CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25633/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a BERGAMO il 21/09/1960 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ORLANDI Palma - imputata del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritto in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia, in data 01/10/2025, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha disposto - in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale - la confisca diretta del profitto del reato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ritenuto che - rispetto alla disamina delle censure prospettate - assuma rilievo preliminare ed assorbente il difetto di interesse della PALMA a proporre impugnazione, in quanto la confisca è stata disposta esclusivamente, in via diretta, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], con espressa esclusione della possibilità di applicazione della confisca per equivalente nei confronti dell'imputata, in ossequio ai principi espressi da Sez. U, n. 4145 del 22/09/2022, dep. 2023 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso, proposto dalla PALMA personalmente e non nella qualità sopra richiamata, non potrebbe sortire alcun concreto effetto favorevole nei confronti dell'imputata; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, debba seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 1.Y77 Sez/on,.9 \,,!1 09 LUG 2,926 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lente