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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 13288/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29889/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ a vv. to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall’ a vv. to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]);Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 29889/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 3820 /20 2 1 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 25 / 0 5 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 25/05/2021, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo della condanna già pronunciata dal primo giudice a carico del [OSCURATO:PERSONA] ed in favore del Comune di Cassino per il pagamento, da parte del primo, di oneri concessori riferiti al godimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un box destinatoallo svolgimento delle attività proprie del mercato locale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha preliminarmente rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse comprovato l’asserita natura locativa (o di affitto) del rapporto intercorso con il Comune di Cassino, né i presupposti indispensabili ai fini del riconoscimento della durata quinquennale della prescrizione eccepita dalDi Russo, né, infine, la sussistenza dei danni asseritamente subiti dalDi Russo in conseguenza dei lamentati inadempimenti del Comune diCassino; ciò posto, la corte territoriale, dopo aver evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova di avere consegnato duebox al [OSCURATO:PERSONA] , anziché uno solo ( commisurando a tale premessa l’entitàdel debito effettivo del D i Russo ) , ha infine sottolinea t o come il rapportopubblicistico di concessione tra il Comune di Cassino e il [OSCURATO:PERSONA] venuto meno a seguito della sdemanializzazione del box oggetto d’esame, sì che del tutto estranea ai fatti di causa doveva Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 29889/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenersila società [OSCURATO:SOCIETA]. , originariamente coinvolta dalDi Russo sul presupposto della sua asserita qualità di successore nel preteso contratto di locazione (o di affitto) , avendo detta società acquistatoil box già concesso in godimento al [OSCURATO:PERSONA] dopo la ridetta sdemanializzazione; avversola sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; il Comune di Cassino e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono ciascunocon un proprio controricorso; consideratoche: con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2934 c.c. e 2948c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto del difetto di prova dell’eccezione, senza considerare la spettanza, a carico del creditore, dell’onore di fornire la prova dell’avvenuta interruzione della prescrizione quinquennale (pacificamente applicabile anche al pagamentodi oneri concessori connessi al godimento di un immobile diproprietà pubblica) a fronte del dedotto superamento di tale termine nelraffronto tra la data relativa alla scadenza dei crediti rivendicati (dal 1999al 2004) e quella relativa alla proposizione dell’azione monitoria daparte del comune di Cassino (nel 2010); ilmotivo è fondato ; premessoil carattere pacifico dalla natura concessoria del rapporto di attribuzione in godimento del bene immobile oggetto di causa originariamente intercorso tra il Comune di Cassino e il [OSCURATO:PERSONA] (natura concessoria peraltro incontestatamente riconosciuta dalla stessa corte territoriale), osserva il Collegio come, secondo Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 29889/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, agli oneri concessori riferiti al godimento di un immobile pubblico si applic hi la stessa prescrizione quinquennale relativa ai canoni della locazione (v ., in termini,Sez. 1, Sentenza n. 2457 del 23/05/1989 , Rv. 462831 - 01) ; fermatale premessa , varrà sottolineare come la corte territoriale abbia del tutto trascurato che , ai fini dell’assolvimento degli oneri probatori e di allegazione incombenti a carico del [OSCURATO:PERSONA], fu sufficiente accompagnare, alla sollevazione dell’eccezione, l’allegazionedella data di esercizio della pretesa creditoria ( nella specie collocatanel corso dell'anno 2010) rispetto alla scadenza del credito (da ultimo , nel 2004) , con la conseguenza che sarebbe spettato al Comune creditore fornire la prova contraria rispetto alla dedotta estinzionedel credito ; datali premesse deriva l’erroneità della decisione impugnata , nella parte in cui ha disatteso l’eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della mancata dimostrazione della natura quinquennale della prescrizione , incombendo, piuttosto, a carico del Comune creditore fornire la prova dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’estraneità ai fatti di causa della [OSCURATO:SOCIETA]. , sul presupposto dell’avvenuta cessazione delrapporto concessorio tra il Comune di Cassino e il [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sdemanializzazione del bene già concesso in godimento, senza considerare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito il godimento del bene pure a seguito di tale vicenda, dando in tal modo vita a un contratto privatistico di affitto successivamente trasferito alla Immobiliare L e Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 29889/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in conseguenza della vendita di tale bene dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come l’odierno ricorrente abbia espressamente riconosciuto, nello stesso testo del ricorso, tanto che il rapporto di godimentocon il Comune di Cassino nacque come concessione di un bene pubblico , quanto che il C omune dispose successivamente la sdemanializzazionedi tale bene ; ciò posto, l’affermazione secondo cui da lla ridetta sdemanializzazione(idonea a modificare la sostanza economico - sociale delbene concesso in godimento) sia derivata in modo automatico ( per effettodella mera continuazione di fatto del godimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della pretesa dei canoni da parte del Comune ) la trasformazionedel rapporto di concessione in un contratto di affitto è conclusione di per sé arbitraria , vieppiù in considerazione dell’assorbente rilievo dell’eventuale nullità di un simile contratto di affitto per difetto della forma scritta imposta ad substantiam , avuto riguardo alla natura di pubblica amministrazione del Comune concedente; conil terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sui motivi di appello proposti anche nei confronti della chiamatain causa [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli art. 824 c.c., 829 c.c., 1615 e segg. c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di accertare l’avvenuta trasformazione, in contratto di affitto, del rapporto concessorio Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 29889/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri originariamente instaurato tra il Comune di Cassino e il [OSCURATO:PERSONA] a seguitodella sdemanializzazione dell’immobile concesso in godimento, senzaconsiderare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito il godimento del bene pure a seguito di tale vicenda e il Comune di Cassino aveva continuato a pretendere il pagamento dei canoni dovuti, con il conseguentetrasferimento della posizione contrattuale del concedente allasoc. [OSCURATO:PERSONA] a seguito della vendita dell’immobile; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; alriguardo, è appena il considerare come l a rilevata infondatezza delsecondo motivo d ’ impugnazione val ga ad assorbire la rilevanza di entrambe le censur e in esame , avendole lo stesso ricorrente espressamentecorrelate al presupposto dell’err oneità della negazione , daparte del giudice a quo , della disponibilità dell’immobile in capo al DiRusso a seguito della sua sdemanializzazione e della prosecuzione delrapporto di natura negoziale con la società [OSCURATO:PERSONA] ; sulla base di tali premesse, rilevata l a fondatezza per quanto di ragionedel primo motivo, l’infondatezza del secondo e l’inammissibilità delterzo e del quarto, d ev ’ essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spesedel presente giudizio di legittimità ; P.Q.M.

Accoglieil primo motivo per quanto di ragione ; rigetta il secondo; dichiarainammissibili il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29889/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’ a vv. to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall’ a vv. to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]);Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 29889/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 3820 /20 2 1 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 25 / 0 5 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 25/05/2021, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo della condanna già pronunciata dal primo giudice a carico del [OSCURATO:PERSONA] ed in favore del Comune di Cassino per il pagamento, da parte del primo, di oneri concessori riferiti al godimento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un box destinatoallo svolgimento delle attività proprie del mercato locale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha preliminarmente rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse comprovato l’asserita natura locativa (o di affitto) del rapporto intercorso con il Comune di Cassino, né i presupposti indispensabili ai fini del riconoscimento della durata quinquennale della prescrizione eccepita dalDi Russo, né, infine, la sussistenza dei danni asseritamente subiti dalDi Russo in conseguenza dei lamentati inadempimenti del Comune diCassino; ciò posto, la corte territoriale, dopo aver evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova di avere consegnato duebox al [OSCURATO:PERSONA] , anziché uno solo ( commisurando a tale premessa l’entitàdel debito effettivo del D i Russo ) , ha infine sottolinea t o come il rapportopubblicistico di concessione tra il Comune di Cassino e il [OSCURATO:PERSONA] venuto meno a seguito della sdemanializzazione del box oggetto d’esame, sì che del tutto estranea ai fatti di causa doveva Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 29889/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenersila società [OSCURATO:SOCIETA]. , originariamente coinvolta dalDi Russo sul presupposto della sua asserita qualità di successore nel preteso contratto di locazione (o di affitto) , avendo detta società acquistatoil box già concesso in godimento al [OSCURATO:PERSONA] dopo la ridetta sdemanializzazione; avversola sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; il Comune di Cassino e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resistono ciascunocon un proprio controricorso; consideratoche: con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2934 c.c. e 2948c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto del difetto di prova dell’eccezione, senza considerare la spettanza, a carico del creditore, dell’onore di fornire la prova dell’avvenuta interruzione della prescrizione quinquennale (pacificamente applicabile anche al pagamentodi oneri concessori connessi al godimento di un immobile diproprietà pubblica) a fronte del dedotto superamento di tale termine nelraffronto tra la data relativa alla scadenza dei crediti rivendicati (dal 1999al 2004) e quella relativa alla proposizione dell’azione monitoria daparte del comune di Cassino (nel 2010); ilmotivo è fondato ; premessoil carattere pacifico dalla natura concessoria del rapporto di attribuzione in godimento del bene immobile oggetto di causa originariamente intercorso tra il Comune di Cassino e il [OSCURATO:PERSONA] (natura concessoria peraltro incontestatamente riconosciuta dalla stessa corte territoriale), osserva il Collegio come, secondo Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 29889/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, agli oneri concessori riferiti al godimento di un immobile pubblico si applic hi la stessa prescrizione quinquennale relativa ai canoni della locazione (v ., in termini,Sez. 1, Sentenza n. 2457 del 23/05/1989 , Rv. 462831 - 01) ; fermatale premessa , varrà sottolineare come la corte territoriale abbia del tutto trascurato che , ai fini dell’assolvimento degli oneri probatori e di allegazione incombenti a carico del [OSCURATO:PERSONA], fu sufficiente accompagnare, alla sollevazione dell’eccezione, l’allegazionedella data di esercizio della pretesa creditoria ( nella specie collocatanel corso dell'anno 2010) rispetto alla scadenza del credito (da ultimo , nel 2004) , con la conseguenza che sarebbe spettato al Comune creditore fornire la prova contraria rispetto alla dedotta estinzionedel credito ; datali premesse deriva l’erroneità della decisione impugnata , nella parte in cui ha disatteso l’eccezione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della mancata dimostrazione della natura quinquennale della prescrizione , incombendo, piuttosto, a carico del Comune creditore fornire la prova dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’estraneità ai fatti di causa della [OSCURATO:SOCIETA]. , sul presupposto dell’avvenuta cessazione delrapporto concessorio tra il Comune di Cassino e il [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sdemanializzazione del bene già concesso in godimento, senza considerare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito il godimento del bene pure a seguito di tale vicenda, dando in tal modo vita a un contratto privatistico di affitto successivamente trasferito alla Immobiliare L e Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 29889/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in conseguenza della vendita di tale bene dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come l’odierno ricorrente abbia espressamente riconosciuto, nello stesso testo del ricorso, tanto che il rapporto di godimentocon il Comune di Cassino nacque come concessione di un bene pubblico , quanto che il C omune dispose successivamente la sdemanializzazionedi tale bene ; ciò posto, l’affermazione secondo cui da lla ridetta sdemanializzazione(idonea a modificare la sostanza economico - sociale delbene concesso in godimento) sia derivata in modo automatico ( per effettodella mera continuazione di fatto del godimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della pretesa dei canoni da parte del Comune ) la trasformazionedel rapporto di concessione in un contratto di affitto è conclusione di per sé arbitraria , vieppiù in considerazione dell’assorbente rilievo dell’eventuale nullità di un simile contratto di affitto per difetto della forma scritta imposta ad substantiam , avuto riguardo alla natura di pubblica amministrazione del Comune concedente; conil terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sui motivi di appello proposti anche nei confronti della chiamatain causa [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli art. 824 c.c., 829 c.c., 1615 e segg. c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di accertare l’avvenuta trasformazione, in contratto di affitto, del rapporto concessorio Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 29889/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri originariamente instaurato tra il Comune di Cassino e il [OSCURATO:PERSONA] a seguitodella sdemanializzazione dell’immobile concesso in godimento, senzaconsiderare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva proseguito il godimento del bene pure a seguito di tale vicenda e il Comune di Cassino aveva continuato a pretendere il pagamento dei canoni dovuti, con il conseguentetrasferimento della posizione contrattuale del concedente allasoc. [OSCURATO:PERSONA] a seguito della vendita dell’immobile; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; alriguardo, è appena il considerare come l a rilevata infondatezza delsecondo motivo d ’ impugnazione val ga ad assorbire la rilevanza di entrambe le censur e in esame , avendole lo stesso ricorrente espressamentecorrelate al presupposto dell’err oneità della negazione , daparte del giudice a quo , della disponibilità dell’immobile in capo al DiRusso a seguito della sua sdemanializzazione e della prosecuzione delrapporto di natura negoziale con la società [OSCURATO:PERSONA] ; sulla base di tali premesse, rilevata l a fondatezza per quanto di ragionedel primo motivo, l’infondatezza del secondo e l’inammissibilità delterzo e del quarto, d ev ’ essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spesedel presente giudizio di legittimità ; P.Q.M. Accoglieil primo motivo per quanto di ragione ; rigetta il secondo; dichiarainammissibili il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, comunq
Sentenza Cassazione n. 13288/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris