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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05604/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente per delega orale di tutti i ricorrenti.II difensore si riporta ai motivi di ricorso per ciascuna posizione e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, per quanto qui rileva, su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto le pene irrogate nella sentenza di primo grado nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Per il resto, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], escludendone il ruolo di promotore nel reato contestato sub A) di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90; ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 378 cod. pen. (capo 60).

2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati, come segue.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, lamentano erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione ai punti inerenti alla responsabilità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamenta quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena per il delitto ex art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, per essersi la Corte territoriale limitata a valutare "congrua e adeguata" nei confronti del ricorrente la pena-base di anni due e mesi nove di reclusione, nonostante l'esclusione del medesimo dalla qualità di promotore/organizzatore del gruppo malavitoso oggetto del reato contestato.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., solo sulla base di un generico richiamo alla motivazione del primo giudice.

5. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamenta quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello - con riferimento al reato di favoreggiamento cui all'art. 378 cod. pen. - in cui era stato specificato che la condotta del Fierro, lungi dal recare intralcio alle indagini, aveva fornito un utile riscontro all'ipotesi investigativa, avendo l'imputato ammesso che nell'occasione era in possesso di cocaina che aveva effettivamente ricevuto, mentre nessun rilievo poteva avere la dichiarazione di aver acquistato altrove lo stupefacente ingoiato, apparsa subito del tutto inverosimile, posto che il reato presupposto (cessione di cocaina al Fierro da parte del Califano) era stato compiutamente osservato dalla polizia giudiziaria.

La parziale ammissione del Fierro, in altri termini, aveva pienamente confermato il reato di spaccio attribuito al Califano.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante della recidiva reiterata, con indebita correlazione della stessa a reato di diversa indole e a reato per il quale è intervenuta sentenza di proscioglimento. ex art. 131-bis cod. pen., oltre che in assenza di precedente dichiarazione giudiziale di recidiva nei confronti del prevenuto.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale risposto in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva corrispondente, trattandosi della pena di mesi dieci di reclusione, in ipotesi sostituibile con la libertà controllata o la sennidetenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

1.1. Secondo la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), condizioni nel caso non ricorrenti.

1.2. Del resto, l'indeterminatezza delle impugnazioni difensive, prive di indicazioni concrete a sostegno di una diversa pronunzia, vota i ricorsi all'inammissibilità.

1.3. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo, che appare congrua avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 3 e

2.1. Il primo motivo, in tema di determinazione della pena, è privo di pregio, atteso che la motivazione appare adeguata sul punto, avendo motivatamente valutato la forbice edittale del reato di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen., ed avendo irrogato una pena base non superiore alla media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

2.2. Il secondo motivo non considera il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).

Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti contestati e la negativa personalità dell'imputato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in Cassazione.

2.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

3.1. Il primo motivo - con riferimento al reato di favoreggiamento cui all'art.378 cod. pen. - è infondato, atteso che la risposta della Corte territoriale sul punto è in linea con il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui commette il delitto di favoreggiamento personale il soggetto escusso dalla polizia giudiziaria che neghi la conoscenza di fatti a lui noti, anche se si tratta di circostanze che la medesima polizia aveva già accertato grazie ad altre fonti di prova (cfr. Sez. 6, n. 28426 del 13/06/2013, Rv. 256064 - 01; v. anche Sez. 6, n. 30349 del 11/07/2013, Rv. 256909 - 01).

3.2. Il secondo motivo è fondato, in quanto la motivazione sulla recidiva è erronea in diritto, avendo basato il riconoscimento della detta aggravante soggettiva su una asserita precedente condanna, divenuta irrevocabile il 26.9.2016, che tale non è, risultando dal certificato penale che l'imputato, con sentenza della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 26.9.2016, non fu condannato ma prosciolto dal reato di furto perché giudicato non punibile ex art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

3.3. È fondato anche il terzo motivo, risultando dall'atto di appello la richiesta difensiva di applicazione di una delle sanzioni sostitutive contemplate dagli artt. 53 segg. della legge n. 689/81, quindi non soltanto della pena pecuniaria, mentre la sentenza impugnata si è limitata a fornire una risposta parziale all'istanza in questione.

3.4. La fondatezza dei motivi sulla recidiva e sulle sanzioni sostitutive impone l'annullamento della sentenza nei confronti del ricorrente limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Napoli.

Rigetta il ricorso nel resto.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente per delega orale di tutti i ricorrenti.II difensore si riporta ai motivi di ricorso per ciascuna posizione e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, per quanto qui rileva, su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto le pene irrogate nella sentenza di primo grado nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], escludendone il ruolo di promotore nel reato contestato sub A) di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90; ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 378 cod. pen. (capo 60). 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati, come segue. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, lamentano erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione ai punti inerenti alla responsabilità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena per il delitto ex art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, per essersi la Corte territoriale limitata a valutare "congrua e adeguata" nei confronti del ricorrente la pena-base di anni due e mesi nove di reclusione, nonostante l'esclusione del medesimo dalla qualità di promotore/organizzatore del gruppo malavitoso oggetto del reato contestato. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., solo sulla base di un generico richiamo alla motivazione del primo giudice. 5. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello - con riferimento al reato di favoreggiamento cui all'art. 378 cod. pen. - in cui era stato specificato che la condotta del Fierro, lungi dal recare intralcio alle indagini, aveva fornito un utile riscontro all'ipotesi investigativa, avendo l'imputato ammesso che nell'occasione era in possesso di cocaina che aveva effettivamente ricevuto, mentre nessun rilievo poteva avere la dichiarazione di aver acquistato altrove lo stupefacente ingoiato, apparsa subito del tutto inverosimile, posto che il reato presupposto (cessione di cocaina al Fierro da parte del Califano) era stato compiutamente osservato dalla polizia giudiziaria. La parziale ammissione del Fierro, in altri termini, aveva pienamente confermato il reato di spaccio attribuito al Califano. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante della recidiva reiterata, con indebita correlazione della stessa a reato di diversa indole e a reato per il quale è intervenuta sentenza di proscioglimento. ex art. 131-bis cod. pen., oltre che in assenza di precedente dichiarazione giudiziale di recidiva nei confronti del prevenuto. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale risposto in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva corrispondente, trattandosi della pena di mesi dieci di reclusione, in ipotesi sostituibile con la libertà controllata o la sennidetenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1.1. Secondo la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01), condizioni nel caso non ricorrenti. 1.2. Del resto, l'indeterminatezza delle impugnazioni difensive, prive di indicazioni concrete a sostegno di una diversa pronunzia, vota i ricorsi all'inammissibilità. 1.3. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo, che appare congrua avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 3 e 2.1. Il primo motivo, in tema di determinazione della pena, è privo di pregio, atteso che la motivazione appare adeguata sul punto, avendo motivatamente valutato la forbice edittale del reato di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen., ed avendo irrogato una pena base non superiore alla media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). 2.2. Il secondo motivo non considera il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti contestati e la negativa personalità dell'imputato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in Cassazione. 2.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 3.1. Il primo motivo - con riferimento al reato di favoreggiamento cui all'art.378 cod. pen. - è infondato, atteso che la risposta della Corte territoriale sul punto è in linea con il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui commette il delitto di favoreggiamento personale il soggetto escusso dalla polizia giudiziaria che neghi la conoscenza di fatti a lui noti, anche se si tratta di circostanze che la medesima polizia aveva già accertato grazie ad altre fonti di prova (cfr. Sez. 6, n. 28426 del 13/06/2013, Rv. 256064 - 01; v. anche Sez. 6, n. 30349 del 11/07/2013, Rv. 256909 - 01). 3.2. Il secondo motivo è fondato, in quanto la motivazione sulla recidiva è erronea in diritto, avendo basato il riconoscimento della detta aggravante soggettiva su una asserita precedente condanna, divenuta irrevocabile il 26.9.2016, che tale non è, risultando dal certificato penale che l'imputato, con sentenza della Corte di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 26.9.2016, non fu condannato ma prosciolto dal reato di furto perché giudicato non punibile ex art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. 3.3. È fondato anche il terzo motivo, risultando dall'atto di appello la richiesta difensiva di applicazione di una delle sanzioni sostitutive contemplate dagli artt. 53 segg. della legge n. 689/81, quindi non soltanto della pena pecuniaria, mentre la sentenza impugnata si è limitata a fornire una risposta parziale all'istanza in questione. 3.4. La fondatezza dei motivi sulla recidiva e sulle sanzioni sostitutive impone l'annullamento della sentenza nei confronti del ricorrente limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromil
Sentenza Cassazione n. 05604/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris