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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10713/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in personadel Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2427/28/2021 della Commissione tributaria regionaledella Puglia, sez. staccata di Lecce, depositata il 24 agosto 2021;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata si evince che [OSCURATO:PERSONA] (cui è poisubentrata [OSCURATO:PERSONA] – Riscossione, e quindi Agenzia delle entrateRiscossione, qui costituita quale controricorrente), notificò a CervelleraRGN 6056/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 6056/2022Numero sezionale 6828 0/2025Numero di raccolta generale 10713/2026Data pubblicazione 22/04/2026cartelle di pagamento, per Irpef e addizionali per le annualità 2009 e 2010.Il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Taranto, che con sentenza n. 1891/2016 ne accolse in partele ragioni, quanto ad una delle due cartelle, per sua mancata notifica.Ciascuna delle parti, per quanto soccombente, propose appello, principale ilcontribuente, incidentale l’agente della riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce,con sentenza n. 2471/2021 respinse l’appello del Cervellera e accolse quelloincidentale erariale.Il giudice regionale, dopo aver respinto tutte le questioni preliminarisollevate dal contribuente, ha riconosciuto la rituale notifica di entrambe lecartelle, ritenendo pertanto corretta la comunicazione preventivaimpugnata.

Ha quindi condannato il Cervellera al pagamento delle speserelative ad entrambi i gradi di giudizio.Per la cassazione della pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso,affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delleentrate Riscossione.All’esito dell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025, la causa è statariservata e decisa.

Ciascuna parte ha depositato memorie illustrative ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt.112 c.p.c., 77 d.P.R. n. 602/1973; 67 d.P.R. n. 600/1973, l. 228/2012, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

Si invoca la cessazionedella materia del contendere per mancata iscrizione della ipoteca esattorialenel termine di 180 gg. dalla sentenza della CTP di Taranto;con il secondo motivo l’«intervenuta annullamento di diritto delle cartellecontroverse per mancato riscontro da parte degli enti creditori nel terminedi 220 successivi alla produzione dell’istanza in autotutela ex lege n.228/2012», art. 1, commi 537 e 538.Con il terzo motivo la «violazione del giusto e legittimo procedimentoesattivo per assenza degli avvisi di accertamento/pagamento pregressi allecartelle poste a sostegno della impugnata comunicazione preventiva diRGN 6056/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 6056/2022Numero sezionale 6838 0/2025Numero di raccolta generale 10713/2026Data pubblicazione 22/04/2026iscrizione ipotecaria con conseguente declaratoria di cessazione dellamateria del contendere».Con il quarto motivo l’«intervenuto annullamento della cartella n.106…4356 a seguito della sentenza della CTP di Taranto 525/2019».Con il quinto motivo la «illegittimità della decisione per vizio diduplicazione della stessa pretesa; violazione del diviato del ne bis in idem exart. 67 DPR 600/73».In prossimità dell’adunanza camerale fissata per la trattazione dellacausa i contribuenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio peradesione alla definizione con modalità agevolate delle controversie tributariependenti, ai sensi della l. 197 del 2022, art. 1, commi 231 e segg. (cdRottamazione-quater).Risultano allegati i documenti attestanti i versamenti rateizzati al finedel compimento della procedura di definizione del rapporto debitorio.La controricorrente nulla ha eccepito.Sussistono pertanto i presupposti per la definizione del giudizio ai sensidella l. 197/2022, commi 231/252.

Le spese di lite vanno integralmentecompensate.

Non sussistono i requisiti per il versamento, a carico della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art.13 d.P.R.n. 115/02 come modificato dalla l. n. 228/12.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINORGN 6056/2022Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in personadel Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2427/28/2021 della Commissione tributaria regionaledella Puglia, sez. staccata di Lecce, depositata il 24 agosto 2021;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15 ottobre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata si evince che [OSCURATO:PERSONA] (cui è poisubentrata [OSCURATO:PERSONA] – Riscossione, e quindi Agenzia delle entrateRiscossione, qui costituita quale controricorrente), notificò a CervelleraRGN 6056/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 6056/2022Numero sezionale 6828 0/2025Numero di raccolta generale 10713/2026Data pubblicazione 22/04/2026cartelle di pagamento, per Irpef e addizionali per le annualità 2009 e 2010.Il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Taranto, che con sentenza n. 1891/2016 ne accolse in partele ragioni, quanto ad una delle due cartelle, per sua mancata notifica.Ciascuna delle parti, per quanto soccombente, propose appello, principale ilcontribuente, incidentale l’agente della riscossione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce,con sentenza n. 2471/2021 respinse l’appello del Cervellera e accolse quelloincidentale erariale.Il giudice regionale, dopo aver respinto tutte le questioni preliminarisollevate dal contribuente, ha riconosciuto la rituale notifica di entrambe lecartelle, ritenendo pertanto corretta la comunicazione preventivaimpugnata. Ha quindi condannato il Cervellera al pagamento delle speserelative ad entrambi i gradi di giudizio.Per la cassazione della pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso,affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delleentrate Riscossione.All’esito dell’adunanza camerale del 15 ottobre 2025, la causa è statariservata e decisa. Ciascuna parte ha depositato memorie illustrative ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt.112 c.p.c., 77 d.P.R. n. 602/1973; 67 d.P.R. n. 600/1973, l. 228/2012, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. Si invoca la cessazionedella materia del contendere per mancata iscrizione della ipoteca esattorialenel termine di 180 gg. dalla sentenza della CTP di Taranto;con il secondo motivo l’«intervenuta annullamento di diritto delle cartellecontroverse per mancato riscontro da parte degli enti creditori nel terminedi 220 successivi alla produzione dell’istanza in autotutela ex lege n.228/2012», art. 1, commi 537 e 538.Con il terzo motivo la «violazione del giusto e legittimo procedimentoesattivo per assenza degli avvisi di accertamento/pagamento pregressi allecartelle poste a sostegno della impugnata comunicazione preventiva diRGN 6056/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 6056/2022Numero sezionale 6838 0/2025Numero di raccolta generale 10713/2026Data pubblicazione 22/04/2026iscrizione ipotecaria con conseguente declaratoria di cessazione dellamateria del contendere».Con il quarto motivo l’«intervenuto annullamento della cartella n.106…4356 a seguito della sentenza della CTP di Taranto 525/2019».Con il quinto motivo la «illegittimità della decisione per vizio diduplicazione della stessa pretesa; violazione del diviato del ne bis in idem exart. 67 DPR 600/73».In prossimità dell’adunanza camerale fissata per la trattazione dellacausa i contribuenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio peradesione alla definizione con modalità agevolate delle controversie tributariependenti, ai sensi della l. 197 del 2022, art. 1, commi 231 e segg. (cdRottamazione-quater).Risultano allegati i documenti attestanti i versamenti rateizzati al finedel compimento della procedura di definizione del rapporto debitorio.La controricorrente nulla ha eccepito.Sussistono pertanto i presupposti per la definizione del giudizio ai sensidella l. 197/2022, commi 231/252. Le spese di lite vanno integralmentecompensate. Non sussistono i requisiti per il versamento, a carico della partericorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art.13 d.P.R.n. 115/02 come modificato dalla l. n. 228/12. P.Q.MDichiara estinto il giudizio. Spese compensate.Così deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINORGN 6056/2022Consigliere rel. Federici
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