CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 20647/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Agrigento ha rigettatol'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legalerappresentante della società RCM costruzioni s.r.l., avverso il provvedimento concui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza di dissequestro deimacchinari e delle attrezzature di cantiere.Tali attrezzature, unitamente all'area demaniale marittima ove avviene iltrattamento dei fanghi di dragaggio della banchina del porto di [OSCURATO:PERSONA] edell'area demaniale marittima ubicata in località Caos del Comune di PortoEmpedocle, utilizzata quale area di deposito dei fanghi all'esito del trattamento,erano state oggetto di decreto di sequestro preventivo impeditivo il precedente15/04/2025, nel procedimento pendente a carico del ricorrente per i reati di frodein pubbliche forniture (art. 356 cod. pen) e di gestione di rifiuti non autorizzata(art. 256 d. lgs. n. 152 del 2006).2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento di seguitosintetizzati.2.1. Apparenza della motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra imezzi e le attrezzature oggetto di sequestro impeditivo e al periculum in mora.La difesa sottolinea che la società RCM costruzioni s.r.l. si occupa direalizzazione di opere private e pubbliche di ogni natura e che i beni appresi (tracui escavatori, pale e container) costituiscono strumentazione ordinaria di lavoroe sono di per sé assolutamente neutri rispetto alla condotta delittuosa ipotizzata,non presentando alcuna intrinseca pericolosità.2.2. Violazione di legge in relazione al principio di proporzionalità.I beni sequestrati, indispensabili per lo svolgimento dell'attivitàimprenditoriale del ricorrente, valgono circa 2.000.000 di euro e la loroapprensione rischia di paralizzare l'attività aziendale, con conseguente lesionedella libertà di iniziativa economica. Nella prospettazione difensiva l'ordinanzaimpugnata analizza in modo del tutto apparente l'adeguatezza e la necessità dellamisura adottata, senza verificare l'insufficienza di strumenti meno invasivi araggiungere il medesimo scopo.2.3. Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissidelicti in quanto l'ordinanza impugnata non si confronterebbe con leargomentazioni critiche offerte dalla difesa nell'ambito dell'impugnazioneproposta, limitandosi a reiterare la prospettazione del Giudice per le indaginipreliminari, superata dall’accertata natura dei fanghi quali rifiuti non pericolosi,che, secondo lo stesso contratto di appalto pubblico, avrebbero dovuto essereoggetto di smaltimento finale presso discariche autorizzate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge (art. 325 cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia glierrores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicalida rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(ex multis Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).In applicazione di tali criteri deve essere dichiarato inammissibile il terzomotivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine al fumuscommissi delicti, in quanto la motivazione dell’ordinanza impugnata, al contrariodi quanto dedotto dalla difesa, è adeguata, pertinente rispetto a tutte le censuredifensive e non illogica.In particolare, il Tribunale per il riesame ha rilevato che la qualificazione deirifiuti non incide sulla gravità indiziaria del reato di realizzazione o gestione di unadiscarica non autorizzata, per il quale è sufficiente il solo accumulo di rifiuti, pereffetto di una condotta reiterata, in una determinata area, trasformata di fatto indeposito con tendenziale carattere di definitività, e ciò a prescindere dalla naturadei rifiuti depositati.2. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il nesso di pertinenzialità e ilpericulum in mora, è fondato e assume carattere assorbente.L’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, su richiesta del pubblicoministero, il giudice dispone il sequestro preventivo «quando vi è pericolo che lalibera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre leconseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati».La disposizione in esame riconosce al giudice il potere di disporre il sequestropreventivo con funzione impeditiva in presenza di due condizioni: che il bene siacosa pertinente al reato e che vi sia un periculum in mora.Al fine di evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali diproprietà e di uso della cosa, è necessario, in primo luogo, che il bene oggetto disequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, strutturale e specificastrumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazionemeramente occasionale tra detta res ed il reato (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017,E’ proprio in ragione di tale rapporto strutturale fra la res e il reato commessoche si realizza lo scopo preventivo della misura, che consiste nell’evitare chevengano protratte o aggravate le conseguenze di quel reato, ovvero che la liberadisponibilità di quel bene possa portare alla commissione di ulteriori reati: non diqualunque tipo di reati, ovviamente, ma del tipo di quello per cui si procede, inconseguenza della pertinenzialità del bene rispetto a quel particolare reato (Sez.1, n. 32491 del 17/09/2025, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 288759 – 01).È necessario, poi, che risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata,in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata (Sez. 6, n. 5845 del20/01/2017, F., Rv. 269374 - 01).Il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità erichiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per lacommissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello percui si procede.Poiché il sequestro è disposto su richiesta del pubblico ministero, incombe suquest’ultimo l’onere di allegare gli elementi da cui desumere sia il nesso dipertinenzialità che il concreto e attuale pericolo che, in caso di perdurantedisponibilità del bene, la condotta venga reiterata o portata a conseguenzeulteriori.3. Il Tribunale per il riesame non ha fatto corretta applicazione di tali principi.L'ordinanza impugnata, infatti, si è limitata a rilevare, in più punti e in mododel tutto apodittico, che i beni in sequestro hanno carattere strumentale rispettoai reati contestati, senza, tuttavia, verificare la sussistenza del nesso dipertinenzialità, nei termini sopra precisati, tra tali beni e il reato ipotizzato a caricodel ricorrente. Cosa questa, che sarebbe stata tanto più necessaria in quanto ibeni sono attrezzature di cantiere, ordinariamente utilizzate nell’eserciziodell’attività di impresa della società che ne è proprietaria, che si occupa direalizzazione di opere pubbliche e private.Con una inammissibile inversione dell’onere probatorio, poi, il Tribunale per ilriesame ha rilevato che la difesa non avrebbe chiarito, con l’istanza di restituzione,in che modo e per quali scopi le attrezzature, laddove dissequestrate, verrebberoutilizzate.In realtà, come sopra detto, è vero il contrario: è il pubblico ministero chedeve allegare gli elementi a sostegno dell’esistenza del legame di pertinenzialitàtra i beni oggetto del sequestro e il reato oggetto del procedimento nonché ilpericolo connesso alla loro disponibilità, non la difesa che deve escluderlo.L’ordinanza impugnata, in sostanza, finisce per valutare la funzionepreventiva del sequestro in senso astratto, cioè nell’ottica di una generaleprevenzione, imponendo un ingiustificato sacrificio alla libera disponibilità deglistrumenti produttivi, con, parimenti ingiustificata, compressione del diritto diproprietà e di libertà di iniziativa economica.Peraltro, dalla sua motivazione trapela l’intento di soddisfare una diversaesigenza, qual è quella di vincolare beni strumentali che, nell’ipotesi accusatoria,sono stati e potrebbero essere ancora utilizzati per commettere reati di analoganatura proprio presso il sito in cui essi si trovano: ma anche tale bisogno cautelareè stato enunciato in maniera astratta, sia perché il fondo usato per la raccolta deirifiuti nel caso di specie è anch'esso sottoposto a sequestro impeditivo, sia perchéla società istante ha dedotto che i macchinari in questione sono suscettibili diimpiego lecito presso altri cantieri regolarmente operativi e riconducibili all’attivitàd’impresa.La valutazione avrebbe potuto assumere differente consistenza ove il vincoloreale fosse stato giustificato dalla necessità di preservare beni potenzialmenteassoggettabili a una ipotetica confisca, ipotesi, questa, che tuttavia non è stataneppure prospettata dai giudici di merito. P.Q.Mal Tribunale per il riesame, che terrà conto dei principi sopra enunciati.P.Q.M.Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diAgrigento, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così deciso il 06/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente