CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 43312/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI-02RJUNZ) avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di dichiarare la nullità della sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 gennaio scorso, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli deduce di non aver avuto notizia del processo d'appello, celebratosi secondo il rito c.d. "cartolare", in quanto la polizia giudiziaria, incaricata di notificargli il relativo decreto di citazione, non vi avrebbe provveduto. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio. 3. Ha depositato conclusioni scritte il difensore ricorrente, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. 4. Successivamente, con atto scritto e trasmesso a mezzo pec alla cancelleria della Corte di cassazione il 26 settembre scorso, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicare le ragioni di tale determinazione. 5. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità di quest'ultima. 6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di dette statuizioni accessorie, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (così, tra molte: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 s