.Con sentenza n. 1305/2015 il Tribunale di Catania rigettava la domanda. 5.L’ “ENEL Distribuzione” s.p.a. proponeva appello.

Resisteva la Provinciaregionale di Catania .

6. Con sentenza n. 1128 /201 9 la Corte d’Appello di Catania rigetta va il gravamee condannava l ’appellante alle spese del grado .

Premetteva la Corte di Catania che la “TOSAP” costituisce una tassa e viceversa il “CCNR” rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale, la cui disciplina è, dal d.lgs. n. 507/1993, demandata al regolamento comunale (cfr. sentenza d’appello, pag. 7); che di conseguenza non erano applicabili al “CCNR” le norme “sulla sospensione del potere delle Regioni e degli Enti locali (…) di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote” (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

Indi, la corte e videnziava , in ordine al primo motivo di gravame ( con cui l’ “ENEL” aveva addotto che aveva errato il tribunale a non estendere alle annualità successive al 1999 il riscontro dell’illegittimità del metodo di calcolo adottato dall’Amministrazione per le annualità comprese entro il 1999) ed in ordine al secondo motivo di gravame (con cui l’ “ENEL” aveva addottoche aveva errato il tribunale a detrarre l’ammontare della “TOSAP” dal quantum del “CCNR” anziché detrarre l’ammontare del “CCNR” dal quantum della “TOSAP”)che l’art. 18, 2° co., della legge n. 488/1999 ovvero della finanziaria per l’anno 2000- a tenor del quale“dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 (TOSAP) va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge,riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione (…)” - aveva “disposto un nuovo criterio applicativo per utenze , cui la Provincia (…) si era correttamente uniformata” (così sentenza d’appello, pag. 8).

Evidenziava invero che la Provincia di Catania aveva correttamente computato per ogni singola concessione e secondo le tariffe regolamentari l’importo dovuto per il canone e vi aveva detratto l’importo della “TOSAP” calcolato secondo il numero delle utenzee chiedendo, quindi, il pagamento della “differenza residuale”(cfr. sentenza d’appello, pagg. 8 - 9 ) . 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ E - Distribuzione” s.p.a. (già “ENEL Distribuzione” s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] di Catania (già [OSCURATO:PERSONA] di Catania) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. --considerato che: 8.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 15 del regolamento provinciale e del combinato disposto dell’art. 18 legge n. 488/1999, degli artt. 38, 39 e 42 d.lgs. n. 507/1993 e degli artt. 25 e 27 d.P.R. n.285/1992.

Premette che la misurazione delle aree occupate da assoggettare a “CCNR” secondo il criterio delle singole concessioni – ossia “per utenza” – determina l’arrotondamento al chilometro superiore di ogni “utenza” (cfr. ricorso, pag. 8) -e quindi la triplicazione dei canoni (cfr. ricorso, pag. 11) - rispetto al criterio “sostanzialista” dell’effettività dell’occupazione del suolo pubblico, con il quale si sommano le consistenze reali delle singole occupazioni e all’importo totale così ottenuto si applica un solo arrotondamento al chilometro superiore (cfr. ricorso, pag. 8).Indi deduce che l’art. 18, 2° co., della legge n. 488/1999 non ha abrogato il criterio di misurazione delle aree pubbliche disciplinato dal d.lgs. n. 507/1993e dunque non ha fatto venir meno l’illegittimità del calcolo “atomistico” della “TOSAP”(cfr. ricorso, pag. 9).

Deduce altresì che l’art. 18 della legge n. 488/1999 ha introdotto unicamente un nuovo criterio di calcolo dalla “TOSAP” per le aziende erogatrici di servizi pubblici sostitutivo delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507/1993 (cfr. ricorso, pag. 10).

Deduce del resto che il criterio applicativo recepito dalla corte d’appello snatura il rapporto sinallagmatico tra l’ammontare del canone e l’uso del bene pubblico (cfr.ricorso, pag. 13). 9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 18 legge n. 488/1999, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63 e 52 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 67 d.P.R. n. 495/1992, dell’art. 27 d.lgs. n. 285/1992, degli artt. 3, 23 e 97 Cost.

Deduce che dal testo del 3° co. dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 – come modificato dall’art. 18 della legge n. 488/1999 -discendono due conseguenze, ossia, in primo luogo, che la “TOSAP” definisce la misura massima del prelievo applicabile, ossia, in secondo luogo, che, se gli enti locali intendono istituire anche il “CCNR”, come nella specie, il canone deve essere detratto da quanto versato a titolo di “TOSAP” (cfr. ricorso, pag. 21).

Deduce che tale impostazione, ossia l’impossibilità della sommatoria tout court tra le due diverse misure, rinviene riscontro della circolare n. 32/E/FP - 31853 del 28.2.2000 del Ministero delle Finanze (cfr. ricorso, pag. 21).--ritenutochesi prospetta più che opportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza in diritto delle questioni involtedai motivi di ricorso, nonché dell’assenza di precedenti specifici; visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2024.

Il presidente dottor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -Consigliere rel. R.G.N.: 25430/2019 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere C.C.: [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25430– 20 1 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. (già “ENEL Distribuzione”s.p.a.) – c.f. 0 5 779711000 –in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar Atlante di Romadel 12.12.2017, elettivamente domiciliatain Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA] , n. 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l a rappresenta e dife nde in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]’ METROPOLITANA di CATANIA (già [OSCURATO:PERSONA] di Catania)– c . f. 00397470873 - in persona del sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura provinciale di Catania; elettivamente domiciliatain Rom a, alla via [OSCURATO:PERSONA] , n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1128/2019della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 15 maggio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --rilevato che: 1.Con atto notificato i n data 2 8 . 12 .20 0 5 l’ “ ENEL Distribuzione” s. p . a . citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania la Provincia regionale di Catania. Esponevache la Provincia di Catania le aveva notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] cartella di pagamento n. 09720050254048970 , per il complessivo importo di euro 53.322,47, a titolo di “canone di occupazione permanente spazi e aree pubbliche” asseritamente dovuto per gli anni 2003 e 2004(cfr. ricorso, pag. 2). Esponeva che il “canone concessorio non ricognitivo” (“CCNR”) era stato calcolato in base all’errato criterio dell’arrotondamento al chilometro superiore per ogni singola concessione del suolo pubblico , anche se di brevissimo percorso, anziché in base al corretto criterio dell’effettività dell’occupazione del suolo pubblico, risultante dalla sommatoria delle varie occupazioni con arrotondamento finale al chilometro superiore(cfr. ricorso, pagg. 2 - 3 ) . Esponeva che la Provincia aveva errato altresì nel detrarre l’ammontare della “tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (“TOSAP”)dal “CCNR”; che avrebbe dovuto, al contrario, detrarre dalla “TOSAP” l’ammontare del “CCNR” (cfr. ricorso, pag. 3). Chiedeva quindi dichiarare l’illegittimità della richiesta di cui alla cartella di pagamento e di annullare icorrelati atti impositivi. 2.Resisteva la Provincia regionale di Catania . 3. Nel corso del giudizio l’ “ ENEL Distribuzione” aderiva all’eccezione di litispendenza sollevata dalla Provincia di Catania e circoscriveva la domanda alla declaratoria di illegittimità della somma di euro 32.141,33, corrispondente all’importo richiesto dalla Provincia a titolo di canoni per l’anno 2003 (cfr. ricorso, pag. 4). 4.Con sentenza n. 1305/2015 il Tribunale di Catania rigettava la domanda. 5.L’ “ENEL Distribuzione” s.p.a. proponeva appello. Resisteva la Provinciaregionale di Catania . 6. Con sentenza n. 1128 /201 9 la Corte d’Appello di Catania rigetta va il gravamee condannava l ’appellante alle spese del grado . Premetteva la Corte di Catania che la “TOSAP” costituisce una tassa e viceversa il “CCNR” rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale, la cui disciplina è, dal d.lgs. n. 507/1993, demandata al regolamento comunale (cfr. sentenza d’appello, pag. 7); che di conseguenza non erano applicabili al “CCNR” le norme “sulla sospensione del potere delle Regioni e degli Enti locali (…) di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote” (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Indi, la corte e videnziava , in ordine al primo motivo di gravame ( con cui l’ “ENEL” aveva addotto che aveva errato il tribunale a non estendere alle annualità successive al 1999 il riscontro dell’illegittimità del metodo di calcolo adottato dall’Amministrazione per le annualità comprese entro il 1999) ed in ordine al secondo motivo di gravame (con cui l’ “ENEL” aveva addottoche aveva errato il tribunale a detrarre l’ammontare della “TOSAP” dal quantum del “CCNR” anziché detrarre l’ammontare del “CCNR” dal quantum della “TOSAP”)che l’art. 18, 2° co., della legge n. 488/1999 ovvero della finanziaria per l’anno 2000- a tenor del quale“dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 (TOSAP) va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge,riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione (…)” - aveva “disposto un nuovo criterio applicativo per utenze , cui la Provincia (…) si era correttamente uniformata” (così sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava invero che la Provincia di Catania aveva correttamente computato per ogni singola concessione e secondo le tariffe regolamentari l’importo dovuto per il canone e vi aveva detratto l’importo della “TOSAP” calcolato secondo il numero delle utenzee chiedendo, quindi, il pagamento della “differenza residuale”(cfr. sentenza d’appello, pagg. 8 - 9 ) . 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ E - Distribuzione” s.p.a. (già “ENEL Distribuzione” s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] di Catania (già [OSCURATO:PERSONA] di Catania) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. --considerato che: 8.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 15 del regolamento provinciale e del combinato disposto dell’art. 18 legge n. 488/1999, degli artt. 38, 39 e 42 d.lgs. n. 507/1993 e degli artt. 25 e 27 d.P.R. n.285/1992. Premette che la misurazione delle aree occupate da assoggettare a “CCNR” secondo il criterio delle singole concessioni – ossia “per utenza” – determina l’arrotondamento al chilometro superiore di ogni “utenza” (cfr. ricorso, pag. 8) -e quindi la triplicazione dei canoni (cfr. ricorso, pag. 11) - rispetto al criterio “sostanzialista” dell’effettività dell’occupazione del suolo pubblico, con il quale si sommano le consistenze reali delle singole occupazioni e all’importo totale così ottenuto si applica un solo arrotondamento al chilometro superiore (cfr. ricorso, pag. 8).Indi deduce che l’art. 18, 2° co., della legge n. 488/1999 non ha abrogato il criterio di misurazione delle aree pubbliche disciplinato dal d.lgs. n. 507/1993e dunque non ha fatto venir meno l’illegittimità del calcolo “atomistico” della “TOSAP”(cfr. ricorso, pag. 9). Deduce altresì che l’art. 18 della legge n. 488/1999 ha introdotto unicamente un nuovo criterio di calcolo dalla “TOSAP” per le aziende erogatrici di servizi pubblici sostitutivo delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507/1993 (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce del resto che il criterio applicativo recepito dalla corte d’appello snatura il rapporto sinallagmatico tra l’ammontare del canone e l’uso del bene pubblico (cfr.ricorso, pag. 13). 9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 18 legge n. 488/1999, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63 e 52 d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 67 d.P.R. n. 495/1992, dell’art. 27 d.lgs. n. 285/1992, degli artt. 3, 23 e 97 Cost. Deduce che dal testo del 3° co. dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 – come modificato dall’art. 18 della legge n. 488/1999 -discendono due conseguenze, ossia, in primo luogo, che la “TOSAP” definisce la misura massima del prelievo applicabile, ossia, in secondo luogo, che, se gli enti locali intendono istituire anche il “CCNR”, come nella specie, il canone deve essere detratto da quanto versato a titolo di “TOSAP” (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce che tale impostazione, ossia l’impossibilità della sommatoria tout court tra le due diverse misure, rinviene riscontro della circolare n. 32/E/FP - 31853 del 28.2.2000 del Ministero delle Finanze (cfr. ricorso, pag. 21).--ritenutochesi prospetta più che opportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza in diritto delle questioni involtedai motivi di ricorso, nonché dell’assenza di precedenti specifici; visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2024. Il presidente dottor
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