CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 16171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAar i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., per i reati di cui agli artt. 73 del d.P.R. 309/90 (riqualificato in comma 5) e 23 I. 110/1975, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., e, con secondo motivo di ricorso, violazione di legge con riferimento all'assenza di prova della volontà dell'imputato di definire il procedimento penale ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., essendo egli non comparso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché rinunciante ed avendo rilasciato procura speciale al suo difensore senza alcuna indicazione del rito prescelto. In ordine alla prima doglianza, si osserva che il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento, senza porre a sostegno del motivo di ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata, posto che non è affatto necessario che la procura speciale conferita al difensore debba specificare il rito prescelto, considerandosi l'espressione "rito alternativo" come onnicomprensiva di qualunque scelta processuale alternativa. Al contrario, è abnorme l'ordinanza con cui il giudice dichiari inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato per assenza di specifica indicazione del rito nella procura speciale conferita al difensore "al fine di definire il giudizio con riti alternativi", includendo certamente tale procura la facoltà di richiedere il rito abbreviato senza necessità di ulteriori specificazioni (Sez.2, n. 3881 del 12/11/2019, Rv. 278430). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I