CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13461/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAlessandra Militerno;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio n. 2109/2023, depositata il 12 aprile 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8640/2024Numero sezionale 2668/2026Numero di raccolta generale 13461/2026Data pubblicazione 09/05/20261. – Il 29 dicembre 2006 l’Agenzia delle entrate - Ufficio diRoma 8 notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.RCK03T300513 con il quale, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633del 1972, veniva rettificata la dichiarazione IVA presentata dallasocietà con riferimento all’anno d’imposta 2004 nel presuppostoche la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse illegittimamente detratto l’IVA riferita adue fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]Avverso l’avviso di accertamento, la società ha propostoricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale.Si costituiva l’Ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con lasentenza n. 336/54/10 del 27 settembre 2010, respingeva ilricorso.Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello.Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigettodell’appello.Con la sentenza n. 242/10/12 del 23 novembre 2012, laCommissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello.Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. presentava ricorsodavanti alla Corte di cassazione. L’Agenzia delle entrate sicostituiva con proprio controricorso.La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 29351 del 23 dicembre2020, rigettava il ricorso ma cassava la sentenza impugnatalimitatamente allo ius superveniens in materia di sanzioni,rinviando alla Commissione tributaria regionale per la lororideterminazione.2. – La contribuente provvedeva a riassumere il giudiziodavanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.Numero registro generale 8640/2024Numero sezionale 2668/2026Numero di raccolta generale 13461/2026Data pubblicazione 09/05/2026Con la sentenza n. 2109/2023, depositata il 12 aprile 2023, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Laziorideterminava la sanzione nella misura del 90% dell’IVAindebitamente detratta dalla società.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 63 del d.lgs. n. 546del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondoquanto prospettato, la sentenza della Corte di giustizia sibaserebbe esclusivamente sull’errato presupposto che [OSCURATO:SOCIETA]avrebbe agito in un “contesto di frode”, nonostante nel giudizio dimerito non sarebbero mai emersi elementi che indicherebberocomportamenti fraudolenti. L’Agenzia delle entrate ha invecericonosciuto il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente addebitata,confermando così l’assenza di frode. La decisione impugnataviolerebbe gli artt. 384 c.p.c. e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992,fondandosi su una tesi prospettata solo tardivamente dall’Ufficio, inpalese contraddizione con le risultanze istruttorie e con l’ordinanzadi rinvio, applicando erroneamente la sanzione del 90% e negandola restituzione dell’imposta senza fondamento. Il giudice del rinvio,in dispregio dei principi sopra riportati, avrebbe “ricostruito” i fattidi causa in modo difforme e incompatibile con la statuizione dicodesta Suprema Corte, introducendo per la prima volta unavalutazione sulla supposta “fraudolenza” dell’operazione che, oltrea costituire argomento nuovo e inammissibilmente introdotto per laNumero registro generale 8640/2024Numero sezionale 2668/2026Numero di raccolta generale 13461/2026Data pubblicazione 09/05/2026prima volta nel corso del giudizio di rinvio in violazione dell’art. 63del d.lgs. n. 546 del 1992, appare incompatibile con il contenutodell’ordinanza di rinvio e sulla scorta della quale la Corte di giustiziaha disatteso il “dictum” della medesima ordinanza in violazionedelle norme indicate nell’intitolazione del presente motivo diricorso.1.1. – Il motivo è fondato.Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso,preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quellacassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il themadecidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioninuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicatoimplicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure lequestioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dallaCorte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate,giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare glieffetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con ilprincipio della sua intangibilità (Cass. n. 243572023).Con l’ordinanza n. 29351 del 2020, la Corte di cassazione, purrigettando i motivi proposti, ha cassato la sentenza impugnata inrelazione allo ius superveniens, relativo all’art. 6, comma 6, d.lgs.n. 471 del 1997, come novellato dalla l. n. 205 del 2017, in puntodi sanzioni per obblighi relativi alla documentazione, registrazione eindividuazione delle operazioni soggette a IVA, potendosi oradetrarre comunque l’imposta da parte del cessionario ocommittente, sanzionando eventualmente il suo illegittimocomportamento con pena pecuniaria.Il giudice del rinvio era quindi tenuto a rivalutare le sanzioniirrogate alla luce dell'intervenuta disciplina più favorevole.Numero registro generale 8640/2024Numero sezionale 2668/2026Numero di raccolta generale 13461/2026Data pubblicazione 09/05/2026Al riguardo, deve osservarsi che il tema della frode risultaestraneo all'accertamento compiuto dalla Corte di cassazione(«l’operazione - così come accertato dalla CTR e non controversofra le parti - risulta originariamente esente IVA e non potevaquindi esservi attratta nel passaggio dal comproprietario -committente al comproprietario obbligato in solido»), su cui si èdeterminato il giudicato. Come illustrato nella parte in fattodell'ordinanza n. 29351 del 2020: «La contribuente società èarmatrice di natanti e stipulava contratti di associazione inpartecipazione con la soc. [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente a duenatanti, le motonavi cisterna "Unione" e "Torquato", ciascuna inproprietà al 50% fra le due società. Nel corso del 2003 lacomproprietaria [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di unica armatrice,faceva svolgere opere di straordinaria manutenzione, ricevendofattura dai prestatori di servizio e fornitori come prestazioni nonimponibili IVA ex art. 8 bis d.P.R. n. 633/1972, rivalendosi versoVetor s.r.l. per la propria parte di costi, emettendo nei suoiconfronti due fatture, assoggettandole ad IVA che [OSCURATO:SOCIETA]saldava ritualmente e portava poi in deduzione. Con avviso diaccertamento notificato il 29 dicembre 2006, redatto su p.v.c.formato e consegnato il 30 marzo 2006, l'Ufficio riprendeva atassazione l'IVA dedotta su tali due fatture, per un totale di €139.540,00, irrogando sanzioni per eguale importo». Il tema dellafrode, dunque, costituisce una questione nuova.2. – L'accoglimento del primo motivo determina assorbimentodel secondo con cui, in via subordinata, si prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., evidenziando che,nelle more del giudizio, l’art. 1, comma 935, della l. n. 205 del2017 ha modificato l’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, inNumero registro generale 8640/2024Numero sezionale 2668/2026Numero di raccolta generale 13461/2026Data pubblicazione 09/05/2026punto di sanzioni per violazioni degli obblighi relativi alladocumentazione, registrazione e individuazione delle operazionisoggette a IVA.3. – La sentenza impugnata va cassata in relazione al primomotivo di ricorso, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado competente anche per la liquidazione delle spese dilegittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026.La PresidenteTania Hmeljak