CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 1990
Cassazione n. 02028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05903V8) nato il 23/11/1990 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOéerto—avv~e-part i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 29 gennaio 2021 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di rapina di un pc portatile . Propone ricorso personale l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nonché la illegittimità costituzionale dell'articolo 613 comrha uno codice procedura penale per contrasto con l'articolo gli 111, e 117 della Costituzione. Il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetto legittimato in quanto dopo la novella del 2017 il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti e non può essere presentato personalmente dall'imputato. E' appena il caso di osservare che questa Corte nella sua più autorevole composizione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272011 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore MAR