Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25137/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1983-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., DONATI Sergio, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, alla via G. Mercalli n. 1 3 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o d a ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC: ; ricorrenti e controricorrenti incidentali CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, PEC: ; controricorrentee ricorrente incidentale Accertamento –Studi di settore –Litisconsorzio RGN 1983/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2557 / 13 /201 5 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 10.06.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 2 maggio2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che Per quanto si evince dalla sentenza impugnata, L’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso d’accertamento, relativo a ll’a nn o d’imposta 200 5 , rettificando i ricavi della società, e conseguentemente gli imponibili ai fini Irap ed Iva.

Nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono rideterminati i redditi di partecipazione ai fini Irpef.

La società e i soci adirono la Commissione tributaria provinciale di Milano, che, riuniti i ricorsi proposti anche avverso le cartelle di pagamento, nelle more notificate, accolse le ragioni dei contribuenti.

La sentenza fu appellata dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ne respinse le ragioni quanto all’annullamento delle cartelle di pagamento relative ai soci, accogliendole tuttavia con riferimento all’avviso d’accertamento.

Il giudice regionale ha affermato che l’accertamento eseguito mediante applicazione degli studi di settore fosse stato ritualmente preceduto dall’instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale; quanto al merito ha ritenuto che la società non avesse allegato prove adeguate a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello calcolato sulla base dello studio applicato.

La società e il socio Donati hanno censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale avverso la parte della sentenza ad essa sfavorevole.RGN 1983/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito con ordinanza interlocutoria del 19 dicembre 2022, all’esito dell’adunanza camerale del 12maggio 202 3 la causa è stata riservata e decisa.

La contribuenteha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

Considerato che Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, perché erroneamente la Commissione regionale avrebbe ritenuto rispettato il contraddittorio endo-procedimentale ed altrettanto erroneamente avrebbe considerato non adeguate le prove allegate a giustificazione dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinato secondo il cluster dello studio di settore applicato; con il secondo motivo ha lamentato l’omessa e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla inesattezza delle ragioni addotte dalla Commissione per disattendere le giustificazioni della contribuente sullo scostamento tra reddito dichiarato e reddito dichiarabile secondo lo studio di settore.

In via preliminare occorre tuttavia esaminare, d’ufficio, la regolarità della costituzione del contraddittorio, per mancata osservanza del litisconsorzio necessario, considerato che la società destinataria dell’avviso d’accertamento è una società di persone.

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di RGN 1983/2016 Consigliere rel.

Federici rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez.

U, 4 giugno 2008, n. 14815; 25 luglio 2012, n. 13073; 28 novembre 2014, n. 25300; 25 giugno 2018, n. 16730).

Nel caso di specie risulta che proposero ricorso dinanzi alla Commissione provinciale la società, quanto all’avviso d’accertamento, e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto alle cartelle ad essi notificate ma formalmente anche agli avvisi d’accertamento che assumevano non aver mai ricevuto.

Le cause furono riunite e quindi decise.

Dalla sentenza della Commissione regionale si evince che prima della decisione il giudice d’appello dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

E tuttavia non risulta che al giudizio in secondo grado abbia partecipato la seconda socia Lottici.

Parimenti dinanzi a questa Corte non risulta partecipe né la Lottici, né [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che in sede d’appello il giudizio è stato definito senza che risulti mai correttamente integrato il contraddittorio con i soci, e, in sede di legittimità, manca tanto l a notifica degli atti nei confronti della socia, quanto la costituzione del contraddittorio nei riguardi dell’agente della riscossione.

Costituisce dunque dato ineludibile che il giudizio, dal grado d’appello, è stato celebrato senza il rispetto del litisconsorzio necessario, così viziando radicalmente il processo.

Il difetto di contraddittorio travolge anche il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi, dei quali con il primo l’ufficioha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, RGN 1983/2016 Consigliere rel.

Federici 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto all’erroneo riconoscimento dell’impugnazione degli avvisi di accertamento notificati ai soci e alle conseguenze tratte sulla fondatezza dell’impugnazione delle cartelle di pagamento; con il secondo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto all’erroneo riconoscimento della impugnazione degli avvisi d’accertamento.

La sentenza impugnata va pertanto dichiarata nulla e cassata e il giudizio va rimesso dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cuiin diversa composizione spetterà provvedere al riesame della controversia, nel rispetto del litisconsorzio, e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1983-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., DONATI Sergio, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, alla via G. Mercalli n. 1 3 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o d a ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC: ; ricorrenti e controricorrenti incidentali CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, PEC: ; controricorrentee ricorrente incidentale Accertamento –Studi di settore –Litisconsorzio RGN 1983/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2557 / 13 /201 5 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 10.06.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 1 2 maggio2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che Per quanto si evince dalla sentenza impugnata, L’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso d’accertamento, relativo a ll’a nn o d’imposta 200 5 , rettificando i ricavi della società, e conseguentemente gli imponibili ai fini Irap ed Iva. Nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono rideterminati i redditi di partecipazione ai fini Irpef. La società e i soci adirono la Commissione tributaria provinciale di Milano, che, riuniti i ricorsi proposti anche avverso le cartelle di pagamento, nelle more notificate, accolse le ragioni dei contribuenti. La sentenza fu appellata dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ne respinse le ragioni quanto all’annullamento delle cartelle di pagamento relative ai soci, accogliendole tuttavia con riferimento all’avviso d’accertamento. Il giudice regionale ha affermato che l’accertamento eseguito mediante applicazione degli studi di settore fosse stato ritualmente preceduto dall’instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale; quanto al merito ha ritenuto che la società non avesse allegato prove adeguate a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello calcolato sulla base dello studio applicato. La società e il socio Donati hanno censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale avverso la parte della sentenza ad essa sfavorevole.RGN 1983/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito con ordinanza interlocutoria del 19 dicembre 2022, all’esito dell’adunanza camerale del 12maggio 202 3 la causa è stata riservata e decisa. La contribuenteha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, perché erroneamente la Commissione regionale avrebbe ritenuto rispettato il contraddittorio endo-procedimentale ed altrettanto erroneamente avrebbe considerato non adeguate le prove allegate a giustificazione dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinato secondo il cluster dello studio di settore applicato; con il secondo motivo ha lamentato l’omessa e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla inesattezza delle ragioni addotte dalla Commissione per disattendere le giustificazioni della contribuente sullo scostamento tra reddito dichiarato e reddito dichiarabile secondo lo studio di settore. In via preliminare occorre tuttavia esaminare, d’ufficio, la regolarità della costituzione del contraddittorio, per mancata osservanza del litisconsorzio necessario, considerato che la società destinataria dell’avviso d’accertamento è una società di persone. In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di RGN 1983/2016 Consigliere rel. Federici rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, 4 giugno 2008, n. 14815; 25 luglio 2012, n. 13073; 28 novembre 2014, n. 25300; 25 giugno 2018, n. 16730). Nel caso di specie risulta che proposero ricorso dinanzi alla Commissione provinciale la società, quanto all’avviso d’accertamento, e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto alle cartelle ad essi notificate ma formalmente anche agli avvisi d’accertamento che assumevano non aver mai ricevuto. Le cause furono riunite e quindi decise. Dalla sentenza della Commissione regionale si evince che prima della decisione il giudice d’appello dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. E tuttavia non risulta che al giudizio in secondo grado abbia partecipato la seconda socia Lottici. Parimenti dinanzi a questa Corte non risulta partecipe né la Lottici, né [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che in sede d’appello il giudizio è stato definito senza che risulti mai correttamente integrato il contraddittorio con i soci, e, in sede di legittimità, manca tanto l a notifica degli atti nei confronti della socia, quanto la costituzione del contraddittorio nei riguardi dell’agente della riscossione. Costituisce dunque dato ineludibile che il giudizio, dal grado d’appello, è stato celebrato senza il rispetto del litisconsorzio necessario, così viziando radicalmente il processo. Il difetto di contraddittorio travolge anche il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi, dei quali con il primo l’ufficioha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, RGN 1983/2016 Consigliere rel. Federici 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto all’erroneo riconoscimento dell’impugnazione degli avvisi di accertamento notificati ai soci e alle conseguenze tratte sulla fondatezza dell’impugnazione delle cartelle di pagamento; con il secondo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto all’erroneo riconoscimento della impugnazione degli avvisi d’accertamento. La sentenza impugnata va pertanto dichiarata nulla e cassata e il giudizio va rimesso dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cuiin diversa composizione spetterà provvedere al riesame della controversia, nel rispetto del litisconsorzio, e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda in di
Sentenza Cassazione n. 25137/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris