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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 09004/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza emessa al termine dell'udienza celebratasi avanti alla Corte di Cassazione per violazione degli artt. 3 e 24 cost. e, nello specifico, per l'errore commesso in merito alla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ad un diverso difensore rispetto a quello nominato dall'odierno ricorrente, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano in particolare Sez. 6, n. , del 22/10/2014 Rv. 261836 - 01; Sez. 5, n. del 10/04/2013, Rv. 256529 - 01); considerato, inoltre, la carenza di interesse del ricorrente a ottenere un giudizio di nullità in riferimento ad una pronuncia di accoglimento delle doglianze difensive, non risultando, quindi, complessivamente leso alcun diritto di difesa del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena in riferimento al reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, in primo luogo, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, in secondo luogo, mediante un corretto calcolo della pena finale alla luce del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. nella loro massima estensione (si vedano, in particolare pag. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 18/02/2025 Il consiglier est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza emessa al termine dell'udienza celebratasi avanti alla Corte di Cassazione per violazione degli artt. 3 e 24 cost. e, nello specifico, per l'errore commesso in merito alla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ad un diverso difensore rispetto a quello nominato dall'odierno ricorrente, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano in particolare Sez. 6, n. , del 22/10/2014 Rv. 261836 - 01; Sez. 5, n. del 10/04/2013, Rv. 256529 - 01); considerato, inoltre, la carenza di interesse del ricorrente a ottenere un giudizio di nullità in riferimento ad una pronuncia di accoglimento delle doglianze difensive, non risultando, quindi, complessivamente leso alcun diritto di difesa del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena in riferimento al reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, in primo luogo, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e, in secondo luogo, mediante un corretto calcolo della pena finale alla luce del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. nella loro massima estensione (si vedano, in particolare pag. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consiglier est. [OSCURATO:PERSONA]
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