CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 dicembre 1990
Cassazione n. 06387/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge per avere i giudici di merito erroneamente qualificato il fatto ascritto all'odierno ricorrente come reato di rapina impropria, è manifestamente infondato, in quanto, in base alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (in particolare, si veda la chiara descrizione della vicenda criminosa effettuata dal giudice di prime cure) e non rivisitabile in sede di legittimità, la condotta del Patanè è stata correttamente sussunta nella fattispecie di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., conformemente al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrhouh, Rv. 273617 - 01; Sez. 2, n. 40421 del 26/6/2012, Zappalà, Rv. 254171 - 01; Sez. 2, n. 43764 del 4/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310), secondo cui il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia non va interpretato letteralmente nel senso che la violenza o la minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo, poiché nella rapina impropria la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere Inunitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello ha chiarito che la minaccia perpetrata con un coltello da parte del ricorrente nei confronti della persona offesa è avvenuta in un momento cronologicamente successivo alla sottrazione del marsupio contenente denaro e, in particolare, quando, dopo un inseguimento, si è instaurata una colluttazione tra i due, conclusasi con la fuga del ricorrente, il quale è stato poi successivamente ritrovato nascosto sotto un veicolo e in possesso del denaro sottratto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2