CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati atti, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Benevento ha affermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n.2), cod. pen. 2. Con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la difesa: - con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla dosìmetria della pena inflitta e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; - con il secondo motivo, eccepisce l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela; - con il terzo motivo, eccepisce la mancata declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale. 3. Con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la difesa: - con I primo motivo, eccepisce l'insussistenza del dolo del delitto, stante l'assenza di qualsiasi contributo causale dell'imputato al verificarsi della vicenda: - con il secondo motivo, censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena irrogata; - con il terzo motivo, eccepisce l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela; - con il quarto motivo, eccepisce la mancata declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, con il quale la difesa eccepisce l'improcedibilità del reato per difetto di querela, è fondato oltre che assorbente. 2. L'entrata in vigore della c.d. [OSCURATO:PERSONA] ha determinato un mutamento del egime di procedibilità del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2) cod. pen. Invero, l'art. 2, comma 1, lett. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito I terzo comma dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". 3. Non ricorrendo, nel caso di specie, nessuna delle condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità dell'illecito addebitato agli odierni ricorrenti. 4. Dagli atti del processo, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della censura formulata, non risulta che la parte offesa abbia proposto querela entro il 30 marzo del 2023, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo citato. 5. Al difetto di querela, consegue, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità del reato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per i2.D3