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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15070/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13203/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza dell’Emporio n. 16/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza n. 1269/2019, depositata il 19 settembre 2019 , della Commissione tributaria regionaledella Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. –con sentenza n. 1269/2019, depositata il 19 settembre 2019, laCommissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello proposto [OSCURATO:SOCIETA]., così pronunciando in integrale riforma della decisionedi prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessiin relazione alla TIA dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2010 al 2012; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: -la fattispecie in esame non risultava «sovrapponibile» a quella che aveva formato oggetto di definizione con la «richiamata sentenza n. 2632 del 2017 della C.T.R.

Toscana, favorevole ad ASCIT [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.» in quanto in quel caso l’impugnazione della contribuente era stata disattesa in difetto di riscontro della dedotta produzione di rifiuti non assimilabili e di indicazione delle «aree ritenute non tassabili»; - la contribuente era titolare di « un'azienda che produce tubi in cartone di grosso spessore con coll anti per la sicurezza e provvede autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali derivati dalla propria attività produttiva.»; -secondo le indicazioni offerte da documenti di prassi del Ministero delle finanze (risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 e n. 10/DF del 28 marzo 2013)dovevano ritenersi esclusi da tassazione «tutti i locali funzionalmente ed esclusivamente destinati alla catena di produzione»; -per come già rilevato dal giudice di prime cure, la contribuente aveva « indicato le superfici non tassabili, allegandone le relative planimetrie», così assolvendo all’onere probatorio posto a suo carico;- doveva, dunque, ritenersi che « i rifiuti speciali prodotti dalla società inesame non sono assimilabili ai rifiuti urbani», così come già statuito dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 5297 del 22 febbraio 2019), in giudizio intercorso tra le stesse parti in relazione al tributo dovuto per gli anni 2008 e 2009;

2. –ASCIT –[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi; -[OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., deducendo che l’accoglimentodel gravame poggiava su di una motivazione apparente, e su asserzioni apodittiche che risultavano (anche) tra di loro incoerenti; -difatti, il giudice del gravame aveva fatto riferimento dapprima a circolariche, - riferibili , peraltro , al diverso tributo della TARI e che, ad ogni modo, non potevano ritenersi vincolanti, - avevano riguardo alle superfici tassabili e, di poi, ai rifiuti prodotti dalla contribuente, oltrechè al loro smaltimento a proprie spese, senza che da siffatti riferimenti potesse desumersi l’iter logico della decisione; né a tal fine poteva utilmente rilevare la richiamata pronuncia della Cassazione che aveva escluso la legittimità dell’imposizione «per produzione di rifiuti in quantità superiore a quella fissata dal regolamento comunale di Capannori»; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49, al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, al regolamento TIA approvato dal Comune di Capannori con delibera di Consiglio n. 26 del 13 aprile 2004,artt. 5 e 23, alla delibera di Consiglio n. 28 del 13 aprile 2004ed all’art. 2697 cod. civ.; - sotto un primo profilo la ricorrente deduce che, - escluse da tassazione, così come indicato negli stessi avvisi di accertamento, le aree destinate all’attività produttiva [relative alle «voci “Attività industriali con capannoni di produzione”» e «Aree produttive»], oltrechè «tutte le aree di viabilità, l’area pesa, l’area silos», -l’esonero da tassazione delle «aree magazzino» non si giustificava in relazione agli stessi dictadella giurisprudenza di legittimità; -per un secondo profilo si deduce, quindi , che: - nella fattispecie venivano in considerazione rifiuti speciali assimilati e rientranti nella tipologia prevista all’art. 1, punto 1.1.1, lett. a), della Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1984, rifiuti legittimamente assimilati dall’Ente impositore senza necessità di una predeterminazione quantitativa; -in ragione della disposta assimilazione, pertanto, la contribuente avrebbe avuto diritto (solo) ad una riduzione della quota variabile della tariffa, riduzione da calcolare in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero; - secondo le disposizioni del regolamento comunale, ai fini della riduzione tariffaria, la contribuente avrebbe dovuto produrre (entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo di imposizione) un’autocertificazione con allegati MUD; - nella fattispecie la contribuente non aveva prodotto detta documentazione né i MUD prodotti in giudizio consentivano di calcolare la percentuale di riduzione tariffaria da riconoscere; - per di più dal la stessa produzione di rifiuti speciali non poteva conseguire l’esonero dal tributo in difetto di riscontro probatorio delle superfici di esclusiva produzione di detti rifiuti (e non anche di rifiuti urbani);-sotto un terzo profilo di censura, deduce, da ultimo, la ricorrente , che il regolamento comunale approvato con deliberazione n. 27 del 13 aprile 2004 rinviava (all’art. 17) ai criteri quantitativi di assimilazione fissati all’allegato 1, punto 4.4, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e che ai fini della verifica del superamento del limite (così) fissato avrebbe dovuto procedersi ad uno specifico riscontro delle quantità di rifiuti prodotti, prova, questa, che la contribuente non aveva offerto; - il terzo motivo , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame non aveva esaminato l’eccezione di giudicato esterno formulata da essa esponente in relazione alla pronuncia resa (tra le stesse parti seppur in relazione a distinte annualità) con sentenza n. 630/25/15 della Commissione tributaria regionaledella Toscana;

2. –il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento; 2.1 - le Sezioni Unite de lla Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053); -e si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n.16599); 2.2 -nella fattispecie la motivazione della gravata sentenza dà, in effetti, conto delle ragioni che sono state poste a fondamento del decisum, né le dedotte incongruenze, ed aporie, del percorso argomentativo possono ridondare nella denunciata nullità, l’erronea motivazione in diritto rimanendo suscettibile di denuncia per violazione di legge laddove alla motivazione in fatto si correla il paramento del sindacato di legittimità previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;

3. – il s econdo motivo è fondato, e va accolto, nei soli limiti di quanto in appresso precisato; 3.1 – occorre, al riguardo, premettere che la stessa ricorrente, - così come esposto sotto il primo profilo di denuncia sopra ripercorso, - ha assunto di aver considerato detassate (negli stessi avvisi di accertamento) specifiche aree di svolgimento dell’attività produttiva oltrechè superfici alle stesse connesse («… aree di viabilità, l’area pesa, l’area silos»);- la deduzione in discorso rende, pertanto, incongruente lo svolgimento delle residue censure che, come anticipato, sono state articolate con riferimento alla assimilazione dei rifiuti speciali prodotti, ed ai relativi criteri di assimilazione, per quanto i due profili di censura involgano (anche) deduzioni tra di loro intimamente contraddittorie siccome escludendosi (con riferimento alla deliberazione n. 28 del 13 aprile 2004; secondo profilo) ed al contempo assumendosi (con riferimento alla antecedente deliberazione n. 27 del 13 aprile 2004; terzo profilo ) la predeterminazione di criteri quantitativi di assimilazione; -peraltro, è appena il caso di osservare, il difetto di un parametro quantitativo di assimilazione andrebbe correlato, per come deduce la stessa ricorrente, ad una delibera successivamente adottata (per l’appunto la n. 28 del 2004) e, come ripetutamente affermato dalla Corte, -anche a riguardo delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune di Capannori ( v.

Cass., 22 aprile 2022, n. 12850; Cass., 28 febbraio 2022, n. 6603; Cass. 30 aprile 2019, n. 11406; Cass., 5 aprile 2019, n. 9610), - la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani deve ritenersi illegittima , con conseguente sua disapplica zione anche d'ufficio , laddove omessa la previsione dell'ulteriore criterio quantitativo di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997 (v., ex plurimis, Cass., 12 luglio 2022, n. 21957; Cass., 19 aprile 2019, n. 11035); 3.2 – come, però, ben deduce la ricorrente col p rimo profilo di censura, la Corte ha avuto modo di rilevare, con riferimento alla TARSU, che la causale di esenzione posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, con riferimento alle superfici ove si producono (di regola) rifiuti speciali tossici o nocivi («allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»), costituisce deroga alla regola generale (di cui allo stesso d.lgs. n. 507, cit., art. 62, c. 1) secondo la quale il pagamento del tributo è dovuto da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v., ex plurimis, Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775), ed integra, pertanto, il contenuto di un’eccezione «i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare» (così Cass., 19 aprile 2019, 11035); 3.3– in relazione alla presunzione ( iuris tantum ) di produzione di rifiuti urbani posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1, cit. (v.

Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459) la Corte ha, poi, rilevato, da un lato, che il mero autosmaltimento dei rifiuti non può integrare la causale di esonero dal pagamento del tributo (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3), - indipendentemente, quindi, dalla considerazione della tipologia oggettiva dei rifiuti prodotti (urbani o speciali), - e, per il restante, che, ai fini della tassazione, «non rileva il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione» (così Cass., 5 maggio 2010, n. 10813; Cass., 4 dicembre 2009, n. 25573; Cass., 30 luglio 2009, n. 17724; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19461; v., altresì, Cass., 15 novembre 2021, n. 34299; Cass., 22 dicembre 2016, n. 26725); - la Corte ha, peraltro, precisato (anche) che lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinati ad uffici, depositi, mostre ecc. e non propriamente all'attività produttiva, siano parimenti idonei a produrre rifiuti speciali, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass., 22 dicembre 2016, n. 26725; Cass., 11 agosto 2004, n. 15517; Cass., 17 febbraio 1996, n. 1242); ed ha rimarcato che il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, con riferimento alla nozione di superficie «ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi», va interpretato nel senso che l'esclusione dalla tassa riguarda la sola «parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali» (Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377; v., altresì, Cass., 24 luglio 2014, n. 16858); - ed i principi in questione, - in difetto di una specifica difforme disciplina (v. il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49), - sono stati ritenuti applicabili alla TIA che, come rilevato dallo stesso giudice delle Leggi (Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), costituisce una mera variante della TARSU; 3.4– è, dunque, fondato, e va accolto, il profilo di censura che involge la stabilita esclusione della tariffa per «tutti i locali funzionalmente ed esclusivamente destinati alla catena di produzione», esclusione disposta sulla mera evocazione di documenti di prassi, per di più riferibili ad altrotributo (e, dunque, a distinta disciplina di legge), e sulla mera base della indicazione di parte sulle « superfici non tassabili», in difetto di ogni specifico riscontro alla stregua dei principi di diritto sopra esposti;

4. –il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento; - dall’esame delle difese svolte in appello pianamente emerge, innanzitutto, che la parte, odierna ricorrente, non ebbe affatto ad eccepire che la pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 630/25/15, era passata in giudicato;- per di più detta s entenza venne prodotta in difetto della (necessaria)certificazione del suo passaggio in giudicato, essendosi, al riguardo, ripetutamente rimarcato che il giudicato esterno può fare stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa formazione, imprescindibile essendo pertanto che colui il quale ne invoca l'autorità fornisca la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria exart.124 disp. att. cod. proc. civ.(v., ex plurimis, Cass., 2 marzo 2022, n. 6868; Cass., 23 agosto 2018, n. 20974; Cass., 9 marzo 2017, n. 6024; Cass. Sez.

U., 14 marzo 2016, n. 4909, in motivazione; Cass., 19 settembre 2013, n. 21469); - viene, così, in rilievo eccezione di giudicato che, come st atuito dalla Corte,andava proposta davanti al giudice del gravame, siccome il giudicato formatosi nelle more del giudizio d'appello, così risultandone inammissibile la stessa proposizione in sede di legittimità (Cass., 15 marzo 2022, n. 8289; Cass., 31 maggio 2019, n. 14883; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., 7 maggio 2008, n. 11112);

5. –in conclusione, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa, anche per la disciplina del le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti (sub 3.2, 3.3 e 3.4).

P.Q.M.

La Corte - accoglie il primo profilo di censura del secondo motivo di ricorso, e rigetta i residui motivi; - cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13203/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazza dell’Emporio n. 16/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza n. 1269/2019, depositata il 19 settembre 2019 , della Commissione tributaria regionaledella Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 1269/2019, depositata il 19 settembre 2019, laCommissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello proposto [OSCURATO:SOCIETA]., così pronunciando in integrale riforma della decisionedi prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessiin relazione alla TIA dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2010 al 2012; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: -la fattispecie in esame non risultava «sovrapponibile» a quella che aveva formato oggetto di definizione con la «richiamata sentenza n. 2632 del 2017 della C.T.R. Toscana, favorevole ad ASCIT [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.» in quanto in quel caso l’impugnazione della contribuente era stata disattesa in difetto di riscontro della dedotta produzione di rifiuti non assimilabili e di indicazione delle «aree ritenute non tassabili»; - la contribuente era titolare di « un'azienda che produce tubi in cartone di grosso spessore con coll anti per la sicurezza e provvede autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali derivati dalla propria attività produttiva.»; -secondo le indicazioni offerte da documenti di prassi del Ministero delle finanze (risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 e n. 10/DF del 28 marzo 2013)dovevano ritenersi esclusi da tassazione «tutti i locali funzionalmente ed esclusivamente destinati alla catena di produzione»; -per come già rilevato dal giudice di prime cure, la contribuente aveva « indicato le superfici non tassabili, allegandone le relative planimetrie», così assolvendo all’onere probatorio posto a suo carico;- doveva, dunque, ritenersi che « i rifiuti speciali prodotti dalla società inesame non sono assimilabili ai rifiuti urbani», così come già statuito dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 5297 del 22 febbraio 2019), in giudizio intercorso tra le stesse parti in relazione al tributo dovuto per gli anni 2008 e 2009; 2. –ASCIT –[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi; -[OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., deducendo che l’accoglimentodel gravame poggiava su di una motivazione apparente, e su asserzioni apodittiche che risultavano (anche) tra di loro incoerenti; -difatti, il giudice del gravame aveva fatto riferimento dapprima a circolariche, - riferibili , peraltro , al diverso tributo della TARI e che, ad ogni modo, non potevano ritenersi vincolanti, - avevano riguardo alle superfici tassabili e, di poi, ai rifiuti prodotti dalla contribuente, oltrechè al loro smaltimento a proprie spese, senza che da siffatti riferimenti potesse desumersi l’iter logico della decisione; né a tal fine poteva utilmente rilevare la richiamata pronuncia della Cassazione che aveva escluso la legittimità dell’imposizione «per produzione di rifiuti in quantità superiore a quella fissata dal regolamento comunale di Capannori»; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49, al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, al regolamento TIA approvato dal Comune di Capannori con delibera di Consiglio n. 26 del 13 aprile 2004,artt. 5 e 23, alla delibera di Consiglio n. 28 del 13 aprile 2004ed all’art. 2697 cod. civ.; - sotto un primo profilo la ricorrente deduce che, - escluse da tassazione, così come indicato negli stessi avvisi di accertamento, le aree destinate all’attività produttiva [relative alle «voci “Attività industriali con capannoni di produzione”» e «Aree produttive»], oltrechè «tutte le aree di viabilità, l’area pesa, l’area silos», -l’esonero da tassazione delle «aree magazzino» non si giustificava in relazione agli stessi dictadella giurisprudenza di legittimità; -per un secondo profilo si deduce, quindi , che: - nella fattispecie venivano in considerazione rifiuti speciali assimilati e rientranti nella tipologia prevista all’art. 1, punto 1.1.1, lett. a), della Deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1984, rifiuti legittimamente assimilati dall’Ente impositore senza necessità di una predeterminazione quantitativa; -in ragione della disposta assimilazione, pertanto, la contribuente avrebbe avuto diritto (solo) ad una riduzione della quota variabile della tariffa, riduzione da calcolare in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero; - secondo le disposizioni del regolamento comunale, ai fini della riduzione tariffaria, la contribuente avrebbe dovuto produrre (entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo di imposizione) un’autocertificazione con allegati MUD; - nella fattispecie la contribuente non aveva prodotto detta documentazione né i MUD prodotti in giudizio consentivano di calcolare la percentuale di riduzione tariffaria da riconoscere; - per di più dal la stessa produzione di rifiuti speciali non poteva conseguire l’esonero dal tributo in difetto di riscontro probatorio delle superfici di esclusiva produzione di detti rifiuti (e non anche di rifiuti urbani);-sotto un terzo profilo di censura, deduce, da ultimo, la ricorrente , che il regolamento comunale approvato con deliberazione n. 27 del 13 aprile 2004 rinviava (all’art. 17) ai criteri quantitativi di assimilazione fissati all’allegato 1, punto 4.4, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e che ai fini della verifica del superamento del limite (così) fissato avrebbe dovuto procedersi ad uno specifico riscontro delle quantità di rifiuti prodotti, prova, questa, che la contribuente non aveva offerto; - il terzo motivo , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame non aveva esaminato l’eccezione di giudicato esterno formulata da essa esponente in relazione alla pronuncia resa (tra le stesse parti seppur in relazione a distinte annualità) con sentenza n. 630/25/15 della Commissione tributaria regionaledella Toscana; 2. –il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento; 2.1 - le Sezioni Unite de lla Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione(Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053); -e si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n.16599); 2.2 -nella fattispecie la motivazione della gravata sentenza dà, in effetti, conto delle ragioni che sono state poste a fondamento del decisum, né le dedotte incongruenze, ed aporie, del percorso argomentativo possono ridondare nella denunciata nullità, l’erronea motivazione in diritto rimanendo suscettibile di denuncia per violazione di legge laddove alla motivazione in fatto si correla il paramento del sindacato di legittimità previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; 3. – il s econdo motivo è fondato, e va accolto, nei soli limiti di quanto in appresso precisato; 3.1 – occorre, al riguardo, premettere che la stessa ricorrente, - così come esposto sotto il primo profilo di denuncia sopra ripercorso, - ha assunto di aver considerato detassate (negli stessi avvisi di accertamento) specifiche aree di svolgimento dell’attività produttiva oltrechè superfici alle stesse connesse («… aree di viabilità, l’area pesa, l’area silos»);- la deduzione in discorso rende, pertanto, incongruente lo svolgimento delle residue censure che, come anticipato, sono state articolate con riferimento alla assimilazione dei rifiuti speciali prodotti, ed ai relativi criteri di assimilazione, per quanto i due profili di censura involgano (anche) deduzioni tra di loro intimamente contraddittorie siccome escludendosi (con riferimento alla deliberazione n. 28 del 13 aprile 2004; secondo profilo) ed al contempo assumendosi (con riferimento alla antecedente deliberazione n. 27 del 13 aprile 2004; terzo profilo ) la predeterminazione di criteri quantitativi di assimilazione; -peraltro, è appena il caso di osservare, il difetto di un parametro quantitativo di assimilazione andrebbe correlato, per come deduce la stessa ricorrente, ad una delibera successivamente adottata (per l’appunto la n. 28 del 2004) e, come ripetutamente affermato dalla Corte, -anche a riguardo delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune di Capannori ( v. Cass., 22 aprile 2022, n. 12850; Cass., 28 febbraio 2022, n. 6603; Cass. 30 aprile 2019, n. 11406; Cass., 5 aprile 2019, n. 9610), - la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani deve ritenersi illegittima , con conseguente sua disapplica zione anche d'ufficio , laddove omessa la previsione dell'ulteriore criterio quantitativo di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997 (v., ex plurimis, Cass., 12 luglio 2022, n. 21957; Cass., 19 aprile 2019, n. 11035); 3.2 – come, però, ben deduce la ricorrente col p rimo profilo di censura, la Corte ha avuto modo di rilevare, con riferimento alla TARSU, che la causale di esenzione posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, con riferimento alle superfici ove si producono (di regola) rifiuti speciali tossici o nocivi («allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti»), costituisce deroga alla regola generale (di cui allo stesso d.lgs. n. 507, cit., art. 62, c. 1) secondo la quale il pagamento del tributo è dovuto da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v., ex plurimis, Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775), ed integra, pertanto, il contenuto di un’eccezione «i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare» (così Cass., 19 aprile 2019, 11035); 3.3– in relazione alla presunzione ( iuris tantum ) di produzione di rifiuti urbani posta dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 1, cit. (v. Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459) la Corte ha, poi, rilevato, da un lato, che il mero autosmaltimento dei rifiuti non può integrare la causale di esonero dal pagamento del tributo (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3), - indipendentemente, quindi, dalla considerazione della tipologia oggettiva dei rifiuti prodotti (urbani o speciali), - e, per il restante, che, ai fini della tassazione, «non rileva il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione» (così Cass., 5 maggio 2010, n. 10813; Cass., 4 dicembre 2009, n. 25573; Cass., 30 luglio 2009, n. 17724; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19461; v., altresì, Cass., 15 novembre 2021, n. 34299; Cass., 22 dicembre 2016, n. 26725); - la Corte ha, peraltro, precisato (anche) che lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinati ad uffici, depositi, mostre ecc. e non propriamente all'attività produttiva, siano parimenti idonei a produrre rifiuti speciali, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass., 22 dicembre 2016, n. 26725; Cass., 11 agosto 2004, n. 15517; Cass., 17 febbraio 1996, n. 1242); ed ha rimarcato che il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, con riferimento alla nozione di superficie «ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi», va interpretato nel senso che l'esclusione dalla tassa riguarda la sola «parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali» (Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377; v., altresì, Cass., 24 luglio 2014, n. 16858); - ed i principi in questione, - in difetto di una specifica difforme disciplina (v. il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49), - sono stati ritenuti applicabili alla TIA che, come rilevato dallo stesso giudice delle Leggi (Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), costituisce una mera variante della TARSU; 3.4– è, dunque, fondato, e va accolto, il profilo di censura che involge la stabilita esclusione della tariffa per «tutti i locali funzionalmente ed esclusivamente destinati alla catena di produzione», esclusione disposta sulla mera evocazione di documenti di prassi, per di più riferibili ad altrotributo (e, dunque, a distinta disciplina di legge), e sulla mera base della indicazione di parte sulle « superfici non tassabili», in difetto di ogni specifico riscontro alla stregua dei principi di diritto sopra esposti; 4. –il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento; - dall’esame delle difese svolte in appello pianamente emerge, innanzitutto, che la parte, odierna ricorrente, non ebbe affatto ad eccepire che la pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 630/25/15, era passata in giudicato;- per di più detta s entenza venne prodotta in difetto della (necessaria)certificazione del suo passaggio in giudicato, essendosi, al riguardo, ripetutamente rimarcato che il giudicato esterno può fare stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa formazione, imprescindibile essendo pertanto che colui il quale ne invoca l'autorità fornisca la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria exart.124 disp. att. cod. proc. civ.(v., ex plurimis, Cass., 2 marzo 2022, n. 6868; Cass., 23 agosto 2018, n. 20974; Cass., 9 marzo 2017, n. 6024; Cass. Sez. U., 14 marzo 2016, n. 4909, in motivazione; Cass., 19 settembre 2013, n. 21469); - viene, così, in rilievo eccezione di giudicato che, come st atuito dalla Corte,andava proposta davanti al giudice del gravame, siccome il giudicato formatosi nelle more del giudizio d'appello, così risultandone inammissibile la stessa proposizione in sede di legittimità (Cass., 15 marzo 2022, n. 8289; Cass., 31 maggio 2019, n. 14883; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., 7 maggio 2008, n. 11112); 5. –in conclusione, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa, anche per la disciplina del le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti (sub 3.2, 3.3 e 3.4). P.Q.M. La Corte - accoglie il primo profilo di censura del secondo motivo di ricorso, e rigetta i residui motivi; - cassa la sentenz
Sentenza Cassazione n. 15070/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris