CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 12 maggio 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro ventimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 139 di cocaina). 2. Il Serafin0 a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la / sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualifica- zione del reato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego della circo- stanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attri- buito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata in- capacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la ca- rica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di riqualificare la vicenda nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il considerevole dato ponderale costituito da 88 dosi medie singole di cocaina e da 218 dosi medie singole di eroina, sicuramente esorbitante l'ipotesi di uso personale precedentemente sostenuta dalla difesa; b) l'andirivieni di più soggetti notato dalle forze dell'ordine appostate in pros- simità dell'abitazione del Serafino; c) il possesso di strumenti per la suddivisione in dosi e per il confezionamento; d) il rinvenimento di banconote di piccolo taglio, co- stituenti il provento delle cessioni; e) l'inverosimiglianza del dedotto stato di tossico- dipendenza da entrambe le sostanze. Per tali ragioni nella sentenza impugnata iSireatb in questione sdiào statVogica- mente considerat3tquale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo ru- dimentale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. Il ricorrente non si confronta con l'intero apparato argomentativo illustrato nella sentenza impugnata né riesce ad apportare elementi concreti, idonei a disarticolare l'impianto probatorio a suo carico. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, n base all'in- segnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene di aderire, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo. Rv. 279499), purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conse- guito) e dell'evento dannoso o pericoloso. In ogni caso, la Corte di merito ha prospettato una lineare motivazione, eviden- ziando l'apprezzabilé remuneratività dell'illecita attività, resa evidente dal notevole valore commerciale della droga detenuta.Tale dettagliata ed esauriente argomentazione si colloca nell'alveo del costante orientamento di questa Corte - che va qui riaffermato - secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile ai reati relativi agli stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità dì lucro marginale (Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186; Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571). La difesa si limita a porre in risalto il solo dato del numero delle dosi, senza confrontarsi col completo apparato argomentativo, contenente l'esame di tutti i ri- svolti fattuali della vicenda criminosa. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila