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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48438/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di El larmouni [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i profili di doglianza diretti a contrastare il giudizio di responsabilità fondato sulla finalizzazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal prevenuto sono meramente riproduttivi delle censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti e connotati da lineare e coerente logicità all'esito di esauriente disamina dei dati processuali, mettendo in luce emergenze in fatto che legittimano la lettura inferenziale posta a supporto della decisione assunta ponendola al riparo da vizi prospettabili in questa sede ( si vedano le considerazioni spese nel primo capoverso di pag. 4); quanto poi ai rilievi spesi in relazione alla misura della pena irrogata, il ricorso è generico (perché neppure adduce le ragioni che avrebbero dovuto portare a modulare diversamente la pena, apoditticamente definita eccessiva) e aspecifico, perché manca di confrgarsi con l'argomentare svolto sul punto dalla decisione gravata (si veda il motivare speso in seno all'ultimo capoverso di pagina 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di El larmouni [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i profili di doglianza diretti a contrastare il giudizio di responsabilità fondato sulla finalizzazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal prevenuto sono meramente riproduttivi delle censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti e connotati da lineare e coerente logicità all'esito di esauriente disamina dei dati processuali, mettendo in luce emergenze in fatto che legittimano la lettura inferenziale posta a supporto della decisione assunta ponendola al riparo da vizi prospettabili in questa sede ( si vedano le considerazioni spese nel primo capoverso di pag. 4); quanto poi ai rilievi spesi in relazione alla misura della pena irrogata, il ricorso è generico (perché neppure adduce le ragioni che avrebbero dovuto portare a modulare diversamente la pena, apoditticamente definita eccessiva) e aspecifico, perché manca di confrgarsi con l'argomentare svolto sul punto dalla decisione gravata (si veda il motivare speso in seno all'ultimo capoverso di pagina 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre
Sentenza Cassazione n. 48438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris