Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 1988

Cassazione n. 21528/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

t - C.u.i. 04xb2wc [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1988 avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il aprile 2025 la Corte di appello di Ancona, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, marijuana e eroina (capi 7, 8-a, 8-b, 10, 11, 12, 15, 16 e 17) nonché della detenzione delle stesse sostanze (capi 9-A, 9-B) e, previa riqualificazione dei fatti di cui ai capi 9-B) e 17) nell'ipotesi di cui all'art. 75, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione ed euro 25.800 di multa, disponendo altresì la confisca dal denaro in sequestro, quella del cellulari, la confisca e ladistruzione delle sostanze stupefacenti, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato al termine dell'espiazione della pena.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a nove motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc pen, la violazione degli artt. 192, comma 1, e 236, cod. proc. pen., in relazione alla valutazione della credibilità soggettiva degli acquirenti delle sostanze stupefacenti, e il correlato vizio di motivazione illogica e contraddittoria anche in ordine al rigetto della richiesta di acquisizione delle sentenze e dei certificati del casellario giudiziale relativi ai predetti soggetti.

Si deduce che la Corte, nel rigettare la richiesta difensiva di acquisire i certificati del casellario giudiziale e le eventuali sentenze di condanna dei presunti acquirenti in quanto le loro dichiarazioni dovevano ritenersi comunque precise e concordanti e, comunque, l'assunto difensivo che fossero pregiudicati costituiva soltanto un'ipotesi esplorativa, ha commesso un errore di diritto in quanto non ne ha previamente valutato la credibilità soggettiva, con palese violazione delle regole preposte alla valutazione delle prove orali.

2.2. Col secondo motivo denuncia, con riguardo ai capi 7) e 8-B), o meglio 8-b, la violazione degli artt. 63, comma 2, 192, 210 e 350 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, in ordine alla veste giuridica del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] e alla necessità di riscontri alle sue dichiarazioni.

Premesso che già il Gip di Macerata non aveva applicato la misura cautelare in relazione ai predetti reati, ritenendo non fosse stata raggiunta la soglia di gravità indiziaria, rileva che, sebbene le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] siano state acquisite con il consenso, tuttavia, avuto riguardo al fatto che questi avesse acquistato 25 grammi di marijuana e dopo 15 giorni altri 50 grammi e considerato che gli acquisti ripetuti di quantitativi apprezzabili di sostanze stupefacenti costituiscono un reato, per cui -era viziata da illogicità l'affermazione che si sarebbe trattata di un mero acquirente, lo stesso avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta ad indagini, da cui l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la cui violazione non può ritenersi sanata (si cita Sez. 4, Sentenza n. 4896 del 05/02/2020).

In ogni caso non si era trattato di dichiarazioni spontanee, bensì sollecitate della polizia giudiziaria, con conseguente disapplicazione dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., dunque, essendo state raccolte senza la presenza del difensore, inutilizzabili, vizio che può essere rilevato anche d'ufficio (si citano Sez. 4, Sentenza n. 29.061 del 02/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 14.320 del 13/03/2018; Sez. 5, Sentenza n. 18.048 dell'1/02/2018). 2Infine, quand'anche le sue dichiarazioni potessero essere utilizzabili, ai sensi dell'articolo 210 cod. proc. pen. sarebbero stati comunque necessari idonei riscontri.

L'erronea attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della veste di testimone ha portato, di fatto, la Corte a ritenerne l'attendibilità in assenza di riscontri esterni, non essendo adeguato in tal senso il richiamo alle relazioni telefoniche tra questi e il ricorrente, tenuto conto del rapporto di conoscenza e amicizia, né avendo alcuna capacità dimostrativa le operate individuazioni fotografiche, riguardando attività dichiarativa dello stesso soggetto.

2.3. Col terzo motivo denuncia, con riguardo al capo 11) dell'imputazione, la violazione degli artt. 63, comma 2, 192, 210 e 350 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, del tutto omessa e, comunque, illogica e contraddittoria in ordine alla veste giuridica del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] Z. e alla necessità di riscontri alle sue dichiarazioni.

Nel richiamare le medesime considerazioni già svolte col secondo motivo, evidenziato che nel caso in discorso la stessa Corte d'appello, a pagina 5 della sentenza, come, del resto, si apprezza anche dal tenore dell'imputazione, ha affermato che il ricorrente era chiamato a rispondere della vendita di marijuana a un terzo soggetto con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA], lamenta altresì l'omessa considerazione del corrispondente motivo d'appello (il quarto), rilevato che la Corte territoriale, correttamente riportata la censura, non la affronta minimamente, atteso che nella motivazione fa riferimento alle sole dichiarazioni e alla persona del [OSCURATO:PERSONA], rilevante con riferimento ai capi 7) e 8-B), nonché 10) (oggetto del quinto motivo d'appello), trascurando del tutto la figura e la posizione del suddetto [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Col quarto motivo, analogo al secondo, denuncia, con riguardo al capo 10), la violazione degli artt. 63, comma 2, 192, 210 e 350 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, illogica e contraddittoria in ordine alla veste giuridica del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] e alla necessità di riscontri alle sue dichiarazioni.

2.5. Con il quinto motivo denunCia, con riguardo ai Capi 15) e 16), la violazione degli articoli 192, 533, 546 comma 1, cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, omessa e comunque manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla valutazione dell'attendibilità degli acquirenti Ambrose, Fadera, Bah e Uwabbale, bersaglio dell'ottavo motivo d'appello.

Si lamenta che, evidenziato nel motivo d'appello trattarsi di soggetti tossicodipendenti, con pregiudizi, i quali avevano reso dichiarazioni generiche e contraddittorie, la Corte territoriale si è limitata a rilevare che non era stato specificato il motivo per il quale tali dichiarazioni fossero approssimative e contraddittorie, senza considerare l'inattendibilità dei soggetti, quale derivante 3dalla personalità e dalla approssimazione dei racconti.

La motivazione sul punto deve pertanto ritenersi omessa o quantomeno illogica e contraddittoria.

2.6. Col sesto motivo denuncia la violazione déll'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione, mancante nonché contraddittoria o manifestamente illogica in ordine alla denegata derubricazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità.

Si deduce che nel caso di specie, la Corte territoriale ha disatteso la censura valorizzando aspetti e circostanze, in specie la reiterazione e la serialità delle condotte di spaccio, secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità (si citano Sez. 6, Sentenza n. 15,642 del 27/01/2015; Sez. 6, Sentenza n. 28.251 del 09/02/2017; Sez. 6, Sentenza n. 10 895 del 5 Marzo 2013; Sez. 6, Sentenza n. 21 612 del 2014, che hanno tutte ribadito la configurabilità dell'associazione di cui al comma sesto dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, anche in presenza di attività reiterate e protratte nel tempo) non ostative al riconoscimento del fatto di lieve entità, senza considerare ulteriori elementi caratterizzanti il caso quali: le modalità e circostanze dell'azione; l'incertezza dei quantitativi (comunque secondo la contestazione di cui al capo 8-a, indeterminati ma in ogni caso non superiori a 20 grammi, per il capo 9-A pari a 53 grammi lordi, per i restanti capi 15 e 16 addirittura nettamente inferiori, tanto è vero che in relazione ai capi 7, 8-b, 10 e 11 è stato ritenuto l'uso personale da parte degli acquirenti); il mancato accertamento del grado di purezza.

Di conseguenza, si assume, l'organizzazione e la reiterazione delle condotte illecite e così l'aver adibito l'abitazione a luogo di custodia, non sono circostanze logicamente incompatibili con l'ipotesi di lieve entità, perché in caso contrario la fattispecie della associazione minore non potrebbe mai trovare applicazione; inoltre emerge la contraddittorietà della motivazione laddove è stata esclusa la riqualificazione nell'ipotesi di lieve entità pure in presenza di cessioni di quantitativi uguali o corrispondenti a quelli che, in un altro punto della sentenza, sono stati ritenuti destinati all'uso personale.

2.7. Col settimo motivo denuncia, ai sensi dell'ari 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri. , la violazione dell'a-rt. 62 -bis cod. pen. - e il correlato vizio di motivazione, omessa er manifestamente illogica, in relazione al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si deduce deduce che la Cortei% valutato in senso neutro la condotta processuale r a a collaborazione e ha valorizzato in termini ostativi gli stessi elementi, individuati nell'attività di spacciatore professionale, che hanno portato ad escludere la derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, laddove la sussistenza di elementi concreti evidenziati dal ricorrente, quale l'esigenza di adeguare la pena al caso concreto, il comportamento 4processuale e le disagiate condizioni di vita, imponeva quantomeno di valorizzare aspetti effettivamente ostativi.

2.8. Con l'ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 81, comma 2, 132 e 133 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla omessa individuazione della pena base per il delitto di cui al capo 8 (o meglio 8-a), nonostante la specifica censura formulata sul punto essendo stata, anche dalla Corte d'appello, individuata soltanto la pena quale calcolata tenuto conto della continuazione interna, senza la specificazione dell'aumento per la continuazione.

2.9. Col nono motivo denuncia violazione di legge e correlato vizio di motivazione, omessa e manifestamente illogica, in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione con specifico riguardo alla ritenuta pericolosità dell'imputato, nonché il travisamento dei dati processuali.

Si deduce la assenza di un'adeguata motivazione, la Corte territoriale essendosi limitata ad affermare la pericolosità sulla base di mere clausole di stile, senza un'effettiva valutazione della concreta pericolosità quale imposta dall'art. 235 cod. pen. (si cita Sez. 4, Sentenza n. 15.447 del 14/03/2012; Sezione 6, Sentenza n. 46.302 del 21/10/2013); in definitiva vi è stata esclusivamente una presa d'atto della commissione del fatto reato, del tutto illogica, in quanto se così fosse l'espulsione sarebbe automatica a seguito della condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che, nonostante non sia applicabile ad alcuni dei reati in contestazione, in quanto commessi in data antecedente al 3 agosto 2017, la disciplina di cui al previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introdotto dall'art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 (cd.

Legge Orlando), che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione, dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi, l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione dei reati per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, in quanto non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

53. Il primo motivo, col quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla credibilità soggettiva degli acquirenti delle sostanze stupefacenti e il rigetto di acquisizione delle sentenze e dei certificati del casellario giudiziale relativi ai predetti, e il quinto motivo, che propone analoga censura con riferimento ai delitti contestati ai capi 15) e 16), sono generici per aspecificità estrinseca oltre che manifestamente infondati.

3.1. Si ribadisce, in primo luogo, che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. siccome funzionalmente diretta - in armonia con la nozione generale di "istruzione dibattimentale" ricavabile dall'art. 496, comma 1, cod. proc. pen., alla "assunzione di prove" (il cui oggetto dev'essere ricompresgo nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 cod. proc. pen.), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell'art. 236., comma 2, cod. proc. pen., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8395 del 14/02/2023, Rv. 284198 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19693 del 20/05/2010, Rv. 247056 - 01 Sez. 1 sent. 23161 del 16.5.2002, RV 221502).

La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01); valutazione di merito la cui motivazione può anche essere implicita (v.

Cass. Sez. 5 sent. . 6379 del 17.3.1999, rv 213403) e il cui sindacato in sede di legittimità è limitato alla correttezza della motivazione del provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, ma non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire e deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (così Sez. 3 - , Sentenza n. 34626 del 15/07/2022 Ud., Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01, e Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovan-netti, Rv. 237689-01): Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento.

63.2. Tanto premesso, rileva altresì il Collegio che la doglianza, non si confronta con la motivazione offerta, alle pagine 5 e 7 della sentenza impugnata, dalla Corte d'appello; che, oltre a respingere l'istanza in discorso in quanto esplorativa, atteso che la stessa era genericamente riferita a tutti gli acquirenti (solo in questa sede di legittimità, col quinto motivo, individuati, peraltro limitatamente ai capi 15 e 16 in Ambrose, Fadera, Bah e Uwabbale) senza la allegazione di un seppur minimo principio di prova a supporto dell'assunto che si trattasse di soggetti pregiudicati, ha valutato sia l'attendibilità intrinseca, nel momento in cui ha evidenziato che le dichiarazioni erano precise e concordanti, sia la credibilità soggettiva, giacché ha rilevato che non erano minimamente emersi elementi tali da far anche solo ipotizzare un intento calunnioso; intrinsecamente richiamato dalla tesi difensiva, che, a fronte di dichiarazioni nette e precise, insiste apoditticamente su un difetto di credibilità soggettiva solo perché trattasi di assuntori di sostanze stupefacenti.

Ebbene, sull'assoluta genericità della censura quale rilevata dalla Corte di merito, non è stata sviluppata in questa sede alcuna argomentazione, né ga stessa appare minimamente confutata.

La sentenza impugnata, resiste dunque alle suddette doglianze difensive.

4. Il secondo motivo e il quarto motivo, che attaccano la valutazione operata dai giudici di merito delle dichiarazioni rese dall'acquirente delle sostanze stupefacenti [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle contestazioni di cui ai capi 7) e 8-b), nonché 10), sono generici.

4.1. Premesso che il predetto [OSCURATO:PERSONA] non è stato esaminato in qualità di teste, ma ne sono state acquisite, sull'accordo delle parti, le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria in plurime occasioni (come risulta dalla sentenza del Tribunale si tratta delle sit rese il 6, il 9 e il 16 febbraio 2018, oltre al verbale di individuazione fotografica del 12 febbraio 2018, con allegato fascicolo fotografico), si rileva che la Corte d'appello non si è sottratta al proprio onere motivazionale evidenziando, con motivazione logica e coerente, inattaccabile in questa sede di legittimità, l'attendibilità . intrinseca ed estrins-eca delle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando l'esistenza, peraltro non necessaria, di plurimi riscontri, oltre alla conferma oggettiva delle relazioni telefoniche tra acquirente e venditore, una rilevante intercettazione tra terzi in cui si dava atto dell'attività di spacciatore del ricorrente, indicata quale prova autonoma dei fatti, indipendentemente dalla prova dichiarativa.

Del tutto eccentrico il richiamo alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., come dell'articolo 350, comma 7, cod. proc. pen., considerato che non risulta allegato, e nemmeno specificamente indicato, alcun atto da cui risulti che all'epoca in cui vennero raccolte le sue dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] fosse imputato, 7sottoposto ad indagini, o avrebbe dovuto esserlo, né che gli sia stato successivamente contestato alcun reato connesso; osservato, oltretutto, con riguardo a quest'ultimo profilo che, dalla sintesi dei motivi d'appello contenuta nella sentenza impugnata, non contestata sul punto, neppure risulta una specifica doglianza inerente la violazione del disposto di cui all'art. 210 cod. proc. pen. 4.2.

Né assume significativo rilievo la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse un assuntore, ancorché abituale, di sostanze stupefacenti, deponendo in senso contrario il consolidato insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui sono utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti, dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale (Sez.

U, Sentenza n. 21832 del 22/02/2007, Rv. 236370 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 39981 del 19/09/2013 Cc. (dep. 26/09/2013 ) Rv. 256274 - 01), motivo per cui nel susseguente dibattimento deve essere sentito come testimone (Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 261953 - 01), dal momento che - come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022 - le sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia (causa C-481/19 D.B. contro [OSCURATO:PERSONA]) con sentenza 2 febbraio 2021 (Sez. 2, Sentenza n. 47081 del 04/10/2022, Rv. 284191 - 01).

5. Anche la terza doglianza, indirizzata a censurare il fondamento probatorio del delitto contestato al capo 11), è generica per aspecificità intrinseca ed estrinseca, oltre che manifestamente infondata.

5.1. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito.

Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio 'già sottoposto al Tribunale e, dopo avere p• reso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 - 01).

In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con 8il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v.

Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Ry. 209145).

Ai limiti conseguenti alla impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non 4 mass.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, ryl M., non mass., Sez. 3, n. 13976 dei 12/02/2014, P.G., non mass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716- 01), si aggiunge poi l'ulteriore limite in forza del quale neppure può utilmente evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, utilizzando un'informazione inesistente nel materiale processuale o omettendo la valutazione di una prova decisiva (Sez. '3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022 Ud., Rv. 283777 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27929 del 12/06/2019 Ud., Rv. 276567 - 01)

5.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che non risulta in alcun modo la prova decisiva dei fatti di cui al capo 11) sia fondata su dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in un momento in cui erano già emersi indizi di reità a suo carico, in ipotesi inutilizzabili ai sensi, dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

Siffatta affermazione difensiva è generica in quanto, da una parte, non individua in alcun modo di quale verbale di sommarie informazioni testimoniali si sarebbe trattato e, dall'altra, nemmeno ne specifica il contenuto rilevante nel caso in discorso.

Per di più il ricorso obnubila completamente la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è stato esaminato all'udienza dibattimentale del 29 aprile 2019, per cui la prova dichiarativa utilizzata dal TribUnale è quella raccolta . nel contraddittorio delle parti, quale anche riportata nella sentenza di primo grado (pagina 12), restando concretamente irrilevante che nell'occasione siano stati altresì acquisiti, oltre agli interrogatori dallo stesso resi, alcuni imprecisati verbali di sit.

Né del resto emerge dagli atti alcuna violazione del disposto di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., atteso che la prova non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], quale imputato di reato connesso (come parimenti riportato in sentenza, per sua stessa ammissione in più occasioni, al fine di ricambiarne l'ospitalità, si era prestato a fare le consegne di stupefacenti per conto del ricorrente), ma, come ben chto anche dalla Corte di merito nel 9confutare la specifica censura difensiva (si veda a pag. 6 della sentenza impugnata), poggia su un complesso di elementi, oltretutto caratterizzati da un alto valore dimostrativo, costituiti dalle dichiarazioni degli acquirenti, dai dati del traffico telefonico forniti dai gestori che dimostrano le relazioni telefoniche di questi ultimi col venditore, dalle individuazioni fotografiche operate dagli acquirenti, in specie dal [OSCURATO:PERSONA], dalla intercettazione ambientale registrata in carcere tra gli originari coimputati di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

7. Il sesto motivo col quale si censura la denegata riqualificazione dei fatti nella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 è generico per la specificità estrinseca, in quanto nel riproporre le medesime argomentazioni già sottoposte con l'atto d'appello, inerenti l'incertezza dei quantitativi e il mancato accertamento del grado di purezza della sostanza, non sviluppa alcuna specifica critica della sentenza della Corte di merito oggetto di impugnazione.

7.1. Del vero il ricorrente pretende una inammissibile rivalutazione degli elementi sulla base dei quali è stata coerentemente e logicamente esclusa la lieve entità dei fatti di cessione di sostanze stupefacenti, manifestando non condivisione rispetto alle conclusioni conformi cui sono giunti i giudici di merito, senza evidenziare significativi elementi di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.

Eccede infatti dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificannenté indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione della Corte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud.

Rv. 285504 - 01). 10E' conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

7.2. Ebbene, la Corte territoriale (si veda a pagina 7 della sentenza), ha escluso trattarsi di piccolo spaccio di strada valorizzando il complessivo quadro probatorio, sia le deposizioni testimoniali che gli esiti delle perquisizioni, dal quale emergeva la movimentazione, per mesi e mesi, di quantitativi di marijuana, in grado di alimentare un significativo mercato, come comprovato anche dalla prontezza con cui [OSCURATO:PERSONA] era in grado di soddisfare le richieste degli acquirenti, e dalla disponibilità costante di droghe per un controvalore di migliaia di euro, nonostante l'imputato non avesse altre fonti lecite di guadagno.

Tanto premesso il giudizio espresso dalla Corte di merito, oltre che logico e coerente, è in linea con l'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'inquadramento nell'ipotesi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, quali mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 4 - , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 - 01; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Muroio, Rv. 274076-01).

7.3. Né del resto appaiono. pertinenti i richiami a'lle precedenti pronunc'e di questa Corte inerenti l'associazione minore di cui all'art. 74, comma 6, del dPR 309 del 1990, sia perché nel caso il discorso non si discute affatto di un delitto associativo, ma soltanto di una serie continuata di cessioni, sia perché comunque, il discrimine con l'ipotesi principale di cui all'art. 74, comma 1, del dPR cit. risiede proprio nel quantitativo di cessioni e di sostanza movimentata, nella molteplicità degli episodi, reiterati in un lungo arco di tempo con predisposizione di un'idonea organizzazione, non già nel solo fatto che il sodalizio sia strumentale all'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate, presentino le 11caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, d.P.R. (si veda, da ultimo, Sez. 4 - , Sentenza n. 36658 del 25/09/2025, Rv. 288651 - 02).

7.3. In modo palesemente adeguato, quindi, i giudici di merito hanno del tutto correttamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

8. Anche il settimo motivo, che censura il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile.

8.1. Quanto a un primo profilo, che lamenta l'omessa valorizzazione della condotta processuale collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], si rammenta che la ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).

La relativa motivazione, inoltre, può essere contenuta, anche implicitamente, nel giudizio di gravità del fatto e nella valutazione negativa della personalità dell'imputato, essendo compresa in tale giudizio l'indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere la riconoscibilità di dette attenuanti.

In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto di confermare il diniego delle attenuanti generiche in considerazione della attività di spacciatore professionista del ricOrrente, soggetto uso a- vivere con i proventi deisuoi commerci illeèiti , non sottaciuti la totale carenza di elementi a base dell'affermazione difensiva in ordine le disagiate condizioni di vita, il carattere recessivo della qualità di genitore e l'irrilevanza dell'asserita collaborazione processuale, limitata al consenso all'acquisizione di alcuni atti di indagine, frutto di una valutazione difensiva tecnica.

8.2. Altrettanto privo di pregio l'ulteriore profilo della censura inerente la valorizzazione in termini negativi, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, degli stessi elementi che hanno portato ad escludere la lieve entità dei fatti.

Va rilevato in proposito che secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, uai fini della concessione o del diniego delle attenuanti 12generiche il giudice, può prendere in considerazione gli stessi elementi valutati per la concessione di una attenuante comune [....], in quanto la valutazione sotto due diversi profili della stessa situazione di fatto non costituisce violazione né dell'art. 133 cod. pen. né del principio del ne bis in idem sostanziale“(Sez. 1, n. 9950 del 06/05/1994, P.M. e Licata, Rv. 199739; negli stessi termini anche Sez. 2, Sentenza n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011 - 01), così come non si dubita del fatto che, ai fini della determinazione della pena, il giudice possa tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem . (si veda, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904 - 03: nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).

La motivazione offerta è certamente idonea, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., dello svolgimento di un'attività di spacciatore professionista che si garantiva da vivere con tali commerci illeciti, mai dedicatosi ad attività lavorative, a fronte di un richiamo apodittico e vuoto a presunte condizioni disagiate di vita, giudicati prevalenti nella valutazione di gravità dei fatti e nel giudizio negativo sulla personalità negativa dell'imputato, in alcun modo contestati e attinti dalla doglianza, che si è limitata a lamentare la svalutazione della condotta processuale importata alla collaborazione, confutata con argomenti logici e coerenti, non sindacabili sul piano del merito nel giudizio di legittimità.

8.3. La sentenza impugnata resiste dunque alle doglianze difensive anche con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

9. L'ottavo motivo, col quale si lamenta l'omessa determinazione della pena base per il più grave delitto di cui al capo 8) - o meglio 8-a) - al netto degli aumenti la Continuazione interna, è inammissibile per mancanza di interesse. s9.1.

Va premesso che la Corte territoriale, nel rispondere al corrispondente motivo d'appello, ha evidenziato che la pena quale determinata dal Tribunale fosse ampiamente entro la forbice edittale (del vero, rileva questa Corte di legittimità, di poco superiore alla mediana), per cui doveva ritenersi la stessa certamente legittima oltre che equa, in ogni caso non essendovi necessità né possibilità di individuare fra le plurime condotte quella più grave tra esse, tenuto conto che si trattava di plurimi episodi tutti di pari gravità (20 grammi per ogni cessione), ripetuti nel corso di un anno. 13Si rileva tuttavia, che se viene proposta impugnazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, la Corte di merito non può sottrarsi all'obbligo di motivare sul punto per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante (in tal senso Sez. 3 - , Sentenza n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Rv. 278279 - 01, che ha rilevato che il principio in discorso è valido: sia nell'ipotesi in cui si ritenga di aderire all'indirizzo che ritenga sussista un obbligo motivazionale non solo in ordine l'individuazione della pena base ma anche all'entità degli aumenti ex art 81 cod. pen., Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01, e molte altre; sia con riguardo all'opposto orientamento che afferma non sussistere l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione a condizione che la pena base sia congruamente motivata, così Sez. 5, Sentenza n. 32511 del 14/10/2020, Rv..279770 - 01; Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Rv. 273385).

9.2. Tale principio, però, deve coniugarsi con quello per il quale per proporre impugnazione è necessario avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.).

Nel caso di specie, come visto, seppure la Corte ha confutato il motivo di censura, evidenziando che si trattava di episodi tutti della stessa gravità, tuttavia non ha individuato la pena base e gli aumenti per i plurimi episodi di cui al capo 8-a), peraltro, va detto, non esattamente individuati nel loro numero, neppure nel loro complesso, per cui la motivazione appare, almeno in parte, carente.

Sennonché il ricorrente, pur lamentando la mancata specificazione dei singoli aumenti di pena e, dunque, l'omessa motivazione sul punto, non prende specifica posizione sulle considerazioni della Corte territoriale in ordine alla complessiva 2‘, fadeguatezza della pena applicata, limitandosi a lamentare l'omessa indicazione ch; puro./ \ degli aumentr¦Or la continuazione interna.

Ne consegue che la Corte di appello sarebbe chiamata, in caso di ipotetico annullamento con rinvio, a specificare i singoli aumenti di pena pur in presenza di una doglianza del tutto generica sull'entità della pena complessivamente irrogata (Sez. 3 - , Sentenza n. 550 del . 11/09/2019, dep. 200, Rv. 278279 - 01). - Né il ricorrente allega uno specifico interesse alla quantificazione dei singoli aumenti; sicché il suo ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.

10. Il nono motivo che investe la disposta applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione è generico e manifestamente infondato.

10.1. Giova rammentare che, con sentenza n. 58/1995, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del dPR n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere contestualmente alla condanna, senza l'accertamento in concreto della pericolosità sociale, l'ordine 14di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82 dello stesso testo legislativo.

Ne consegue che il giudice, nell'emettere una sentenza di condanna per uno dei reati suindicati, ai fini della verifica delle condizioni di applicabilità della misura di sicurezza dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (Sez. 3, Sentenza n. 30289 del 20/04/2021, Rv. 281921 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 24427 del 20/04/2018 , Rv. 273743 - 01; Cass. Sez. 4, 25-10-2007 n. 46759; Sez. 6-5-2004 n. 26096).

10.2. Ebbene, la Corte di merito non si è sottratta al predetto onere motivazionale, in quanto non si è limitata alla mera affermazione del fatto che l'imputato avesse commesso uno o più reati, ma ha individuato la sua capacità imprenditoriale nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti, dimostrata dai fatti accertati, come indicativa di una specifica pericolosità, essendo emerso che questi gestiva da anni una rete di fornitori e clienti di sicuro rilievo conseguendo una consistente redditività, elementi complessivamente indicativi di una significativa pericolosità sociale, considerata la massima di esperienza secondo cui soggetti con simili capacità sono inclini a ripetere le azioni illecite.

Pertanto, la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione in ragione della indubbia pericolosità dell'imputato.

11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t - C.u.i. 04xb2wc [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1988 avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il aprile 2025 la Corte di appello di Ancona, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, marijuana e eroina (capi 7, 8-a, 8-b, 10, 11, 12, 15, 16 e 17) nonché della detenzione delle stesse sostanze (capi 9-A, 9-B) e, previa riqualificazione dei fatti di cui ai capi 9-B) e 17) nell'ipotesi di cui all'art. 75, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione ed euro 25.800 di multa, disponendo altresì la confisca dal denaro in sequestro, quella del cellulari, la confisca e ladistruzione delle sostanze stupefacenti, l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato al termine dell'espiazione della pena. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a nove motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc pen, la violazione degli artt. 192, comma 1, e 236, cod. proc. pen., in relazione alla valutazione della credibilità soggettiva degli acquirenti delle sostanze stupefacenti, e il correlato vizio di motivazione illogica e contraddittoria anche in ordine al rigetto della richiesta di acquisizione delle sentenze e dei certificati del casellario giudiziale relativi ai predetti soggetti. Si deduce che la Corte, nel rigettare la richiesta difensiva di acquisire i certificati del casellario giudiziale e le eventuali sentenze di condanna dei presunti acquirenti in quanto le loro dichiarazioni dovevano ritenersi comunque precise e concordanti e, comunque, l'assunto difensivo che fossero pregiudicati costituiva soltanto un'ipotesi esplorativa, ha commesso un errore di diritto in quanto non ne ha previamente valutato la credibilità soggettiva, con palese violazione delle regole preposte alla valutazione delle prove orali. 2.2. Col secondo motivo denuncia, con riguardo ai capi 7) e 8-B), o meglio 8-b, la violazione degli artt. 63, comma 2, 192, 210 e 350 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, in ordine alla veste giuridica del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] e alla necessità di riscontri alle sue dichiarazioni. Premesso che già il Gip di Macerata non aveva applicato la misura cautelare in relazione ai predetti reati, ritenendo non fosse stata raggiunta la soglia di gravità indiziaria, rileva che, sebbene le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] siano state acquisite con il consenso, tuttavia, avuto riguardo al fatto che questi avesse acquistato 25 grammi di marijuana e dopo 15 giorni altri 50 grammi e considerato che gli acquisti ripetuti di quantitativi apprezzabili di sostanze stupefacenti costituiscono un reato, per cui -era viziata da illogicità l'affermazione che si sarebbe trattata di un mero acquirente, lo stesso avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta ad indagini, da cui l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la cui violazione non può ritenersi sanata (si cita Sez. 4, Sentenza n. 4896 del 05/02/2020). In ogni caso non si era trattato di dichiarazioni spontanee, bensì sollecitate della polizia giudiziaria, con conseguente disapplicazione dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., dunque, essendo state raccolte senza la presenza del difensore, inutilizzabili, vizio che può essere rilevato anche d'ufficio (si citano Sez. 4, Sentenza n. 29.061 del 02/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 14.320 del 13/03/2018; Sez. 5, Sentenza n. 18.048 dell'1/02/2018). 2Infine, quand'anche le sue dichiarazioni potessero essere utilizzabili, ai sensi dell'articolo 210 cod. proc. pen. sarebbero stati comunque necessari idonei riscontri. L'erronea attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della veste di testimone ha portato, di fatto, la Corte a ritenerne l'attendibilità in assenza di riscontri esterni, non essendo adeguato in tal senso il richiamo alle relazioni telefoniche tra questi e il ricorrente, tenuto conto del rapporto di conoscenza e amicizia, né avendo alcuna capacità dimostrativa le operate individuazioni fotografiche, riguardando attività dichiarativa dello stesso soggetto. 2.3. Col terzo motivo denuncia, con riguardo al capo 11) dell'imputazione, la violazione degli artt. 63, comma 2, 192, 210 e 350 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, del tutto omessa e, comunque, illogica e contraddittoria in ordine alla veste giuridica del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] Z. e alla necessità di riscontri alle sue dichiarazioni. Nel richiamare le medesime considerazioni già svolte col secondo motivo, evidenziato che nel caso in discorso la stessa Corte d'appello, a pagina 5 della sentenza, come, del resto, si apprezza anche dal tenore dell'imputazione, ha affermato che il ricorrente era chiamato a rispondere della vendita di marijuana a un terzo soggetto con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA], lamenta altresì l'omessa considerazione del corrispondente motivo d'appello (il quarto), rilevato che la Corte territoriale, correttamente riportata la censura, non la affronta minimamente, atteso che nella motivazione fa riferimento alle sole dichiarazioni e alla persona del [OSCURATO:PERSONA], rilevante con riferimento ai capi 7) e 8-B), nonché 10) (oggetto del quinto motivo d'appello), trascurando del tutto la figura e la posizione del suddetto [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Col quarto motivo, analogo al secondo, denuncia, con riguardo al capo 10), la violazione degli artt. 63, comma 2, 192, 210 e 350 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, illogica e contraddittoria in ordine alla veste giuridica del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] e alla necessità di riscontri alle sue dichiarazioni. 2.5. Con il quinto motivo denunCia, con riguardo ai Capi 15) e 16), la violazione degli articoli 192, 533, 546 comma 1, cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, omessa e comunque manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla valutazione dell'attendibilità degli acquirenti Ambrose, Fadera, Bah e Uwabbale, bersaglio dell'ottavo motivo d'appello. Si lamenta che, evidenziato nel motivo d'appello trattarsi di soggetti tossicodipendenti, con pregiudizi, i quali avevano reso dichiarazioni generiche e contraddittorie, la Corte territoriale si è limitata a rilevare che non era stato specificato il motivo per il quale tali dichiarazioni fossero approssimative e contraddittorie, senza considerare l'inattendibilità dei soggetti, quale derivante 3dalla personalità e dalla approssimazione dei racconti. La motivazione sul punto deve pertanto ritenersi omessa o quantomeno illogica e contraddittoria. 2.6. Col sesto motivo denuncia la violazione déll'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione, mancante nonché contraddittoria o manifestamente illogica in ordine alla denegata derubricazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità. Si deduce che nel caso di specie, la Corte territoriale ha disatteso la censura valorizzando aspetti e circostanze, in specie la reiterazione e la serialità delle condotte di spaccio, secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità (si citano Sez. 6, Sentenza n. 15,642 del 27/01/2015; Sez. 6, Sentenza n. 28.251 del 09/02/2017; Sez. 6, Sentenza n. 10 895 del 5 Marzo 2013; Sez. 6, Sentenza n. 21 612 del 2014, che hanno tutte ribadito la configurabilità dell'associazione di cui al comma sesto dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, anche in presenza di attività reiterate e protratte nel tempo) non ostative al riconoscimento del fatto di lieve entità, senza considerare ulteriori elementi caratterizzanti il caso quali: le modalità e circostanze dell'azione; l'incertezza dei quantitativi (comunque secondo la contestazione di cui al capo 8-a, indeterminati ma in ogni caso non superiori a 20 grammi, per il capo 9-A pari a 53 grammi lordi, per i restanti capi 15 e 16 addirittura nettamente inferiori, tanto è vero che in relazione ai capi 7, 8-b, 10 e 11 è stato ritenuto l'uso personale da parte degli acquirenti); il mancato accertamento del grado di purezza. Di conseguenza, si assume, l'organizzazione e la reiterazione delle condotte illecite e così l'aver adibito l'abitazione a luogo di custodia, non sono circostanze logicamente incompatibili con l'ipotesi di lieve entità, perché in caso contrario la fattispecie della associazione minore non potrebbe mai trovare applicazione; inoltre emerge la contraddittorietà della motivazione laddove è stata esclusa la riqualificazione nell'ipotesi di lieve entità pure in presenza di cessioni di quantitativi uguali o corrispondenti a quelli che, in un altro punto della sentenza, sono stati ritenuti destinati all'uso personale. 2.7. Col settimo motivo denuncia, ai sensi dell'ari 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri. , la violazione dell'a-rt. 62 -bis cod. pen. - e il correlato vizio di motivazione, omessa er manifestamente illogica, in relazione al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce deduce che la Cortei% valutato in senso neutro la condotta processuale r a a collaborazione e ha valorizzato in termini ostativi gli stessi elementi, individuati nell'attività di spacciatore professionale, che hanno portato ad escludere la derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, laddove la sussistenza di elementi concreti evidenziati dal ricorrente, quale l'esigenza di adeguare la pena al caso concreto, il comportamento 4processuale e le disagiate condizioni di vita, imponeva quantomeno di valorizzare aspetti effettivamente ostativi. 2.8. Con l'ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 81, comma 2, 132 e 133 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla omessa individuazione della pena base per il delitto di cui al capo 8 (o meglio 8-a), nonostante la specifica censura formulata sul punto essendo stata, anche dalla Corte d'appello, individuata soltanto la pena quale calcolata tenuto conto della continuazione interna, senza la specificazione dell'aumento per la continuazione. 2.9. Col nono motivo denuncia violazione di legge e correlato vizio di motivazione, omessa e manifestamente illogica, in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione con specifico riguardo alla ritenuta pericolosità dell'imputato, nonché il travisamento dei dati processuali. Si deduce la assenza di un'adeguata motivazione, la Corte territoriale essendosi limitata ad affermare la pericolosità sulla base di mere clausole di stile, senza un'effettiva valutazione della concreta pericolosità quale imposta dall'art. 235 cod. pen. (si cita Sez. 4, Sentenza n. 15.447 del 14/03/2012; Sezione 6, Sentenza n. 46.302 del 21/10/2013); in definitiva vi è stata esclusivamente una presa d'atto della commissione del fatto reato, del tutto illogica, in quanto se così fosse l'espulsione sarebbe automatica a seguito della condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, nonostante non sia applicabile ad alcuni dei reati in contestazione, in quanto commessi in data antecedente al 3 agosto 2017, la disciplina di cui al previgente art. 159, comma 2, cod. pen. introdotto dall'art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 (cd. Legge Orlando), che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione, dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi, l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione dei reati per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, in quanto non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 53. Il primo motivo, col quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla credibilità soggettiva degli acquirenti delle sostanze stupefacenti e il rigetto di acquisizione delle sentenze e dei certificati del casellario giudiziale relativi ai predetti, e il quinto motivo, che propone analoga censura con riferimento ai delitti contestati ai capi 15) e 16), sono generici per aspecificità estrinseca oltre che manifestamente infondati. 3.1. Si ribadisce, in primo luogo, che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. siccome funzionalmente diretta - in armonia con la nozione generale di "istruzione dibattimentale" ricavabile dall'art. 496, comma 1, cod. proc. pen., alla "assunzione di prove" (il cui oggetto dev'essere ricompresgo nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 cod. proc. pen.), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell'art. 236., comma 2, cod. proc. pen., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8395 del 14/02/2023, Rv. 284198 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19693 del 20/05/2010, Rv. 247056 - 01 Sez. 1 sent. 23161 del 16.5.2002, RV 221502). La rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01); valutazione di merito la cui motivazione può anche essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. . 6379 del 17.3.1999, rv 213403) e il cui sindacato in sede di legittimità è limitato alla correttezza della motivazione del provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, ma non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire e deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (così Sez. 3 - , Sentenza n. 34626 del 15/07/2022 Ud., Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01, e Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovan-netti, Rv. 237689-01): Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. 63.2. Tanto premesso, rileva altresì il Collegio che la doglianza, non si confronta con la motivazione offerta, alle pagine 5 e 7 della sentenza impugnata, dalla Corte d'appello; che, oltre a respingere l'istanza in discorso in quanto esplorativa, atteso che la stessa era genericamente riferita a tutti gli acquirenti (solo in questa sede di legittimità, col quinto motivo, individuati, peraltro limitatamente ai capi 15 e 16 in Ambrose, Fadera, Bah e Uwabbale) senza la allegazione di un seppur minimo principio di prova a supporto dell'assunto che si trattasse di soggetti pregiudicati, ha valutato sia l'attendibilità intrinseca, nel momento in cui ha evidenziato che le dichiarazioni erano precise e concordanti, sia la credibilità soggettiva, giacché ha rilevato che non erano minimamente emersi elementi tali da far anche solo ipotizzare un intento calunnioso; intrinsecamente richiamato dalla tesi difensiva, che, a fronte di dichiarazioni nette e precise, insiste apoditticamente su un difetto di credibilità soggettiva solo perché trattasi di assuntori di sostanze stupefacenti. Ebbene, sull'assoluta genericità della censura quale rilevata dalla Corte di merito, non è stata sviluppata in questa sede alcuna argomentazione, né ga stessa appare minimamente confutata. La sentenza impugnata, resiste dunque alle suddette doglianze difensive. 4. Il secondo motivo e il quarto motivo, che attaccano la valutazione operata dai giudici di merito delle dichiarazioni rese dall'acquirente delle sostanze stupefacenti [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle contestazioni di cui ai capi 7) e 8-b), nonché 10), sono generici. 4.1. Premesso che il predetto [OSCURATO:PERSONA] non è stato esaminato in qualità di teste, ma ne sono state acquisite, sull'accordo delle parti, le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria in plurime occasioni (come risulta dalla sentenza del Tribunale si tratta delle sit rese il 6, il 9 e il 16 febbraio 2018, oltre al verbale di individuazione fotografica del 12 febbraio 2018, con allegato fascicolo fotografico), si rileva che la Corte d'appello non si è sottratta al proprio onere motivazionale evidenziando, con motivazione logica e coerente, inattaccabile in questa sede di legittimità, l'attendibilità . intrinseca ed estrins-eca delle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando l'esistenza, peraltro non necessaria, di plurimi riscontri, oltre alla conferma oggettiva delle relazioni telefoniche tra acquirente e venditore, una rilevante intercettazione tra terzi in cui si dava atto dell'attività di spacciatore del ricorrente, indicata quale prova autonoma dei fatti, indipendentemente dalla prova dichiarativa. Del tutto eccentrico il richiamo alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., come dell'articolo 350, comma 7, cod. proc. pen., considerato che non risulta allegato, e nemmeno specificamente indicato, alcun atto da cui risulti che all'epoca in cui vennero raccolte le sue dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] fosse imputato, 7sottoposto ad indagini, o avrebbe dovuto esserlo, né che gli sia stato successivamente contestato alcun reato connesso; osservato, oltretutto, con riguardo a quest'ultimo profilo che, dalla sintesi dei motivi d'appello contenuta nella sentenza impugnata, non contestata sul punto, neppure risulta una specifica doglianza inerente la violazione del disposto di cui all'art. 210 cod. proc. pen. 4.2. Né assume significativo rilievo la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse un assuntore, ancorché abituale, di sostanze stupefacenti, deponendo in senso contrario il consolidato insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui sono utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti, dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale (Sez. U, Sentenza n. 21832 del 22/02/2007, Rv. 236370 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 39981 del 19/09/2013 Cc. (dep. 26/09/2013 ) Rv. 256274 - 01), motivo per cui nel susseguente dibattimento deve essere sentito come testimone (Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 261953 - 01), dal momento che - come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022 - le sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia (causa C-481/19 D.B. contro [OSCURATO:PERSONA]) con sentenza 2 febbraio 2021 (Sez. 2, Sentenza n. 47081 del 04/10/2022, Rv. 284191 - 01). 5. Anche la terza doglianza, indirizzata a censurare il fondamento probatorio del delitto contestato al capo 11), è generica per aspecificità intrinseca ed estrinseca, oltre che manifestamente infondata. 5.1. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio 'già sottoposto al Tribunale e, dopo avere p• reso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 - 01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con 8il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Ry. 209145). Ai limiti conseguenti alla impossibilità per la Corte di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non 4 mass.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, ryl M., non mass., Sez. 3, n. 13976 dei 12/02/2014, P.G., non mass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716- 01), si aggiunge poi l'ulteriore limite in forza del quale neppure può utilmente evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, utilizzando un'informazione inesistente nel materiale processuale o omettendo la valutazione di una prova decisiva (Sez. '3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022 Ud., Rv. 283777 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27929 del 12/06/2019 Ud., Rv. 276567 - 01) 5.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che non risulta in alcun modo la prova decisiva dei fatti di cui al capo 11) sia fondata su dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in un momento in cui erano già emersi indizi di reità a suo carico, in ipotesi inutilizzabili ai sensi, dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Siffatta affermazione difensiva è generica in quanto, da una parte, non individua in alcun modo di quale verbale di sommarie informazioni testimoniali si sarebbe trattato e, dall'altra, nemmeno ne specifica il contenuto rilevante nel caso in discorso. Per di più il ricorso obnubila completamente la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è stato esaminato all'udienza dibattimentale del 29 aprile 2019, per cui la prova dichiarativa utilizzata dal TribUnale è quella raccolta . nel contraddittorio delle parti, quale anche riportata nella sentenza di primo grado (pagina 12), restando concretamente irrilevante che nell'occasione siano stati altresì acquisiti, oltre agli interrogatori dallo stesso resi, alcuni imprecisati verbali di sit. Né del resto emerge dagli atti alcuna violazione del disposto di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., atteso che la prova non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], quale imputato di reato connesso (come parimenti riportato in sentenza, per sua stessa ammissione in più occasioni, al fine di ricambiarne l'ospitalità, si era prestato a fare le consegne di stupefacenti per conto del ricorrente), ma, come ben chto anche dalla Corte di merito nel 9confutare la specifica censura difensiva (si veda a pag. 6 della sentenza impugnata), poggia su un complesso di elementi, oltretutto caratterizzati da un alto valore dimostrativo, costituiti dalle dichiarazioni degli acquirenti, dai dati del traffico telefonico forniti dai gestori che dimostrano le relazioni telefoniche di questi ultimi col venditore, dalle individuazioni fotografiche operate dagli acquirenti, in specie dal [OSCURATO:PERSONA], dalla intercettazione ambientale registrata in carcere tra gli originari coimputati di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il sesto motivo col quale si censura la denegata riqualificazione dei fatti nella meno grave fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 è generico per la specificità estrinseca, in quanto nel riproporre le medesime argomentazioni già sottoposte con l'atto d'appello, inerenti l'incertezza dei quantitativi e il mancato accertamento del grado di purezza della sostanza, non sviluppa alcuna specifica critica della sentenza della Corte di merito oggetto di impugnazione. 7.1. Del vero il ricorrente pretende una inammissibile rivalutazione degli elementi sulla base dei quali è stata coerentemente e logicamente esclusa la lieve entità dei fatti di cessione di sostanze stupefacenti, manifestando non condivisione rispetto alle conclusioni conformi cui sono giunti i giudici di merito, senza evidenziare significativi elementi di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Eccede infatti dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificannenté indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione della Corte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 - 01). 10E' conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 7.2. Ebbene, la Corte territoriale (si veda a pagina 7 della sentenza), ha escluso trattarsi di piccolo spaccio di strada valorizzando il complessivo quadro probatorio, sia le deposizioni testimoniali che gli esiti delle perquisizioni, dal quale emergeva la movimentazione, per mesi e mesi, di quantitativi di marijuana, in grado di alimentare un significativo mercato, come comprovato anche dalla prontezza con cui [OSCURATO:PERSONA] era in grado di soddisfare le richieste degli acquirenti, e dalla disponibilità costante di droghe per un controvalore di migliaia di euro, nonostante l'imputato non avesse altre fonti lecite di guadagno. Tanto premesso il giudizio espresso dalla Corte di merito, oltre che logico e coerente, è in linea con l'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'inquadramento nell'ipotesi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, quali mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 4 - , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 - 01; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Muroio, Rv. 274076-01). 7.3. Né del resto appaiono. pertinenti i richiami a'lle precedenti pronunc'e di questa Corte inerenti l'associazione minore di cui all'art. 74, comma 6, del dPR 309 del 1990, sia perché nel caso il discorso non si discute affatto di un delitto associativo, ma soltanto di una serie continuata di cessioni, sia perché comunque, il discrimine con l'ipotesi principale di cui all'art. 74, comma 1, del dPR cit. risiede proprio nel quantitativo di cessioni e di sostanza movimentata, nella molteplicità degli episodi, reiterati in un lungo arco di tempo con predisposizione di un'idonea organizzazione, non già nel solo fatto che il sodalizio sia strumentale all'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate, presentino le 11caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, d.P.R. (si veda, da ultimo, Sez. 4 - , Sentenza n. 36658 del 25/09/2025, Rv. 288651 - 02). 7.3. In modo palesemente adeguato, quindi, i giudici di merito hanno del tutto correttamente mostrato di aver valutato i plurimi e variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entità sulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 8. Anche il settimo motivo, che censura il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. 8.1. Quanto a un primo profilo, che lamenta l'omessa valorizzazione della condotta processuale collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], si rammenta che la ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). La relativa motivazione, inoltre, può essere contenuta, anche implicitamente, nel giudizio di gravità del fatto e nella valutazione negativa della personalità dell'imputato, essendo compresa in tale giudizio l'indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere la riconoscibilità di dette attenuanti. In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto di confermare il diniego delle attenuanti generiche in considerazione della attività di spacciatore professionista del ricOrrente, soggetto uso a- vivere con i proventi deisuoi commerci illeèiti , non sottaciuti la totale carenza di elementi a base dell'affermazione difensiva in ordine le disagiate condizioni di vita, il carattere recessivo della qualità di genitore e l'irrilevanza dell'asserita collaborazione processuale, limitata al consenso all'acquisizione di alcuni atti di indagine, frutto di una valutazione difensiva tecnica. 8.2. Altrettanto privo di pregio l'ulteriore profilo della censura inerente la valorizzazione in termini negativi, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, degli stessi elementi che hanno portato ad escludere la lieve entità dei fatti. Va rilevato in proposito che secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, uai fini della concessione o del diniego delle attenuanti 12generiche il giudice, può prendere in considerazione gli stessi elementi valutati per la concessione di una attenuante comune [....], in quanto la valutazione sotto due diversi profili della stessa situazione di fatto non costituisce violazione né dell'art. 133 cod. pen. né del principio del ne bis in idem sostanziale“(Sez. 1, n. 9950 del 06/05/1994, P.M. e Licata, Rv. 199739; negli stessi termini anche Sez. 2, Sentenza n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011 - 01), così come non si dubita del fatto che, ai fini della determinazione della pena, il giudice possa tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem . (si veda, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904 - 03: nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). La motivazione offerta è certamente idonea, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., dello svolgimento di un'attività di spacciatore professionista che si garantiva da vivere con tali commerci illeciti, mai dedicatosi ad attività lavorative, a fronte di un richiamo apodittico e vuoto a presunte condizioni disagiate di vita, giudicati prevalenti nella valutazione di gravità dei fatti e nel giudizio negativo sulla personalità negativa dell'imputato, in alcun modo contestati e attinti dalla doglianza, che si è limitata a lamentare la svalutazione della condotta processuale importata alla collaborazione, confutata con argomenti logici e coerenti, non sindacabili sul piano del merito nel giudizio di legittimità. 8.3. La sentenza impugnata resiste dunque alle doglianze difensive anche con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 9. L'ottavo motivo, col quale si lamenta l'omessa determinazione della pena base per il più grave delitto di cui al capo 8) - o meglio 8-a) - al netto degli aumenti la Continuazione interna, è inammissibile per mancanza di interesse. s9.1. Va premesso che la Corte territoriale, nel rispondere al corrispondente motivo d'appello, ha evidenziato che la pena quale determinata dal Tribunale fosse ampiamente entro la forbice edittale (del vero, rileva questa Corte di legittimità, di poco superiore alla mediana), per cui doveva ritenersi la stessa certamente legittima oltre che equa, in ogni caso non essendovi necessità né possibilità di individuare fra le plurime condotte quella più grave tra esse, tenuto conto che si trattava di plurimi episodi tutti di pari gravità (20 grammi per ogni cessione), ripetuti nel corso di un anno. 13Si rileva tuttavia, che se viene proposta impugnazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, la Corte di merito non può sottrarsi all'obbligo di motivare sul punto per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante (in tal senso Sez. 3 - , Sentenza n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Rv. 278279 - 01, che ha rilevato che il principio in discorso è valido: sia nell'ipotesi in cui si ritenga di aderire all'indirizzo che ritenga sussista un obbligo motivazionale non solo in ordine l'individuazione della pena base ma anche all'entità degli aumenti ex art 81 cod. pen., Sez. 1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01, e molte altre; sia con riguardo all'opposto orientamento che afferma non sussistere l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione a condizione che la pena base sia congruamente motivata, così Sez. 5, Sentenza n. 32511 del 14/10/2020, Rv..279770 - 01; Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Rv. 273385). 9.2. Tale principio, però, deve coniugarsi con quello per il quale per proporre impugnazione è necessario avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). Nel caso di specie, come visto, seppure la Corte ha confutato il motivo di censura, evidenziando che si trattava di episodi tutti della stessa gravità, tuttavia non ha individuato la pena base e gli aumenti per i plurimi episodi di cui al capo 8-a), peraltro, va detto, non esattamente individuati nel loro numero, neppure nel loro complesso, per cui la motivazione appare, almeno in parte, carente. Sennonché il ricorrente, pur lamentando la mancata specificazione dei singoli aumenti di pena e, dunque, l'omessa motivazione sul punto, non prende specifica posizione sulle considerazioni della Corte territoriale in ordine alla complessiva 2‘, fadeguatezza della pena applicata, limitandosi a lamentare l'omessa indicazione ch; puro./ \ degli aumentr¦Or la continuazione interna. Ne consegue che la Corte di appello sarebbe chiamata, in caso di ipotetico annullamento con rinvio, a specificare i singoli aumenti di pena pur in presenza di una doglianza del tutto generica sull'entità della pena complessivamente irrogata (Sez. 3 - , Sentenza n. 550 del . 11/09/2019, dep. 200, Rv. 278279 - 01). - Né il ricorrente allega uno specifico interesse alla quantificazione dei singoli aumenti; sicché il suo ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. 10. Il nono motivo che investe la disposta applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione è generico e manifestamente infondato. 10.1. Giova rammentare che, con sentenza n. 58/1995, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del dPR n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere contestualmente alla condanna, senza l'accertamento in concreto della pericolosità sociale, l'ordine 14di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82 dello stesso testo legislativo. Ne consegue che il giudice, nell'emettere una sentenza di condanna per uno dei reati suindicati, ai fini della verifica delle condizioni di applicabilità della misura di sicurezza dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (Sez. 3, Sentenza n. 30289 del 20/04/2021, Rv. 281921 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 24427 del 20/04/2018 , Rv. 273743 - 01; Cass. Sez. 4, 25-10-2007 n. 46759; Sez. 6-5-2004 n. 26096). 10.2. Ebbene, la Corte di merito non si è sottratta al predetto onere motivazionale, in quanto non si è limitata alla mera affermazione del fatto che l'imputato avesse commesso uno o più reati, ma ha individuato la sua capacità imprenditoriale nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti, dimostrata dai fatti accertati, come indicativa di una specifica pericolosità, essendo emerso che questi gestiva da anni una rete di fornitori e clienti di sicuro rilievo conseguendo una consistente redditività, elementi complessivamente indicativi di una significativa pericolosità sociale, considerata la massima di esperienza secondo cui soggetti con simili capacità sono inclini a ripetere le azioni illecite. Pertanto, la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione in ragione della indubbia pericolosità dell'imputato. 11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21528/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris