CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34422/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la penale responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva (capi 1 e 2 della rubrica) e bancarotta documentale (capo 3); considerato che: - il primo e il secondo motivo - che denuncia, rispettivamente, la violazione della legge penale relativamente al capo 1) e al capo 2), segnatamente in ragione della mancata riqualificazione del fatto sub specie della bancarotta fraudolenta preferenziale nonché in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta documentale - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argonnentativo della decisione impugnata (che ha, anzitutto, evidenziato come la vendita dei veicoli abbia avuto luogo compensando il prezzo con una pretesa non esistente; le somme sono state erogate indebitamente alla moglie del ricorrente, che non prestava effettivamente attività lavorativa per la fallita; ha dato conto degli elementi di prova sulla scorta dei quali ha escluso l'istituzione del libro contabile) e senza addurre il travisamento della prova, che non può essere dedotto per il tramite di un compendio parcellizzato degli elementi in atti; nonché - quanto al capo 3. - affidandosi pure ad assedi intrinsecamente generici (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo - con cui si lamenta la violazione della legge penale per la mancata concessione delle attenuanti generiche - prospetta, con enunciati assertivi, un diverso apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos