CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2026
Cassazione n. 11137/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto dalProcuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico diSansalone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.letta la memoria depositata il 10 gennaio 2026 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto delricorso del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 07/10/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendosull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in riforma dellasentenza del Tribunale di Locridel 12/05/2021, dichiarava l’improcedibilità della azione penale per il superamento deitermini di durata massima del giudizio di impugnazione, ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc.pen.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con ununico motivo, violazione di legge con riferimento all’art. 2, comma 3, legge 27 settembre2021, n. 134, rilevando come, nel caso di specie, essendo il reato per cui si procede statoaccertato nel 2016, non potesse trovare applicazione la disciplina di cui all’art 344-bis cod.proc. pen.Insta pertanto per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.1.1. Dal capo di imputazione risulta che il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] exartt. 633 e 639-bis cod. pen. è stato «accertato il 22.06.20016 condotta tuttora permanente».Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto di cui all’art. 633 cod. pen. hanatura di reato permanente nel caso in cui l'occupazione si protrae nel tempo, determinandoun'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene (Sez. 2, n.37419 del 16/10/2025, Pg C/ Gargiulo, Rv. 288849 – 01; Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019,Tomasello, Rv. 277929 – 01; Sez. 2, n. 4679 del 30/1/2019, non mass.).Invero, in tema di invasione di terreni o edifici assume rilievo non solo la condottainiziale di invasione, ma anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo.Se per l'invasione, infatti, è sufficiente l'accesso contra iusnell'altrui immobile, perl'occupazione è indispensabile la permanenza invito domino da parte di chi sia già nelpossesso del bene o vi sia entrato. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo ildelitto assume pertanto natura necessariamente permanente, poiché è alla perdurantecondotta del soggetto agente che si ricollega la perdurante lesione del bene giuridico, checessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna.1.2. Nella specie, trattandosi di reato con contestazione cd. ‘aperta’, ovvero senzaindicazione della data di cessazione della condotta illecita, la pronuncia della sentenza diprimo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza delreato (Sez. 2, n. 34677 del 22/07/2025, Portante, Rv. 288696 – 01; Sez. 3, n. 68 del25/11/2014, dep. 2015, Patto, Rv. 261792 – 01; Sez. 1, n. 17265 del 08/04/2008, Zavettieri,Rv. 239628 – 01; Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, P.G. in proc. Zagaria e altri, Rv. 267085 –01 che ha correlativamente affermato che, qualora il reato permanente sia stato contestatoin forma c.d. aperta, il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive,anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza diprimo grado).L’art. 344- bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a) della l. 134/2021,ha stabilito che la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascuntermine corrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio diappello, quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa di improcedibilitàdell'azione penale.I termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termineprevisto dall'art. 544 cod. proc. pen., come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, per il deposito della motivazionedella sentenza.Deve aggiungersi che l'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2001, prevede che ledisposizioni di cui al precedente comma 2 - dunque, quelle relative all'improcedibilità - siapplicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi «a fardata dall' 1 gennaio 2020». Ciò, con l'ulteriore specificazione, espressa dal successivocomma 5, che, se il giudizio è sorto a seguito di impugnazione proposta entro il 31 dicembre2024 - come quello in esame-, i termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. sono,rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio dicassazione.1.3. Applicando i suesposti principi al caso di specie, correttamente dunque la Corte diappello ha dichiarato la improcedibilità dell’azione penale.Infatti, il reato permanente si è consumato alla data della sentenza di primo grado ecioè in data successiva al 01/01/2020, e dunque, anche se per mero errore di calcolo iltermine massimo è stato indicato come decorso alla data dell’11 luglio 2024 (anziché dell’11ottobre 2024), il giudizio di appello è stato definito il 07/10/2025, oltre il termine massimo ditre anni fissato dall’art. 344-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11137/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA AIELLI - Presidente - Sent. n. sez. 257/2026MICHELE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36130/2025EMANUELE CERSOSIMOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dalProcuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico diSansalone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.letta la memoria depositata il 10 gennaio 2026 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto delricorso del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 07/10/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendosull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in riforma dellasentenza del Tribunale di Locridel 12/05/2021, dichiarava l’improcedibilità della azione penale per il superamento deitermini di durata massima del giudizio di impugnazione, ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc.pen.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con ununico motivo, violazione di legge con riferimento all’art. 2, comma 3, legge 27 settembre2021, n. 134, rilevando come, nel caso di specie, essendo il reato per cui si procede statoaccertato nel 2016, non potesse trovare applicazione la disciplina di cui all’art 344-bis cod.proc. pen.Insta pertanto per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.1.1. Dal capo di imputazione risulta che il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] exartt. 633 e 639-bis cod. pen. è stato «accertato il 22.06.20016 condotta tuttora permanente».Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il delitto di cui all’art. 633 cod. pen. hanatura di reato permanente nel caso in cui l'occupazione si protrae nel tempo, determinandoun'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene (Sez. 2, n.37419 del 16/10/2025, Pg C/ Gargiulo, Rv. 288849 – 01; Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019,Tomasello, Rv. 277929 – 01; Sez. 2, n. 4679 del 30/1/2019, non mass.).Invero, in tema di invasione di terreni o edifici assume rilievo non solo la condottainiziale di invasione, ma anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo.Se per l'invasione, infatti, è sufficiente l'accesso contra iusnell'altrui immobile, perl'occupazione è indispensabile la permanenza invito domino da parte di chi sia già nelpossesso del bene o vi sia entrato. Nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo ildelitto assume pertanto natura necessariamente permanente, poiché è alla perdurantecondotta del soggetto agente che si ricollega la perdurante lesione del bene giuridico, checessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio o con la sentenza di condanna.1.2. Nella specie, trattandosi di reato con contestazione cd. ‘aperta’, ovvero senzaindicazione della data di cessazione della condotta illecita, la pronuncia della sentenza diprimo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza delreato (Sez. 2, n. 34677 del 22/07/2025, Portante, Rv. 288696 – 01; Sez. 3, n. 68 del25/11/2014, dep. 2015, Patto, Rv. 261792 – 01; Sez. 1, n. 17265 del 08/04/2008, Zavettieri,Rv. 239628 – 01; Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, P.G. in proc. Zagaria e altri, Rv. 267085 –01 che ha correlativamente affermato che, qualora il reato permanente sia stato contestatoin forma c.d. aperta, il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive,anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza diprimo grado).L’art. 344- bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a) della l. 134/2021,ha stabilito che la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascuntermine corrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio diappello, quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa di improcedibilitàdell'azione penale.I termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termineprevisto dall'art. 544 cod. proc. pen., come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, per il deposito della motivazionedella sentenza.Deve aggiungersi che l'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2001, prevede che ledisposizioni di cui al precedente comma 2 - dunque, quelle relative all'improcedibilità - siapplicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi «a fardata dall' 1 gennaio 2020». Ciò, con l'ulteriore specificazione, espressa dal successivocomma 5, che, se il giudizio è sorto a seguito di impugnazione proposta entro il 31 dicembre2024 - come quello in esame-, i termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. sono,rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio dicassazione.1.3. Applicando i suesposti principi al caso di specie, correttamente dunque la Corte diappello ha dichiarato la improcedibilità dell’azione penale.Infatti, il reato permanente si è consumato alla data della sentenza di primo grado ecioè in data successiva al 01/01/2020, e dunque, anche se per mero errore di calcolo iltermine massimo è stato indicato come decorso alla data dell’11 luglio 2024 (anziché dell’11ottobre 2024), il giudizio di appello è stato definito il 07/10/2025, oltre il termine massimo ditre anni fissato dall’art. 344-bis cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente