CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15751/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’indirizzo di postaelettronica del proprio avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta edifende in virtù di procura in attiricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtùdi procura in atti-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 28/2025depositata il 08/01/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 15924/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 15751/2026Data pubblicazione 22/05/2026considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione dellaanzidetta proposta, la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorsocon richiesta di compensazione delle spese di lite priva dell’adesione sullespese della controparte;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ nonché del 390 c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e deveprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensidell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 14/05/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]