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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23243/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], per ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 7/06/2021- dep. 31/08/2021, rigettava la richiesta di revisione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Sergio contro la sentenza del 19/07/2017, divenuta definitiva, con la quale il GUP del TRIBUNALE di BOLOGNA, nel proc. pen. n. 9718/2016 r.g.n.r. [OSCURATO:PERSONA] (c.d.

Aemilia bis) lo aveva condannato a pena di giustizia per tre distinte imputazioni di trasferimento fraudolento di valori, di cui ai capi 204, 206 e 207, unificando i reati per continuazione, ed escludendo l'aggravante del fine di favorire una associazione di tipo mafioso, con la sospensione della pena.

L'istanza di revisione aveva:

1.1. rilevato il contrasto fra tale sentenza e la sentenza n. 1155/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] nel proc. pen. n. 8846/2015 r.g.n.r. [OSCURATO:PERSONA] (c.d.

Aemilia), di assoluzione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] dai capi 109, 109 bis e 111 quater, sempre per trasferimento fraudolento di valori, in concorso con GIGLIO Giuseppe e altri;

1.2. indicato, alla stregua della pronuncia del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], nuove prove che dimostravano l'insussistenza del dolo delle fittizie intestazioni, poiché [OSCURATO:PERSONA] era stato solo un autista delle società interessate, il cui salario era aumentato in quanto amministratore intestatario di quote delle stesse, ed era del tutto inconsapevole del profilo criminale di GIGLIO, a sua volta appartenente alla ndrangheta.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge, poiché i due procedimenti penali prima evocati, benché celebrati con rito differente, tuttavia avevano formato oggetto delle medesime indagini, attinenti alla fittizia intestazione da parte di GIGLIO di più società, utilizzando terzi estranei, fra i quali [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato l'originaria ignoranza di [OSCURATO:PERSONA], formale amministratore ma semplice operaio, senza alcun ruolo nel contesto contabile o finanziario delle società, l'assenza di dolo specifico sulla fittizia intestazione, nella reale continuità di gestione da parte di GIGLIO, e l'irrilevanza della successiva finalizzazione illecita delle società.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nella direzione del rigetto del ricorso.

Il difensore ha trasmesso memoria scritta, a sostegno del motivo di ricorso.

Il difensore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una nota con la quale, premesso che l'ente territoriale si è costituito parte civile nel giudizio principale, fa presente di non essere interessato dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Per giungere a tale esito sarebbe già sufficiente quanto la CORTE territoriale ha rilevato all'inizio delle parte motiva, cioè la mancata produzione in copia autentica, in allegato alla istanza proposta innanzi a essa, della sentenza di condanna della quale chiedeva la revisione, come sanciscono a pena di inammissibilità le disposizioni di cui agli art. 630 seg. cod. proc. pen.: con tale rilievo il ricorso in cassazione omette qualsiasi confronto.

Tuttavia il Collegio di ANCONA è andato oltre tale constatazione, che pure avrebbe precluso ogni ulteriore trattazione, e ha affrontato il merito dell'istanza, a sua volta censurato col ricorso.Nel merito, è certamente congrua e logica la motivazione della CORTE di APPELLO quando sottolinea che quel che permette la revisione del giudicato ai sensi della lettera a) dell'art. 630 cod. proc. pen. è l'oggettiva inconciliabilità tra i fatti storici ricostruiti da due distinte sentenze, non già la differente lettura dei medesimi datti fattuali, esito anche della trattazione di due giudizi con riti differenti.

Perché infatti la revisione sia disposta è necessario "che la vicenda sia stata ricostruita, nelle due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti; mentre, ai fini che qui interessano, di contrasto di giudicati non si può parlare se i fatti posti a base delle due decisioni sono stati descritti, dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo, in maniera identica, e di essi sia stata data una differente valutazione giuridica, vale a dire del loro significato sia stata una distinta interpretazione giuridica dai due diversi giudici" (così, ex multis, Sez. 6 sentenza n. 12030 del 04/03/2014 dep.13/03/2014 Rv. 259461 imputato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5 sentenza n. 3914/12 del 17/11/2011, imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 251718).

Di tale regola di diritto la Corte di ANCONA ha operato corretta applicazione, chiarendo, con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, come nella sentenza assolutoria del ricorrente, all'esito di un giudizio ordinario, il compendio probatorio ha avuto una consistenza differente rispetto a quello posto a base della sentenza di condanna che ha definito il rito abbreviato, posto che comunque si trattava di imputazioni differenti.

2. Tale conclusione è coerente con il consolidato orientamento di questo S.C. (cf. sez. 4 sentenza n. 43871 del 15/05/2018 dep. 03/10/2018 Rv. 274267 imputato [OSCURATO:PERSONA]) , secondo cui "il contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti né all'interpretazione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Fattispecie in cui l'istanza di revisione riguardava una sentenza di condanna basata su intercettazioni telefoniche ritenute inutilizzabili da una sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di coimputati per insussistenza del fatto)".

Né è condivisibile la tesi secondo cui la sentenza assolutoria costituisce nuova prova, rilevante ai sensi della lett. c) dell'art. 630 e dell'art. 238 cod. proc. pen., poiché - alla stregua della prima delle due disposizioni evocate - tale decisione non tollera di essere presa in esame a doppio titolo, dapprima per denunciare il contrasto fra giudicati e poi per qualificarla in termini di prova sopravvenuta.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il 19/05/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], per ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 7/06/2021- dep. 31/08/2021, rigettava la richiesta di revisione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. a) e lett. c) cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Sergio contro la sentenza del 19/07/2017, divenuta definitiva, con la quale il GUP del TRIBUNALE di BOLOGNA, nel proc. pen. n. 9718/2016 r.g.n.r. [OSCURATO:PERSONA] (c.d. Aemilia bis) lo aveva condannato a pena di giustizia per tre distinte imputazioni di trasferimento fraudolento di valori, di cui ai capi 204, 206 e 207, unificando i reati per continuazione, ed escludendo l'aggravante del fine di favorire una associazione di tipo mafioso, con la sospensione della pena. L'istanza di revisione aveva: 1.1. rilevato il contrasto fra tale sentenza e la sentenza n. 1155/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] nel proc. pen. n. 8846/2015 r.g.n.r. [OSCURATO:PERSONA] (c.d. Aemilia), di assoluzione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] dai capi 109, 109 bis e 111 quater, sempre per trasferimento fraudolento di valori, in concorso con GIGLIO Giuseppe e altri; 1.2. indicato, alla stregua della pronuncia del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], nuove prove che dimostravano l'insussistenza del dolo delle fittizie intestazioni, poiché [OSCURATO:PERSONA] era stato solo un autista delle società interessate, il cui salario era aumentato in quanto amministratore intestatario di quote delle stesse, ed era del tutto inconsapevole del profilo criminale di GIGLIO, a sua volta appartenente alla ndrangheta. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge, poiché i due procedimenti penali prima evocati, benché celebrati con rito differente, tuttavia avevano formato oggetto delle medesime indagini, attinenti alla fittizia intestazione da parte di GIGLIO di più società, utilizzando terzi estranei, fra i quali [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato l'originaria ignoranza di [OSCURATO:PERSONA], formale amministratore ma semplice operaio, senza alcun ruolo nel contesto contabile o finanziario delle società, l'assenza di dolo specifico sulla fittizia intestazione, nella reale continuità di gestione da parte di GIGLIO, e l'irrilevanza della successiva finalizzazione illecita delle società. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nella direzione del rigetto del ricorso. Il difensore ha trasmesso memoria scritta, a sostegno del motivo di ricorso. Il difensore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una nota con la quale, premesso che l'ente territoriale si è costituito parte civile nel giudizio principale, fa presente di non essere interessato dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Per giungere a tale esito sarebbe già sufficiente quanto la CORTE territoriale ha rilevato all'inizio delle parte motiva, cioè la mancata produzione in copia autentica, in allegato alla istanza proposta innanzi a essa, della sentenza di condanna della quale chiedeva la revisione, come sanciscono a pena di inammissibilità le disposizioni di cui agli art. 630 seg. cod. proc. pen.: con tale rilievo il ricorso in cassazione omette qualsiasi confronto. Tuttavia il Collegio di ANCONA è andato oltre tale constatazione, che pure avrebbe precluso ogni ulteriore trattazione, e ha affrontato il merito dell'istanza, a sua volta censurato col ricorso.Nel merito, è certamente congrua e logica la motivazione della CORTE di APPELLO quando sottolinea che quel che permette la revisione del giudicato ai sensi della lettera a) dell'art. 630 cod. proc. pen. è l'oggettiva inconciliabilità tra i fatti storici ricostruiti da due distinte sentenze, non già la differente lettura dei medesimi datti fattuali, esito anche della trattazione di due giudizi con riti differenti. Perché infatti la revisione sia disposta è necessario "che la vicenda sia stata ricostruita, nelle due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti; mentre, ai fini che qui interessano, di contrasto di giudicati non si può parlare se i fatti posti a base delle due decisioni sono stati descritti, dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo, in maniera identica, e di essi sia stata data una differente valutazione giuridica, vale a dire del loro significato sia stata una distinta interpretazione giuridica dai due diversi giudici" (così, ex multis, Sez. 6 sentenza n. 12030 del 04/03/2014 dep.13/03/2014 Rv. 259461 imputato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5 sentenza n. 3914/12 del 17/11/2011, imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 251718). Di tale regola di diritto la Corte di ANCONA ha operato corretta applicazione, chiarendo, con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, come nella sentenza assolutoria del ricorrente, all'esito di un giudizio ordinario, il compendio probatorio ha avuto una consistenza differente rispetto a quello posto a base della sentenza di condanna che ha definito il rito abbreviato, posto che comunque si trattava di imputazioni differenti. 2. Tale conclusione è coerente con il consolidato orientamento di questo S.C. (cf. sez. 4 sentenza n. 43871 del 15/05/2018 dep. 03/10/2018 Rv. 274267 imputato [OSCURATO:PERSONA]) , secondo cui "il contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti né all'interpretazione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità di una determinata fonte di prova (Fattispecie in cui l'istanza di revisione riguardava una sentenza di condanna basata su intercettazioni telefoniche ritenute inutilizzabili da una sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di coimputati per insussistenza del fatto)". Né è condivisibile la tesi secondo cui la sentenza assolutoria costituisce nuova prova, rilevante ai sensi della lett. c) dell'art. 630 e dell'art. 238 cod. proc. pen., poiché - alla stregua della prima delle due disposizioni evocate - tale decisione non tollera di essere presa in esame a doppio titolo, dapprima per denunciare il contrasto fra giudicati e poi per qualificarla in termini di prova sopravvenuta.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 19/05/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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