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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2021

Cassazione n. 40992/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2019 del TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO A. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Trento riformava limitatamente all'entità del danno da risarcire, che riduceva, la sentenza con cui il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 612, c.p., in rubrica loro ascritto, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando: 1) violazione di legge, in quanto la sentenza di appello è del tutto priva di motivazione in punto di affermazione di responsabilità degli imputati, apparendo le dichiarazioni dei testimoni e della parte civile connotate da totale assenza di uniformità e da mancanza dì riscontri oggettivi; 2) violazione di legge nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile.

2.1. Con requisitoria scritta del 14.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.

4. Del tutto generico appare il primo motivo di ricorso, posto che i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello delle richieste articolate con il relativo atto di gravame, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).

Ciò a fronte di un'articolata motivazione del giudice di primo grado che si era soffermato specificamente sul valore intimidatorio delle espressioni rivolte dagli imputati all'indirizzo del Longo, minacciandolo di "mettergli le mani addosso" (cfr. pp.2-3) Nel resto i ricorsi vanno considerati inammissibili, perché, sotto l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, i ricorrenti denunciano un vizio di motivazione, non scrutinabile in questa sede, posto che, trattandosi di ricorsi avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, essi non possono essere fondati sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

Né va taciuta, con riferimento alle deposizioni testimoniali su cui si concentra l'attenzione critica dei ricorrenti (Longo; Fontana, Rigotti e Maccabelli), la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.igs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2019 del TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO A. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Trento riformava limitatamente all'entità del danno da risarcire, che riduceva, la sentenza con cui il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 612, c.p., in rubrica loro ascritto, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando: 1) violazione di legge, in quanto la sentenza di appello è del tutto priva di motivazione in punto di affermazione di responsabilità degli imputati, apparendo le dichiarazioni dei testimoni e della parte civile connotate da totale assenza di uniformità e da mancanza dì riscontri oggettivi; 2) violazione di legge nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile. 2.1. Con requisitoria scritta del 14.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni. 4. Del tutto generico appare il primo motivo di ricorso, posto che i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello delle richieste articolate con il relativo atto di gravame, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). Ciò a fronte di un'articolata motivazione del giudice di primo grado che si era soffermato specificamente sul valore intimidatorio delle espressioni rivolte dagli imputati all'indirizzo del Longo, minacciandolo di "mettergli le mani addosso" (cfr. pp.2-3) Nel resto i ricorsi vanno considerati inammissibili, perché, sotto l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, i ricorrenti denunciano un vizio di motivazione, non scrutinabile in questa sede, posto che, trattandosi di ricorsi avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, essi non possono essere fondati sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Né va taciuta, con riferimento alle deposizioni testimoniali su cui si concentra l'attenzione critica dei ricorrenti (Longo; Fontana, Rigotti e Maccabelli), la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.igs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore
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