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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42366/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per violazione di domicilio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (Ant (Edu rdo [OSCURATO:PERSONA]. tu ....---. .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per violazione di domicilio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (Ant (Edu rdo [OSCURATO:PERSONA]. tu ....---. . "..1n'•' '-:- _ , s.,' n :.. e•'4 ''' '.
Sentenza Cassazione n. 42366/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris