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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 1979

Cassazione n. 26280/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1979 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.

Il ricorrente deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto.

Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha motivato il rigetto della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della presumibile non astensione dell'imputato dalla commissione di reati ulteriori, considerata la reiterazione del medesimo reato in un arco temporale ristretto e nonostante l'accesso del prevenuto a percorsi riabilitativi e riparativi, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in questa sede.

Il secondo motivo è inammissibile, sviluppando una censura di merito rispetto al pacifico accertamento del fatto, consistente nella sottoposizione del prevenuto ad entrambe le prove, tanto che il dato etilometrico era stato comunque registrato dal dispositivo, sicché non poteva configurarsi alcun rifiuto nel caso di specie.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] !ere estensorIN [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1979 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il ricorrente deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha motivato il rigetto della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della presumibile non astensione dell'imputato dalla commissione di reati ulteriori, considerata la reiterazione del medesimo reato in un arco temporale ristretto e nonostante l'accesso del prevenuto a percorsi riabilitativi e riparativi, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in questa sede. Il secondo motivo è inammissibile, sviluppando una censura di merito rispetto al pacifico accertamento del fatto, consistente nella sottoposizione del prevenuto ad entrambe le prove, tanto che il dato etilometrico era stato comunque registrato dal dispositivo, sicché non poteva configurarsi alcun rifiuto nel caso di specie. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] !ere estensorIN [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 26280/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris