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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04415/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna per il delitto di ricetl:azione di merce contraffatta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è privo di specificità e, in ogni caso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo l'indirizzo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi non consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna per il delitto di ricetl:azione di merce contraffatta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è privo di specificità e, in ogni caso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo l'indirizzo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi non consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04415/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris