CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27235/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza nella parte in cui il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, il primo, dei reati a lei ascritti al capo 4), il secondo, dei reati a lui ascritti ai capi 1), 2) e 3) della rubrica e li aveva perciò condannati alla pena stimata equa e di giustizia; 2. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, il [OSCURATO:PERSONA] ed il Bottone lamentando: 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione: rileva che la Corte d'Appello non ha dichiarato la prescrizione del reato atteso il riconoscimento della contestata recidiva specifica che, tuttavia, era stata giudicata in termini di equivalenza rispetto alle concorrenti attenuanti e, perciò, annullata; segnala che, in punto di responsabilità, la Corte si limita ad osservazioni generiche e vaghe sui motivi di appello. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, pacificamente, per il ricorrente è stata ritenuta la recidiva pur stimata equivalente alle riconosciute attenuanti generiche essendo appena il caso di ribadire che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta; Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski che, nel ribadire tale principio, ha inoltre escluso che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione). 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma del'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 violazione di legge: rileva l'erroneità della decisione della Corte di Appello che ha considerato sospeso il decorso del termine di prescrizione in contrasto con l'arresto della Corte Costituzionale con la sentenza n. 140 del 2021. Il motivo è manifestamente infondato atteso che anche per il Bottone i giudici di merito hanno ritenuto la contestata recidiva qualificata con giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche ma, come si è detto per il [OSCURATO:PERSONA], comunque incidente sul calcolo di termini di prescrizione del reato che non era dunque prescritto al momento della sentenza di appello. 2.2.2 mancanza di motivazione: rileva che la Corte di Appello ha richiamato integralmente la sentenza di primo grado senza tener conto delle argomentazioni sviluppate con l'atto di appello. Il motivo è generico: questa Corte ha più volte sottolineato che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., Cass. Pen., 4.11.2014 n. 35.964, B.; Cass. Pen., 2, 5.2.2014 n. 13.951, Caruso; Cass. Pen., 2, 5.11.2013 n. 9.029, Mirra; Cass. Pen., 3, 21.9.2018 n. 8.065, C.). 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa de