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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39032/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso tesi alla complessiva attenuazione del trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla richiesta concessione delle attenuanti generiche risultano riproduttivi di censure già confutate con corretti riferimenti in fatto e in diritto dalla Corte di appello che ha rilevato come la gravità dei fatti contestati (resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica in tempo di notte) e l'assenza di elementi positivi erano di ostacolo ad una attenuazione della pena, ritenuta congrua; che la motivazione resa sul punto, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nel ricorso, risulta logica e completa e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso tesi alla complessiva attenuazione del trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla richiesta concessione delle attenuanti generiche risultano riproduttivi di censure già confutate con corretti riferimenti in fatto e in diritto dalla Corte di appello che ha rilevato come la gravità dei fatti contestati (resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica in tempo di notte) e l'assenza di elementi positivi erano di ostacolo ad una attenuazione della pena, ritenuta congrua; che la motivazione resa sul punto, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nel ricorso, risulta logica e completa e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/
Sentenza Cassazione n. 39032/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris