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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41556/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9871-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A 1 1 [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4941/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 09871 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -2- Rg 9871/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma , con sentenza n. 19026/14„ accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'avviso di pagamento nr 2833/1 relativo all'importo di C 11434,35 dovuto per [OSCURATO:PERSONA] detta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.,concessionaria del servizio di riscossione e accertamento Tributi del Comune di Tivoli, proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4941/2019, dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardivo deposito del plico postale, contenente l'appello notificato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 53,secondo comma e dell'art 32 primo comma del Dlgs nr 546/1992 e violazione dell'art 1335 c.c. in relazione alla mancata prova della notifica dell'appello con conseguente error in procedendo relativo alla dichiarata inammissibilità del gravame anche sotto il profilo della violazione dell'art 101 secondo comma c.p.c..

La ricorrente critica la decisione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, che prevede come termine ultimo per il deposito dei documenti quello di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione.

Si è costituita la società contribuente con controricorso illustrato da memoria.

La Corte ritiene necessario alla luce della doglianza dedotta acquisire il fascicolo d'ufficio relativo alla fase di appello.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa sul ruolo per le finalità di cui in motivazione e manda alla cancelleria per l'acquisizione del fascicolo di appello.

Roma 7.10.2021 0(33/4. 54-, r-11 o4. _ I Presiden e ( dott uro Mo DEPOSITATA I CANCHARI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9871-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A 1 1 [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4941/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 09871 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- Rg 9871/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma , con sentenza n. 19026/14„ accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'avviso di pagamento nr 2833/1 relativo all'importo di C 11434,35 dovuto per [OSCURATO:PERSONA] detta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.,concessionaria del servizio di riscossione e accertamento Tributi del Comune di Tivoli, proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4941/2019, dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardivo deposito del plico postale, contenente l'appello notificato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Avverso la detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 53,secondo comma e dell'art 32 primo comma del Dlgs nr 546/1992 e violazione dell'art 1335 c.c. in relazione alla mancata prova della notifica dell'appello con conseguente error in procedendo relativo alla dichiarata inammissibilità del gravame anche sotto il profilo della violazione dell'art 101 secondo comma c.p.c.. La ricorrente critica la decisione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, che prevede come termine ultimo per il deposito dei documenti quello di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione. Si è costituita la società contribuente con controricorso illustrato da memoria. La Corte ritiene necessario alla luce della doglianza dedotta acquisire il fascicolo d'ufficio relativo alla fase di appello. P.Q.M. La Corte rimette la causa sul ruolo per le finalità di cui in motivazione e manda alla cancelleria per l'acquisizione del fascicolo di appello. Roma 7.10.2021 0(33/4. 54-, r-11 o4. _ I Presiden e ( dott uro Mo DEPOSITATA I CANCHARI
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