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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43446/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, per quel che in questa sede rileva, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli — Ufficio G.i.p. che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 per illecita detenzione (capo a) e cessione (capo b) di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il difensore della Tarantino deduce, ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod, pen. e alla quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen. 3.

Il ricorso risulta all'evidenza proposto per motivi generici e non consentiti.

L'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

La motivazione della Corte di merito sul punto si presenta esaustiva avendo espresso un giudizio negativo circa la esistenza di elementi positivamente apprezzabili; ha fatto leva sulla valutata stabile fonte di reddito dell'attività di spaccio per la coppia e, conseguentemente, anche per la ricorrente, al contempo motivando circa la irrilevanza della prospettata confessione che, sulla base delle risultanze investigative, è stata ritenuta ininfluente.

Insindacabile, invero, la parte della motivazione che si è espressa in ordine alla gradazione della pena, il cui obbligo argomentativo risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), [OSCURATO:PERSONA] di merito ha tenuto in debita considerazione ex art. 133 cod. pen., per la rilevata generica censura portata alla decisione di primo grado, i precedenti penali, la mancata applicazione della recidiva e l'esistenza di plurime fattispecie contestate nel capo b) che non consentiva un aumento quantificato nel minimo; ragioni determinanti espresse con motivazione completa e logica insindacabili in questa sede che hanno altresì tenuto in debito conto la distinta posizione del concorrente.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, per quel che in questa sede rileva, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli — Ufficio G.i.p. che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 per illecita detenzione (capo a) e cessione (capo b) di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il difensore della Tarantino deduce, ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod, pen. e alla quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso risulta all'evidenza proposto per motivi generici e non consentiti. L'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e possono essere escluse dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). La motivazione della Corte di merito sul punto si presenta esaustiva avendo espresso un giudizio negativo circa la esistenza di elementi positivamente apprezzabili; ha fatto leva sulla valutata stabile fonte di reddito dell'attività di spaccio per la coppia e, conseguentemente, anche per la ricorrente, al contempo motivando circa la irrilevanza della prospettata confessione che, sulla base delle risultanze investigative, è stata ritenuta ininfluente. Insindacabile, invero, la parte della motivazione che si è espressa in ordine alla gradazione della pena, il cui obbligo argomentativo risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), [OSCURATO:PERSONA] di merito ha tenuto in debita considerazione ex art. 133 cod. pen., per la rilevata generica censura portata alla decisione di primo grado, i precedenti penali, la mancata applicazione della recidiva e l'esistenza di plurime fattispecie contestate nel capo b) che non consentiva un aumento quantificato nel minimo; ragioni determinanti espresse con motivazione completa e logica insindacabili in questa sede che hanno altresì tenuto in debito conto la distinta posizione del concorrente. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 43446/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris